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Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO)

18.xxx

Rapporto esplicativo

Revisione della legge federale sull’aiuto monetario interna- zionale (legge sull’aiuto monetario, LAMO)

del ...

Compendio

Con il presente avamprogetto, il Consiglio federale chiede una revisione della legge del 19 marzo 2004 sull’aiuto monetario. La revisione proposta si è resa necessaria a seguito dei mutamenti nella prassi in materia di concessione di credi- ti multilaterali, occorsi dall’inizio della crisi finanziaria globale, e della situazione dei debiti pubblici nella zona euro. L’obiettivo è che la Svizzera possa continuare a partecipare in modo affidabile alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale. Le crisi degli ultimi anni hanno provocato nell’architettura finanziaria mondiale profondi mutamenti che interessano anche l’aiuto monetario, in particolare nell’ambito del Fondo monetario internazionale (FMI). Quest’ultimo, per preserva- re la propria capacità di reazione e l’effettività in un contesto in trasformazione, ha infatti adeguato il suo strumentario e la corrente prassi in materia di concessione di crediti sia per i casi di crisi sistemica sia nei confronti dei Paesi più poveri. Dato che l’aiuto monetario della Svizzera è normalmente strettamente connesso agli strumenti del FMI, l’obiettivo della modifica della legge sull’aiuto monetario (LAMO) è consentire anche alla Svizzera di salvaguardare affidabilità, capacità di reazione e flessibilità. In quanto economia aperta dotata di una piazza finanziaria importante e una valuta propria, la Svizzera dipende fortemente dalla stabilità del sistema finanziario e monetario internazionale. Per la Svizzera e la sua piazza imprenditoriale e finanzia- ria a vocazione internazionale è essenziale che le relazioni monetarie e finanziarie internazionali siano ben strutturate. Il nostro Paese partecipa già da tempo ad azioni di aiuto internazionali e negli ultimi anni è stato più volte sollecitato a pre- stare aiuto monetario. L’avamprogetto proposto prevede tre adeguamenti principali. In primo luogo deve essere estesa la durata massima dell’aiuto monetario per i casi di crisi sistemica secondo l’articolo 2 LAMO. Nel contesto della crisi finanziaria sono stati convenuti con crescente frequenza programmi con termini di prelievo e di rimborso più lun- ghi. Di conseguenza, nel procurarsi mezzi supplementari per i casi di crisi, il FMI ha chiesto agli Stati membri di estenderne la durata. Questo adeguamento garanti-

sce che l’aiuto monetario svizzero rimanga, come finora, relativamente vicino alla corrente prassi del FMI in materia di concessione di crediti. In secondo luogo, l’aiuto monetario a favore dei Paesi più poveri ai sensi dell’articolo 3 LAMO dovrebbe basarsi in modo più chiaro sulla legge sulle finanze della Confederazione (LFC), al fine di evitare, per quanto possibile, procedure inutili. Le esperienze degli ultimi anni hanno evidenziato che non è ragionevole richiedere un credito d’impegno specifico per ogni partecipazione. Per gli impegni contratti e onorati durante lo stesso anno non è necessario un credito d’impegno ai sensi dell’articolo 21 LFC. In terzo luogo, deve essere esplicitamente prevista la partecipazione della Banca nazionale svizzera all’aiuto monetario a singoli Stati ai sensi dell’articolo 4 LAMO. In questi casi il Consiglio federale deve poter chiedere alla Banca nazionale di procedere alla concessione del mutuo o della garanzia.

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Con il presente avamprogetto il Consiglio federale chiede una revisione della legge del 19 marzo 20041 sull’aiuto monetario internazionale (LAMO). La revisione proposta tiene conto dei mutamenti intervenuti nell’economia mondiale e nel siste- ma finanziario internazionale dall’entrata in vigore della LAMO. In quanto economia fortemente integrata nel sistema finanziario e monetario inter- nazionale, la Svizzera partecipa da decenni ai provvedimenti a favore della stabilità di questo sistema. Sulla scia della crisi finanziaria globale e della crisi del debito nella zona euro, negli ultimi anni questi aiuti sono stati sollecitati talvolta anche in misura straordinaria. Con la revisione della LAMO si intende garantire che questo elemento centrale dello strumentario di politica monetaria della Svizzera possa corrispondere anche in futuro, nelle situazioni di crisi straordinarie, alle esigenze del contesto internaziona- le.

1.1 Principi della cooperazione monetaria

La Svizzera partecipa già da tempo ad azioni di aiuto internazionali. Negli anni del dopoguerra ha aderito a intervalli regolari, talvolta con importi ingenti, a provvedi- menti d’aiuto monetario bilaterali o multilaterali2. Prima di aderire al Fondo moneta- rio internazionale (FMI) nel 1992, il nostro Paese si era già impegnato nell’ambito di questa istituzione, in particolare nel 1964 con la partecipazione agli Accordi generali di credito (AGC). Inoltre, dal 1988 la Svizzera contribuisce alle facilitazioni crediti- zie concesse dal FMI ai Paesi più poveri. Nell’ambito della cooperazione monetaria occorre generalmente distinguere tra la quota versata come contributo alle risorse ordinarie del FMI, gli Accordi generali di credito (AGC) e i Nuovi accordi di credito (NAC) quali capacità di credito supple- mentari del FMI, l’aiuto monetario ai sensi della LAMO e i provvedimenti in mate- ria di cooperazione monetaria internazionale ai sensi dell’articolo 10 della legge del 3 ottobre 20033 sulla Banca nazionale (LBN). La quota fornita al FMI è disciplinata dalla legge federale del 4 ottobre 19914 con- cernente la partecipazione della Svizzera alle istituzioni di Bretton Woods. Con l’adesione al FMI, nel 1992, la Svizzera ha ottenuto i diritti di voto risultanti dalla sua quota e quindi la possibilità di rafforzare la propria influenza nelle questioni monetarie e finanziarie internazionali e di partecipare alla definizione delle attività del Fondo. I pagamenti connessi alla quota sono erogati dalla BNS senza la garanzia

