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Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Servizi centrali

Novembre 2020

Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG)

Rapporto esplicativo dell’avamprogetto

Versione per la consultazione

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziaria nonché con le

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di intervento e scopi

Le leggi processuali prevedono già dal 2011 che la trasmissione di atti scritti e di decisioni possa avvenire per via elettronica. Ciò malgrado, finora la comunicazione elettronica tra giudici e partecipanti al procedimento è limitata a pochi casi. La Conferenza dei direttori dei Dipartimenti di giustizia e polizia (CDDGP), nella sessione autunnale tenutasi il 17 e il 18 novembre 2016, è giunta alla conclusione unanime che vanno create basi giuridiche per l’introduzione obbligatoria della giustizia elettronica1 presso le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative e le autorità di perseguimento penale. Contemporaneamente anche il Tribunale federale (TF) ha lanciato il progetto eDossier2, un’iniziativa per la digitalizzazione dei procedimenti giudiziari. Numerosi tribunali cantonali e organi superiori della giustizia si sono uniti al Tribunale federale per promuovere la digitalizzazione della giustizia3. La consigliera federale Simonetta Sommaruga ha informato la CDDGP nella sessione autunnale degli incarichi assegnati a tal fine. Nella risposta del 23 dicembre 2016 alla lettera della CDDGP del 5 dicembre 2016, ha comunicato a quest’ultima di aver incaricato l’UFG di elaborare un piano normativo in materia. Per creare le basi legali per l’introduzione dell’obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica per le autorità giudiziarie civili, penali e amministrative e per le autorità di perseguimento penale è stato avviato un progetto di legge indipendente ed è stato elaborato il presente avamprogetto. Le attuali piattaforme elettroniche di trasmissione hanno mostrato che i sistemi basati sulla posta elettronica presentano diversi problemi, in particolare per quanto riguarda le dimensioni dei messaggi elettronici4. La CDDGP ha pertanto deciso all’unanimità durante la seduta autunnale del 15/16 novembre 2018 che in futuro dovrà esservi una sola piattaforma di trasmissione, gestita congiuntamente dai Cantoni. Oltre alla CDDGP anche la Conferenza della giustizia5 è favorevole alla gestione di una piattaforma unica perché ha il vantaggio di non porre problemi di interoperabilità. Rispetto ai sistemi basati sulla posta elettronica, la piattaforma di upload/download prevista risolve i problemi di dimensioni delle attuali piattaforme di trasmissione riconosciute6. La creazione di un’unica piattaforma di scambio, unitamente alla comunicazione elettronica

obbligatoria per i giudici, le autorità e gli utenti professionali7, nonché all’introduzione degli atti elettronici presso giudici e autorità, si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi: – aumento dell’efficienza dei processi di lavoro e delle procedure uniformandoli e rafforzando la collaborazione tra giudici, autorità e utenti professionali; – accesso agevolato agli atti dei procedimenti per tutti i partecipanti;

Con la nozione di e-Justice si intendono i settori dello scambio, della gestione e dell’archiviazione elettronici di atti. Cfr. https://www.bger.ch/it/index/federal/federal-inherit-template/gericht-elektronischer-verkehr-1.htm . Cfr. https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Justitia_4.0/Zusammenarbeitsvertrag_Uebersicht_D_F_I_2020_07_02.pdf I sistemi di posta elettronica non sono concepiti per trattare grandi messaggi elettronici. Gmail, uno dei più grossi fornitori di servizi di posta elettronica al mondo, permette di inviare allegati della dimensione massima di 25 MB (cfr. https://support.google.com/mail/answer/6584). Secondo il Catalogo dei requisiti le piattaforme di trasmissione riconosciute devono poter elaborare messaggi elettronici di 15 MB e inviare/trasmettere messaggi di 25 MB (cfr. https://www.bj.admin.ch/dam/data/bj/staat/rechtsinformatik/e-uebermittlung/kriterienkatalog-i.pdf ). Per gli atti di grandi dimensioni questi limiti sono rapidamente sorpassati. Si tratta della conferenza che riunisce il Tribunale federale e i tribunali cantonali superiori. Anche su una piattaforma di upload vi sono limiti reali di dimensioni che sono però ben più ampi dei 15 MB delle piattaforme di trasmissione riconosciute. Sono considerati utenti professionali gli avvocati iscritti nei Cantoni e altre persone che intervengono dinanzi al giudice a titolo professionale come rappresentanti di una parte in virtù di disposizioni di legge. Si cita ad esempio l’art. 68 cpv. 2 lett. d del Codice di procedura civile secondo cui possono presentarsi dinanzi al giudice della locazione e al giudice del lavoro i rappresentanti professionalmente qualificati.

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– ricerca agevolata degli atti o di determinati passaggi o annotazioni, in particolare per gli atti di grandi dimensioni; – maggiore celerità dei procedimenti, perché i tempi morti dovuti alla mancanza degli atti sono eliminati nella misura del possibile; – semplificazione della consultazione degli atti per le parti; – riduzione dei tempi per l’invio e la notificazione degli atti, nonché delle spese postali, perché le decisioni, le sentenze e le altre comunicazioni non devono più essere inviate per via postale; – risparmi di spazio negli uffici e negli archivi in seguito alla rinuncia all’archiviazione su carta.

1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta

Attualmente la comunicazione elettronica nella giustizia si svolge su piattaforme di trasmissione interoperabili. Alla luce della volontà chiaramente espressa dalla CDDGP e dalla Conferenza della giustizia di avere una sola piattaforma, la soluzione attuale non è più sostenibile. Se vi è una sola piattaforma non occorre che sia interoperabile. La CDDGP vuole che la nuova piattaforma sia gestita congiuntamente dai Cantoni. Oltre alle basi legali, occorre un trattato intercantonale secondo l’articolo 48 capoverso 1 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.)8. L’articolo 48 capoverso 2 Cost. consente alla Confederazione di parteciparvi. Il progetto prevede la costituzione da parte della Confederazione e dei Cantoni di una corporazione di diritto pubblico quale ente responsabile della piattaforma. È inoltre prevista una normativa sussidiaria per il caso in cui la corporazione non sia costituita o lo sia con un forte ritardo. Tale normativa permette alla Confederazione di assumere provvisoriamente la responsabilità della piattaforma, di svilupparla e gestirla.

1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziaria nonché con

le strategie del Consiglio federale La legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) è stata inserita dal Consiglio federale nel programma di legislatura 2019-20239. Il progetto è in particolare conforme alla Strategia «Svizzera digitale» approvata dal Consiglio federale il 20 aprile 201610 e segnatamente all’obiettivo «la popolazione e l'economia possono sbrigare in modo efficiente le loro pratiche burocratiche in formato digitale». Questa strategia non prescrive soltanto le linee guida per l’attività dell’amministrazione federale ma si fonda sulla collaborazione in rete di autorità, economia, scienza e ricerca nonché della società civile. La LPCEG rappresenta un importante presupposto per rendere più efficienti i procedimenti giudiziari. La digitalizzazione dei procedimenti e l’eliminazione dei passaggi da un supporto all’altro darà un nuovo fondamento alla collaborazione tra giudici, autorità (di perseguimento penale), coloro che sono chiamati ad applicare il diritto e altri partecipanti. L’avamprogetto contribuisce a realizzare gli obiettivi di diverse strategie del Consiglio federale. Il 5 settembre 2018, il Consiglio federale ha aggiornato la Strategia «Svizzera digitale» definendo così l’ambito operativo in cui il potenziale di innovazione delle TIC può avere un impatto particolarmente importante11. Uno degli scopi perseguiti è rendere disponibili prestazioni elettroniche delle autorità che possano essere utilizzate in modo centralizzato e 8 RS 101 Cfr. FF 2020 1565, n. 8.1 pag. 1669, n. 8.2 pag. 1670 e allegato 1, pag. 1676 Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 20 aprile 2016: https://www.admin.ch/gov/it/pagina- iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-61417.html Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 5 settembre 2018: https://www.admin.ch/gov/it/pagina- iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-72053.html

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senza nozioni tecniche particolari anche senza conoscere le competenze specifiche delle autorità. Il 20 novembre 2019, il Consiglio federale ha approvato la Strategia di e-government Svizzera 2020–202312 basata sul principio «digital first» secondo cui Confederazione, Cantoni e Comuni privilegiano l’interazione digitale con la popolazione e l’economia rispetto alle offerte analogiche e basano l’adempimento dei loro compiti su prestazioni generali digitalizzate delle autorità. Il presente avamprogetto di LPCEG permette di raggiungere questi obiettivi. L’avamprogetto e le relative modifiche delle leggi processuali semplificano notevolmente la comunicazione elettronica: vi sarà una piattaforma unica sulla quale gli utenti potranno autentificarsi con un’identità elettronica riconosciuta. Dopo averlo fatto, potranno trasmettere in qualsiasi momento atti scritti ai giudici e alle autorità senza dover dapprima apporre una firma elettronica qualificata sui documenti conformemente alla legge del 18 marzo 201613 sulla firma elettronica (FiEle) né dover trovare il recapito del giudice o dell’autorità. Dovranno soltanto disporre di un apparecchio con accesso a Internet e di un’identità elettronica riconosciuta. Giudici e autorità potranno usare la piattaforma per le notificazioni in via elettronica agli utenti. L’obbligo della gestione elettronica degli atti e l’eliminazione dei cambiamenti di supporto nei codici di procedura permettono di digitalizzare interamente i procedimenti giudiziari.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 La normativa proposta

2.1.1 Tratti principali della legge

La legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia (LPCEG) crea i presupposti giuridici per una piattaforma centrale che permetta ad autorità, giudici, avvocati, parti nei procedimenti e altri partecipanti di inviare e ricevere documenti. La piattaforma è gestita congiuntamente da Confederazione e Cantoni che, a tal fine, partecipano alla costituzione di una corporazione competente per l’allestimento, la gestione, lo sviluppo e la sicurezza della piattaforma. La LPCEG disciplina l’organizzazione fondamentale della corporazione e le funzionalità della piattaforma necessarie per consentire lo scambio di documenti e la consultazione degli atti elettronici. Ciò riguarda in particolare i requisiti in materia di autentificazione degli utenti, le modalità di utilizzazione della piattaforma da parte degli utenti, l’invio e la ricezione di documenti e le ricevute rilasciate per tali eventi. L’obbligo di utilizzare la piattaforma è disciplinato nelle diverse leggi processuali. A tal fine nella gran parte di queste leggi viene aggiunto un blocco centrale di disposizioni che dichiara applicabile la LPCEG, stabilisce che giudici, autorità e utenti professionali possono comunicare tra loro soltanto in via elettronica e impone ai giudici e alle autorità l’obbligo di gestire gli atti in via elettronica. Le attuali esigenze in materia di firma sono eliminate dall’utilizzazione della comunicazione elettronica. Le firme sono sostituite dall’autentificazione sulla piattaforma e dall’apposizione automatica dei sigilli elettronici regolamentati.

Cfr. comunicato stampa del Consiglio federale del 20 novembre 2019: https://www.admin.ch/gov/it/pagina- iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-77157.html 13 RS 943.03

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2.1.2 Spiegazione e valutazione della soluzione proposta

I Cantoni auspicano che in futuro vi sia soltanto una piattaforma da loro gestita. Anche la Conferenza della giustizia si è espressa a favore della soluzione con una sola piattaforma. I Cantoni potrebbero gestire da soli tale piattaforma in base agli articoli 122 capoverso 2 e 123 capoverso 2 Cost. Tuttavia, poiché non saranno soltanto i giudici e le autorità cantonali a utilizzare la piattaforma ma anche i giudici della Confederazione svizzera e altre autorità federali, anche la Confederazione deve partecipare alla piattaforma. I Cantoni sono contrari a che la Confederazione gestisca da sola la piattaforma. Pertanto occorre costituire una corporazione alla quale partecipino la Confederazione e i Cantoni; la corporazione sarà dotata di personalità giuridica propria e sarà titolare di diritti e obblighi. Alla luce della rapida evoluzione tecnica e poiché la piattaforma in futuro sarà gestita congiuntamente da Confederazione e Cantoni, la LPCEG contiene soltanto le regole indispensabili, tra le quali vi sono in particolare le funzionalità necessarie, il finanziamento e la riscossione degli emolumenti, le questioni di responsabilità, la protezione dei dati e la sicurezza dell’informazione. Questa normativa minima permetterà alla corporazione di adeguare la piattaforma all’evoluzione tecnica. Il presente avamprogetto prevede inoltre diverse modifiche di numerose leggi processuali. Nell’ambito dell’elaborazione dell’avamprogetto è stato esaminato, se le prescrizioni processuali riguardanti l’utilizzazione della piattaforma debbano essere riunite in un medesimo atto invece di essere inserite in modo quasi identico nelle rispettive leggi processuali. Questa idea è però stata respinta perché le principali leggi processuali seguono il principio di una codificazione globale secondo cui tutte le disposizioni rilevanti per una procedura devono trovare posto in un solo atto normativo.

2.1.3 Struttura

La prima sezione del progetto di legge contiene le disposizioni generali mentre nella seconda è disciplinata la corporazione da costituire che allestisce, gestisce e sviluppa la piattaforma. La terza sezione definisce le funzioni che devono essere disponibili sulla piattaforma, mentre la quarta disciplina il rispetto dei termini nei casi in cui la piattaforma non è raggiungibile e la quinta contiene i requisiti della protezione dei dati e della sicurezza dell’informazione. Nella sesta sezione è disciplinato il trattamento dei documenti fisici, nella settima la responsabilità e nell’ottava gli emolumenti e la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni. La legge termina con le disposizioni finali della nona sezione. Nell’allegato sono disciplinate le modifiche di altri atti normativi.

2.2 Compiti e finanziamento

2.2.1 Nuovi compiti

La LPCEG assegna nuovi compiti alla Confederazione. Quest’ultima costituirà una nuova corporazione insieme ai Cantoni e farà parte degli organi amministrativi superiori della corporazione. Inoltre, gli atti elettronici vengono dichiarati determinanti nella legge del 20 dicembre 196814 sulla procedura amministrativa (PA); in futuro i documenti cartacei dovranno essere convertiti e archiviati in forma elettronica. Il Consiglio federale dovrà anche incaricare un’unità amministrativa dell’amministrazione federale centrale di gestire una propria piattaforma di scambio perché la piattaforma elettronica

14 RS 172.0.21

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Giustizia è prevista soltanto per i procedimenti giudiziaria ma non per i procedimenti amministrativi interni dinanzi alle autorità federali.

2.2.2 Finanziamento

2.2.2.1 Costi complessivi

I costi per l’allestimento della piattaforma, la sua introduzione e per i primi 8 anni di gestione (2020-2027) sono stati complessivamente stimati dal progetto Justitia 4.015, nel giugno 2020, a circa 50 milioni di franchi. Su questa somma nel periodo dal 2019 al secondo trimestre 2024 sono previsti circa 8,5 milioni di franchi per le spese pure di investimento e circa 8,5 milioni di franchi per le spese progettuali. Le spese di esercizio per il periodo dal terzo trimestre 2024 al 2027 sono stimate a circa 33 milioni di franchi, si tratta quindi di circa 10 milioni di franchi all’anno che comprendono l’introduzione, la gestione, la manutenzione e l’assistenza tecnica. Sull’importo delle spese d’esercizio influiscono in particolare le spese stimate per l’utilizzazione dell’identità elettronica (Ie), per le prestazioni di assistenza tecnica (ipotizzando 30 000 utenti del prodotto finale), per l’elaborazione delle interfacce con le autorità giudiziarie e per gli elevati requisiti di disponibilità e sicurezza della piattaforma.

