Revisione parziale dell' ordinanza sulla radioprotezione, dell' ordinanza sulla formazione in radioprotezione e dell' ordinanza sulla dosimetria
Rapporto esplicativo relativo alla revisione dell'ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione)
2.3.1 Regolamento dell’esame sulla radioprotezione cui vengono sottoposti gli odontopratici e i 2.3.2 Ordinanza del 25 maggio 1981 riguardante le indennità al personale che insegna nei corsi 2.3.3 Ordinanza del DFI del 12 settembre 1969 sulla radioprotezione negli istituti di ricerche
Rapporto esplicativo relativo alla revisione dell'ordinanza concernente le formazioni e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione)
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
Sulla scorta delle esperienze riunite nel corso degli ultimi anni si è resa necessaria una revisione dell'ordinanza sulla formazione in radioprotezione, allo scopo di adattarla alle condizioni quadro, in parte fortemente mutate. Di particolare importanza risultano gli sviluppi tecnici e scientifici che hanno ripercussioni sugli attuali settori d'applicazione o che consentono applicazioni totalmente nuove. Questa fase di cambiamenti tocca anche il sistema formativo svizzero. La nuova legge sulla formazione professionale (LFPr) e la futura legge sulle professioni mediche (LPMed) influiscono sull'ordinanza sulla formazione in radioprotezione, dato che la maggior parte delle persone che assolvono una formazione in radioprotezione lo fanno nell'ambito di una formazione professionale, di uno studio o di un perfezionamento volto a conseguire il titolo di medico specialista. Per una revisione totale dell'ordinanza sulla formazione in radioprotezione occorre attendere l'entrata in vigore delle ordinanze determinanti relative alla LFPr e alla LPMed. Al momento attuale saranno effettuati unicamente gli adeguamenti più urgenti.
2 Parte speciale
2.1 Spiegazione dei singoli articoli
2.1.1 Articolo 1
In base alle sue funzioni, il responsabile di impianti nucleari soggetto all'obbligo di autorizzazione rientra in un gruppo di persone descritto nell'articolo 16 dell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP). Tuttavia, dato che la sua formazione è disciplinata nell'ordinanza del Consiglio federale sulle esigenze per il personale degli impianti nucleari (OEPIN), la cui entrata in vigore è prevista per il 2006, nel capoverso 3 è menzionata questa eccezione.
2.1.2 Articolo 8 Competenza
Il concetto di “formazione in radioprotezione” può essere riferito sia a un corso di formazione sia alla formazione individuale di una persona. Dal momento che nel capoverso 1 tale concetto si riferisce unicamente a corsi di formazione, il riferimento a persone è stralciato perché dà adito a confusione. Nel capoverso 4 sono invece intese formazioni individuali in radioprotezione, ragione per cui esso è precisato di conseguenza. Finora non si distingueva tra corsi di formazione e formazioni individuali di singole persone. Si è pertanto ritenuto opportuno puntualizzare questo aspetto per evitare dubbi d'interpretazione.
2.1.3 Articolo 9 Condizioni
L'ordinanza disciplina, in particolare negli allegati, le condizioni per il riconoscimento di un corso di formazione e non di una formazione individuale. Nell'articolo 9 è stato quindi stralciato il riferimento alle persone per evitare dubbi d'interpretazione.
2.1.4 Articolo 11 Certificato
Capoverso 1: affinché una persona possa essere identificata con precisione, il certificato deve includere le indicazioni supplementari elencate nella lettera d. Capoverso 3: nell'attuale capoverso 3 figurava ancora un rinvio alla vecchia legge del 19 aprile 1978 sulla formazione professionale. Questo rinvio è aggiornato e fa dunque riferimento all'attuale legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale.
2.1.5 Articolo 12 Casi particolari
Nell'ambito della revisione in corso, l'articolo 15 ORaP va completato con un capoverso supplementare. Occorre quindi un riferimento esplicito all'articolo 15 capoverso 1. La verifica della qualità di una formazione ai sensi del capoverso 2 va resa più flessibile nel quadro del Piano di rinuncia a determinati compiti. La verifica periodica è sostituita da una verifica a seconda della necessità. Si rinuncia alla redazione di rapporti destinati ai Cantoni, all'UFFT o alla CRS. Questo compito comporterebbe un onere eccessivo e non potrebbe essere assolto con le risorse disponibili. Di regola, la verifica della qualità di una formazione è effettuata in seno a organismi comuni, cosicché il flusso d'informazioni tra le istituzioni competenti è garantito.
