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99.3107 · Interpellanza · 1999-03-18

Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca

Liquidato

Stellungnahme des Bundesrates

Il Consiglio federale segue attentamente i problemi sollevati dall'autore dell'interpellanza, compresi gli sviluppi all'estero e a livello dell'OMC.

Considerazioni generali

La somatotropina bovina (BST) è un polipeptide composto di 190, rispettivamente 191 amminoacidi. E' un ormone naturale della crescita, sintetizzato dai bovini e riscontrabile in essi sotto quattro forme diverse.

La somatotropina bovina ricombinata (rBST), fabbricata applicando le tecniche dell'ingegneria genetica, è praticamente identica alla BST naturale. La rBST della ditta Monsanto, il cui impiego sulle vacche da latte è autorizzato in diversi Paesi, si differenzia dalla BST naturale soltanto per l'esistenza di un amminoacido finale supplementare.

Le analisi effettuate finora non hanno consentito di distinguere la rBST dalla BST naturale.

Dal profilo biologico la BST naturale e la rBST presentano praticamente la stessa efficacia. La somatotropina accresce la massa muscolare nei giovani mammiferi e la prestazione lattifera negli animali in lattazione. L'efficacia della BST si fonda in parte sulla stimolazione della produzione dell'IGF-1 presente nel corpo (insulin like growth factor 1, Somatomedin), un ormone peptidico composto di 70 amminoacidi.

Dopo aver somministrato la BST a una vacca da latte, si registra un temporaneo lieve incremento del tenore di BST nel latte, mentre il tenore di IGF-1 aumenta temporaneamente fino al doppio o al triplo del valore iniziale. Questo tenore di BST e di IGF-1 nel latte rientra nei limiti di variazione fisiologici naturali. Non è quindi possibile effettuare analisi del tenore di ormoni nel latte al fine di controllare se è stata impiegata la rBST.

La somatotropina acquisita per via orale, ovverosia attraverso la catena alimentare, è inefficace. Inoltre, la differenza tra la BST e la somatotropina umana è così marcata che pure in caso di somministrazione per via parenterale di rBST, gli effetti ormonali sull'essere umano sarebbero insignificanti. L'IGF-1 dei bovini è identico all'IGF-1 dell'essere umano. Le frazioni di IGF-1, biologicamente attive, possono essere assorbite per via intestinale. Localmente, l'IGF-1 può esercitare un influsso sulle cellule e la mucosa dell'intestino.

Secondo le attuali conoscenze, il latte prodotto da vacche alle quali è stata somministrata la rBST non rappresenta alcun rischio per la salute umana, visto che contiene un insignificante quantitativo di IGF-1 in più rispetto alle vacche non trattate. Inoltre, le quantità di IGF-1 che giungono nell'organismo attraverso questo latte sono esigue rispetto alle quantità di IGF-1 prodotte dall'organismo, riscontrabili nell'intestino.

Dalle informazioni in nostro possesso, la rBST non viene impiegata nella produzione di carne.

In Svizzera, non sono mai stati effettuati esperimenti in vista di un'eventuale autorizzazione della rBST, né inoltrate domande volte a ottenere una simile autorizzazione.

Conformemente alle informazioni in nostro possesso, la somministrazione di rBST alle vacche da latte è autorizzata nei seguenti Paesi: Africa del Sud, Algeria, Brasile, Bulgaria, Colombia, Corea, Costa Rica, EAU, Giamaica, Honduras, Kenia, Malesia, Messico, Namibia, Pakistan, Perù, Repubblica Ceca, Romania, Russia, Slovenia, Stati Uniti, Turchia, Ucraina, Ungheria, Zimbabwe.

Risposte alle singole domande:

1 Divieto d'importazione

Per principio, carne e latte possono essere importati soltanto se adempiono le esigenze della legislazione sulle derrate alimentari vigente in Svizzera. L'importazione di carne, latte e latticini che contengono residui di ormoni è vietata da anni.

Vista l'impossibilità di dimostrare la presenza della rBST per via analitica, l'importazione di prodotti provenienti da animali ai quali sono stati somministrati ormoni potrebbe venir bloccata soltanto se vigesse un divieto generale d'importazione di carne e latte da Paesi che autorizzano simili trattamenti (analogamente a quello applicato dall'UE nei confronti degli Stati Uniti che si riferisce soltanto alla carne). Dato che un simile divieto non è giustificabile dal profilo sanitario, attualmente non è oggetto di discussione da parte del Consiglio federale.

2 Esame dei rischi per la salute da parte dell'UFSP

Nel 1998, il comitato d'esperti della FAO/OMC (JEFCA) che si occupa di additivi e contaminanti ha riesaminato la problematica dei residui di rBST nelle derrate alimentari di origine animale sulla base delle scoperte scientifiche più recenti. Il comitato d'esperti è giunto alla conclusione che i residui di rBST presenti in derrate alimentari come il latte e la carne non rappresentano alcun problema per la salute umana. Già nel 1992 era stato deciso di rinunciare alla fissazione di una ADI (admissible daily intake), ossia di una dose giornaliera ammissibile.

Benché finora in Svizzera non sia stata inoltrata una domanda di autorizzazione di un prodotto contenente rBST, l'UFSP continua a riservare la massima attenzione a questo fascicolo.

3 Importazioni

I latticini importati dalla Svizzera - per un volume totale di circa 65'000 tonnellate - provengono quasi esclusivamente dall'UE, ossia da Paesi nei quali non è autorizzato l'impiego di rBST.

Per quanto riguarda i Paesi che autorizzano la rBST (cfr. elenco precedente), soltanto le importazioni dagli Stati Uniti rivestono un certo, seppur marginale, significato. Conformemente alla statistica del commercio esterno svizzero, nel 1998 da questo Paese sono stati importati in Svizzera i seguenti prodotti (senza indicazione del metodo di produzione):

Voce di tariffa: 0402.2111 Latte in polvere 3.7 t

0404.1000 Siero di latte 27.6 t

0406.1090 Formaggi freschi 13.6 t

0406.3090 Formaggi fusi 0.5 t

0406.9099 Formaggi a pasta dura 1.1 t

Questi quantitativi corrispondono allo 0,13 per cento di tutte le importazioni di latte e latticini.

4 Prescrizioni in materia di dichiarazione

In virtù dell'articolo 18 della legge sull'agricoltura, fatto salvo il rispetto degli impegni internazionali, il Consiglio federale emana prescrizioni relative alla dichiarazione dei prodotti ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera e ne aumenta i dazi.

I servizi amministrativi incaricati dell'esecuzione hanno iniziato i lavori tecnici preliminari in vista di introdurre una prescrizione di dichiarazione in adempimento dell'articolo 18 della legge sull'agricoltura. Per la carne (impiego di ormoni e di antibiotici per migliorare le prestazioni degli animali) e le uova destinate al consumo (allevamento in gabbie) tale prescrizione dovrebbe entrare in vigore il 1° gennaio 2000.

L'impiego di rBST per la produzione di latte non è un metodo vietato ai sensi dell'articolo 18 della legge sull'agricoltura. Alla luce di tale fatto e considerato che la rBST non rappresenta alcun pericolo per la salute dell'essere umano, non è opportuno munire le derrate alimentari di una particolare caratterizzazione o dichiarazione.

Risposta del Consiglio federale.