1 RS 941.13 2 Nel 1961, ad esempio, la Svizzera ha partecipato con un importo di 1565 mio. di fr. all’azione di sostegno coordinata a livello multilaterale a favore della lira sterlina. Tenuto conto dell’inflazione, tale importo corrisponde a circa 5,5 mia. di fr. attuali. 3 RS 951.11 4 RS 979.1

della Confederazione. La parte della quota sollecitata dal FMI è remunerata alle condizioni di mercato. La partecipazione agli AGC è stata approvata la prima volta con il decreto federale del 4 ottobre 19635 concernente la partecipazione della Svizzera ai provvedimenti monetari internazionali (in seguito: decreto sull’aiuto monetario). Gli AGC comple- tano le risorse ordinarie limitate del FMI. Con gli AGC, i Paesi del G10 hanno messo a disposizione crediti pari a un massimo di 17 miliardi di diritti speciali di prelievo (DSP)6, circa 23,5 miliardi di franchi, a favore di situazioni di crisi straor- dinarie. All’epoca, il decreto federale del 1963 sull’aiuto monetario era stato conce- pito quale base legale per la partecipazione della Svizzera agli AGC del FMI. Esso prevedeva un accordo di associazione con il FMI. L’importo stanziato a quel tempo per l’aiuto monetario ammontava a 865 milioni di franchi, ossia, tenuto conto dell’inflazione, a 3,3 miliardi di franchi attuali. Dal 1984 la Svizzera è membro a pieno titolo degli AGC. Questa adesione non si fonda più sul decreto del 1963, bensì sul decreto federale del 14 dicembre 19837 che approva l’adesione della Svizzera agli Accordi generali di credito del Fondo monetario internazionale. In virtù del decreto federale del 18 dicembre 19978 che approva l’adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale, dal 1998 la Svizzera partecipa anche ai NAC. Quale accordo parallelo agli AGC, i NAC prevedono ulteriori mezzi per il superamento di una crisi. Con questo accordo i Paesi del G10 di allora e altri 14 partecipanti si sono impegnati a mettere a disposi- zione 34 miliardi di DSP (ca. 46,9 mia. di fr.). A seguito della crisi finanziaria i NAC sono stati aumentati a 367 miliardi di DSP (ca. 540 mia. di USD) e la cerchia dei partecipanti estesa a 36 membri. Gli AGC/NAC possono essere impiegati soltan- to se le risorse ordinarie del FMI risultano insufficienti. La BNS è l’istituzione che partecipa agli AGC/NAC e i crediti che mette a disposizione non sono garantiti dalla Confederazione. I NAC devono essere rinnovati ogni cinque anni dal Consiglio esecutivo. L’8 maggio 2012, il Consiglio federale ha approvato l’ultima proroga di ulteriori cinque anni a partire dal 16 novembre 2012. Tra il 1963 e il 2004 l’aiuto monetario ai sensi della LAMO è stato fornito anche

sulla base del decreto del 4 ottobre 1963 sull’aiuto monetario, che è stato prorogato più volte e una volta anche modificato, in particolare per tenere conto delle mutevoli esigenze dell’aiuto monetario. Questo decreto fungeva da base per l’aiuto bilaterale alla bilancia dei pagamenti coordinato a livello internazionale. Ha inoltre permesso negli anni Settanta alla Svizzera di partecipare al cosiddetto «meccanismo di credito petrolifero» («oil facility») del FMI. Poi con l’insorgere della crisi del debito, negli anni Ottanta, i crediti di transizione della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) sono stati concessi prioritariamente ai Paesi in sviluppo fortemente indebitati. All’inizio degli anni Novanta, il decreto federale è servito soprattutto come base legale per la partecipazione svizzera agli aiuti di transizione e alla bilancia dei pa- gamenti concessi dagli Stati dell’OCSE ai Paesi dell’Europa centrale e orientale. Con la crisi messicana del 1994 e, più tardi, con la crisi finanziaria nei Paesi emer- genti alla fine degli anni Novanta, il decreto è federale è stato di nuovo utilizzato come fondamento per la partecipazione svizzera a provvedimenti di aiuto coordinati

5 FF 1963 II 1423

6 1 DSP corrisponde a 1,38 CHF, valuta 30.10.2015.

7 RS 941.15 8 RS 941.16

a livello internazionale. La Svizzera ha partecipato, ad esempio, ad azioni di aiuto a favore della Corea (1997; 431 mio. di fr.) e del Brasile (dicembre 1998; 345 mio. di fr.). Il decreto sull’aiuto monetario ha pure permesso di concedere un credito per la bilancia dei pagamenti della Bulgaria. In virtù di questo decreto, nel dicembre del 2000 è stato concesso un credito di transizione di 110 milioni di franchi a favore dell’ex Repubblica federale di Jugoslavia (ora Serbia e Montenegro). Nel marzo 2001, la Svizzera ha concesso al Tagikistan un credito di transizione di circa 105 milioni di franchi della durata di due settimane, grazie al quale questo Paese mem- bro del gruppo di voto della Svizzera ha potuto assicurarsi un aiuto finanziario da parte dell’UE a condizioni più vantaggiose. Infine, nell’ottobre del 2001, la Svizzera ha concesso alla Repubblica federale di Jugoslavia un nuovo credito di transizione di 350 milioni di franchi, che ha reso possibile la concessione di aiuti finanziari da parte dell’UE. La BNS può partecipare ad azioni di cooperazione monetaria senza la partecipazione della Confederazione. Secondo l’articolo 10 LBN, la BNS può avere relazioni con banche centrali estere e con organizzazioni internazionali ed effettuare con esse tutti i tipi di operazioni bancarie, comprese l’assunzione e la concessione di crediti in franchi svizzeri, in valute estere o in mezzi di pagamento internazionali. Questi provvedimenti della BNS in materia di cooperazione monetaria internazionale comprendono in particolare gli swap su valute. Dal 2007, ad esempio, esiste un accordo sugli swap conclusi con la Banca centrale americana per l’approvvigionamento di liquidità in USD del mercato interbancario svizzero. Gli accordi sugli swap, inizialmente di durata limitata, sono stati prorogati in un primo momento e quindi, nel mese di ottobre del 2013, convertiti in accordi a tempo inde- terminato. Sebbene l’accordo sugli swap con gli Stati Uniti sia stato invocato per l’ultima volta nel gennaio 2012, nel quadro della crisi finanziaria ha rivestito un ruolo importante, consentendo agli istituti finanziari in Svizzera di coprire il loro fabbisogno di USD. La BNS dispone attualmente di accordi sugli swap anche con le Banche centrali di Belgio, Polonia e Cina.