2.2 Spiegazione degli allegati
2.2.1 Allegato 1
Su richiesta della FMH e in base alle esperienze riunite finora, la formazione in radioprotezione di medici per applicazioni diagnostiche ai sensi dell'articolo 11 ORaP va concepita in modo nuovo, rinunciando alla differenziazione tra formazione per conseguire la competenza necessaria e formazione per diventare perito. In futuro, la formazione in radioprotezione deve comprendere sia la competenza che la perizia. Le applicazioni diagnostiche possono essere suddivise tra indagini radiografiche abituali e applicazioni di tipo interventistico con il supporto della radioscopia. La maggior parte degli indirizzi specialistici attua prioritariamente solo uno dei due tipi di applicazioni. Allo scopo di soddisfare meglio i bisogni specifici in materia di formazione, per radiografie abituali e per applicazioni di tipo interventistico con il supporto della radioscopia vanno seguite formazioni differenziate in radioprotezione. Questi adeguamenti comportano le seguenti modifiche nell'allegato 1:
lo scopo della formazione «Competenza per applicazioni con dosi elevate e di tipo interventistico» nella tabella del numero 3 dell'allegato 1 è stralciato;
la formazione 1.1 «Applicazioni con dosi elevate e di tipo interventistico per acquisire la perizia» è stralciata dalla tabella 1A;
nella tabella 1B sono definite due formazioni per acquisire la perizia: 1.1 applicazioni diagnostiche abituali e 1.4 applicazioni di tipo interventistico con il supporto della radioscopia. Riguardo alle queste formazioni sono eliminati qualche lezioni di formazione previsti finora. Il totale di ore raccomandate è ridotto da 40 a 32 lezioni. Il titolo professionale di odontopratico non esiste più ed è stato sostituito dal titolo di medico- dentista abilitato a livello cantonale. L'esercizio di questa professione a titolo indipendente è limitato al Cantone di Appenzello Esterno. Riguardo alla radioprotezione, in futuro i medici- dentisti abilitati a livello cantonale saranno trattati alla stessa stregua dei medici-dentisti titolari di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto e devono assolvere la medesima formazione in radioprotezione prevista per acquisire la perizia. La formazione 5 «Odontotecnico» nelle tabelle 1A e 1B è dunque eliminata. Come condizione minima per iniziare una formazione volta ad acquisire la perizia per
tecniche radiografiche del torace e delle estremità per l'altro personale medico, nella tabella del numero 3 dell'allegato 1, è richiesta una formazione professionale conclusa nel campo della medicina, come ad esempio quella per infermieri o laboratoristi medici. Questo disciplinamento non considera sufficientemente le conoscenze e capacità acquisite al di fuori di una formazione professionale conclusa e si dimostra nella pratica inadeguato. Pertanto, la condizione minima va completata con la formulazione «formazione equivalente». Finora, come condizione minima per iniziare una formazione volta ad acquisire le competenze necessarie per tecniche radiografiche abituali estese da parte di assistenti di studi medici era tra l'altro richiesto 1 anno di attività professionale pratica in radiologia. Lo stralcio della relativa disposizione permette di integrare la corrispondente formazione nella formazione professionale di assistenti di studi medici. Finora le formazioni destinate ad assistenti di studi medici volte ad acquisire le competenze necessarie per le abituali tecniche estese di messa a punto 7.1.1 cranio e 7.1.2 scheletro assiale erano offerte in corsi combinati. Si è tenuto conto di tale aspetto, definendo nella tabella 1C un corso combinato (7.1) in cui sono integrati entrambi i corsi. Le condizioni finora richieste relative al numero di radiografie da attestare si sono rivelate troppo restrittive e potevano