2.2.2.2 Ripartizione delle spese per l’allestimento della piattaforma

I lavori per l’allestimento della piattaforma sono già stati iniziati dal progetto Justitia 4.0. Per il finanziamento del progetto la CDDGP e i tribunali (Tribunale federale e 17 tribunali cantonali e organi superiori della giustizia16) si sono accordati per dividersi al 50 per cento le spese del progetto. Il Tribunale federale si è impegnato ad assumere la metà della parte dei tribunali e quindi la sua quota è del 25 per cento dell’insieme delle spese del progetto. Il progetto di legge riprende questo 25 per cento inizialmente convenuto quale quota della Confederazione all’allestimento della piattaforma. La Confederazione non assumerà altre spese per l’allestimento della piattaforma oltre a quelle per cui si è già impegnato il Tribunale federale; sono fatte salve le spese di collegamento alla piattaforma.

2.2.2.3 Ripartizione delle spese di esercizio e sviluppo della piattaforma

L’organizzazione del progetto Justitia 4.0 calcola un importo di circa 10 milioni di franchi all’anno per le spese di esercizio e sviluppo della piattaforma. Il progetto prevede che queste spese siano coperte da emolumenti. Potenzialmente la piattaforma permetterà i seguenti risparmi: – le spese per la notificazione di atti giudiziari, per il deposito di scritti e l’invio di atti agli avvocati potranno essere ridotte. In Austria stato calcolato che nel 2016 grazie alla comunicazione elettronica sono stati risparmiati 12 milioni di euro di spese di porto.17; – i dati non dovranno più essere registrati più volte manualmente, con un conseguente aumento di efficienza e una riduzione degli errori di trascrizione e delle correzioni dispendiose;

Il progetto Justitia 4.0 è un progetto comune dei giudici svizzeri con le autorità penali e di esecuzione delle pene che mira a promuovere la trasformazione digitale della giustizia svizzera nelle procedure civili, penali e amministrative. In particolare si intende far sì che, entro il 2026, le parti di un procedimento giudiziario su scala cantonale o federale dinanzi a circa 300 giudici, ministeri pubblici e autorità di esecuzione delle pene possano scambiare dati digitali su un portale centrale che offra elevati requisiti di sicurezza. Cfr. https://www.justitia40.ch/it/. Cfr. https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Justitia_4.0/Zusammenarbeitsvertrag_Uebersicht_2019_Juni_i.pdf. Secondo la comunicazione del progetto Justitia 4.0 del 24.02.2020 nel frattempo si è giunti a 17 tribunali cantonali e direzioni del dipartimento della Giustizia. Klaus Schurig, Richter am Landesgericht Feldkirch, Präsentation anlässlich der Kick-Off Veranstaltung von Justitia 4.0 vom 14.02.2019, (presentazione in occasione della manifestazione per il lancio di Jusititia 4.0 del 14.02.2019), Lucerna.

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– l’obbligo della gestione elettronica degli atti riduce la necessità di archiviare documenti cartacei. Con l’archiviazione degli atti elettronici si risparmia spazio con una conseguente riduzione delle dimensioni degli archivi; – non sarà più necessario fare copie cartacee di determinati passaggi di documenti per poterli citare in altri documenti; – non dovranno più essere inviati incarti a casa dei giudici non di carriera né questi ultimi dovranno più recarsi in tribunale a tal fine. Altrettanto vale per i giudici perché potranno accedere a distanza a tutti gli atti, a condizione che siffatto accesso sia ammesso.

2.2.2.4 Finanziamento mediante emolumenti

Il progetto prevede la riscossione di emolumenti per l’utilizzazione della piattaforma. A tal fine entrano in considerazione essenzialmente due diversi modelli. Secondo il modello «pay per use» gli emolumenti sono riscossi direttamente presso gli utenti della piattaforma. Si può trattare di un emolumento unico per trasmissione o di un emolumento in funzione della dimensione del file o del numero di documenti. Questo modello ha lo svantaggio di creare una barriera finanziaria all’uso della piattaforma con la conseguenza che molte persone non utilizzeranno la piattaforma se dispongono di un’alternativa. Il progetto mira tuttavia a promuovere la comunicazione elettronica nel settore giudiziario anche per le persone non obbligate a servirsi di tale tipo di comunicazione. Il modello «pay per use» sarebbe in contrasto con tale finalità. L’altro modello prevede la riscossione degli emolumenti presso le autorità eliminando così la barriera finanziaria e quindi un ostacolo che dissuade dalla comunicazione elettronica con i giudici e le autorità. Il Consiglio federale ha scelto questa soluzione. Il prelievo può essere effettuato su basi diverse: in base al numero di documenti trasmessi alla piattaforma o alla dimensione dei documenti, oppure anche con un emolumento forfettario per procedura conclusa o avviata. Il fatto che l’emolumento sia riscosso dall’autorità permette di non dissuadere gli utenti dalla comunicazione elettronica e anche di semplificare il conteggio grazie agli importi forfettari che il Consiglio federale può prelevare secondo il progetto. Le autorità tenute al versamento possono a loro volta ripercuotere tali emolumenti sui partecipanti alla procedura prevedendo emolumenti per le diverse procedure nell’ambito delle pertinenti tariffe. Secondo le statistiche del Tribunale federale18, nel 2018 in Svizzera sono stati sbrigati 453 000 casi senza contare le procedure di decreto d’accusa. Un importo inferiore a 20 franchi per procedimento da riscuotere in aggiunta agli attuali emolumenti procedurali permette di coprire le spese annuali di esercizio e di sviluppo.

3 Commento dei singoli articoli

3.1 Legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione

elettronica nella giustizia Ingresso La competenza di prevedere un obbligo di comunicare e di gestire gli atti in via elettronica risulta direttamente dalla Cost., in particolare dagli articoli 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1 Cost, ossia dalle disposizioni costituzionali che disciplinano il diritto processuale civile e penale.

Cfr. tabella al n. 3.1.8, commento dell’art. 31 AP-LPCEG.

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Secondo l’articolo 92 capoverso 1 Cost., il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione. Essa provvede affinché in tutte le regioni del Paese vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole (cpv. 2). Nella misura in cui costituisce insieme ai Cantoni una corporazione il cui compito consiste nel realizzare e gestire una piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia, la Confederazione adempie al compito conferitole dall’articolo 92 Cost.

3.1.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Articolo 1 Scopo e oggetto La legge mira a una comunicazione elettronica semplice e sicura con le autorità giudiziarie, ma non intende permettere scambi tra i partecipanti alla procedura e pertanto il testo di legge sottolinea chiaramente l’intento di permettere la comunicazione tra privati e autorità e tra autorità. È quindi escluso che la piattaforma possa essere usata per la comunicazione tra privati. Le parti alla procedura, i loro rappresentanti e i terzi (p. es. i periti) possono di conseguenza comunicare soltanto con le autorità mediante la piattaforma. Quest’ultima permette invece alle autorità di comunicare con i privati e con altre autorità. In tal modo le autorità possono, ad esempio, trasmettere gli atti procedurali a un’istanza di rango più elevato quando viene presentata un’impugnazione, oppure all’autorità competente quando un atto scritto viene inviato a un’autorità non competente. Per raggiungere l’obiettivo del capoverso 1, devono essere gettati i necessari fondamenti. Occorre innanzitutto realizzare una piattaforma sulla quale possa in futuro svolgersi la comunicazione elettronica e la consultazione degli atti. Per l’esercizio della piattaforma è costituita una corporazione alla quale partecipano la Confederazione e i Cantoni (cfr. art. 3 AP-LPCEG). Occorre inoltre rilevare che le attuali leggi processuali sono in linea di massima concepite come codificazioni generali e ciò significa che le prescrizioni processuali determinanti sono di regola contenute in tali leggi. Poiché la presente legge riguarda un gran numero di procedure diverse, il principio della codificazione generale sarà violato in alcuni punti. Tale è in particolare il caso del rispetto dei termini quando la piattaforma non è accessibile alla scadenza di un termine (cfr. art. 25 AP-LPCEG) e della digitalizzazione di atti e documenti cartacei (cfr. art. 28 AP-LPCEG).

Articolo 2 Campo d’applicazione La legge si applica soltanto nei casi in cui le leggi processuali della Confederazione la dichiarano applicabile. In tal modo è possibile limitarne l’applicazione a determinate procedure o escludere alcune parti della LPCEG dal campo d’applicazione della legge processuale. La LPCEG sarà pure applicabile quando una legge processuale rinvia a un’altra legge processuale, ad esempio l’articolo 6 capoverso 7 della legge federale del 19 marzo 200419 sulla ripartizione dei valori patrimoniali confiscati (LRVC) rimanda alla PA. Nella misura in cui la PA dichiara applicabile la LPCEG, quest’ultima si applica anche alla LRVC.

3.1.2 Sezione 2: Ente responsabile della piattaforma

Articolo 3 Costituzione La legge realizza quanto auspicato dalla CDDGP nella misura in cui prevede una piattaforma unica gestita congiuntamente dai Cantoni e dalla Confederazione. A tal fine la Confederazione e i Cantoni concludono una convenzione. Dal punto di vista del diritto costituzionale si tratta di

19 RS 312.4

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un trattato intercantonale al quale la Confederazione partecipa ai sensi dell’articolo 48 capoverso 2 Cost. L’allestimento di una piattaforma unica sul piano nazionale pone un problema perché l’articolo 48a Cost. prevede che i trattati intercantonali possono essere dichiarati di obbligatorietà generale soltanto nei settori esplicitamente elencati nelle lettere a– i e tra di essi non vi è il settore della giustizia. Di conseguenza questo trattato non può essere dichiarato di obbligatorietà generale, con la conseguenza che la parte obbligatoria in cui è previsto un vincolo di utilizzare la piattaforma deve essere approvata da tutti i Cantoni. Per questo motivo nella legge le parti obbligatorie vengono distinte da quelle che non lo sono. La corporazione da costituire ha come compito di realizzare, gestire e sviluppare la piattaforma (parte obbligatoria) e può fornire ulteriori prestazioni al settore giudiziario (parte non obbligatoria, cfr. art. 5 AP-LPCEG). Per quanto concerne la parte non obbligatoria non occorre l’approvazione di tutti i Cantoni. Secondo la legge la corporazione è costituita ex lege non appena la Confederazione e almeno 18 Cantoni hanno approvato la convenzione. Dopodiché la corporazione può iniziare a sviluppare e ad allestire la piattaforma e a proporre altri servizi.

Articolo 4 Disciplinamento sussidiario delle competenze La Confederazione e i Cantoni devono mettere in atto procedure diverse per approvare la convenzione. Tali procedure sono di durata diversa e non si può prevedere il momento in cui la Confederazione e tutti i 26 Cantoni le avranno approvate. Occorre designare un ente responsabile alternativo per il caso in cui, nel momento della probabile entrata in vigore delle modifiche delle leggi processuali, la convenzione non sia ancora stata approvata da tutti i 26 Cantoni. La legge prevede che la responsabilità della piattaforma possa essere trasferita a un’unità amministrativa dell’amministrazione federale centrale. Nel contempo viene istituito un consiglio consultivo con rappresentanti dei Cantoni per monitorare l’allestimento e l’esercizio della piattaforma dal punto di vista tecnico.

Articolo 5 Altre prestazioni di servizi Oltre ai compiti obbligatori, la corporazione può offrire altri servizi nel settore della giustizia. L’attuale pandemia di COVID-19 ha attirato l’attenzione sulla necessità di accedere a prestazioni elettroniche sicure, in particolare videoconferenze e teleconferenze. Le prestazioni offerte dalla corporazione saranno limitate alla comunicazione elettronica nella giustizia. La possibilità di usare queste prestazioni nelle diverse procedure dipende dalle pertinenti leggi processuali. A tal fine queste leggi devono essere adeguate in progetti legislativi separati.

Articolo 6 Contenuto della convenzione Il presente articolo disciplina il contenuto della convenzione di cui all’articolo 3 capoverso 1 AP-LPCEG. Innanzitutto, la convenzione deve contenere il nome e la sede della corporazione. Inoltre, può stabilire le modalità della convocazione dell’assemblea, del diritto di voto, delle deliberazioni della ripartizione delle spese, nonché delle prestazioni di servizi aggiuntive.

Articolo 7 Organi Secondo la legge la corporazione sarà dotata di quattro organi. L’organo superiore è l’assemblea composta di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni (cfr. art. 8 AP- LPCEG). Il comitato è l’organo direttivo (art. 9 AP-LPCEG). La direzione esegue le decisioni

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degli organi superiori e sbriga gli affari correnti (cfr. art. 10 AP-LPCEG). Inoltre alla corporazione occorre un ufficio di revisione (cfr. art. 11 AP-LPCEG).

Articolo 8 Assemblea Il presente articolo disciplina l’assemblea in quanto organo superiore della corporazione. Essa è composta da un rappresentante della Confederazione (Capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia [DFGP]) e da un rappresentante di ciascun Cantone nonché dal presidente del Tribunale federale. Per quanto concerne i rappresentanti dei Cantoni la legge non contiene disposizioni più dettagliate. Spetta ai Cantoni designare le persone che li rappresenteranno nell’assemblea. Oltre all’elezione del presidente e del sostituto, l’assemblea ha altre attribuzioni intrasmissibili (cfr. cpv. 3) tra le quali vi sono in particolare la modifica della convenzione nonché la decisione sullo scioglimento della convenzione (cpv. 5).

Articolo 9 Comitato Capoversi 1-2 Il comitato è l’organo direttivo ed è composto da almeno 5 persone che non devono essere membri dell’assemblea. Per la Confederazione sono previsti un rappresentante del DFGP e uno del Tribunale federale. I Cantoni hanno almeno tre rappresentanti in seno al comitato. Non è prevista la possibilità di limitare il numero dei membri del comitato. Capoversi 3-4 Conformemente all’articolo 8j dell’ordinanza del 25 novembre 199820 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), il Consiglio federale è competente per nominare i rappresentanti della Confederazione. Il Tribunale federale designa il proprio rappresentante. Poiché i rappresentanti del DFGP e del Tribunale federale non sono eletti dall’assemblea, il Capo del DFGP e il presidente del Tribunale federale non hanno diritto di voto per l’elezione dei membri cantonali (cfr. art. 9 cpv. 4 AP-LPCEG). Capoverso 5 La direzione strategica della corporazione è di competenza del comitato. Può deliberare su tutte le questioni che la legge dichiara di sua competenza. Tra i suoi compiti, oltre alla direzione strategica, vi sono in particolare la definizione dell’organizzazione, la struttura della contabilità e la nomina e la destituzione della direzione.

Articolo 10 Direzione La direzione sbriga gli affari correnti della corporazione. In particolare esegue le deliberazioni degli organi superiori e rappresenta la corporazione verso l’esterno. Sbriga gli affari che non sono attribuiti ad altri organi.

Articolo 11 Ufficio di revisione Capoverso 1 L’importanza della corporazione e delle attività a essa collegate prenderà dimensioni tali da richiedere imperativamente che la revisione sia effettuata da periti con il necessario know-how.

20 RS 172.010.1

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Per decidere se sia necessaria una revisione limitata o una revisione ordinaria, la scelta dello standard contabile e la forma della revisione devono tenere conto del criterio dell’economia amministrativa. L’attuazione di uno standard contabile riconosciuto e anche la revisione ordinaria di regola comportano una maggiore mole di lavoro delle soluzioni «semplici». Nell’ambito di una revisione limitata non vengono in particolare effettuate verifiche del sistema di controllo interno né verifiche tese a scoprire reati e altre violazioni di legge (con l’eccezione delle disposizioni sulla contabilità). In considerazione dell’importanza della corporazione e della sua attività di tramite tra Confederazione e Cantoni, una revisione limitata non è sufficiente. Le lacune nell’informazione non potrebbero essere colmate neppure da un revisore ad hoc. Pertanto la legge prevede la revisione ordinaria. Capoverso 3 La legge esprime una preferenza per la designazione del controllo delle finanze di una parte della convenzione come ufficio di revisione. I controlli delle finanze dei Cantoni più grandi e della Confederazione potrebbero assumere tale compito a turno. Sarebbe ragionevole eleggere l’ufficio di revisione per quattro anni. Se non è possibile designare l’ufficio di revisione in questo modo, può essere designato un ufficio di revisione privato.

