99.1132 · Interrogazione ordinaria · 1999-09-03
Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Non è la prima volta, in Kosovo, che i collaboratori di differenti dipartimenti, uffici e direzioni svizzeri sono attivi nello stesso luogo. In Kosovo non operano soltanto membri del Corpo svizzero di aiuto in caso di catastrofe (ASC) e militari svizzeri (operazione Swisscoy), ma anche il personale mobile di carriera del DFAE, il personale della Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), un collaboratore dell'Ufficio federale dei rifugiati, nonché il personale messo a disposizione dalla Direzione politica e dalla Segreteria generale del DFAE e dal DDPS per azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici dell'OSCE e dell'ONU.
Per quanto concerne i salari, il Consiglio federale intende garantire a tutto il personale impiegato la massima parità di trattamento. Ciò si impone già soltanto per evitare che gli organi della Confederazione che inviano il proprio personale si facciano concorrenza sul mercato del lavoro.
Il 24 aprile 1996, il Consiglio federale ha emanato la nuova ordinanza sull'impiego di personale in azioni di preservazione della pace e di buoni uffici (RS 172.221.104.4). In base a detta ordinanza, i dipartimenti operativamente competenti assicurano il reclutamento e la gestione del personale. Conformemente agli articoli 11 e 24, la determinazione della retribuzione e delle eventuali indennità, nonché l'emanazione di prescrizioni d'esecuzione, devono avvenire d'intesa con il DFF.
In applicazione dell'ordinanza del Consiglio federale e d'intesa con il DFAE, il DFGP e il DDPS, il 26 gennaio 1998 il DFF ha emanato le istruzioni concernenti le condizioni di assunzione del personale per l'impiego in azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici nonché per impieghi analoghi all'estero. Tali istruzioni definiscono condizioni quadro in materia di retribuzione, indennità, assicurazioni, orario di lavoro, vacanze ecc. Esse si applicano a tutti gli impieghi nell'ambito di azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici, nonché agli impieghi previsti dall'ordinanza sull'ASC.
Secondo le istruzioni del DFF, le retribuzioni, le indennità riferite all'impiego (indennità di funzione, indennità d'impiego, indennità di rischio), nonché le spese accessorie per i singoli impieghi, devono essere stabilite d'intesa con l'Ufficio federale del personale. Un comitato di coordinamento è competente per coordinare gli ambiti rimanenti. Esso comprende rappresentanti dei dipartimenti che partecipano alle azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici.
In passato, il coordinamento non è stato ovunque ottimale. Alcuni impieghi non sono stati sottoposti agli organi competenti, oppure ciò non è avvenuto tempestivamente. La corretta applicazione delle istruzioni richiede inoltre un certo tempo. In futuro, il Consiglio federale farà tutto il possibile per imporre il coordinamento auspicato.
Il Consiglio federale risponde come segue alle domande:
1. Sia le retribuzioni dell'ASC sia quelle di Swisscoy sono state stabilite in base a valutazioni delle funzioni e sono state coordinate con l'Ufficio federale del personale. Per Swisscoy l'approvazione è stata finalizzata all'impiego in Kosovo, per l'ASC è stata di carattere generale, poiché le funzioni ricorrenti nell'ASC sono pressappoco le medesime in ogni impiego. Le fasce salariali di Swisscoy e dell'ASC sono praticamente le stesse. Differenze di stipendio possono tuttavia sussistere per i motivi seguenti:
Esperienza ed età
La determinazione del salario all'interno delle fasce salariali avviene tenendo conto dell'esperienza, delle prestazioni verificabili fornite in passato e dell'età.
Tra il personale reclutato in ambito privato e il personale della Confederazione
Di regola, al personale della Confederazione è accordato un congedo pagato. La retribuzione è quindi calcolata secondo la funzione presso la Confederazione e non in base alla funzione nell'impiego. Il Consiglio federale reputa tale prassi ancora adeguata.
2. Secondo le citate istruzioni del DFF, negli impieghi in regioni di conflitto o di crisi può essere versata, in aggiunta al salario e all'indennità d'impiego, anche un'indennità di rischio. Questo consente una differenziazione delle retribuzioni in funzione delle zone d'impiego e dei pertinenti rischi. L'apprezzamento del potenziale di pericolo attualmente non è uniforme. Gli organi del DDPS e della Direzione politica del DFAE versano al loro personale nel Kosovo indennità di rischio, mentre l'ASC, per l'intera durata degli eventi bellici nell'ex Jugoslavia, non ha pagato al suo personale alcuna indennità del genere.
Il DDPS e il DFAE fondano la loro decisione sull'apprezzamento della situazione, che considerano sempre ancora instabile e pericolosa, segnatamente a causa di violenze per motivi politici (direttamente o indirettamente contro la KFOR), attentati per motivi etnici (deportazioni, estorsioni ecc.), attentati per motivi criminali (crimine organizzato), mine e proiettili inesplosi (quasi 200 vittime delle mine dal giugno 1999). Tra l'altro, anche l'OSCE considera che la situazione in Kosovo è pericolosa, e per questo motivo versa indennità di rischio al proprio personale.
A seconda della categoria d'impiego (per es. personale civile o militare), la situazione di pericolo va senz'altro apprezzata in maniera differenziata.
Ciononostante, il Consiglio federale individua necessità operative. Esso esaminerà quindi se, in futuro, l'apprezzamento della situazione di pericolo debba essere fatto in maniera centralizzata dal "Comitato di coordinamento per le azioni di mantenimento della pace e di buoni uffici".
3. Il Consiglio federale provvederà affinché in futuro non vi siano più simili differenze.
4. Il Consiglio federale è dell'avviso che, per quanto concerne le retribuzioni, non sussistano necessità operative. Riguardo alle indennità d'impiego e alle spese accessorie, esso mirerà alla parità di trattamento.
Risposta del Consiglio federale.