1.2 La legge del 19 marzo 2004 sull’aiuto monetario

Dal 2004 la legge sull’aiuto monetario (LAMO) fornisce un’ampia base legale per le azioni di aiuto monetario della Svizzera. L’aiuto monetario permette alla Svizzera di adoperarsi, al di là dei suoi impegni ordinari di Stato membro del FMI, a favore di un sistema monetario e finanziario internazionale stabile. Con la LAMO è stata inoltre creata una base legale specifica per la partecipazione della Svizzera ai fondi speciali del FMI a favore dei Paesi a basso reddito. La vigente legge prevede tre categorie principali di aiuto monetario:

a. Aiuto monetario in caso di perturbazione del sistema monetario internazio- nale (art. 2 LAMO) In aggiunta ai contributi forniti dalla Svizzera nell’ambito delle quote e degli AGC e NAC, la Svizzera può partecipare ad azioni di aiuto multilaterali intese a prevenire o a eliminare gravi perturbazioni del sistema monetario internazionale. Nel quadro di un’azione coordinata a livello internazionale, il nostro Paese può dunque fornire un aiuto finanziario in caso di crisi che mettono in pericolo il sistema. La durata mas- sima dei pagamenti effettuati è attualmente di sette anni.

b. Partecipazioni speciali nell’ambito del Fondo monetario internazionale (art. 3 LAMO) Per i contributi a favore di Stati a basso reddito, la LAMO prevede la possibilità per la Svizzera di partecipare a fondi speciali e ad altri strumenti del FMI. Attualmente il FMI garantisce ai Paesi più poveri un aiuto monetario mediante due fondi fiduciari. Il Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e per la crescita (Poverty Reduction and Growth Trust; PRGT) permette al FMI di concedere crediti agevolati ai Paesi più poveri, mentre il Fondo fiduciario per le catastrofi (Catastrophe Containment and Relief Trust; CCR Trust) prevede una diminuzione degli imminenti rimborsi al FMI per i Paesi colpiti da catastrofi o epidemie. Per quanto riguarda i contributi ai Paesi più poveri nel quadro della LAMO, occorre essenzialmente distinguere tra mutui e contributi a fondo perso:

  • la Svizzera concede mutui a lungo termine per il finanziamento della quota di capitale del Fondo fiduciario PRGT del FMI. Questi mutui servono a garantire sufficienti capacità per la concessione di crediti da parte del FMI ai Paesi più poveri. Conformemente all’articolo 6 capoverso 2 LAMO, il Consiglio federale può altresì chiedere alla BNS di procedere alla conces- sione di mutui. In base al capoverso 3 dello stesso articolo, la Confedera- zione garantisce alla BNS l’esecuzione tempestiva degli accordi conclusi da quest’ultima;

  • la Svizzera fornisce contributi a fondo perso soprattutto per il sovvenzio- namento degli interessi dei crediti concessi dal FMI ai Paesi più poveri. Sinora si è trattato di contributi al conto interessi del Fondo fiduciario PRGT e al condono del debito dei Paesi in questione. Tali contributi sono prestati dalla Confederazione.

c. Aiuto monetario a singoli Stati (art. 4 LAMO) L’articolo 4 LAMO prevede due casi di aiuto monetario a singoli Stati. Da un lato, la Confederazione può accordare un aiuto monetario a breve o a medio termine a un singolo Stato che collabora in modo particolarmente stretto con la Svizzera. Tra questi Stati rientrano in particolare quelli appartenenti allo stesso gruppo di voto della Svizzera all’interno del FMI. Dall’altro, la Confederazione può accordare a un singolo Stato un aiuto monetario anche nell’ambito di azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale. L’articolo precisa inoltre che in questi casi l’aiuto monetario è accordato in primo luogo a Stati con reddito medio o basso costretti a procedere ad aggiustamenti strutturali o di economia esterna.

d. Finanziamento (art. 8 LAMO) Il finanziamento dei mutui, degli impegni di garanzia e dei contributi a fondo perso nel quadro della cooperazione monetaria bilaterale e multilaterale secondo l’articolo 2 e 4 LAMO (lett. a e c) è disciplinato dall’articolo 8 capoverso 1 LAMO, che prevede lo stanziamento di un credito quadro. Nel 2004, sotto il regime del decreto federale del 18 marzo 20049 sull’aiuto monetario internazionale (DAM), è stato concesso un credito quadro di 2,5 miliardi di franchi, prorogato in seguito di cinque anni nel 200910. Con il DAM dell’11 marzo 201311 il credito quadro è stato

9 Decreto federale del 18.3.2001 sull’aiuto monetario internazionale (FF 2004 4409) 10 Proroga del 27.5.2009 del decreto federale sull’aiuto monetario internazionale (FF 2009 4169)

aumentato a 10 miliardi di franchi. Inoltre, con il decreto del 1° marzo 201112 sull’aiuto speciale al FMI, è stato approvato un credito quadro di 12,5 miliardi di franchi di durata limitata per sopperire al fabbisogno di risorse del FMI fino all’entrata in vigore dei NAC riveduti. I crediti quadro stanziati permettevano alla Svizzera di impegnarsi in modo affidabile e rapido in caso di crisi. Di norma essi coprivano impegni di garanzia della Confederazione per i crediti concessi dalla BNS. Conformemente all’articolo 8 capoverso 2 LAMO, per ogni partecipazione a favore dei Paesi più poveri (lett. b) occorre invece richiedere di volta in volta un credito d’impegno speciale.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Sviluppi 2004-2015

Dall’autunno del 2007 le turbolenze nel settore immobiliare e finanziario degli Stati Uniti hanno provocato gravi perturbazioni dei mercati finanziari internazionali e un’inaudita contrazione della crescita globale e del commercio mondiale. Inoltre, la crisi finanziaria globale ha spianato la via alla crisi del debito pubblico in Europa, spingendo anche i Paesi industrializzati, per la prima volta in vari decenni, a chiede- re accesso agli strumenti del FMI. La crisi ha provocato un forte aumento del fabbi- sogno di risorse del FMI e la necessità di aumentare anche i mezzi previsti per gli Stati membri più poveri, al fine di proteggerli dalle ripercussioni della crisi.

a. Crisi finanziaria e dell’euro

Il periodo immediatamente successivo all’adozione della LAMO è stato caratterizza- to da un fabbisogno di mezzi relativamente basso. La situazione è però cambiata con lo scoppio della crisi finanziaria ed economica globale. Da settembre 2008 ad aprile 2009, il FMI ha erogato o previsto crediti a favore degli Stati membri con difficoltà a livello di bilancia dei pagamenti per un totale di circa 150 miliardi di USD. Le risorse ordinarie del FMI sono in questo modo scese a 50 miliardi scarsi di USD. Per poter coprire il possibile fabbisogno di risorse di numerosi Stati membri, nella sua seduta primaverile ad aprile del 2009, il Comitato monetario e finanziario inter- nazionale (IMFC) – il comitato ministeriale di guida politica del FMI – ha adottato provvedimenti per aumentare la capacità di concessione di crediti del Fondo. L’imminente verifica delle quote è stata anticipata allo scopo di raddoppiare la somma delle quote, innalzandola a 476,8 miliardi di DSP. Inoltre, i NAC sono stati aumentati da 34 miliardi a 367,5 miliardi di DSP (ca. 540 miliardi di USD). Nel novembre del 2011 questi mezzi sono ulteriormente aumentati a circa 370 miliardi di DSP, a seguito dell’adesione ai NAC da parte della Polonia. Per la copertura di un possibile fabbisogno di credito imminente, il FMI ha concluso linee di credito bilate- rali per un totale di 250 miliardi di USD. Queste linee di credito sono servite a superare la fase critica fino all’entrata in vigore dei NAC modificati e potenziati.