Articolo 12 Deliberazioni in seno all’assemblea e al comitato Capoverso 1 Il presente articolo disciplina le deliberazioni in seno all’assemblea e al comitato. In particolare prevede che, per deliberare validamente, devono essere presenti almeno la metà dei membri. Capoverso 2 In via di principio, per le deliberazioni basta la maggioranza semplice. La convenzione può prevedere deroghe (cfr. art. 6 lett. c AP-LPCEG). Capoverso 3 Nelle elezioni ogni seggio è attribuito separatamente. Un’elezione in globo non è possibile. Anche per le elezioni occorre la maggioranza semplice. In caso di parità di voti è eseguito un ballottaggio. Capoverso 4 La legge non prevede la presenza personale per le deliberazioni dell’assemblea e del comitato. In tal modo i membri godono di maggiore flessibilità. L’assemblea e le sessioni del comitato possono essere eseguite per conferenza telefonica, videoconferenza o per scritto. La procedura scritta non è possibile se un membro chiede una deliberazione. L’esecuzione di una conferenza telefonica o di una videoconferenza è possibile anche in caso di deliberazione.

Articolo 13 Iscrizione nel registro di commercio Il presente articolo precisa che l’organizzazione deve essere iscritta nel registro di commercio della sua sede. L’iscrizione è soltanto dichiarativa e non costitutiva (cfr. art. 3 cpv. 3 AP- LPCEG).

Articolo 14 Diritto applicabile Le presenti disposizioni stabiliscono quale diritto si applichi alle seguenti questioni accessorie connesse con l’esercizio di un’organizzazione congiunta di enti pubblici segnatamente:

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a. la pubblicità dell’amministrazione e la protezione dell’informazione; b. gli acquisti pubblici; c. l’archiviazione; d. le impugnazioni. A queste questioni giuridiche in via di principio si applica pienamente il diritto federale. Così, viene sempre applicato il medesimo diritto, indipendentemente dalla sede della corporazione. Non è infatti possibile definire in modo astratto e preciso quali questioni giuridiche siano connesse all’esercizio della corporazione e quindi soggette al diritto federale. Capoverso 1 lettera a Essendo esplicitamente prevista l’applicazione del diritto federale non occorre esaminare se sia necessaria una normativa più dettagliata del trattamento dati effettuato congiuntamente da organi federali e cantonali conformemente all’articolo 16 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati21 (LPD; cfr. art. 29 del disegno di legge federale relativa alla revisione totale della legge federale sulla protezione dei dati, FF 2017 6173, Curia Vista 17.059). Una tale normativa del Consiglio federale non è necessaria. Capoverso 1 lettera b e capoverso 2 In deroga alla normativa del vigente diritto in materia di acquisti, deve essere applicabile il diritto federale. I procedimenti in materia di acquisti pubblici sono eseguiti in proprio nome dalla corporazione secondo il diritto federale. Capoverso 1 lettera c Poiché la corporazione è una persona di diritto pubblico a cui è affidato un compito amministrativo, è applicabile la legge del 26 giugno 199822 sull’archiviazione (LAr; art. 1 cpv. 1 lett. h LAr). L’esplicita menzione dell’archiviazione crea anche una congruenza con la Strategia E-Government Svizzera 2020-2023. In relazione con il progetto di digitalizzazione non si rimanda soltanto alla protezione dell’informazione e dei dati come quadro giuridico ma anche alla corrispondente legislazione sull’archiviazione23. Capoverso 1 lettera d e capoverso 5 Sulle controversie giuridiche negli ambiti toccati dal presente articolo occorre decidere nell’ambito della via di diritto designata dal diritto federale. Le decisioni di prima istanza non sono emanate soltanto dalle autorità competenti secondo il diritto federale ma anche dalla direzione. Capoversi 3 e 4 Il codice delle obbligazioni24 (e le questioni collegate, come la previdenza professionale) è

applicato soltanto nella misura in cui la corporazione assume direttamente personale. Se invece è un ente pubblico a mettere a disposizione il personale, la presente disposizione non si applica perché non vi è rapporto d’impiego tra queste persone e la corporazione di diritto pubblico. Nell’esercizio della loro attività per la corporazione tali persone restano assoggettate all’ente pubblico in questione per quanto concerne i loro diritti e obblighi di diritto del personale.

21 RS 235.1 22 RS 152.1 Cfr. https://www.egovernment.ch/index.php/download_file/1727/3537/, capitoli 1.6 e 3.5 24 RS 220

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Articolo 15 Esenzione fiscale Secondo l’articolo 62d della legge del 21 marzo 199725 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA), la Confederazione nonché i suoi istituti, aziende e fondazioni dipendenti sono esenti da qualsiasi imposta cantonale e comunale. Per l’imposizione fiscale da parte della Confederazione vale quanto segue: se fornisce un’attività di prestazione di servizi su base di diritto privato e in concorrenza con altri fornitori privati, la corporazione soggiace all’imposta sul valore aggiunto secondo la legge federale del 2 settembre 199926 concernente l’imposta sul valore aggiunto. Il legislatore ha inoltre rinunciato a esentare la Confederazione e i suoi istituti dall’obbligo fiscale soggettivo dell’imposta preventiva e della tassa di bollo, ragion per cui sono fatte salve la legge federale del 13 ottobre 196527 sull’imposta preventiva e la legge federale del 27 giugno 197328 sulla tassa di bollo.

Articolo 16 Recesso I Cantoni possono anche recedere dalla convenzione. In tal caso, i presupposti di cui all’articolo 4 cessano di essere adempiuti perché alla convenzione non aderiscono più tutti i Cantoni e quindi si applica la normativa sussidiaria dell’articolo 5 AP-LPCEG. La Confederazione non ha alcun diritto di recesso. Se le fosse concesso tale diritto, la Confederazione potrebbe farne uso per ottenere la competenza di realizzare e gestire da sola la piattaforma e i Cantoni non lo vogliono. Pertanto, viene concessa alla Confederazione la sovranità in materia di emolumenti nel senso di un moderno bilanciamento dei poteri (cfr. art. 31 AP-LPCEG). Anche se il recesso di un Cantone porta all’applicazione della normativa sussidiaria secondo l’articolo 5 AP-LPCEG, la corporazione non è liquidata per legge perché può ancora prestare servizi nel settore non obbligatorio. Inoltre, un Cantone può nuovamente aderire alla convenzione dopo il recesso.

3.1.3 Sezione 3: Funzioni della piattaforma

Articolo 17 Registro degli indirizzi Capoverso 1 Per poter inviare documenti o concedere la consultazione degli atti ai giudici, alle autorità e agli altri utenti, occorre un registro degli indirizzi. Le categorie di utenti sono indicate nelle lettere a–d. Alla luce dell’obbligo di utilizzare la piattaforma, le autorità (giudici, autorità penali e amministrative) e gli avvocati iscritti nei registri cantonali degli avvocati devono disporre di un indirizzo sulla piattaforma (lett. a e b). Oltre agli avvocati possono essere autorizzate a esercitare la rappresentanza professionale dinanzi al giudice anche altre persone (lett. c)29. Anche queste persone sono considerate utenti professionali e nella relativa procedura soggiacciono all’obbligo di utilizzare la piattaforma. Le persone che non sono obbligate alla comunicazione elettronica possono, di propria iniziativa, comunicare in via elettronica con le autorità e i giudici. Figurano anch’esse nel registro per poter essere destinatarie di comunicazioni (lett. d).

25 RS 172.010 26 RS 641.20 27 RS 642.21 28 RS 641.10 Gli amministratori di immobili possono p. es. rappresentare i proprietari dinanzi ai giudici zurighesi conformemente all’art. 68 cpv. 2 lett. d CPC in combinato disposto con il § 11 cpv. 2 lett. b della legge sugli avvocati del Canton Zurigo (LS 215.1)

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Capoversi 2 e 3 Le autorità che dirigono il procedimento, quindi autorità e giudici presso i quali un procedimento è pendente, hanno accesso all’intero registro degli indirizzi, poiché devono sia poter richiamare gli indirizzi corretti degli utenti assoggettati all’obbligo di comunicare mediante la piattaforma, sia verificare se gli utenti non assoggettati a tale obbligo vogliono, di propria iniziativa, comunicare con le autorità in via elettronica. Ciò è possibile soltanto se le autorità che dirigono il procedimento hanno accesso a tutti gli indirizzi del registro. Gli altri utenti hanno accesso soltanto agli indirizzi delle autorità di cui alla lettera a.

Articolo 18 Interfaccia utente e interfaccia con applicazioni specialistiche Capoverso 1 La presente disposizione garantisce che la piattaforma possa essere utilizzata con le tecnologie correnti. Non sono necessari software cari o a pagamento. È stata scelta una formulazione neutrale sotto il profilo della tecnologia per restare al passo delle future evoluzioni. Attualmente ciò significa che la piattaforma è raggiungibile e utilizzabile con un browser mediante un servizio web. Capoversi 2 e 3 La piattaforma mette a disposizione anche un’interfaccia grazie alla quale le applicazioni specialistiche possono comunicare direttamente con la piattaforma, trasmettendo e richiamando documenti in modo automatizzato. L’automatizzazione è vantaggiosa soprattutto per le grandi organizzazioni (p. es. tribunali, autorità, studi di avvocati) che trasmettono e richiamano un gran numero di documenti ogni giorno. Il DFGP è incaricato di disciplinare l’interfaccia secondo il capoverso 2; a tal fine deve elaborare i requisiti in stretta collaborazione con la corporazione.

Articolo 19 Autentificazione degli utenti Capoverso 1 e 2 Per poterla utilizzare, gli utenti devono autentificarsi sulla piattaforma mediante un’identità elettronica che deve almeno soddisfare i requisiti dei livelli di sicurezza «significativo» o «elevato» secondo la legge del 27 settembre 201930 sull’Ie (LSIe; cfr. art. 3 lett. a AP-LPCEG). Senza autentificazione non possono essere richiamati né trasmessi documenti. Capoverso 3 Oltre alle Ie riconosciute con livello di sicurezza significativo (o elevato) secondo la LSIe, il Consiglio federale può permettere alle persone a cui non è stata rilasciata alcuna Ie di autentificarsi con altri mezzi. Alla luce dell’accordo con l’UE sulla libera circolazione, anche gli avvocati dell’UE possono esercitare nei tribunali svizzeri. Anche questi avvocati soggiacciono all’obbligo di usare la piattaforma di comunicazione elettronica e in futuro potranno comunicare soltanto in via elettronica con i giudici e le autorità svizzere. L’articolo 3 LSIe prevede che possono richiedere un’Ie soltanto i cittadini svizzeri e i cittadini stranieri che sono domiciliati in Svizzera o possono essere identificati in modo attendibile con una procedura speciale d’identificazione. Agli avvocati dell’UE domiciliati nell’UE non può essere rilasciata un’Ie secondo la LSIe. Quindi non potrebbero più esercitare dinanzi ai tribunali svizzeri.

Cfr. FF 2019 5419.

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L’UE ha emanato il 23 luglio 2014 il regolamento eIDAS. Nell’ambito della procedura legislativa della LSIe è stata garantita la compatibilità tra la LSIe e il regolamento eIDAS31. La sicurezza comparabile è pertanto garantita riguardo al regolamento eIDAS. Il Consiglio federale può ammettere come altri mezzi secondo il presente capoverso i mezzi di autentificazione che soddisfano le esigenze del regolamento eIDAS. Invece, per le identità elettroniche di Stati terzi occorre esaminare attentamente se corrispondono al livello di sicurezza significativo (o elevato).

Articolo 20 Eccezioni all’autentificazione sulla piattaforma elettronica Giustizia Eccezionalmente si può rinunciare a un’autentificazione diretta sulla piattaforma. Si tratta di un’agevolazione per giudici e autorità e a tal fine è richiesta un’autorizzazione della corporazione. L’applicazione specialistica utilizzata dal giudice o dall’autorità deve garantire un’autentificazione di sicurezza comparabile a quella dell’Ie con un livello di sicurezza significativo (o elevato). Inoltre l’accesso deve essere possibile soltanto dall’applicazione specialistica. Tale presupposto garantisce che l’utente venga sempre autentificato e che il giudice o l’autorità possano sempre sapere chi ha fatto cosa in quale momento. Gli attuali strumenti dell’amministrazione federale (IAM, eIAM, PAMS) possono costituire eccezioni possibili ai sensi del presente articolo.

Articolo 21 Svolgimento della trasmissione Osservazioni preliminari Le attuali leggi processuali richiedono una firma sulle decisioni, sentenze e altre comunicazioni dei giudici e delle autorità. La firma o la firma elettronica qualificata è legata alla persona e non può essere delegata. Il requisito della firma rappresenta un grande ostacolo alla digitalizzazione. Al posto della firma la legge prevede l’autentificazione mediante un’identità elettronica riconosciuta e l’apposizione di un sigillo elettronico regolamentato. L’autentificazione mediante un’identità elettronica riconosciuta dallo Stato è legata alla persona e indica quale persona ha eseguito una determinata azione sulla piattaforma, vale a dire chi ha trasmesso la sentenza o la decisione alla piattaforma per notificazione. Il sigillo elettronico regolamentato è legato all’organizzazione. Di conseguenza tutte le persone facenti parte di un’organizzazione possono apporre il sigillo se dispongono dei diritti necessari. Il sigillo può anche essere aggiunto automaticamente senza che le persone responsabili del trattamento debbano fare alcunché di particolare. Come per la firma elettronica qualificata, anche il sigillo elettronico regolamentato sigilla il documento. In altre parole, permette di verificare che il documento in questione proviene effettivamente da una determinata organizzazione e non è stato modificato (cfr. art. 23 AP-LPCEG). La combinazione dell’autentificazione mediante un’identità elettronica riconosciuta dallo Stato e dell’apposizione di un sigillo elettronico regolamentato garantisce un livello di protezione analogo a quello della firma elettronica qualificata di un documento. Questa soluzione offre, inoltre, una protezione maggiore della firma manoscritta. Per la comunicazione elettronica non è richiesta né una firma manoscritta né una firma elettronica qualificata. Di conseguenza, i documenti possono essere trasmessi alla piattaforma dopo l’autentificazione. Il presente articolo disciplina e illustra in sequenza cronologica i dettagli delle modalità di trasmissione dei

Cfr. FF 2018 3305, n. 1.5.5, qui 3332.