essere soddisfatte solo da pochissimi assistenti di studi medici. Allo scopo di creare possibilità di formazione praticabili, che consentano di delegare l'esecuzione di radiografie nel settore esteso abituale a un assistente di studio medico, vanno apportate le seguenti modifiche ai programmi di formazione:
riduzione del totale di ore raccomandate per il corso combinato da 64 a 40 lezioni;
rinuncia al numero di 20 radiografie al cranio da testare;
riduzione del numero di radiografie da testare in altri settori delle abituali tecniche radiografiche estese da 100 a 50 entro 12 mesi. Si rinuncia alla prova di 10 esami per ogni singolo settore CC, CT, CDL, bacino o addome, anche. Il totale di ore finora raccomandato di 80 lezioni per le formazioni 8.2 e 8.3 nella tabella 1C volte ad acquisire le competenze necessarie per tecniche radiografiche extraorali e ortopantomografia (OPT) risulta eccessivo e ha impedito l’esecuzione delle corrispondenti formazioni per assistenti dentari o assistenti in medicina dentaria. Il totale di ore raccomandate è dunque ridotto a 40 lezioni. Gli igienisti dentari assolvono la formazione volta ad acquisire le competenze necessarie per tecniche radiografiche extraorali e ortopantomografia, assieme alla formazione per tecniche radiografiche intraorali nell'ambito della loro formazione professionale. In seguito alla riduzione del totale di ore raccomandate per tecniche radiografiche extraorali e ortopantomografia OPT diminuisce pure il totale di ore raccomandate per la formazione 8.1 per igienisti dentari nella tabella 1A da 120 a 80 lezioni.
2.2.2 Allegato 3
L'articolo 15 lettera c ORaP è già stato stralciato nell'attuale versione dell'ordinanza del 15 settembre 1998. Il riferimento a questo articolo va eliminato di conseguenza dal titolo dei programmi di formazione dell'allegato 3 tabella 3A dell'ordinanza sulla formazione in radioprotezione.
2.2.3 Allegato 4
Il titolo professionale di odontopratico non esiste più ed è sostituito dal titolo di medico- dentista abilitato a livello cantonale. Riguardo alla radioprotezione, in futuro i medici-dentisti abilitati a livello cantonale saranno trattati alla stessa stregua dei medici-dentisti titolari di un diploma federale o di un diploma estero riconosciuto. Secondo la nuova versione dell'articolo 11 capoverso 3 ORaP, l'abilitazione cantonale deve valere quale prova delle competenze. Medici-dentisti aventi le competenze necessarie ai sensi dell'articolo 11 capoverso 3 ORaP sono autorizzati a effettuare applicazioni diagnostiche con impianti a scopo odontoiatrico. Non è necessario fissare ulteriormente le attività ammesse per medici-dentisti abilitati a livello cantonale. Il titolo di odontotecnico e le sue attività ammesse sono dunque stralciati dall'allegato 4. Nell'ambito delle attività ammesse per laboratoristi medici, sono state corrette alcune incongruenze tra la versione tedesca e quella francese.
2.2.4 Allegato 5
Su proposta dell’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFFP), nell’allegato 5 sono stati effettuati adeguamenti al concetto di protezione della popolazione.
2.3 Spiegazioni in merito agli atti normativi abrogati
2.3.1 Regolamento dell’esame sulla radioprotezione cui vengono sottoposti gli
odontotecnici e i dentisti stranieri, del 1° febbraio 1977 Dall'entrata in vigore dell'ordinanza sulla radioprotezione (ORaP), questo tipo di esami non esiste più. A questo scopo esistono attualmente corsi riconosciuti dall'UFSP.
2.3.2 Ordinanza del 25 maggio 1981 riguardante le indennità al personale che
insegna nei corsi di radioprotezione della Confederazione I corsi in radioprotezione non sono attualmente più tenuti dalla Confederazione ma da scuole che sono direttamente responsabili per le indennità al loro personale insegnante.
2.3.3 Ordinanza del DFI del 12 settembre 1969 sulla radioprotezione negli
istituti di ricerche nucleari La radioprotezione negli istituti di ricerche nucleari è disciplinata attualmente nella legge sulla radioprotezione e nella relativa ordinanza, nonché nella legge sull'energia nucleare e nella relativa ordinanza.