11 Decreto federale dell’11.3.2013 concernente la concessione di un credito quadro per la continuazione dell’aiuto monetario internazionale (FF 2013 2477) 12 Decreto federale dell’1.3.2011 concernente il contributo straordinario e temporaneo per aumentare le risorse del Fondo monetario internazionale nell’ambito dell’aiuto monetario internazionale (Decreto sull’aiuto speciale al FMI) (FF 2011 2671)

Anche la Svizzera aveva prospettato al FMI una linea di credito bilaterale della BNS fino a 10 miliardi di USD, garantita dalla Confederazione e con durata massima di due anni. Il relativo decreto sull’aiuto speciale al FMI13 per un credito quadro di 12,5 miliardi di franchi è stato presentato al Parlamento sulla base dell’articolo 2 capoverso 1 LAMO. Tuttavia, a seguito di un dibattito d’entrata in materia in Consi- glio nazionale più lungo del previsto, il progetto è stato approvato dalle Camere federali il 1° marzo 2011, contestualmente al decreto federale14 che approva l’adesione della Svizzera ai Nuovi accordi di credito modificati del Fondo monetario internazionale. Per questo motivo la linea di credito bilaterale non è stata attivata.

Riquadro 1: cooperazione monetaria in seno al FMI La cooperazione monetaria internazionale poggia fondamentalmente sulle facilita- zioni creditizie e sulle risorse del FMI, la cui missione consiste nel garantire la stabilità del sistema finanziario internazionale.

Le risorse del FMI si compongono anzitutto delle quote dei suoi Stati membri. Il totale delle quote ammonta a 238,4 miliardi di DSP (ca. 329 mia. di fr.). L’attuazione della riforma delle quote e della governance del FMI, adottata nel 2010 ma non ancora ratificata, comporterà il raddoppio del totale delle quote (476,8 mia. di DSP, ca. 658 mia. di fr.). La quota attuale della Svizzera, pari a 3,5 miliardi di DSP, salirà a 5,8 miliardi di DSP (ca. 8 mia. di fr.).

Nel caso di una crisi acuta, il FMI può ricorrere ai Nuovi accordi di credito (NAC), se una maggioranza dell’85 per cento dei 36 membri che partecipano a questo in- sieme di accordi vi acconsente. Nel 2011, per rispondere all’inasprimento della crisi finanziaria ed economica, i NAC sono stati riveduti e, nel 2010, estesi da 34 miliardi di DSP a circa 370 miliardi di DSP (ca. 511 mia. di fr.). Nel contempo, per miglio- rarne l’efficacia come strumento di prevenzione e di gestione delle crisi, l’attivazione caso per caso dei mutui («loan by loan») prevista dai NAC iniziali è stata sostituita dalla definizione di periodi di attivazione generale di sei mesi al massimo, votati dagli Stati membri degli stessi accordi. La Svizzera partecipa ai NAC con un importo massimo di circa 11 milioni di DSP. Dalla loro entrata in vigore, i NAC estesi sono stati attivati dieci volte, l’ultima delle quali il 1° ottobre 2015 per una durata di sei mesi. Il raddoppio del totale delle quote previsto dalle riforme del 2010 sarà compensato con una conseguente riduzione delle risorse messe a disposizione mediante i NAC.

Nel 2012, a causa delle gravi incertezze che pesavano sulla stabilità del sistema finanziario, si è deciso di aumentare le risorse del FMI, a titolo straordinario e per una durata limitata, attraverso linee di credito bilaterali. Questa terza fonte di risorse può mettere a disposizione ulteriori 288 miliardi di DSP (ca. 397 mia. di fr.). Le linee di credito bilaterali si estingueranno al più tardi nel 2018. Finora non è stato necessario attivarle. Il FMI ha rinunciato a stipulare una linea bilaterale di credito con la Svizzera.

13 FF 2011 2671 14 RS 941.16

Le risorse stanziate dal FMI a favore di Stati membri con difficoltà a livello di bilancia dei pagamenti possono essere accompagnate da aiuti monetari bilaterali di altri Stati membri, come avvenuto, ad esempio, nel caso dei programmi a favore di Russia (1996), Corea del Sud (1997), Brasile (1998), Islanda (2008), Grecia (2010) e Irlanda (2010).

Infine, attraverso il Fondo fiduciario per la lotta alla povertà e per la crescita (PRGT) il FMI finanzia prestiti concessionali ai Paesi membri a basso reddito. Con la revi- sione del 2009 la capacità di credito di questo fondo è stata elevata a 11,3 miliardi di DSP (ca. 15,6 mia. di fr.). La Svizzera partecipa al PRGT con un contributo di circa

650 milioni di DSP (ca. 897 mia. di fr.).

L’attenuazione della crisi economica e finanziaria del 2008 e 2009 non ha determi- nato l’auspicata durevole ripresa della congiuntura economica mondiale. Al contra- rio, la crisi del debito pubblico nella zona euro si è aggravata nella seconda metà del

2011 a tal punto da far temere un contagio a livello globale e da compromettere

seriamente la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale. Per contra- stare efficacemente la crisi, nell’aprile 2012 il IMFC ha deciso un aumento straordi- nario di durata limitata delle risorse del FMI attraverso ulteriori linee di credito bilaterali per oltre 430 miliardi di USD (288 mia. di DSP). Questi mezzi devono essere impiegati soltanto se le risorse ordinarie e i NAC non sono sufficienti a copri- re la concessione di crediti del FMI. Circa 200 miliardi di USD sono stati messi a disposizione dai Paesi della zona euro. La Svizzera aveva previsto un credito bilaterale di 10 miliardi di USD. L’11 marzo 2013, sulla base dell’articolo 2 capoverso 1 LAMO, le Camere federali hanno ap- provato un credito quadro di 10 miliardi di franchi per una linea di credito garantita

dalla Confederazione15. Tuttavia, la linea di credito bilaterale non ha potuto essere stipulata con il FMI a causa dell’incompatibilità tra la durata massima di sette anni prevista dalla LAMO e la durata di dieci anni prevista dal FMI. Il credito quadro approvato mediante DAM nel 2013 sarà utilizzato non appena la linea di credito bilaterale a favore dell’Ucraina diventerà effettiva. Il Consiglio federale ha incaricato la BNS di concedere a questo Paese un credito di 200 milioni di USD. La Confederazione garantisce alla BNS il rimborso e la remunerazione tempestivi del mutuo. Il mutuo è parte di un’azione di aiuto largamente sostenuta dalla comunità internazionale per stabilizzare finanziariamente l’Ucraina. Esso è vincolato all’attuazione del programma del FMI e non può essere impiegato per il finanziamento delle spese militari.

