99.1006 · Interrogazione ordinaria · 1999-03-01
Dipartimento delle Finanze
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
1.- In virtù del principio del valore nominale espressamente sancito dal legislatore nell'articolo 20 capoverso 2 lettera c della legge federale sull'imposta federale diretta (LIFD), nel quadro della LIFD continua ad essere applicata la prassi di una giurisprudenza pluriennale consacrata dal Tribunale federale in materia di liquidazione parziale indiretta e di trasposizione. L'apporto di diritti di partecipazione alla società controllata da un erede (holding di eredi) è, in quanto trasferimento di sostanza, un concreto caso di trasposizione.
2.- Con tale trasferimento di sostanza l'alienante consegue un reddito imponibile ai sensi dell'articolo 20 capoverso 1 lettera c LIFD nella misura in cui il provento dell'alienazione superi il valore nominale dei diritti di partecipazione venduti. Con l'imposizione di questo reddito casi del genere sono fiscalmente trattati come gli altri casi di trasposizione. La qualifica di tali proventi come prestazioni valutabili in denaro non costituisce modifica della prassi. Si trattava piuttosto di considerare i casi in cui i contribuenti regolano la successione della loro impresa apportando partecipazioni a una holding di eredi secondo la prassi seguita già da lungo tempo per le trasposizioni.
3.- Con l'emanazione di una circolare all'attenzione delle amministrazioni cantonali per l'imposta federale diretta, l'Amministrazione federale delle contribuzioni ha scelto la forma comunemente in uso per le istruzioni interne all'amministrazione. Nel frattempo, con sentenza del 22 marzo 1999 la Camera di diritto tributario del Tribunale amministrativo del Canton Nidvaldo ha espressamente confermato l'applicazione di questa prassi della trasposizione nei casi di divisione ereditaria.
Risposta del Consiglio federale.