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documenti alla piattaforma e delle altre azioni che risultano dalla trasmissione (p. es. le ricevute). Capoverso 1 Il compito fondamentale della piattaforma consiste nella ricezione dei documenti degli utenti. Capoversi 2 e 3 I documenti trasmessi sono provvisti di un sigillo elettronico regolamentato e di una marca temporale qualificata. Ciò permette di garantire che un documento trasmesso non sia stato modificato e di attestare il momento della trasmissione alla piattaforma. Per quanto riguarda il sigillo elettronico da apporre occorre distinguere il caso in cui i documenti sono trasmessi da un’autorità da quello in cui sono trasmessi da altri utenti. Nel primo caso, è il sistema stesso delle autorità ad apporre un sigillo elettronico regolamentato conformemente alla FiEle. Ciò permette alle persone che partecipano alla procedura e ai terzi di verificare se una sentenza o una decisione sono effettivamente stati adottati da una determinata autorità. Se i documenti sono trasmessi alla piattaforma da un altro utente, è la piattaforma medesima ad apporvi un sigillo elettronico regolamentato. Capoverso 4 Dopo che i documenti le sono stati trasmessi, la piattaforma rilascia una ricevuta d’entrata che permette agli utenti di provare che hanno consegnato un atto giuridico (p. es. per il rispetto di un termine). La ricevuta d’entrata è messa a disposizione del mittente e di ogni destinatario per richiamo. Capoversi 5, 6 e 8 Dopo aver ricevuto i documenti e aver rilasciato la ricevuta d’entrata, la piattaforma prepara i documenti per il richiamo. La piattaforma rilascerà una ricevuta di richiamo la prima volta che il destinatario di un documento lo scarica. Viene rilasciata una ricevuta di richiamo per ogni destinatario. Per i successivi richiami da parte di un medesimo destinatario non sono rilasciate nuove ricevute. Le ricevute di richiamo sono messe a disposizione per richiamo soltanto al destinatario in questione e al mittente. Capoverso 7 e 8 Se i documenti pronti per il richiamo non sono richiamati entro la scadenza del settimo giorno dopo la trasmissione, la piattaforma rilascia una ricevuta in proposito e la mette a disposizione del mittente e del destinatario interessato per richiamo. I documenti trasmessi rimarranno sulla piattaforma e il destinatario potrà ancora richiamarli. Capoverso 9

Il Consiglio federale disciplina la forma, la consegna e il contenuto delle ricevute e degli avvisi. A tal fine dovrà tra l’altro far sì che le ricevute possano essere lette sia dai destinatari sia da appositi dispositivi. Il vantaggio della lettura da parte dei destinatari è la possibilità di aprire semplicemente la ricevuta e capire immediatamente chi ha inviato cosa e quando. Inoltre la ricevuta può contenere dati che possono essere letti da appositi dispositivi. Se richiama le ricevute mediante l’interfaccia, un’applicazione specialistica può indicare nel proprio sistema quando è stato inviato cosa e quando iniziano (e scadono) eventuali termini. Ciò accresce l’efficienza e permette di evitare gli errori insiti nella trasmissione o nel trattamento manuale di tali dati.

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Articolo 22 Avvisi supplementari La piattaforma permetterà di informare gli utenti che sono disponibili nuovi documenti e ricevute. A tal fine dovranno comunicare altri elementi di indirizzo (p. es. indirizzi email, numeri di telefono cellulare per gli SMS o informazioni sui conti di messaggeria come Threema, WhatsApp, Facebook Messenger). Non essendo possibile garantire che le comunicazioni inviate tramite questi canali giungano effettivamente agli utenti, tali comunicazioni sono effettuate senza garanzia. Gli utenti sono tenuti a verificare regolarmente se sono disponibili nuovi documenti, come per le normali bucalettere. Gli utenti non professionali possono comunicare volontariamente con i giudici e le autorità. Possono anche scegliere in ogni momento di smettere di comunicare in via elettronica con il giudice o l’autorità.

Articolo 23 Servizio di validazione La piattaforma mette a disposizione un proprio servizio di validazione che permette di verificare la validità, l’integrità e la marca temporale dei documenti. Non basta che dopo l’autentificazione dell’utente tali documenti possano essere trasmessi e ricevuti sulla piattaforma e che siano provvisti di una firma elettronica regolamentata. Gli utenti devono anche avere la possibilità di verificare semplicemente se e quando un documento è stato inviato sulla piattaforma, quale persona o organizzazione abbia effettuato l’invio e se il documento è stato modificato nel frattempo. Altrettanto vale per le ricevute. Già oggi la Confederazione offre un servizio di validazione32, che, sebbene permetta di verificare la validità di diversi documenti elettronici, non può però attestare la validità delle ricevute emesse dalle attuali piattaforme di comunicazione riconosciute. Per utilizzare il servizio di validazione non sarà necessaria alcuna autentificazione sul portale e quindi chiunque potrà verificare la validità dei documenti. Inoltre, sarà anche semplicemente possibile verificare la validità o l’integrità dei documenti nelle tappe successive di un procedimento, ad esempio la sentenza di un giudice durante una procedura esecutiva.

Articolo 24 Amministrazione dei gruppi Come già osservato nel commento dell’articolo 21 AP-LPCEG, nella comunicazione elettronica verrà a cadere il requisito della firma che sarà sostituita dall’autentificazione sulla piattaforma e da un sigillo elettronico regolamentato apposto automaticamente sui documenti. La soppressione del requisito della firma permetterà ad altre persone di compiere atti di procedura in modo giuridicamente valido. Ne risulterà una maggiore flessibilità per le organizzazioni che potranno stabilire autonomamente chi sarà abilitato a trasmettere documenti alla piattaforma o a riceverne. Questa libertà sul piano dell’organizzazione deve trovare una corrispondenza sul piano tecnico e quindi la piattaforma permetterà di amministrare i gruppi fissando i diritti delle singole persone, specificando segnatamente chi può concedere diritti e chi è autorizzato a trasmettere documenti alla piattaforma e/o a richiamarli da quest’ultima. Questa funzione sarà disponibile non soltanto per i giudici e le autorità, ma anche per gli studi di avvocatura, i fiduciari, le assicurazioni e singole persone.

Cfr. https://www.e-service.admin.ch/validator/upload/all/it.

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Ogni utente della piattaforma può creare uno o più gruppi o appartenervi. Il creatore di un gruppo ne diviene automaticamente l’amministratore e può invitare altri utenti nel gruppo. Può inoltre stabilire i diritti dei singoli membri del gruppo. Coloro che agiscono in nome di un’autorità non dovranno più firmare loro stessi decisioni, decisioni formali e sentenze, ma potenzialmente potranno farlo tutte le persone in seno all’autorità. Giudici e autorità potranno organizzare le loro procedure interne e ricorrere ai gruppi come vorranno. La funzione di gruppo sarà a disposizione di tutti gli utenti e quindi potranno approfittarne anche gli studi di avvocatura, i fiduciari, le assicurazioni, nonché altre organizzazioni private e singole persone. In futuro non sarà più necessario che i documenti siano trasmessi alla piattaforma da un avvocato o dal rappresentante di una persona giuridica con diritto di firma; essi potranno delegare tale compito mediante l’amministrazione dei gruppi. Soprattutto nelle grandi organizzazioni può non essere auspicabile che una delega valga per tutti i membri del gruppo. Per tale motivo i singoli utenti hanno la possibilità di rifiutare i diritti loro delegati nell’ambito di un gruppo. La nozione di «amministrazione dei gruppi» è stata scelta di proposito. Le nozioni attualmente utilizzate come «sistema di autorizzazione» appaiono troppo restrittive. Con la nuova nozione, inoltre, si vuole sottolineare che l’amministrazione dei gruppi può rispecchiare le organizzazioni esistenti e i rispettivi sistemi di autorizzazione, ma che non è limitata a ciò.

3.1.4 Sezione 4: Termini

Articolo 25 Capoverso 1 e 2 Nel caso in cui la piattaforma non fosse raggiungibile nel giorno della scadenza del termine, i termini in corso, quelli legali e quelli fissati dal giudice, sono prolungati fino al giorno successivo a quello in cui la piattaforma è nuovamente accessibile. Se tale giorno cade durante il fine settimana o in un giorno festivo, il termine si prolunga fino al successivo giorno feriale. Capoverso 3 L’impossibilità di raggiungere la piattaforma non deve necessariamente risultare da un guasto della piattaforma. Poiché Internet è una rete, il guasto può verificarsi in un qualsiasi punto della rete. In tal caso, alcuni utenti non possono più accedere alla rete, ma essa continua a essere raggiungibile per altri utenti. In un tal caso non la piattaforma non rileva guasti. Non occorre fornire la prova concreta che la piattaforma non era raggiungibile alla scadenza del termine, basta rendere tale fatto verosimile. La presente regola si ispira alle normative delle vigenti leggi processuali secondo le quali, per la restituzione del termine, basta rendere verosimile che la mora non è dovuta a propria colpa.

3.1.5 Sezione 5: Protezione dei dati e sicurezza dell’informazione

Articolo 26 Protezione dei dati Capoverso 1 Poiché la piattaforma è usata in un settore molto delicato, occorre adoperarsi per una protezione adeguata dei dati. Per questo motivo, l’esercizio della piattaforma presuppone che i server utilizzati siano fisicamente ubicati in Svizzera e che alla piattaforma sia applicabile soltanto il diritto svizzero. I terzi a cui è fatto ricorso e che hanno accesso ai dati devono essere domiciliati in Svizzera o avervi sede ed essere assoggettati al diritto svizzero.

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Capoverso 2 Secondo l’articolo 2 capoverso 4 LOGA33, la legislazione federale può attribuire compiti amministrativi a organizzazioni e persone di diritto pubblico o privato al di fuori dell’Amministrazione federale. Secondo la definizione dell’articolo 3 LPD, sono organi federali le autorità e i servizi della Confederazione, come pure le persone nella misura in cui sono loro affidati compiti federali. Alla corporazione è affidato un compito amministrativo: deve realizzare una piattaforma per la comunicazione elettronica. Dal punto di vista della protezione dei dati, la corporazione è quindi considerata un organo federale. Nella misura in cui la corporazione tratta dati personali, deve esservi una base legale (art. 17 cpv. 1 LPD). La LPD usa la nozione di trattamento in un’accezione ampia. L’attività con cui la piattaforma riceve e invia documenti, a prescindere dal loro contenuto, è considerata un trattamento di dati. La piattaforma riceve documenti relativi a controversie amministrative, civili e penali e, come precedentemente rilevato, li tratta. Tali controversie giuridiche possono riguardare qualsiasi settore della vita e quindi la piattaforma tratterà regolarmente dati personali e profili della personalità particolarmente degni di protezione. In considerazione delle molteplici e diverse procedure per cui è previsto lo scambio di documenti mediante la piattaforma, si rinuncia a elencare le categorie di dati personali trattati. La piattaforma tratterà tutte le categorie di dati personali. Il presente capoverso istituisce la base legale per il trattamento di dati da parte della corporazione. Nel contempo viene sancito il principio di minimizzazione dei dati, secondo cui la corporazione può trattare soltanto i dati personali necessari all’adempimento dei suoi compiti. Non può trattare dati ad altri fini. Tra i compiti della corporazione vi è anche la tutela della sicurezza dell’informazione (cfr. art. 27 AP-LPCEG). La corporazione deve quindi trattare i dati personali legati alla sicurezza dell’informazione come i dati di login, gli indirizzi IP, i diritti di accesso ecc. Tra i compiti necessari della piattaforma vi è anche la verifica dei documenti per accertare che non contengano malware e tutelare così la piattaforma e i suoi destinatari. Analisi più approfondite dei documenti trasmessi (valutazione dei nomi dei documenti, dei metadati e del contenuto)

non rientrano tra i compiti e pertanto queste forme di trattamento non saranno autorizzate. Capoverso 3 Le leggi processuali vigenti prevedono già normative relative alla protezione dei dati. L’avamprogetto non cambia questa situazione, ragion per cui sono fatte salve le disposizioni sulla protezione dei dati del diritto processuale applicabile. Le normative in materia di protezione dei dati dell’avamprogetto riguardano quindi soltanto la piattaforma e non il contenuto dei documenti nei procedimenti. Capoversi 4 e 5 La legge sulla protezione dei dati non è applicabile ai procedimenti pendenti (art. 2 cpv. 2 lett. c LPD). La protezione dei dati dei procedimenti conclusi è retta dal diritto dell’autorità che si è occupata per ultima del procedimento (cpv. 4). Nei casi rimanenti è determinante la legislazione in materia di protezione dei dati dell’autorità che li tratta (cpv. 5).

Articolo 27 Sicurezza dell’informazione Sulla piattaforma giudici, autorità e altre persone scambiano dati molto sensibili, il che richiede un elevato livello di sicurezza. A tal fine il comitato emana un regolamento sul trattamento in cui stabilisce i provvedimenti organizzativi e tecnici contro il trattamento non autorizzato dei

33 RS 172.010

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dati. Inoltre, la corporazione è obbligata a predisporre la verbalizzazione automatica del trattamento e della consultazione di dati (audit trail). Inoltre, il comitato designa un’autorità di vigilanza sulla sicurezza informatica, il cui compito consiste nel verificare regolarmente la sicurezza dei dati della piattaforma.

3.1.6 Sezione 6: Digitalizzazione e rinvio di documenti fisici

Articolo 28 Digitalizzazione di documenti cartacei In via di principio, devono essere digitalizzati e provvisti di una marca temporale qualificata tutti i documenti inoltrati in forma cartacea. Sono fatti salvi soltanto i documenti cartacei che per motivi tecnici non possono essere digitalizzati. La digitalizzazione di documenti cartacei è di per sé un corpo estraneo nella presente legge che riguarda la piattaforma, l’ente che ne è responsabile, nonché l’invio e la ricezione di documenti. Tuttavia, la digitalizzazione dei documenti che continuano ad arrivare in forma cartacea è di grande importanza, perché gli atti sono gestiti soltanto in via elettronica. Una normativa uniforme riguardo alla procedura di digitalizzazione serve alla certezza del diritto nel passaggio da un’istanza (giudiziaria) alla successiva. Per quanto concerne la digitalizzazione dei documenti cartacei il Consiglio federale dovrà disciplinare i seguenti punti: – i requisiti tecnici dei documenti digitalizzati (risoluzione; bianco e nero, tonalità di grigio o colori; OCR/riconoscimento testuale); e – i requisiti del controllo della qualità riguardo alla digitalizzazione (pagine mancanti, scarsa leggibilità).

Articolo 29 Rinvio di documenti cartacei Il presente articolo indica cosa fare dei documenti cartacei presentati. In linea di massima, dopo essere stati digitalizzati sono rinviati secondo l’articolo 28. Il capoverso 2 prevede tuttavia un’eccezione. Se i documenti sono ancora necessari nel procedimento, il rinvio può essere differito. Tale è il caso quando sono le caratteristiche di un documento cartaceo a dover essere esaminate, ad esempio ai fini della verifica dell’autenticità di una firma o di un atto. Questi documenti possono essere digitalizzati, ma in tal modo si perdono informazioni utili per verificare l’autenticità dell’atto o della firma (p. es. le caratteristiche della carta, il solco lasciato dalla firma ecc.). In questi casi si rinuncerà a rinviarli immediatamente.

3.1.7 Sezione 7: Responsabilità

Articolo 30 La legge prevede l’applicabilità della legge del 14 marzo 195834 sulla responsabilità (LResp) nel caso di danni cagionati illecitamente a una persona dall’esercizio della piattaforma. Dato che sia la Confederazione sia i Cantoni partecipano alla corporazione, occorre disciplinare in modo chiaro quali norme sulla responsabilità siano applicabili in questo ambito. Rispetto alle legislazioni cantonali in materia, la LResp ha il vantaggio di non privilegiare alcun Cantone e di prevedere le medesime disposizioni sulla responsabilità indipendentemente dalla sede della corporazione. Non si applica tuttavia la responsabilità sussidiaria della Confederazione bensì la ripartizione delle spese secondo l’articolo 32 AP-LPCEG.