b. Sviluppi riguardanti i Paesi più poveri

Sebbene la crisi finanziaria globale abbia avuto origine nei Paesi sviluppati, è stato subito chiaro che alcune economie emergenti così come i Paesi più poveri erano poco resistenti alle oscillazioni congiunturali e ai contagi. Inoltre, la crescente volati- lità dei prezzi delle materie prime ha oscurato le prospettive economiche di alcuni dei Paesi più poveri. I progressi fatti da questi Paesi nella fase precedente alla crisi devono essere per quanto possibile preservati. La crisi ha accentuato notevolmente il loro fabbisogno di mezzi. Nel mese di luglio del 2009, i membri del FMI hanno quindi deciso di approvare alcune riforme a favore di questi Paesi. Le tre riforme più significative sono illustrate qui di seguito. - Innanzitutto si è deciso di raddoppiare a 17 miliardi di USD entro il 2014 i mezzi dei mutui a disposizione per la concessione di crediti agevolati ai Pae- si più poveri. Questa decisione è stata presa unitamente al raddoppio dei li- miti massimi di prelievo, che ammontano ora al 100 per cento della quota annua e al 300 per cento della quota complessiva. A tal proposito la direzio- ne del FMI ha chiesto alla Svizzera, oltre che ad altri Paesi donatori, un mu- tuo proporzionale al PRGT. In virtù degli articoli 3 e 6 capoverso 2 LAMO la BNS, su richiesta della Confederazione, ha quindi messo a disposizione del FMI un mutuo di 500 milioni di DSP a favore del PRGT. Questo importo equivale a una quota di finanziamento del 5 per cento. Il mutuo è stato con- cesso con una garanzia della Confederazione conformemente all’articolo 6 capoverso 3 LAMO. A tale scopo è stato stanziato un credito d’impegno di

950 milioni di franchi. Sulla base di una decisione presa dal Consiglio esecu-

tivo del FMI, nell’autunno del 2014 il periodo di stanziamento del mutuo della BNS al PRGT è stato prorogato di altri cinque anni, ossia fino al 2020. - In secondo luogo, nel 2009 gli strumenti a sostegno dei Paesi più poveri so- no stati sostituiti da tre nuovi strumenti e riuniti sotto l’egida del Fondo fidu- ciario PRGT. Da allora la facilitazione creditizia ampliata (Extended Credit Facility) costituisce lo strumento principale del FMI per la concessione di crediti a medio termine ai Paesi più poveri con difficoltà a livello di bilancia dei pagamenti. Il 1° febbraio 2014 sono state definitivamente soppresse al- cune facilitazioni creditizie precedenti, in particolare le facilitazioni ENDA e EPCA, i cui crediti erano stati integralmente restituiti. La maggior parte dei

15 Decreto federale dell’11.3.2013 concernente la concessione di un credito quadro per la continuazione dell’aiuto monetario internazionale (FF 2013 2477)

Paesi ha trasferito gli importi residui nella corrispondente facilitazione credi- tizia a corto termine. Anche l’importo della Svizzera, pari a circa 530 000 franchi, è stato trasferito nella facilitazione creditizia a corto termine nel gennaio 2015, dopo l’approvazione da parte del Parlamento nel quadro del Preventivo 2015. - In terzo luogo, il sovvenzionamento degli interessi a favore dei Paesi più po- veri è stato aumentato a tempo determinato, concedendo tutti i crediti a tasso zero fino alla fine del 2016. Durante il periodo 2011-2014 la Svizzera ha inoltre accordato quattro contributi a fondo perso di 4 milioni di franchi per incrementare il conto di bonificazione. Questi contributi sono stati addebitati a un credito d’impegno già esistente e non ancora esaurito di 100,5 milioni di franchi (cosiddetto decreto concernente il finanziamento dello SPAS)16. Secondo tale decreto, gli impegni potevano essere contratti fino al 31 dicembre 2011. Di tale credito d’impegno sono rimasti inutilizzati 1,5 milioni di franchi. Quale tappa successiva, alla fine di settembre del 2012 il Consiglio esecutivo ha deciso un aumento di 2,45 miliardi di DSP (ca. 3,4 mia. di fr.) del conto interessi del Fondo fiduciario PRGT attraverso le entrate straordinarie dovute alle vendite di oro del FMI negli anni 2009 – 2010. L’obiettivo è di giungere a lungo termine a un autofinanziamento del Fondo fiduciario. Anche la Svizzera ha partecipato a tale operazione con un contributo di 50 milioni di franchi, corrispondente al valore di allora della quota di utile della Svizzera sulle vendite di oro, ossia a circa 35,6 milioni di DSP. Il 12 dicembre 2013 il Parlamento ha accordato un credito d’impegno di 50 milioni di franchi per il contributo al Fondo fiduciario del FMI. Questo importo viene versato sul conto interessi PRGT in cinque tranche annue di

10 milioni nel periodo 2014-2018.

Il 4 febbraio 2015 il Consiglio esecutivo del FMI ha deciso di creare il Fondo fidu- ciario CCR per l’aiuto ai Paesi più poveri in caso di catastrofe (Catastrophe Con- tainment and Relief Trust; CCR Trust). Il nuovo fondo, costituito sulla scia della crisi dell’ebola, è finalizzato al condono di pagamenti al FMI a seguito di catastrofi naturali o gravi epidemie. Il Fondo fiduciario CCR sostituisce il precedente Fondo fiduciario Post-Catastrophe Debt Relief Trust (PCDR) creato in occasione del terre- moto di Haiti del 2010 per alleggerire il debito dei Paesi più poveri colpiti da gravi catastrofi naturali, e prevede anche sgravi dell’indebitamento in caso di gravi epi- demie. Per il finanziamento del Fondo fiduciario CCR, il FMI prevedeva la liquida- zione del Fondo fiduciario MDRI-II e il trasferimento degli importi residui sul conto generale del nuovo fondo. I 37 Paesi donatori bilaterali del Fondo fiduciario MDRI- II hanno dato la loro approvazione. La quota residua della Svizzera, pari a circa 1,3 milioni di DSP, sarà trasferita al Fondo fiduciario dopo il decreto del Parlamento concernente il Preventivo 2016. In virtù della LAMO, mezzi prelevati da crediti d’impegno concessi in passato sono stati impiegati per ulteriori contributi a fondo perso alle facilitazioni creditizie del FMI a favore dei Paesi più poveri. L’importo concesso nel 2008 per lo sdebitamento della Liberia si componeva di mezzi del credito d’impegno di 90 milioni di franchi per la partecipazione della Svizzera allo sportello potenziato di aggiustamento strutturale (SPAS) e all’iniziativa HIPC del 1996 per lo sdebitamento multilaterale

