99.3605 · Raccomandazione · 1999-12-16
Dipartimento di giustizia e polizia
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Il Consiglio federale ha accolto la raccomandazione Maissen e l'ha esaminata attentamente.
Anzitutto bisogna stabilire che i Kursaal esistenti in possesso di una concessione provvisoria di tipo B sono fondamentalmente sottoposti alle disposizioni della legge federale sulle case da gioco e all'ordinanza d'applicazione, sicché è dovuta anche l'imposta federale sulle case da gioco. Il legislatore non ha previsto in proposito alcuna regolamentazione d'eccezione.
Durante la revisione del progetto d'ordinanza nell'ambito dell'imposizione fiscale si è tuttavia cercato di trovare una soluzione pragmatica, in grado di soddisfare, per quanto possibile, gli interessi di tutte le cerchie coinvolte. L'obiettivo è di evitare che, nella proporzionalità, i Kursaal con concessione provvisoria di tipo B siano di fatto obbligati a cessare la propria attività per l'onere supplementare dell'imposta sulle case da gioco e degli investimenti imposti di recente.
L'articolo 131 capoverso 1 dell'ordinanza sul gioco d'azzardo e sulle case da gioco (ordinanza sulle case da gioco, OCG) prevede che l'aliquota della tassa delle case da gioco con concessione provvisoria di tipo B, come pure per le altre case da gioco, è calcolata secondo l'articolo 80 OCG.
Per tener ampiamente conto delle esigenze della raccomandazione, l'articolo 131 capoverso 3 stabilisce però che l'articolo 41 capoverso 4 LCG è applicabile sulle case da gioco con concessione provvisoria di tipo B. Il Consiglio federale può inoltre ridurre annualmente del 20 per cento l'aliquota delle tasse in base all'apprezzamento dei nuovi investimenti imposti dalla nuova legge e ai costi supplementari d'esercizio. Per l'anno d'esercizio che incomincerà il 1° aprile 2000 il Consiglio federale, giusta questa disposizione, ha deciso le riduzioni forfettarie seguenti:
- riduzione del 15% per le case da gioco che offrono soltanto il gioco della boule;
- riduzione del 10% per le case da gioco che offrono il gioco della boule e apparecchi automatici per il gioco d'azzardo.
Oltre a questa riduzione forfettaria il Consiglio federale, in casi fondati, ridurrà l'aliquota delle tasse fino al 20%. Esso tiene conto in particolare degli investimenti e dei costi d'esercizio che si dovranno sopportare in seguito all'applicazione della nuova legge. Per tutta la durata della concessione provvisoria questi costi supplementari sono stati ridotti al minimo necessario (art. 128 e 129 OCG).
Oltre a ciò, secondo il testo approvato dell'ordinanza nell'articolo 131 capoverso 4, il Consiglio federale ha la facoltà di ridurre parte del debito fiscale, garantendo il proseguimento dell'esercizio alle case da gioco con concessione provvisoria di tipo B, secondo l'articolo 61 LCG.
Oltre a tale riduzione le case da gioco con concessione provvisoria di tipo B possono usufruire anche di altre riduzioni fiscali, se impiegano in misura preponderante il loro ricavo per finalità pubbliche della regione o per obiettivi di pubblica utilità (art. 132 cpv. 1 OCG) e / o se per la loro ubicazione dipendono economicamente in maniera rilevante da un tipo di turismo stagionale (art. 132 OCG i. r. con l'art. 42 LCG).
In caso di cumulazione delle possibilità di riduzione rimane un'aliquota di base del 10%. Grazie alla citata possibilità di esonerare parzialmente dalla tassa dovuta, il Consiglio federale può nei fatti ridurre ulteriormente l'aliquota della tassa. È cosí garantita la continuazione dell'esercizio dei Kursaal esistenti.