34 RS 170.32

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3.1.8 Sezione 8: Emolumenti e ripartizione delle spese tra Confederazione e

Cantoni Articolo 31 Emolumenti Capoversi 1 e 2 L’obiettivo della LPCEG è promuovere la comunicazione elettronica nella giustizia. Più sono i partecipanti alla procedura che utilizzano la piattaforma, maggiori sono i benefici che ne derivano per tutti gli attori coinvolti (economia di rete). Tribunali, autorità e utenti professionali sottostanno all’obbligo di utilizzare la piattaforma, mentre gli utenti non professionali sono liberi di scegliere se comunicare con i giudici e le autorità per via elettronica. La riscossione di emolumenti per l’utilizzo della piattaforma ridurrebbe però il numero di persone che la utilizzerebbero volontariamente. La legge prevede pertanto che la corporazione riscuota presso le autorità gli emolumenti per l’utilizzo della piattaforma. Dal canto loro, i giudici e le autorità possono addossare alle parti gli emolumenti per l’utilizzo della piattaforma nel quadro delle loro rispettive ordinanze sugli emolumenti. Nello stabilire l’ammontare degli emolumenti il Consiglio federale dovrà badare a che questi siano sufficienti a coprire le spese di esercizio e ulteriore sviluppo. La legge accorda pure al Consiglio federale la possibilità di prevedere importi fissi, che permettono di riscuotere gli emolumenti in modo forfettario per l’intero Cantone (ad es. in base alla popolazione, alla capacità economica, ecc.) invece che singolarmente per ogni autorità. Il Tribunale federale ha allestito una panoramica del numero di procedure liquidate nel 2018. Questa panoramica comprende le procedure dinanzi agli uffici arbitrali dei Cantoni, ma non i casi liquidati nella procedura del decreto d’accusa.

Numero di procedure liquidate Cantone Conf. Totale

1a istanza: procedure civili e procedure dinanzi ai tribunali 349 976 24 350 000 amministrativi

1a istanza: procedure penali 34 000 1000 35 000

2a istanza: procedure civili e procedure dinanzi ai tribunali 42 000 8 000 50 000 amministrativi

2a istanza: procedure penali 10 000 10 000

3a istanza: tutte le procedure 8000 8000

TOTALE 435 976 17 024 453 000

Percentuale 96 % 4% 100 %

Le spese per l’esercizio corrente e l’ulteriore sviluppo sono stimate a 10 milioni di franchi all’anno. Se al totale di procedure liquidate si aggiunge il numero delle procedure del decreto d’accusa concluse (2017: circa 425 000), si superano i 860 000 casi. Un emolumento forfettario di 12-15 franchi riscosso per ogni procedura liquidata sarebbe già sufficiente per finanziare l’esercizio e l’ulteriore sviluppo. Va notato che normalmente in una procedura vengono spediti diversi invii postali per raccomandata. Se la trasmissione tramite la piattaforma permette di risparmiare tre invii per raccomandata, ciò la rende già più vantaggiosa.

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Articolo 32 Ripartizione delle spese tra Confederazione e Cantoni I lavori per l’allestimento della piattaforma sono già stati avviati nel quadro del progetto Justitia 4.0. Per il finanziamento del progetto la CDDGP e i tribunali (Tribunale federale e 17 tribunali cantonali e organi superiori della giustizia35) si sono accordati per dividere le spese del progetto metà ciascuno. Il Tribunale federale si è impegnato ad assumere la metà della parte dei tribunali e quindi la sua quota è del 25 per cento dell’insieme delle spese del progetto. Il progetto di legge riprende questo 25 per cento inizialmente convenuto quale contributo della Confederazione all’allestimento della piattaforma. Per quanto riguarda il rimanente 75 per cento che deve essere assunto dai Cantoni, questi ultimi devono stabilire in comune la chiave di riparto.

3.1.9 Sezione 9: Disposizioni finali

Articolo 33 Esecuzione A livello di ordinanza sarà necessario, oltre a emanare le disposizioni esecutive, disciplinare i dettagli organizzativi e tecnici.

Articolo 34 Modifica di altri atti normativi In allegato alla LPCEG sono proposti adeguamenti di diverse leggi processuali volti a sancire l’obbligatorietà nonché concernenti la comunicazione elettronica.

Articolo 35 Referendum ed entrata in vigore Come tutte le leggi federali, anche la presente sottostà al referendum facoltativo e il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. A tal fine dovrà tenere conto del fatto che la legge deve entrare in vigore affinché la Confederazione e i Cantoni possano concludere la convenzione. Anche la piattaforma deve essere pronta all’uso prima che il Consiglio federale ponga in vigore le modifiche delle pertinenti leggi processuali. Il Consiglio federale, inoltre, ha la possibilità di porre in vigore gradualmente le singole leggi processuali.

Cfr. https://www.bger.ch/files/live/sites/bger/files/pdf/Justitia_4.0/Zusammenarbeitsvertrag_Uebersicht_2019_Juni_i.pdf; cifre aggiornate del progetto Justitia 4.0 del 24.02.2020.

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3.2 Modifica di altri atti normativi

La LPCEG comprende praticamente soltanto disposizioni relative all’organizzazione e alla funzionalità della piattaforma per la comunicazione elettronica con i giudici e le autorità. L’obbligo di utilizzare la piattaforma e di gestire gli atti in via elettronica è realizzato mediante le modifiche delle pertinenti leggi processuali. Gli adeguamenti delle leggi processuali proposti mirano a uniformare il più possibile le modifiche, rispettando al contempo le caratteristiche di ogni legge. Nella maggior parte delle seguenti leggi processuali è stato pertanto introdotto un blocco quasi identico di disposizioni centrali per la comunicazione elettronica nella giustizia. Ulteriori adeguamenti delle leggi processuali concernono in particolare le esigenze relative alla firma e la possibilità di lavorare senza cambiare supporto. La PA costituisce l’eccezione. Da un lato contiene disposizioni relative alla procedura negli affari amministrativi decisi in prima istanza da un’autorità amministrativa federale; dall’altro comprende disposizioni concernenti la procedura di ricorso (capo terzo: Della procedura di ricorso in generale). La LPCEG ha per oggetto la procedura giudiziaria e dunque, nel campo d’applicazione della PA, la procedura di ricorso di cui al capo terzo. L’avamprogetto prepara tuttavia già il terreno per stabilire le esigenze che devono essere soddisfatte da una piattaforma elettronica specifica per la procedura di prima istanza. Il blocco centrale introdotto nelle altre leggi processuali deve dunque essere adattato alla sistematica della PA. Affinché sia possibile distinguere più agevolmente i rimandi all’avamprogetto e quelli alle modifiche delle altre leggi processuali, qui di seguito l’avamprogetto sarà abbreviato con «AP- LPCEG» e gli adeguamenti delle altre leggi con i rimandi diretti (p. es. «AP-PA», «AP-CPC», «AP-CPP» …).

3.2.1 Legge federale del 20 dicembre 196836 sulla procedura amministrativa

(PA) Articolo 6a AP-PA Capoversi 1 e 2 Justitia 4.0 è un progetto delle autorità penali e giudiziarie (principalmente CDDGP, Tribunale federale e tribunali cantonali). Con l’AP-LPCEG si intende creare le basi legali per questo progetto nonché, al contempo, promuovere ulteriormente la trasformazione digitale in seno all’Amministrazione federale e nelle procedure amministrative. Nel contesto di queste ultime occorre distinguere tra procedure trattate: a) mediante decisione di un’autorità amministrativa federale in prima istanza; b) dal Tribunale amministrativo federale (articolo 47 capoverso 1 lettera b PA); o c) da un’altra autorità di ricorso (articolo 47 capoverso 1 PA). Le procedure dei casi a) e c) non sono giudiziarie in senso stretto, per cui non andranno trattate mediante la piattaforma elettronica ai sensi dell’AP-LPCEG. L’utilizzo della piattaforma è previsto soltanto nel caso b), ossia per le procedure giudiziarie (cfr. n. 3.2.3). Per questo motivo il nuovo articolo 6a PA prevede che le disposizioni della LPCEG siano applicabili anche ai procedimenti secondo la PA. È fatta eccezione unicamente per le disposizioni sull’ente responsabile della piattaforma, per cui non è la corporazione bensì un’unità dell’Amministrazione federale centrale designata dal Consiglio federale a dover mettere a disposizione una piattaforma per la procedura amministrativa secondo la PA. In

36 RS 172.021

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questo contesto sarà pure possibile continuare a gestire i sistemi esistenti, a condizione che soddisfino le esigenze di cui al capoverso 3. Pertanto, le disposizioni che non dipendono dalla piattaforma utilizzata, ossia quelle relative alla notificazione, alla ricezione, alla ricevuta, alle firme, all’autentificazione, ecc. si applicano anche alle procedure amministrative, che potranno dunque essere parimenti trattate in via elettronica. Capoverso 3 Oltre alla possibilità generale di emanare, in leggi speciali, disposizioni derogatorie alla PA per determinate procedure, il capoverso 3 concede alle autorità la possibilità di prevedere, nel loro ambito di competenza (p. es. imposte, dogane, autorizzazioni, notificazione collettiva di decisioni), altri tipi di trasmissione, a condizione che siano rispettati i tre seguenti presupposti. L’identificazione della parte o del suo rappresentante è necessaria al fine di garantire che l’atto sia stato effettivamente trasmesso da una determinata parte. Il momento della trasmissione deve inoltre essere stabilito in modo univoco in quanto può essere determinante per il termine. Occorre infine garantire l’integrità del documento trasmesso e impedire che persone non autorizzate possano accedervi.

Articolo 6b AP-PA Malgrado l’articolo 28 AP-LPCEG già lo preveda, la lettera a dell’articolo 6a ribadisce l’obbligo di digitalizzare i documenti fisici e dunque di gestire gli atti in via elettronica. Di conseguenza l’atto elettronico diviene la norma. Solo le autorità sottostanno a tale obbligo, non i privati. A seconda del tipo di procedura può essere che non tutti i mezzi di prova possano essere digitalizzati, ad esempio l’arma usata per commettere un reato in una procedura penale. Può pure succedere che una volta digitalizzato il documento non abbia più la medesima valenza del documento cartaceo. Se il caso concerne la falsificazione di una firma, ad esempio, la digitalizzazione del documento in questione è possibile, ma comporta la perdita di elementi quali la pressione del tratto, il tratteggio, l’età della carta e dell’inchiostro, eccetera. Anche nell’ambito della procedura amministrativa determinati mezzi di prova non possono essere digitalizzati senza che vadano perse informazioni importanti per la valutazione. In questi casi è applicabile, seppur con grande cautela, la disposizione d’eccezione. Anche la trasmissione degli atti avviene in via elettronica tramite la piattaforma, ad esempio nel caso di un passaggio da un’istanza a quella superiore o di una decisione di rimando a quella precedente, dell’inoltro all’autorità competente o dell’assistenza amministrativa. Nel caso dell’assistenza amministrativa all’interno della Svizzera la trasmissione elettronica non dovrebbe creare problemi particolari. Nel contesto internazionale, per contro, potrebbero esservi motivi che impediscono lo scambio tramite la piattaforma: in questo caso i documenti vanno comunque trasmessi per via elettronica ma è possibile utilizzare un altro supporto (p. es. CD/DVD o chiavetta USB).

Articolo 11b AP-PA Capoverso 1 Finora, le parti domiciliate all’estero dovevano designare un recapito in Svizzera. Al fine di promuovere la comunicazione elettronica nella giustizia, la legge non esige più che le parti all’estero indichino un recapito in Svizzera, ma soltanto che indichino un indirizzo sulla pertinente piattaforma. Tale indirizzo non deve necessariamente essere quello proprio della parte, ma può anche essere quello di un terzo.

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Capoverso 2 Già attualmente le parti possono indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica. Il nuovo tenore del capoverso 2 adegua la disposizione vigente e introduce al contempo il diritto alla notificazione elettronica.

Articolo 20 capoverso 2ter AP-PA Con questo articolo, le modalità della notificazione per via postale sono riprese nel contesto digitale. La notificazione è reputata avvenuta nel momento del primo richiamo sulla piattaforma. Se la comunicazione non viene richiamata, è considerata notificata il settimo giorno dopo la trasmissione alla piattaforma.

Articolo 21a AP-PA Capoverso 1 Il tenore dell’articolo vigente è adeguato alla nuova piattaforma. Il termine per la trasmissione è considerato rispettato se il momento indicato sulla ricevuta rilasciata automaticamente dalla piattaforma è precedente alla scadenza del termine. Capoverso 2 Il diritto vigente secondo cui il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti è mantenuto. Capoverso 3 Finora, l’inoltro successivo di documenti cartacei poteva essere chiesto soltanto a causa di problemi tecnici (lett. a). L’avamprogetto restringe ancor più la disposizione, aggiungendo la condizione che a causa di tali problemi tecnici il trattamento non è possibile entro un termine utile. Prevede inoltre esplicitamente che l’inoltro successivo su carta può essere chiesto se è necessario verificare l’autenticità dei documenti o impiegarli in altro modo (lett. b). Questa disposizione non deve però indurre le autorità a chiedere sistematicamente l’inoltro successivo su carta.

Articolo 26 capoverso 1, frase introduttiva e 1bis AP-PA Capoverso 1, frase introduttiva Nella procedura amministrativa gli atti sono gestiti e trasmessi per via elettronica (cfr. art. 30 AP-LPCEG e 6b AP-PA). Occorre quindi introdurre un adeguamento redazionale il quale sottolinei che il diritto di esaminare gli atti presso un’autorità continua a sussistere, ma secondo le modalità imposte dalla forma di tali atti. Se sono elettronici possono essere esaminati mediante un computer, un portatile, un tablet o un altro strumento. Capoverso 1bis Usualmente, su richiesta i documenti cartacei sono consegnati agli avvocati ma non ad altre parti della procedura. Dato che saranno gestiti per via elettronica, in futuro gli atti potranno essere trasmessi tramite la piattaforma a tutte le parti della procedura. A differenza dei documenti cartacei, gli atti digitalizzati possono essere duplicati a piacimento senza perdite di tempo o di qualità. La possibilità di esaminare gli atti sulla piattaforma comporterà un onere minore rispetto all’esame fisico sul posto, attualmente la norma, e consentirà all’autorità di continuare nel frattempo a lavorare sul documento.

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Articolo 34 capoverso 1bis AP-PA Capoverso 1bis Il vigente articolo 34 capoverso 1bis PA ha carattere potestativo e autorizza le autorità a notificare le decisioni alle parti per via elettronica se sono adempiute le pertinenti condizioni, ma le parti non possono esigere tale notificazione elettronica. Le parti ottengono ora tale diritto con l’articolo 11b capoverso 2 AP-PA, per cui all’articolo 34 capoverso 1bis è sufficiente esplicitare che il Consiglio federale disciplina il formato dei documenti.

Articolo 47a AP-PA Capoversi 1 e 2 Questa disposizione introduce l’obbligo della trasmissione elettronica nella procedura amministrativa. Finora la PA non esplicitava quali persone sono considerate agire a titolo professionale in veste di rappresentanti, dato che nella procedura dinanzi alle autorità amministrative non vige per principio alcun monopolio degli avvocati (diversamente dalle procedure civili e penali). Oltre agli avvocati iscritti in un pertinente registro cantonale secondo la legge del 23 giugno 200037 sugli avvocati (LLCA), dinanzi alle autorità amministrative possono regolarmente intervenire anche altre persone. L’articolo 102h della legge del 26 giugno 199838 sull’asilo (LAsi) prevede ad esempio che a ogni richiedente l’asilo sia assegnato dall’inizio della fase preparatoria un rappresentante legale. Secondo l’articolo 102i capoverso 4 LAsi, oltre agli avvocati sono ammessi ad assumere la rappresentanza legale pure i titolari di un diploma universitario in giurisprudenza. L’avamprogetto prevede che anche queste persone soggiacciano all’obbligo di trasmissione elettronica degli atti. Ai sensi del capoverso 2 è pertanto considerato agire a titolo professionale chi è disposto ad assumere la rappresentanza in un numero indeterminato di casi, indipendentemente da un’eventuale indennizzo. Gli avvocati iscritti nei pertinenti registri cantonali che assumono una rappresentanza legale sono sempre considerati agire a titolo professionale. Capoversi 3 e 4 Analogamente a quanto disposto in caso di mancanza della firma (cfr. art. 52 cpv. 2 PA), la legge prevede che alla persona che pur essendo obbligata a utilizzare la piattaforma inoltra atti scritti cartacei sia impartito un termine per la trasmissione elettronica, altrimenti tali atti non saranno presi in considerazione. Questa disposizione non è applicabile ai documenti che per motivi tecnici non si prestano alla trasmissione elettronica.