16 FF 1996 I 834

dei Paesi in sviluppo. Il credito d’impegno è stato approvato dalle Camere federali con il decreto federale dell’11 marzo 199817 concernente la partecipazione della Svizzera al nuovo Fondo fiduciario del Fondo monetario internazionale. Secondo tale decreto, gli impegni potevano essere contratti fino al 31 dicembre 2010. Ulterio- ri contributi allo sdebitamento nel quadro dell’iniziativa HIPC per i Paesi in svilup- po più poveri e fortemente indebitati sono tuttora possibili, dato che alcuni Paesi, come lo Zimbabwe, il Sudan o la Somalia, hanno virtualmente ancora diritto a un prelievo. Se si tratta di piccoli importi, questi contributi dovrebbero essere approvati dalle Camere nel quadro del Preventivo o delle aggiunte, come, ad esempio, il contributo concesso ai Paesi asiatici dopo lo Tsunami del 2005. All’epoca, la Sviz- zera ha fornito un contributo di 2 milioni di USD, approvato dalle Camere nel qua- dro dell’aggiunta 2005.

2.2 La nuova normativa proposta

Le esperienze degli ultimi anni evidenziano che la LAMO deve essere opportuna- mente modificata e precisata. In particolare, a causa del limite di durata definito nell’articolo 2 capoverso 3 della legge, l’affidabilità dell’impegno della Svizzera in caso di crisi non è più garantita. La varietà dei contributi forniti a favore dei Paesi più poveri ha inoltre mostrato che l’attuale formulazione dell’articolo 8 capoverso 2 LAMO andrebbe ampliata. Tale modifica terrebbe conto della prassi invalsa negli ultimi anni e della varietà dei contributi concessi ai Paesi più poveri. Inoltre, per quanto riguarda l’aiuto monetario a singoli Stati, la partecipazione della BNS al finanziamento deve essere prevista in modo esplicito nella legge.

2.2.1 Adeguamento della durata massima dei mutui o degli

impegni di garanzia In relazione alla crisi finanziaria globale sono stati convenuti con crescente frequen- za programmi con termini di prelievo e di rimborso più lunghi. Il FMI ha ritenuto necessario prevedere programmi più lunghi per i Paesi con estreme difficoltà nella bilancia dei pagamenti, al fine di consentire a questi Paesi di affrontare gravi pro- blemi strutturali, attuando le indispensabili riforme. Il FMI ha pertanto deciso che anche in caso di programmi con termini di prelievo più lunghi i Paesi possono richiedere un accesso eccezionale alle sue risorse nell’ambito dell’agevolazione ampliata di credito («Extended Fund Facility; EFF»). In passato tale accesso era subordinato alla conclusione di un accordo di sostegno ordinario. L’EFF si distingue dall’accordo di sostegno nella maggior durata dei termini di prelievo (4 invece di 3 anni al massimo) e di rimborso (al massimo 10 invece di 5 anni). Questo strumento è stato introdotto nel 1974 per i Paesi che presentavano problemi strutturali a lungo termine. Prima della crisi finanziaria ed economica mondiale è stato utilizzato di rado. La natura strutturale più radicata delle difficoltà manifestate dalla bilancia dei pagamenti dei vari Paesi durante la crisi del debito pubblico nella zona euro ha determinato una modifica della prassi. Il primo Paese ad aver ricevuto un’EFF con

17 FF 1998 I 1065

accesso eccezionale è stato l’Irlanda, seguita poi dalla Grecia (2012), da Cipro (2013) e dall’Ucraina (2015). L’intensificata sollecitazione delle proprie risorse attraverso programmi con termini di rimborso fino a dieci anni ha indotto il FMI a chiedere agli Stati membri mezzi supplementari con scadenze più lunghe per far fronte ai casi di crisi. Per l’aumento a tempo determinato delle risorse del FMI attraverso linee di credito bilaterali, deciso nell’aprile 2012, nei contratti di credito tra i Paesi donatori e il FMI è stata prevista una durata di almeno dieci anni. Poiché l’articolo 2 capoverso 3 LAMO prevede una durata massima di sette anni per i mutui o gli impegni di garanzia, la Svizzera non ha potuto fornire il proprio contributo bilaterale di 10 miliardi di USD, il cui stan- ziamento era stato previsto nel 2012. Sinora, 35 Paesi hanno già stipulato linee di credito bilaterali con il FMI. Nonostante il placarsi della crisi, alcuni Paesi rimangono tuttora confrontati con problemi strutturali generalizzati, che possono essere fronteggiati solo con una salda volontà di riforma sul lungo periodo. È dunque probabile che il FMI continui a consentire con crescente frequenza programmi di lunga durata. Non si può nemmeno escludere che i termini di rimborso dei crediti vengano ulteriormente estesi. Per garantire che in caso di crisi future la Svizzera possa ancora partecipare in modo affidabile ad azioni di aiuto monetario, è necessario adeguare la durata dei mutui e degli impegni di garanzia definita dall’articolo 2 LAMO. Anche in passato l’aiuto monetario della Svizzera è stato impostato in modo relativamente fedele alla corren- te prassi del FMI in materia di concessione di crediti (cfr. riquadro 2). Data l’emergente tendenza a garantire termini di rimborso più lunghi, il progetto di modi- fica di legge prevede un’estensione della durata massima dei mutui e degli impegni di garanzia a dieci anni. Al tempo stesso deve essere prevista la possibilità di conce- dere deroghe per gli strumenti, in particolare quelli del FMI, che richiedono tempi più lunghi.

Riquadro 2: evoluzione storica della durata degli aiuti monetari concessi dalla Svizzera Con la sua prima collaborazione a provvedimenti monetari internazionali nell’ambito del FMI nel 1963, la Svizzera ha partecipato agli Accordi generali di credito (AGC) mediante un accordo di associazione. All’epoca il termine per il rimborso dei mutui concessi dalla Svizzera era di cinque anni. Il messaggio di allora del Consiglio federale indica chiaramente che la durata massima di cinque anni corrispondeva alla prassi di allora del FMI18. Nel 1974, con la creazione del meccanismo di credito petrolifero, la prassi del FMI è cambiata. Questo meccanismo era stato introdotto per consentire agli Stati produttori di petrolio e ad altri Stati industrializzati senza difficoltà nella bilancia dei pagamen- ti di stanziare fondi e crediti a favore di Stati con grandi disavanzi petroliferi. Il termine per il rimborso di questi crediti andava dai tre ai sette anni. Per tale ragione, nel decreto del 20 marzo 197519 concernente la collaborazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali, le Camere federali hanno esteso a sette anni la durata massima dei loro crediti monetari.

