99.3624 · Interpellanza · 1999-12-22
Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca
Liquidato
Stellungnahme des Bundesrates
Vista la problematica dei limiti di reddito e di sostanza, nel Messaggio del 26 giugno 1996 (96.060) concernente la riforma della politica agricola: Seconda tappa (Politica agricola 2002) il Consiglio federale aveva proposto di introdurre un unico limite di reddito e ciò soltanto per determinati pagamenti diretti. Aveva ritenuto opportuno rinunciare all'introduzione di un limite di sostanza in quanto esso era stato all'origine di disparità di trattamento nell'ambito dei contributi alle spese dei tenitori di bestiame nella regione di montagna e dei contributi di gestione (contributi di pendenza e d'estivazione) versati all'epoca. Non era stato possibile basarsi su un valore definito in modo uniforme a livello svizzero vista l'assenza di un'imposta federale sulla sostanza. Durante i dibattiti parlamentari in merito alla nuova legge sull'agricoltura (LAgr), i pagamenti diretti erano stati rivisti dal profilo concettuale e si era decisa l'introduzione di limiti di sostanza per i pagamenti diretti generali e per i contributi ecologici. Nell'articolo 70 capoverso 5 lettera f della legge sull'agricoltura il Parlamento ha stabilito che per il calcolo dell'importo di cui devono venir eventualmente ridotti i pagamenti diretti è determinante la sostanza imponibile del gestore; esso ha quindi accettato il fatto che la sostanza imponibile viene calcolata in modo diverso da un Cantone all'altro.
Risposta alle singole domande:
Domanda 1:
Corrisponde al vero che vi sono differenze nella valutazione dei fondi non agricoli (di regola terreni edificabili) e di riflesso nel calcolo della sostanza. Per compensare le differenze nella valutazione dei fondi a livello di tassazione intercantonale viene applicato il cosiddetto valore di ripartizione. Considerato il valore medio, per la maggior parte dei Cantoni questo valore comparabile si situa in una fascia di fluttuazione di +/- 20 per cento. Alcuni Cantoni presentano tuttavia differenze notevolmente maggiori. Per i terreni edificabili non è soltanto una questione di valutazione diversa, bensì anche di designazione o di classificazione di un fondo in una zona nel quadro della pianificazione del territorio nonché della pianificazione locale.
Domanda 2:
Per i fondi di altro tipo le differenze riscontrate dal profilo del valore reddituale sono soltanto di lieve entità. E' possibile che vi siano ulteriori differenze riconducibili alle diverse prassi di valutazione delle case d'abitazione facenti parte di proprietà agricole che, nel caso di aziende gestite a titolo accessorio, vengono talvolta valutate come non agricole.
Oltre a queste differenze legate alle caratteristiche dei fondi ve ne sono altre nell'ambito delle deduzioni sociali come la deduzione per coniugi e per beneficiari della rendita AVS, invalidi, portatori di handicap e vedovi con figli minorenni. Anche per la deduzione della sostanza dei figli vengono applicate norme diverse. Ciò è pure il caso per l'importo minimo esente da imposta che tuttavia non influisce in alcun modo sul calcolo.
Domanda 3:
Queste differenze sono lo specchio del nostro sistema fiscale federativo. Si potrebbe cercare di compensarle, ma per fare ciò non basterebbe rivedere il calcolo della sostanza imponibile, bensì dovrebbe venir esaminata e adeguata nel singolo caso anche la valutazione degli elementi della sostanza come edifici e terreni. A tal fine dovrebbero venir elaborate direttive federali vincolanti per la valutazione e il calcolo della sostanza determinante. Inoltre, a livello d'esecuzione il controllo non potrebbe riguardare soltanto i gestori che superano il valore limite, in quanto se i terreni edificabili precedentemente valutati in base al valore reddituale e quelli valutati secondo il valore venale venissero trattati allo stesso modo vi sarebbe una rivalorizzazione, rispettivamente un aumento della sostanza. Il numero delle tassazioni concernenti la sostanza da sottoporre a una verifica ammonterebbe per lo meno al doppio di quello attuale. Una correzione in tal senso comporterebbe un dispendio amministrativo sproporzionato e non consentirebbe comunque di tenere in considerazione tutti i casi.
Considerato quanto precede, nella risposta all'interpellanza Langenberger (99.3475) il Consiglio federale aveva già indicato che nonostante le obiezioni siano legittime, è opportuno mantenere la norma attuale in quanto rappresenta una soluzione facilmente applicabile per i Cantoni.
Il Consiglio federale si aspetta che l'armonizzazione fiscale in corso, la quale prevede per lo meno la creazione di una base di rilevazione uniforme, contribuisca a ridurre le differenze. Conformemente a quanto illustrato nella risposta alla mozione Tschuppert (99.3302), a medio termine i pagamenti diretti dovrebbero venir valutati in vista di una maggiore separazione tra l'indennizzo delle prestazioni e le componenti sociali. In tale contesto dovrebbero pure venir verificate la conformità all'obiettivo prefissato e la capacità d'esecuzione della limitazione dei contributi. La valutazione è prevista contemporaneamente a quella concernente i provvedimenti di sostegno del mercato giusta l'articolo 187 capoverso 13 LAgr, entro cinque anni dall'entrata in vigore della nuova legge sull'agricoltura. Il Consiglio federale è disposto, in quel momento, a formulare eventuali proposte di cambiamento o a presentare una modifica di legge affinché il Parlamento possa nuovamente pronunciarsi in merito a tale questione.
Per mitigare il problema, a livello di ordinanza sarebbe possibile unicamente aumentare il valore limite o la deduzione forfettaria per il capitale aziendale. Nell'interesse dell'agricoltura si dovrà tuttavia garantire che un provvedimento di questo genere non comprometta l'ampio favore di cui godono attualmente i pagamenti diretti.
Risposta del Consiglio federale.