Articolo 52 capoversi 1 e 3 AP-PA Capoverso 1 La PA vigente prescrive che l’atto di ricorso deve essere firmato. Nel caso degli atti di ricorso inoltrati per via elettronica tramite la piattaforma l’esigenza della firma viene a cadere (cfr. art. 22 AP-LPCEG) ed è sufficiente che la parte o il suo rappresentante si siano autenticati alla piattaforma e abbiano trasmesso l’atto di ricorso per via elettronica all’autorità. Gli atti scritti in forma cartacea continuano a dover essere firmati.

37 RS 935.61 38 RS 142.31

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Capoverso 3 Dato che gli atti di ricorso elettronici non devono più essere firmati, va adeguato anche il capoverso 3, menzionando la mancanza della firma soltanto in relazione alle memorie in forma cartacea.

Disposizione finale della modifica del ... Le autorità che già dispongono di un sistema per la comunicazione elettronica sicura possono continuare a utilizzarlo per cinque anni dopo l’entrata in vigore dell’AP-PA. In tal modo si garantisce la protezione dell’investimento, dato che l’acquisizione di nuovi sistemi informatici richiede sovente numerosi anni tra la relativa decisione, la gara di appalto e la messa in esercizio. Per i contribuenti sarebbe difficilmente accettabile che un sistema appena acquisito e messo in esercizio divenga subito obsoleto perché con l’entrata in vigore dell’AP-PA i documenti elettronici possono essere scambiati unicamente tramite la piattaforma. D’altro canto, un sistema di trasmissione elettronica sicura utilizzato da entrambe le parti potrebbe consentire anche la trasmissione di metadati e il mantenimento della struttura degli atti. Stabilendo un termine di transizione di cinque anni dall’entrata in vigore dell’AP-PA si garantisce la protezione dell’investimento e la possibilità di impiegare il sistema esistente fino alla fine del suo ciclo di vita.

3.2.2 Legge del 17 giugno 200539 sul Tribunale federale (LTF)

Articolo 38a AP-LTF Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6a AP-PA. Nel presente caso non sono previste eccezioni e pertanto le disposizioni dell’AP-LPCEG sono applicabili anche a tutte le procedure secondo la LTF.

Articolo 38b AP-LTF Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6b AP-PA.

Articolo 38c AP-LTF In sostanza si può rimandare ai commenti relativi all’articolo 47a AP-PA. Rispetto a quanto previsto da tale articolo, nell’AP-LTF non sono previste eccezioni per determinate procedure e pertanto le disposizioni dell’AP-LPCEG sono applicabili anche a tutte le procedure dinanzi al Tribunale federale. D’altro canto, il capoverso 3 prevede che in caso di passaggio della competenza al Tribunale federale non si possa più rinunciare alla trasmissione elettronica degli atti se la comunicazione con l’istanza precedente era obbligatoriamente svolta per via elettronica. Per i patrocinatori nelle procedure dinanzi al Tribunale federale l’articolo 40 capoverso 1 LTF prevede un monopolio degli avvocati. A contrario se ne potrebbe dedurre che, in mancanza di un monopolio degli avvocati, nelle procedure dinanzi al Tribunale federale che non riguardano affari civili o penali le parti siano libere di scegliere il patrocinatore. Di conseguenza potrebbe essere che il patrocinatore che dinanzi all’istanza precedente era obbligato a trasmettere elettronicamente gli atti non lo sia più dinanzi al Tribunale federale. Questa lacuna è colmata con il capoverso 3.

39 RS 173.110

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Articolo 38d AP-LTF Le persone che non sottostanno all’obbligo di trasmettere gli atti pe via elettronica possono continuare a comunicare con il Tribunale federale in forma cartacea. Al fine di promuovere la comunicazione elettronica anche queste persone sono però autorizzate a comunicare per via elettronica con il Tribunale federale. Perché quest’ultimo possa loro trasmettere gli atti in forma elettronica è necessario il loro consenso.

Articolo 38e AP-LTF Il diritto in vigore, secondo cui il Tribunale federale determina il formato degli atti scritti (art. 42 cpv. 4 LTF), è mantenuto.

Articolo 38f AP-LTF Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a AP-PA.

Articolo 38g AP-LTF Si confrontino i commenti relativi all’articolo 26 capoverso 1bis AP-PA.

Articolo 39 capoverso 3 AP-LTF Già attualmente le parti possono indicare un recapito elettronico e consentire che le notificazioni siano fatte loro per via elettronica (cpv. 2). Per contro, le parti domiciliate all’estero hanno oggi l’obbligo supplementare di designare un recapito in Svizzera. Con il nuovo tenore le parti possono scegliere se designare un recapito sulla piattaforma di comunicazione elettronica nella giustizia o un domicilio fisico in Svizzera.

Articolo 42 capoversi 1, 4 e 5 AP-LTF Si confrontino i commenti relativi all’articolo 52 capoversi 1 e 3 AP-PA.

Articolo 44 capoverso 3 AP-LTF Si confrontino i commenti relativi all’articolo 20 capoverso 2ter AP-PA.

Articolo 60 capoverso 3 AP-LTF Si confrontino i commenti relativi all’articolo 34 capoverso 1bis AP-PA.

3.2.3 Legge del 17 giugno 200540 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF)

Articolo 37a AP-LTAF Questa disposizione chiarisce che nella procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale si usa la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia secondo la LPCEG e non più la piattaforma gestita dall’UFIT. A titolo complementare si rimanda ai commenti all’articolo 6a AP-PA.

40 RS 173.32

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3.2.4 Codice di procedura civile (CPC)41

Articolo 128a AP-CPC A titolo complementare ai commenti relativi all’articolo 6a AP-PA, la seguente osservazione: oltre alle procedure statali, il CPC prevede anche la possibilità dei procedimenti arbitrali, ossia la giurisdizione privata. Le parti in causa devono esplicitamente convenire un patto d’arbitrato e costituire un tribunale arbitrale. In questo contesto il CPC lascia alle parti un considerevole spazio d’apprezzamento. Fintantoché il procedimento è condotto da un tribunale arbitrale, le disposizioni dell’AP-LPCEG non sono applicabili. Se però nel quadro di un procedimento arbitrale viene adito un tribunale statale (p. es. secondo l’art. 356 CPC), non si tratta più di un procedimento dinanzi a un tribunale arbitrale in quanto la conduzione del procedimento non spetta più a quest’ultimo e pertanto le disposizioni dell’AP-LPCEG sono nuovamente applicabili.

Articolo 128b AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6b AP-PA.

Articolo 128c AP-CPC In sostanza si può rimandare ai commenti relativi all’articolo 47a AP-PA. Rispetto all’articolo 47a AP-PA viene a cadere la definizione delle persone reputate agire in veste di rappresentante a titolo professionale, dato che tale definizione è già contenuta nell’articolo 68 capoverso 2 CPC.

Articolo 128d AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 11b capoverso 2 AP-PA.

Articolo 128e AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 2 AP-PA.

Articolo 128f AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 3 AP-PA.

Articolo 130 AP-CPC L’attuale disposizione viene precisata nel senso che devono essere firmati soltanto gli atti trasmessi in forma cartacea. Gli atti trasmessi mediante la piattaforma elettronica non devono essere firmati dato che la firma è sostituita dall’autentificazione alla piattaforma (cfr. art. 52 cpv. 1 e 3 AP-PA).

Articolo 133 lettere g e h AP-CPC L’attuale disposizione viene precisata nel senso che devono essere firmate soltanto le citazioni inviate in forma cartacea. Le citazioni inviate mediante la piattaforma elettronica non devono

41 RS 272

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essere firmate dato che la firma è sostituita dall’autentificazione alla piattaforma o al sistema dell’autorità.

Articolo 138 capoverso 1 AP-CPC L’attuale articolo 138 capoverso 1 contiene un elenco non esaustivo di possibilità di notificazione. È vero che la notificazione per via elettronica può essere considerata rientrare nella formulazione in altro modo contro ricevuta, dato che l’articolo 21 capoversi 4 e 6 AP- LPCEG prevede il rilascio di una ricevuta sia alla trasmissione alla piattaforma sia al primo richiamo dei documenti da parte di ogni destinatario, ma con l’avamprogetto si intende promuovere la comunicazione elettronica nella giustizia, motivo per cui l’articolo menziona esplicitamente, in aggiunta all’elenco attuale, anche la notificazione mediante la piattaforma elettronica Giustizia.

Articolo 139 AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 20 capoverso 2ter AP-PA.

Articolo 143 capoverso 2 AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 1.

Articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC L’esigenza della firma di cui al capoverso 1 è incompatibile con una procedura elettronica senza cambio di supporto. Se l’accordo alla transazione viene registrato mediante un dispositivo tecnico si può rinunciare alla firma. Si è consapevolmente evitato di porre requisiti specifici ai dispositivi tecnici al fine di non restringere esageratamente lo spazio di manovra. Può trattarsi di un semplice dittafono che salva elettronicamente la registrazione e la trasmette tramite un collegamento al documento elettronico, oppure di sistemi altamente integrati che salvano la registrazione nel documento elettronico tramite un collegamento diretto. La registrazione deve essere acquisita agli atti.

Articolo 209 capoverso 2 lettera f AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 133 lettera g AP-CPC.

Articolo 221 capoverso 1 lettera f AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 133 lettera g AP-CPC.

Articolo 235 capoversi 1 lettera f e 2bis AP-CPC Capoverso 1 lettera f Si confrontino i commenti relativi all’articolo 133 lettera g AP-CPC. Capoverso 2bis Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC.

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Articolo 238 lettera h AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 133 lettera g AP-CPC.

Articolo 241 capoverso 1bis AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC.

Articolo 244 capoverso 1 lettera e AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 130 AP-CPC.

Articolo 285 lettera f AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 130 AP-CPC.

Articolo 290 lettera f AP-CPC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 130 AP-CPC.

Articolo 407e AP-CPC Si confrontino i commenti relativi alla disposizione finale della modifica del ... AP-PA.

3.2.5 Legge del 4 dicembre 194742 di procedura civile federale (PC)

Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC.

Articolo 23 lettera g AP-PC Si confrontino i commenti relativi all’articolo 130 AP-CPC.

3.2.6 Codice di procedura penale (CPP)43

Articolo 76a AP-CPP Nel quadro della consultazione relativa alla revisione del Codice di procedura penale è stata chiesta una base legale affinché, in particolare nei verbali d’interrogatorio, una firma apposta su un tablet mediante un dispositivo speciale possa sostituire la firma autografa sul verbale cartaceo. La possibilità di confermare in modo vincolante l’esattezza dei verbali mediante una firma elettronica apposta su un tablet presuppone che sia acquisito agli atti del procedimento un verbale salvato elettronicamente e non un suo estratto. Per questo motivo non è stato possibile considerare la richiesta già nel quadro della revisione del CPC, bensì soltanto in quello del presente avamprogetto, che prevede la sostituzione del dossier tradizionale in forma cartacea con documenti elettronici (cfr. art. 100 cpv. 3 AP-CPP).

42 RS 273 43 RS 312.0

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Il nuovo articolo 76a AP-CPP soddisfa la richiesta espressa nel corso della consultazione relativa alla revisione del CPC ma, in considerazione dei possibili sviluppi tecnologici, non consente soltanto la firma dei verbali d’interrogatorio mediante un dispositivo speciale ma anche altre forme di conferma elettronica. Occorre tuttavia garantire per qualsiasi forma di conferma elettronica che questa possa essere attribuita senza ombra di dubbio alla persona tenuta a confermare l’esattezza del verbale («mezzo d’identificazione personale»). Secondo il capoverso 1, quindi, tutti i verbali, ossia gli atti procedurali registrati per scritto, devono poter essere confermati anche digitalmente (p. es. su un tablet). Il tenore della disposizione non utilizza però le espressioni «firma digitale» o «firma elettronica» al fine di precisare che non si tratta di una firma elettronica qualificata corredata di una marca temporale elettronica qualificata ai sensi della FiEle, che secondo l’articolo 14 capoverso 2bis del Codice delle obbligazioni44 è equiparata alla firma autografa. Il verbale cartaceo tradizionale munito di firme autografe presenta due caratteristiche speciali: da un lato, l’autenticità della firma è verificabile mediante un’analisi grafologica; dall’altro è possibile individuare eventuali modifiche apposte al documento dopo la firma. Conformemente al diritto penale in materia di documenti (art. 251 segg. del Codice penale45 [CP]) un verbale registrato e confermato elettronicamente deve soddisfare le suddette esigenze. Occorre dunque garantire l’impiego di un sistema che permetta di verificare successivamente l’autenticità della conferma elettronica. Quest’ultima deve pertanto presentare un contenuto informativo paragonabile a quello di una firma analogica su carta, il che è assolutamente possibile dal punto di vista tecnico. Da una firma apposta su un tablet è infatti possibile, a seconda del programma utilizzato, dedurre un numero maggiore di informazioni che da una firma convenzionale su carta, ad esempio il tempo che è stato necessario per apporre la firma sullo schermo. Occorre inoltre garantire che il documento elettronico sia protetto da modifiche successive, cosicché non sia ad esempio possibile trasferire successivamente la firma digitale a un altro documento. Secondo il capoverso 2 il Consiglio federale definisce a livello di ordinanza i

requisiti posti al sistema informatico e ai programmi. Tenuto conto del carattere altamente tecnico dei punti da disciplinare e della rapida evoluzione tecnica nel settore è opportuno delegare tale compito.

Articolo 78 capoversi 5, 5bis primo periodo, 6 primo periodo e 6bis AP-CPP Capoversi 5 e 6 I capoversi 5 e 6 sono stati adeguati dal punto di vista redazionale introducendo la nozione di conferma elettronica ai sensi dell’articolo 76a AP-CPP. Il capoverso 5 è adeguato in base al nuovo articolo 76a AP-CPP. Il diritto vigente prevede che l’interrogato visti ogni pagina del verbale dell’interrogatorio. In tal modo si impedisce che pagine del verbale possano essere sostituite successivamente. Con la conferma elettronica del verbale, l’esigenza di vistare ogni singola pagina diventa obsoleta poiché il documento elettronico è protetto da modifiche successive nella sua interezza. Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC.

44 RS 220 45 RS 311.0

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Articolo 80 capoverso 2 AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 133 lettera g AP-CPC.

Articolo 85 capoverso 2 AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 138 capoverso 1 AP-CPC.

Articolo 86 AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 20 capoverso 2ter AP-PA.

Articolo 87 capoverso 1 AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 11b capoverso 1 AP-PA.

Articolo 100 capoverso 3 AP-CPP In questo articolo è sancito il principio della gestione elettronica di tutti gli atti (cfr. pure i commenti all’art. 6b AP-PA).

Articolo 102 capoversi 2 e 3 AP-CPP Capoverso 2 Si confrontino i commenti relativi all’articolo 26 capoverso 1 frase introduttiva e capoverso 1bis AP-PA. Capoverso 3 Il capoverso è oggetto di un adeguamento redazionale precisante che si tratta dell’allestimento di copie cartacee.

Articolo 103a AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6a AP-PA.

Articolo 103b AP-CPP In sostanza si può rimandare ai commenti relativi all’articolo 6b AP-PA. Per quanto riguarda la gestione elettronica degli atti, il CPP contiene già una pertinente disposizione speciale all’articolo 100.

Articolo 103c AP-CPP In sostanza si può rimandare ai commenti relativi all’articolo 47a AP-PA.