18 BBl 1963 I 349, pag. 361

19 FF 1975 I 1143, pag. 1143

Dal 1975 in poi il Parlamento ha approvato altri decreti federali sulla cooperazione della Svizzera a provvedimenti monetari internazionali. Tutti i decreti approvati limitavano a sette anni il termine per il rimborso dei mutui e degli impegni di garan- zia, che potevano essere concessi sulla base dei relativi crediti quadro. La durata di sette anni è stata integrata nell’articolo 2 capoverso 3 della legge del 19 marzo 2004 sull’aiuto monetario (LAMO).

2.2.2 Adeguamento dell’articolo sul finanziamento per le

partecipazioni conformemente all’articolo 3 LAMO La prassi seguita in materia di aiuto monetario ai Paesi più poveri dall’entrata in vigore della LAMO, evidenzia una molteplicità di casi speciali che richiedono una formulazione più chiara dell’articolo 8 capoverso 2 della legge. Lo scopo è evitare inutili procedure. Inoltre, il rimando alla LFC deve essere adeguato alla versione riveduta della legge. Ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LFC, un credito d’impegno dev’essere chiesto di norma qualora debbano essere contratti impegni finanziari la cui durata supera l’anno di preventivo. Le esperienze degli ultimi anni hanno messo in luce che non è ragionevole richiedere un credito d’impegno speciale per ogni partecipazione giusta l’articolo 3 LAMO. Per gli impegni contratti e onorati durante lo stesso anno non è necessario un credito d’impegno. Anche per i trasferimenti tra facilitazioni – ad esempio in caso di modifica degli statuti o riassetto delle facilitazioni, purché lo scopo rimanga invariato e non vi siano ripercussioni finanziarie per la Svizzera – la necessità del credito d’impegno deve essere verificata caso per caso. Gli impegni di durata superiore all’anno di preventivo continueranno anche in futuro ad essere sottoposti per approvazione al Parlamento nel quadro di un messaggio.

2.2.3 Partecipazione della BNS all’aiuto monetario a sin-

goli Stati conformemente all’articolo 4 LAMO Da quando la LAMO è entrata in vigore, non è mai stato fornito un aiuto monetario ai sensi dell’articolo 4. Tuttavia non sono esclusi aiuti monetari futuri a favore di singoli Paesi. Sono senz’altro possibili anche altri aiuti, in particolare a favore di Paesi del gruppo di voto o sotto forma di crediti di transizione nell’ambito di un programma del FMI.

Nell’articolo 6 LAMO sulla partecipazione della BNS manca una precisazione esplicita sul ruolo della BNS riguardo all’aiuto monetario a singoli Stati conforme- mente all’articolo 4 LAMO. L’esistenza di un margine interpretativo potrebbe spiegare in parte la reticenza nell’applicare l’articolo 4 LAMO. Con la modifica proposta, la partecipazione della BNS al finanziamento dell’aiuto monetario a un singolo Stato con cui la Svizzera collabora in modo particolarmente stretto secondo l’articolo 4 capoverso 1 LAMO o nell’ambito di azioni di sostegno a medio o a lungo termine coordinate a livello internazionale secondo l’articolo 4 capoverso 2 LAMO disporrebbe di una chiara base legale. Per poter prevedere esplicitamente una partecipazione della BNS occorre inserire nell’articolo 6 LAMO un nuovo capoverso (cpv. 3), in virtù del quale il Consiglio

federale possa chiedere alla BNS di concedere il mutuo o l’impegno di garanzia per l’aiuto monetario a singoli Stati conformemente all’articolo 4 LAMO. In tal modo, la BNS, in qualità di organo esecutivo della Confederazione, finanzierebbe il mutuo o il credito nell’ambito della cooperazione monetaria internazionale. A titolo di garanzia la Confederazione assicurerebbe alla BNS la tempestiva esecuzione degli accordi conclusi da quest’ultima.

2.3 Interesse della Svizzera

Quale economia aperta, dotata di una piazza finanziaria importante e una valuta propria, la Svizzera dipende fortemente dalla stabilità del sistema finanziario e monetario internazionale. Per la Svizzera è di fondamentale importanza che le relazioni monetarie e finanziarie internazionali siano ben strutturate, in particolare perché dispone di una piazza imprenditoriale e finanziaria a vocazione internaziona- le. Da un lato, in caso di crisi potrebbero essere coinvolti Paesi con cui la Svizzera intrattiene strette relazioni sia sul piano finanziario sia su quello economico. Dall’altro, una destabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale avrebbe gravi conseguenze per la Svizzera proprio in quanto economia aperta, dotata di un’importante piazza finanziaria e di una valuta forte a livello internazionale. La crisi finanziaria mondiale e quella del debito nella zona euro hanno mostrato chiaramente quanto crisi e incertezze dei mercati possano ripercuotersi sul nostro Paese. In tempi di accresciuta instabilità, i mercati considerano il franco svizzero tipicamente una valuta rifugio («safe haven currency»). Di conseguenza la nostra moneta si apprezza oltre i valori economici attesi. I rischi connessi alle oscillazioni della moneta elvetica non riguardano soltanto i settori delle esportazioni e del turi- smo. A medio termine potrebbero interessare anche la stabilità del nostro settore finanziario, qualora il rallentamento di alcuni settori inducesse un aumento delle perdite sui crediti o una stagnazione dei tassi d’interesse bassi, gravando sulla reddi- tività degli istituti finanziari. Il forte apprezzamento del franco pone di fronte a nuove sfide anche la Banca nazionale, sia per quanto riguarda la tutela della stabilità dei prezzi sia a causa dell’alta percentuale di valute estere nel suo bilancio. Le crisi globali degli ultimi anni hanno provocato nell’architettura finanziaria mon- diale profondi mutamenti che interessano anche l’aiuto monetario, in particolare nell’ambito del FMI. Quest’ultimo, per preservare la propria capacità di reazione e l’effettività in un contesto in trasformazione, ha infatti adeguato il suo strumentario e la prassi in materia di concessione di crediti sia per i casi di crisi sistemica sia nei confronti dei Paesi più poveri. Poiché l’aiuto monetario della Svizzera è in genere

strettamente connesso agli strumenti del FMI, l’obiettivo della modifica della LAMO è quello di consentire anche alla Svizzera di salvaguardare affidabilità, capacità di reazione e flessibilità. Per la Svizzera è di grande interesse poter continuare a partecipare in modo affidabi- le alle misure di stabilizzazione del sistema monetario e finanziario internazionale e garantire così la propria posizione nel sistema finanziario internazionale, anche per poter difendere in modo credibile ed efficace il suo punto di vista sulle questioni di stabilità finanziaria negli organismi internazionali.

2.4 Coordinamento tra compiti e finanze

La revisione della legge è necessaria affinché la Svizzera possa continuare a parteci- pare in modo efficace ad azioni di aiuto monetario, in particolare nel quadro del FMI, in caso di perturbazioni del sistema monetario internazionale. Altri adegua- menti e precisazioni mirano a contenere il più possibile l’onere amministrativo.

2.5 Attuazione

Il DFF, d’intesa con la BNS, è responsabile dell’attuazione. Nel quadro del rapporto sulle questioni finanziarie e fiscali internazionali viene presentato un rendiconto annuo delle attività d’aiuto monetario della Svizzera.

3 Commento ai singoli articoli

Qui di seguito sono commentate le singole modifiche proposte alle disposizioni della LAMO.

Art. 2

Il vigente capoverso 2 vieta di vincolare le prestazioni finanziarie all’acquisto di beni o servizi svizzeri. La disposizione era intesa a tenere distinto l’aiuto monetario dagli strumenti di promozione delle esportazioni, ma nella prassi tale delimitazione si è rivelata inutile. D’ora in poi si rinuncerà pertanto a questa precisazione. La durata massima dei mutui o degli impegni di garanzia, prevista al capoverso 2 (finora cpv. 3), aumenterà a dieci anni. Eventuali deroghe dovrebbero essere motiva- te, ad esempio con una maggiore durata prevista dagli strumenti del FMI. Per durata si intende il termine di rimborso degli importi effettivamente dovuti, che deve essere distinto dalla durata dell’impegno e dalla durata del prelievo di un credito o una linea di credito. La durata dell’impegno si riferisce alla durata del credito quadro stanziato dalle Camere federali mediante decreto relativo all’aiuto monetario, mentre la durata del prelievo designa il periodo durante il quale un Paese ha il diritto di ricevere pagamenti direttamente dalla Svizzera o per il tramite di istituzioni quali il FMI. Nell’ambito dell’aiuto monetario concesso nel quadro di un programma del FMI, la durata del prelievo corrisponde generalmente alla durata del programma concordato. La durata del mutuo o dell’impegno di garanzia inizia a decorrere sol- tanto nel momento in cui un Paese riceve o richiede un importo o una tranche.

Art. 6 L’articolo 6 è stato modificato come segue. Il capoverso 1 è stato adeguato a livello redazionale, senza una ripercussione materiale sull’applicazione della legge. L’articolo contiene un nuovo capoverso (cpv. 3), di conseguenza i capoversi esisten- ti sono stati rinumerati. Inoltre, la modifica è stata colta come opportunità per effet- tuare precisazioni, esplicitando i nessi a capoversi esistenti. Il capoverso 2 abilita la BNS a procedere, su richiesta del Consiglio federale, alla concessione di mutui a fondi speciali e altre istituzioni del FMI. La BNS può accet- tare o rifiutare la richiesta. Se dà il proprio assenso, il Consiglio federale può presen-

tare alle Camere federali una richiesta di credito che preveda la concessione del mutuo da parte della BNS (con garanzia della Confederazione). Diversamente, il Consiglio federale può sottoporre al Parlamento una richiesta di credito che preveda il finanziamento del contributo svizzero con risorse della Confederazione. Il nuovo capoverso 3 chiarisce le condizioni della partecipazione della BNS all’aiuto monetario a favore di singoli Stati ai sensi dell’articolo 4. Il Consiglio federale può chiedere alla BNS di procedere alla concessione di mutui o impegni di garanzia. In quanto organo d’esecuzione della Confederazione, la BNS soddisferà in linea di massima simili richieste, garantendo il finanziamento dell’aiuto monetario. Se per sufficienti motivi dovesse rifiutarsi di assumere il finanziamento, in particolare perché la sua partecipazione si troverebbe in contraddizione con interessi importanti della banca stessa, la BNS potrà in via eccezionale respingere la proposta. In caso di rifiuto, la Confederazione potrà fornire l’aiuto monetario ai sensi dell’articolo 4 senza la partecipazione della BNS. Il capoverso 4 (attuale cpv. 3) circoscrive la garanzia concessa dalla Confederazione per tutte le forme di partecipazione della BNS. La Confederazione garantisce non solo il rimborso o la garanzia del prestito, ma anche gli altri oneri sostenuti dalla BNS in diretto rapporto con l’esecuzione tempestiva degli accordi da essa conclusi.

Art. 8 cpv. 2 Ogni partecipazione basata sull’articolo 3 sottostà all’articolo 21 LFC, in virtù del quale per contrarre impegni finanziari la cui durata supera l’anno di preventivo dev’essere chiesto di norma un credito d’impegno. Per i crediti più consistenti o importi concessi ai Paesi più poveri nell’ambito di nuove iniziative multilaterali, tale richiesta viene presentata nell’ambito di un messaggio speciale; quanto ai crediti minori il Consiglio federale può chiedere di autorizzare il credito d’impegno in sede di Preventivo o di aggiunta. Tutti i crediti o gli impegni di garanzia della Confedera- zione ai sensi dell’articolo 3 devono quindi essere approvati dal Parlamento median- te decreto federale semplice.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

La revisione della legge non ha sostanzialmente ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Gli affari che devono essere trattati conformemente agli articoli 2 e 4 LAMO comportano un aggravio per il bilancio dello Stato soltanto se i crediti non vengono rimborsati o onorati, una circostanza che finora non si è mai verificata. Per le partecipazioni ai sensi dell’articolo 3 viene chiesto di norma un credito d’impegno.

4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Dato che questo avamprogetto prevede soltanto un adeguamento e una precisazione di basi legali già vigenti, la sua attuazione non avrà ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

L’esecuzione della LAMO incombe esclusivamente alla Confederazione e quindi non grava su Cantoni e Comuni.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

La LAMO si fonda sull’articolo 54 capoverso 1 e sull’articolo 99 della Costituzione federale20.

5.2 Subordinazione al freno alle spese

In base all’articolo 159 capoverso 3 Cost. le disposizioni in materia di sussidi non- ché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera federale. La revisione della LAMO in esame non comporta l’introduzione di nuove misure di sostegno. Essa è per contro intesa a perfezionare le basi legali esistenti e a consentire il proseguimento delle misure di aiuto monetario attualmente a disposizione. Per questa ragione non deve essere sottoposta al freno alle spese.

20 RS 101

Revisione della legge federale sull'aiuto monetario internazionale (Legge sull'aiuto monetario, LAMO) | Lexipedia | Lexipedia