Articolo 103d AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 11b capoverso 2 AP-PA.

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Articolo 103e AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 2 AP-PA.

Articolo 103f AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 3 AP-PA.

Articolo 110 capoversi 1 e 2 AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 52 capoverso 1 AP-PA.

Articolo 199 AP-CPP Questa modifica rende possibile svolgere il procedimento senza cambiare supporto. Il decreto d’accusa non deve necessariamente essere consegnato contro ricevuta, ma può anche essere consegnato per via elettronica. In questo contesto occorre tuttavia sottolineare che la persona interessata dal provvedimento coercitivo deve essere effettivamente in grado di ricevere il decreto consegnato elettronicamente. Ciò non è ad esempio possibile nei casi in cui è ordinata la carcerazione preventiva, durante la quale la persona interessata non può consultare documenti sulla piattaforma elettronica. Se non soggiace all’obbligo di comunicazione elettronica tale persona deve inoltre aver dato il suo consenso per la ricezione elettronica.

Articolo 201 capoverso 2 lettera h AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 138 capoverso 1 AP-CPC.

Articolo 316 capoverso 3bis AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC.

Articolo 353 capoverso 1 lettera k AP-CPP Si confrontino i commenti relativi all’articolo 138 capoverso 1 AP-CPC.

Articolo 456b AP-CPP Si confrontino i commenti relativi alla disposizione finale della modifica del ... AP-PA.

3.2.7 Legge federale del 23 dicembre 201146 sulla protezione extraprocessuale

dei testimoni (LPTes) Articolo 2a AP-LPTes Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6a AP-PA.

Articolo 2b AP-LPTes Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6b AP-PA.

46 RS 312.2

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Articolo 2c AP-LPTes In sostanza si può rimandare ai commenti relativi all’articolo 47a AP-PA.

Articolo 2d AP-LPTes Si confrontino i commenti relativi all’articolo 11b capoverso 2 AP-PA.

Articolo 2e AP-LPTes Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 2 AP-PA.

Articolo 2f AP-LPTes Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 3 AP-PA.

Articolo 2g AP-LPTes Si confrontino i commenti relativi all’articolo 26 capoverso 1bis AP-PA.

Articolo 37 AP-LPTes Si confrontino i commenti relativi alla disposizione finale della modifica del ... AP-PA.

3.2.8 Legge federale del 23 marzo 200747 concernente l’aiuto alle vittime di

reati (LAV) Articolo 8a AP-LAV Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6a AP-PA.

Articolo 8b AP-LAV Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6b AP-PA.

Articolo 8c AP-LAV In sostanza si può rimandare ai commenti relativi all’articolo 47a AP-PA.

Articolo 8d AP-LAV Si confrontino i commenti relativi all’articolo 11b capoverso 2 AP-PA.

Articolo 8e AP-LAV Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 2 AP-PA.

47 RS 312.5

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Articolo 8f AP-LAV Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 3 AP-PA.

Articolo 8g AP-LAV Si confrontino i commenti relativi all’articolo 26 capoverso 1bis AP-PA.

Articolo 10 capoverso 1bis AP-LAV Secondo l’articolo 8c capoverso 1 AP-LAV i consultori soggiacciono pure all’obbligo della comunicazione elettronica e possono pertanto consultare gli atti soltanto sulla piattaforma. Anche la domanda di consultazione degli atti va presentata mediante la piattaforma.

Articolo 48a AP-LAV Si confrontino i commenti relativi alla disposizione finale della modifica del ... AP-PA.

3.2.9 Legge federale del 22 marzo 197448 sul diritto penale amministrativo

(DPA) Articolo 31a AP-DPA Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6a AP-PA.

Articolo 31b AP-DPA Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6b AP-PA.

Articolo 31c AP-DPA In sostanza si può rimandare ai commenti relativi all’articolo 47a AP-PA.

Articolo 31d AP-DPA Si confrontino i commenti relativi all’articolo 11b capoverso 2 AP-PA.

Articolo 31e AP-DPA Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 2 AP-PA.

Articolo 31f AP-DPA Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 3 AP-PA.

Articolo 31g AP-DPA Si confrontino i commenti relativi all’articolo 26 capoverso 1bis AP-PA.

48 RS 313.0

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Articolo 34 capoverso 1bis AP-DPA Si confrontino i commenti relativi all’articolo 11b capoverso 1 AP-PA.

Articolo 38 capoverso 5 AP-DPA Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC.

Articolo 54 capoversi 1 e 2 AP-DPA Capoverso 1 Questo capoverso accorda all’imputato il diritto di ricevere l’ordine d’arresto anche al suo recapito sulla piattaforma elettronica Giustizia. Quest’obbligo di inviare all’imputato, a richiesta, l’ordine d’arresto anche al suo recapito elettronico non genera un onere supplementare degno di menzione. Capoverso 2 Secondo l’articolo 31c capoverso 1 AP-DPA le autorità sono obbligate a comunicare per via elettronica. Pertanto, anche l’ordine d’arresto deve essere trasmesso all’autorità cantonale competente mediante la piattaforma elettronica. Dato che i documenti elettronici possono essere duplicati, l’ordine d’arresto può essere trasmesso all’autorità cantonale già in precedenza e non solo al momento della consegna dell’arrestato.

Articolo 64 capoverso 3 AP-DPA Si confrontino i commenti relativi all’articolo 138 capoverso 1 AP-CPC.

Articolo 65 capoverso 3 AP-DPA Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC.

Articolo 68 capoverso 4 AP-DPA Si confrontino i commenti relativi all’articolo 52 capoverso 3 AP-PA.

Articolo 88 capoverso 3 AP-DPA Attualmente, la procedura di revisione prevede la notificazione della decisione soltanto con lettera raccomandata. L’avamprogetto completa la disposizione aggiungendo la trasmissione mediante la piattaforma elettronica.

Articolo 106 capoverso 3 AP-DPA Si confrontino i commenti relativi alla disposizione finale della modifica del ... AP-PA.

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

3.2.10 Procedura penale militare del 23 marzo 1979 (PPM)49

Articolo 37a AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6a AP-PA.

Articolo 37b AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 6b AP-PA.

Articolo 37c AP-PPM In sostanza si può rimandare ai commenti relativi all’articolo 47a AP-PA.

Articolo 37d AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 11b capoverso 2 AP-PA.

Articolo 37e AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 2 AP-PA.

Articolo 37f AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 21a capoverso 3 AP-PA.

Articolo 37g AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 26 capoverso 1bis AP-PA.

Articolo 38 capoversi 1bis e 2 AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC.

Articolo 39 capoversi 1bis e 3 AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC.

Articolo 40 capoverso 3 AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC.

Articolo 41 capoverso 3 AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 208 capoverso 1bis AP-CPC.

49 RS 322.1

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Articolo 46 capoverso 2 AP-PPM La trasmissione mediante la piattaforma elettronica è aggiunta alle possibilità di trasmissione degli atti scritti.

Articolo 51 capoverso 2 AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 138 capoverso 1 AP-CPC.

Articolo 78 AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 138 capoverso 1 AP-CPC.

Articolo 153 capoverso 3 AP-PPM Si confrontino i commenti relativi all’articolo 133 lettera g AP-CPC.

Articolo 220 capoverso 4 AP-PPM Si confrontino i commenti relativi alla disposizione finale della modifica del .... AP-PA.

3.2.11 Legge federale del 20 marzo 198150 sull’assistenza internazionale in

materia penale (AIMP) La modernizzazione della procedura nel settore dell’assistenza in materia penale (procedura amministrativa) sarà esaminata nei prossimi anni. In tale contesto dovrà pure essere valutato se e in che misura occorra digitalizzare la procedura d’assistenza giudiziaria nonché come sarà da strutturare il relativo quadro normativo. Alla luce delle speciali esigenze della procedura d’assistenza derivanti in particolare dal contesto internazionale, la suddetta questione non va disciplinata nel quadro della LPCEG ma in sede separata. Ad eccezione di quella litigiosa, la procedura di assistenza giudiziaria va dunque esclusa dal campo d’applicazione della LPCEG.

3.2.12 Legge federale del 6 ottobre 200051 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) Articolo 55 capoverso 1bis AP-LPGA Secondo il vigente articolo 55 capoverso 1bis LPGA, il Consiglio federale può prevedere che le disposizioni della PA concernenti le relazioni elettroniche con le autorità si applichino anche per le procedure secondo la LPGA. A tutt’oggi il Consiglio federale non ha ancora mai attuato questa disposizione. Con il presente progetto di LPCEG e le connesse modifiche delle disposizioni sulla comunicazione elettronica nella PA, la suddetta disposizione non è più applicabile alla procedura nell’ambito delle assicurazioni sociali per i seguenti motivi. La disposizione in vigore comprende l’espressione «secondo la presente legge», che non va interpretata in senso letterale, soprattutto dal punto di vista della sistematica. Essa concerne unicamente la procedura in materia di assicurazioni sociali ai sensi del capitolo 4 sezione 2 LPGA. Il contenzioso di cui alla sezione 3 è retto dal diritto cantonale (cfr. art. 61 LPGA). Per la procedura in materia di assicurazioni sociali (procedura amministrativa), che concerne il

50 RS 351.1 51 RS 830.1

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

rapporto tra l’assicurato e l’autorità amministrativa e comprende milioni di transazioni all’anno, sono già disponibili o saranno presto messe in esercizio diverse soluzioni elettroniche. Poiché la soluzione tecnica sui cui si baserà la piattaforma elettronica Giustizia non è ancora stata definita, se la LPCEG fosse dichiarata applicabile alle procedure del 1° pilastro non sarà possibile considerare in maniera sufficiente i sistemi e le strutture informatiche esistenti o già previste. Il quadro legale per la digitalizzazione e la relativa procedura nel settore delle assicurazioni sociali sarà stabilito nel quadro di altri progetti, quali ad esempio la modernizzazione della vigilanza del 1° pilastro (19.080 «LAVS. Modifica (Modernizzazione della vigilanza)», messaggio del 20 novembre 2019 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti).

3.2.13 Legge del 23 giugno 200052 sugli avvocati (LLCA)

Articolo 8 capoversi 1 lettera e e 2 AP-LLCA Per l’iscrizione nei registri cantonali degli avvocati bisogna adempiere diverse condizioni personali. A queste l’AP-LLCA aggiunge la prova di un recapito elettronico sulla piattaforma elettronica Giustizia. Questa condizione s’impone in quanto nelle diverse leggi procedurali gli avvocati soggiacciono di norma all’obbligo di comunicazione per via elettronica. I giudici e le autorità devono poter comunicare elettronicamente con loro, motivo per cui è necessario questi dispongano di un recapito elettronico sulla piattaforma. Tale necessità risulta pure dalle vigenti regole professionali conformemente all’articolo 12 lettera g LLCA, secondo cui gli avvocati sono tenuti ad assumere le difese d’ufficio e ad accettare i mandati di gratuito patrocinio. Questa regola vale anche per gli avvocati che non svolgono attività forense (art. 12 lett. g LLCA). Inoltre, anche gli avvocati impiegati di un’organizzazione di pubblica utilità riconosciuta possono chiedere di essere iscritti nel registro cantonale degli avvocati. A tal fine devono disporre di un recapito elettronico sulla piattaforma.

Articolo 36a AP-LLCA Agli avvocati già iscritti in un registro cantonale è accordato un termine di tre mesi dall’entrata in vigore dell’AP-LLCA per procurarsi un recapito elettronico sulla piattaforma.

3.2.14 Legge del 10 ottobre 199753 sul riciclaggio di denaro (LRD)

Articolo 23 capoverso 7 L’espressione «sistema d’informazione» ha sostituito nell’Amministrazione federale quella ormai obsoleta di «sistema di elaborazione dei dati». L’articolo 23 capoverso 7 AP-LRD proposto adotta questa nuova espressione, utilizzata pure nel messaggio del 26 giugno 2019 concernente la modifica della legge sul riciclaggio di denaro (art. 23 cpv. 3 LRD). Secondo l’articolo 23 capoverso 3 LRD, l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (MROS) gestisce un proprio sistema d’informazione per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo. Il 1° gennaio 2020 ha introdotto il nuovo sistema d’informazione «goAML», mettendolo a disposizione degli istituti che gli comunicano i sospetti.

52 RS 935.61 53 RS 955.0

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Il sistema «goAML» consente uno scambio di informazioni sicuro ed efficiente tra gli intermediari finanziari, i commercianti, le autorità, le organizzazioni e il MROS da un lato, nonché tra il MROS e le autorità di perseguimento penale dall’altro. Secondo il diritto vigente, gli istituti comunicanti non sono obbligati a utilizzare «goAML». Chi, soggiacendo all’obbligo di comunicazione, non è in grado di trasmettere le comunicazioni di sospetto e le informazioni al MROS in forma elettronica tramite «goAML» può eccezionalmente trasmetterle in modo protetto mediante un altro canale (art. 3a cpv. 3 dell’ordinanza del 25 agosto 200454 sull’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro, OURD). Questa possibilità era tuttavia stata introdotta come soluzione transitoria. Introducendo un obbligo di utilizzo del sistema «goAML» per le comunicazioni e lo scambio di informazioni con il MROS, il presente progetto mira a consolidarne l’utilizzo. In tal modo è possibile trattare in modo molto più efficiente le comunicazioni e di conseguenza rafforzare il dispositivo svizzero di lotta al riciclaggio di denaro nel complesso. Lo scambio di informazioni di cui all’articolo 23 capoverso 7 comprende in particolare le comunicazioni degli intermediari finanziari e dei commercianti ai sensi dell’articolo 9 LRD, le comunicazioni degli intermediari finanziari ai sensi dell’articolo 305ter capoverso 2 CP così come le comunicazioni della FINMA, della CFCG, dell’autorità intercantonale di vigilanza e d’esecuzione e dell’organismo di vigilanza secondo l’articolo 16 LRD o di organismi di autodisciplina ai sensi dell’articolo 27 LRD. Per ragioni di efficienza e sicurezza, anche le richieste di informazioni complementari dell’Ufficio di comunicazione agli intermediari finanziari secondo l’articolo 11a LRD e le relative risposte sono trasmesse tramite «goAML». Oltre alla trasmissione sicura di informazioni, il nuovo sistema d’informazione consente il trattamento e la valutazione efficienti delle informazioni e dei dati per la lotta contro il riciclaggio di denaro e i suoi reati preliminari. A tal fine è necessario che avvenga tramite «goAML» non solo lo scambio di informazioni tra gli istituti che comunicano i loro sospetti e il MROS, ma anche quello tra le autorità di perseguimento penale e quelle penali nonché altre autorità ai sensi dell’articolo 29a LRD

nonché con le autorità estere secondo l’articolo 29 LRD. Il MROS lavora in stretto contatto con le autorità di perseguimento penale e in parte con le autorità penali ai sensi dell’articolo 29a LRD, alle quali trasmette i suoi rapporti d’analisi. Per poter ricevere le informazioni del MROS (cfr. art. 23 cpv. 5 LRD e art. 8 OURD), dal 1° gennaio

2020 anche i pubblici ministeri sono registrati in «goAML».

La modifica dell’articolo 23 capoverso 7 LRD non avrà ripercussioni sullo scambio di informazioni per telefono con il MROS, che continuerà a essere raggiungibile telefonicamente. Il collegamento via fax, per contro, è stato soppresso affinché lo scambio di informazioni scritte avvenga il più possibile tramite un unico canale, ossia il sistema d’informazione «goAML».

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

L’avamprogetto ha ripercussioni per la Confederazione da diversi punti di vista. Sancisce nella legislazione l’obbligo di gestire gli atti per via elettronica nelle procedure giudiziarie e introduce un obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica:

54 RS 955.23

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

– l’obbligo di gestire gli atti per via elettronica comporta la necessità di digitalizzare i documenti trasmessi in forma cartacea; – le postazioni di lavoro devono essere allestite in maniera da consentire di lavorare su base elettronica in modo efficiente. I computer devono essere sufficientemente performanti per poter trattare gli atti. Gli schermi devono essere sufficientemente grandi da permettere di navigare nei dossier elettronici e di visionare i singoli documenti. Le lunghe sedute di lavoro al computer e allo schermo richiedono inoltre di allestire la postazione secondo le norme ergonomiche; – i collaboratori devono essere formati ai nuovi processi; – la costituzione della corporazione e la partecipazione alle spese per l’allestimento, l’esercizio e lo sviluppo ulteriore della piattaforma cagionano un onere finanziario supportato dal Tribunale federale, come già spiegato al numero 2.2.2.2; – la Confederazione e le singole unità amministrative dovranno adeguare i loro regolamenti organizzativi a causa della soppressione dell’esigenza della firma per la trasmissione elettronica delle informazioni e della possibilità di effettuare la trasmissione per qualsivoglia collaboratore della rispettiva organizzazione. Il progetto stesso non precisa in alcun modo chi in futuro sia autorizzato a trasmettere per notificazione o consultare decisioni, sentenze e altre comunicazioni sulla piattaforma. L’allestimento, l’esercizio e lo sviluppo ulteriore della piattaforma non hanno ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione dato che i relativi compiti sono assunti dalla corporazione.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le

regioni di montagna L’avamprogetto ha ripercussioni per i Cantoni da diversi punti di vista. Sancisce nella legislazione l’obbligo di gestire gli atti per via elettronica nelle procedure giudiziarie e introduce un obbligo di utilizzare la piattaforma elettronica: – secondo il diritto vigente, salvo che la legge disponga altrimenti, l’organizzazione dei tribunali, delle autorità di conciliazione e dei pubblici ministeri è determinata dal diritto cantonale. La LPCEG e le modifiche delle leggi procedurali interferiscono direttamente nell’organizzazione cantonale. In futuro gli atti dovranno essere gestiti per via elettronica tramite la piattaforma. Tale obbligo comporta la necessità di digitalizzare i documenti trasmessi in forma cartacea; – le postazioni di lavoro devono essere allestite in maniera da consentire di lavorare su base elettronica in modo efficiente. I computer devono essere sufficientemente performanti per poter trattare gli atti. Gli schermi devono essere sufficientemente grandi da permettere di navigare nei dossier elettronici e di visionare i singoli documenti. Le lunghe sedute di lavoro al computer e allo schermo richiedono inoltre di allestire la postazione secondo le norme ergonomiche; – i collaboratori devono essere formati ai nuovi processi; – la costituzione della corporazione e la partecipazione alle spese per l’allestimento, l’esercizio e lo sviluppo ulteriore della piattaforma cagionano un onere finanziario per i Cantoni, come già spiegato al numero 2.2.2.2; – i Cantoni dovranno adeguare la loro legislazione in materia di organizzazione giudiziaria a causa della soppressione dell’esigenza della firma per la trasmissione elettronica delle informazioni e della possibilità di effettuare la trasmissione per qualsivoglia collaboratore

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

della rispettiva organizzazione. Il progetto stesso non precisa in alcun modo chi in futuro sia autorizzato a trasmettere per notificazione o consultare decisioni, sentenze e altre comunicazioni sulla piattaforma.

L’avamprogetto non ha ripercussioni specifiche sui Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.

4.3 Ripercussioni sull’economia

Le ripercussioni economiche dell’introduzione dell’obbligo della comunicazione elettronica nella giustizia sono per loro natura difficili o addirittura impossibili da rilevare. Come già spiegato dal Consiglio federale in occasione dell’elaborazione del CPC, un’amministrazione efficiente della giustizia contribuisce alla prosperità economica e dunque in fin dei conti anche a migliorare la qualità di vita. Anche in ambito digitale, condizioni sicure e disciplinate concorrono in maniera essenziale a rendere attrattiva e competitiva la piazza economica svizzera. Il Consiglio federale intende fornire il contributo necessario affinché il passaggio della Svizzera alla società dell’informazione riesca nel migliore dei modi. A tal fine ha deciso numerose misure concernenti per lo più l’adeguamento del quadro normativo (p. es. la FiEle) o l’allestimento dell’infrastruttura (p. es. numeri d’identificazione univoci per le persone e le imprese nonché i corrispondenti registri). Con la LPCEG il Consiglio federale compie un ulteriore passo introducendo l’obbligo di comunicazione elettronica per i tribunali, le autorità e le persone incaricate dell’applicazione del diritto a titolo professionale. A tal scopo è prevista la creazione di una piattaforma sicura e di facile utilizzo il cui impiego sarà interessante anche per le persone e le imprese che non soggiacciono all’obbligo di comunicazione elettronica. Questa piattaforma consentirà di svolgere le procedure in modo completamente elettronico e dunque più efficiente, il che favorisce un’amministrazione efficace della giustizia.

4.4 Ripercussioni sulla società

L’avamprogetto ha poche ripercussioni dirette sulla società. Per le persone che non soggiacciono all’obbligo di comunicazione elettronica non cambia nulla nell’amministrazione della giustizia. Queste persone potranno continuare a comunicare con i giudici e le autorità per via postale. La novità consiste nel fatto che avranno la possibilità di comunicare con i giudici e le autorità in modo semplice e sicuro avvantaggiandosi anch’esse dello scambio elettronico nella giustizia. La relativa decisione spetta al singolo. Per le persone incaricate di applicare il diritto a titolo professionale il suddetto obbligo comporta il fatto che in futuro potranno comunicare con i giudici e le autorità nonché trasmettere gli atti e gli allegati soltanto per via elettronica. Questo obbligo non comporterà per loro un onere supplementare.

  • Situazione attuale: le persone che applicano il diritto a titolo professionale redigono i loro documenti elettronicamente al computer. In seguito li stampano (più volte55) e li firmano. Stampano (più volte) i documenti loro trasmessi dai clienti come mezzi di prova dopo averli copiati o scannerizzati. Infine li infilano in una busta, li affrancano e li consegnano alla posta.
  • Situazione futura: le persone che applicano il diritto a titolo professionale continuano a redigere gli atti elettronicamente al computer. Invece di stamparli (più volte) possono

A seconda della procedura occorre inoltrare un esemplare per il giudice e un esemplare per ogni persona coinvolta nella procedura.

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

semplicemente trasformarli in un formato accettato dalla piattaforma, ad esempio in un documento PDF, attivando il pertinente comando disponibile negli usuali programmi di elaborazione testi. I documenti inoltrati dai clienti non devono più essere stampati (più volte) ma soltanto scannerizzati una volta, a meno che non siano già in formato elettronico. Anche l’allestimento del dossier con l’atto scritto e gli allegati avviene elettronicamente al computer. Una volta preparato il dossier, le persone che applicano il diritto a titolo professionale si autentificano alla piattaforma e vi caricano i documenti. Grazie all’interfaccia del programma messa a loro disposizione possono eseguire questi passi direttamente dalla loro applicazione specialistica. Con la creazione della piattaforma, anche la giustizia svizzera si modernizza. La digitalizzazione dei documenti consente di agevolare la collaborazione e di accelerare le procedure. Tutto ciò accresce la fiducia nella giustizia svizzera.

4.5 Ripercussioni sull’ambiente

L’avamprogetto non ha ripercussioni dirette sull’ambiente. In linea di principio la crescente digitalizzazione delle procedure dovrebbe permettere di risparmiare risorse e ripercuotersi pertanto positivamente sull’ambiente.

4.6 Altre ripercussioni

Dato che non sono previste ripercussioni negative o anche solo trascurabili sull’economia o sulle imprese si rinuncia a una valutazione formale più approfondita delle ripercussioni della normativa proposta.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Il presente avamprogetto prevede l’emanazione di una nuova legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia e l’adeguamento di diverse leggi procedurali. Secondo l’articolo 92 Cost., il settore delle poste e delle telecomunicazioni compete alla Confederazione (cpv. 1), che provvede affinché vi siano servizi postali e di telecomunicazione di base sufficienti e a prezzo ragionevole (cpv. 2). La Confederazione adempie questo mandato in collaborazione con i Cantoni allestendo e gestendo per il tramite di una corporazione una piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia. La competenza per disciplinare un obbligo di comunicazione elettronica nella giustizia risulta direttamente dalla Cost., in particolare dagli articoli 122 capoverso 1 e 123 capoverso 1, che autorizzano la Confederazione a legiferare nei campi del diritto e della procedura civile, penale e penale militare. Per quanto concerne l’ambito privato interessato dall’obbligo della comunicazione elettronica, l’articolo 95 capoverso 1 autorizza la Confederazione a emanare prescrizioni sull’esercizio dell’attività economica privata.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il presente avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera. Nel quadro della sua elaborazione si è badato a prevedere la possibilità di riconoscere anche altre identità elettroniche riconosciute a livello statale. Ciò vale in particolare per quella prevista dal regolamento eIDAS, dato che gli avvocati dell’UE/AELS possono essere attivi a livello

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

professionale anche in Svizzera. La decisione relativa al riconoscimento di identità elettroniche riconosciute da Stati stranieri spetta al Consiglio federale.

5.3 Forma dell’atto

Il presente avamprogetto comprende disposizioni importanti che contengono norme di diritto e che secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. L’avamprogetto sottostà al referendum facoltativo.

5.4 Delega di competenze legislative

5.4.1 Delega al Consiglio federale

Mezzi d’autentificazione Per l’utilizzo della piattaforma l’avamprogetto prevede un’autentificazione mediante un’identità elettronica, primariamente sulla base della LSIe. In applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone stipulato con l’UE, gli avvocati europei possono intervenire anche dinanzi ai tribunali svizzeri e devono pertanto soggiacere all’obbligo della comunicazione elettronica. Senza la cittadinanza elvetica o un domicilio in Svizzera queste persone non possono ottenere un’identità elettronica ai sensi della LSIe. L’articolo 19 capoverso 3 AP- LPCEG prevede dunque che il Consiglio federale possa permettere alle persone a cui non è stata rilasciata alcuna Ie di autentificarsi con altri mezzi.

Autorizzazione dell’autentificazione tramite il sistema di un’autorità L’avamprogetto prevede che gli utenti non debbano autentificarsi direttamente sulla piattaforma elettronica Giustizia se il sistema dell’autorità a cui fanno capo garantisce l’autentificazione grazie alla relativa autorizzazione della corporazione. Secondo l’articolo 20 capoverso 3 AP-LPCEG, il Consiglio federale stabilisce i criteri per il rilascio dell’autorizzazione.

Ricevute L’avamprogetto prevede che la piattaforma rilasci una ricevuta di entrata per tutti i documenti presentati e una ricevuta di richiamo per la prima consultazione. Secondo l’articolo 21 capoverso 9 AP-LPCEG, spetta al Consiglio federale disciplinare il contenuto di queste ricevute. Ciò corrisponde al diritto vigente: l’articolo 2 lettera b dell’ordinanza del 18 giugno 201056 sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti civili e penali nonché di procedure d’esecuzione e fallimento (OCE-PCPE) disciplina le condizioni poste alla ricevuta delle piattaforme di trasmissione attualmente riconosciute.

Servizio di validazione Con il servizio di validazione la piattaforma offre una funzione permette di verificare la validità, integrità e le marche temporali dei documenti e delle ricevute. In tal modo anche le persone tecnicamente poco esperte possono verificare la conformità al diritto dei documenti e delle ricevute. Il servizio di validazione consente inoltre di verificare in modo automatico una gran quantità di documenti e ricevute.

56 RS 272.1

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Sicurezza dell’informazione In futuro la piattaforma costituirà un elemento centrale della giustizia svizzera. Il suo compito principale consisterà nell’inviare e ricevere documenti (atti scritti, decisioni ecc.) e consentire la consultazione e la trasmissione di documenti. Si tratta in parte di dati altamente sensibili, per cui occorre garantire un elevato grado di sicurezza. L’articolo 27 capoverso 3 AP-LPCEG prevede che il Consiglio federale disciplini i requisiti della protezione dei dati tenendo conto degli standard generalmente riconosciuti.

Digitalizzazione di documenti fisici Sebbene l’AP-LPCEG disciplini unicamente la piattaforma e lo scambio elettronico di documenti è opportuno riassumervi anche la digitalizzazione, ossia la trasformazione di atti e documenti cartacei in documenti elettronici. In tal modo si garantisce che la procedura di digitalizzazione sia la stessa in tutte le leggi procedurali. L’articolo 28 capoverso 4 AP-LPCEG incarica il Consiglio federale di disciplinare le modalità con cui i giudici e le autorità debbano trasformare gli atti e i documenti cartacei in documenti elettronici.

Emolumenti L’articolo 31 AP-LPCEG prevede emolumenti per l’utilizzo della piattaforma il cui importo è stabilito dal Consiglio federale.

5.4.2 Delega al DFGP

Requisiti tecnici dell’interfaccia L’articolo 18 capoverso 2 AP-LPCEG delega al DFGP la competenza per disciplinare i requisiti tecnici dell’interfaccia.

5.4.3 Competenze normative nelle leggi procedurali (modifica di altri atti

normativi) Formato dei documenti Secondo il diritto vigente, il Consiglio federale disciplina il formato degli atti scritti e dei relativi allegati (p. es. art. 21a cpv. 4 lett. a PA, art. 130 cpv. 2 lett. a CPC, art. 110 cpv. 2 lett. a CPP). Fa eccezione la procedura dinanzi al Tribunale federale secondo la LTF. Conformemente all’articolo 42 capoverso 4 lettera a LTF, è il Tribunale federale a disciplinare mediante regolamento il formato dell’atto scritto e dei relativi allegati. Queste regole sono mantenute nell’avamprogetto: il Consiglio federale conserva la competenza di disciplinare il formato dei documenti, eccetto per le procedure secondo la LTF.

5.5 Protezione dei dati

Le disposizioni del diritto in materia di protezione dei dati (LPD e pertinenti ordinanze) sono sufficienti per garantire la protezione dei dati nel quadro della LPCEG. La corporazione di diritto pubblico gestisce la futura piattaforma, tramite la quale i tribunali, le autorità e altre persone comunicano tra loro nel quadro della procedura giudiziaria. Chi intende utilizzare la piattaforma per ricevere e trasmettere documenti deve autentificarsi in essa.

Rapporto esplicativo della legge federale concernente la piattaforma per la comunicazione elettronica nella giustizia

Dato che i documenti da trasmettere contengono in parte dati altamente sensibili, sono previste prescrizioni severe in materia di sicurezza informatica. Da un lato, la piattaforma deve protocollare automaticamente i trattamenti e le consultazioni di dati, dall’altro occorre designare un servizio di vigilanza informatica che verifichi regolarmente la sicurezza dei dati. Il Consiglio federale disciplina i requisiti posti alla sicurezza dei dati tenendo conto degli standard generalmente riconosciuti nonché dell’ordinanza del 14 giugno 199357 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD) e dell’ordinanza del 9 dicembre 201158 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF). Rispetto alle procedure svolte su base cartacea, la piattaforma consentirà di rilevare un numero molto maggiore di dati marginali, tra l’altro relativi a chi si autentifica sulla piattaforma, con quale identità elettronica e quando, nonché a quali documenti riceve e trasmette tale persona. La corporazione, che gestisce la piattaforma, non ha scopo di lucro. Il rilevamento dei dati marginali e la registrazione automatica su protocollo sono importanti per garantire e migliorare la sicurezza della piattaforma. Il rilevamento di dati personali mediante verbalizzazione, audit trail e altri strumenti serve in ultima analisi a rafforzare la protezione dei dati sulla piattaforma.

57 RS 235.11 58 RS 172.010.58

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