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Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Dipartimento federale degli affari esteri DFAE

Berna, 11 agosto 2021

Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istitui- sce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Sviluppo dell’acquis di Schengen) Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

Compendio

Il presente rapporto esplicativo riguarda l’approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Sviluppo dell’acquis di Schengen).

Situazione iniziale Il regolamento (UE) 2021/1148 istituisce uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (di seguito: Fondo BMVI). Il Fondo BMVI è parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) e mira a sviluppare una politica dei visti comune e garantire una gestione europea integrata delle frontiere esterne di Schengen. Questo regolamento è stato notificato alla Svizzera l’8 luglio 2021. In data 11 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di recepire il regolamento (UE) 2021/1148 come atto Schengen, fatto salvo l’adempimento dei requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS). Per il recepimento di questo regolamento la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni dalla notifica da parte dell’UE; l’eventuale referendum deve svolgersi entro tale termine. Il termine regolare scadrebbe l’8 luglio 2023, tuttavia, cadendo tale data di sabato, il termine scade già il 7 luglio 2023. L’adesione della Svizzera al Fondo BMVI comporta inoltre la stipula di un accordo aggiuntivo con l’UE. Il recepimento del regolamento e l’accordo aggiuntivo vengono sottoposti per approvazione all’Assemblea federale in un unico pac- chetto.

Contenuto dell’avamprogetto Il regolamento (UE) 2021/1148 istituisce il Fondo BMVI per il periodo 2021–2027 che succede al Fondo per la sicurezza interna nel settore delle frontiere esterne e dei visti (ISF Frontiere), a cui la Svizzera aveva aderito ufficialmente ad agosto 2018 e che è scaduto a fine 2020. Come il suo predecessore, anche il Fondo BMVI è un fondo di solidarietà volto a sostenere gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere terrestri e/o marittime o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono farsi carico di costi elevati per la protezione delle frontiere esterne di Schengen. Il Fondo BMVI intende contribuire allo sviluppo di una politica comune dei visti e ad una gestione europea integrata delle frontiere da parte degli Stati Schengen, al fine di combattere la migrazione irregolare e agevolare gli ingressi regolari. Le risorse di questo Fondo consolidano e migliorano le capacità degli Stati Schengen in questi settori e rafforzano la collaborazione, in particolare con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; inoltre, permettono all’UE di reagire in modo veloce ed efficace alle situazioni critiche in materia di sicurezza, che potrebbero mettere in pericolo il funziona- mento del sistema Schengen.

La dotazione finanziaria prevista per l’attuazione del fondo è di 6,241 miliardi di euro (art. 7 regolamento [UE] 2021/1148). I contri- buti finanziari degli Stati associati (Svizzera, Norvegia, Islanda e Liechtenstein) non sono compresi in tale importo; essi andranno ad aumentare ulteriormente le risorse del Fondo. Nei sette anni di validità del Fondo la Svizzera vi contribuirà presumibilmente con circa 300 milioni di euro. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera e degli altri Stati associati si applica la chiave di ripartizione di Schengen secondo l’AAS (art. 11 par. 3 AAS). Come agli altri Stati Schengen, anche alla Svizzera saranno assegnate risorse del Fondo per attuare misure nazionali. Si prevede che nel corso della durata del Fondo la Svizzera riceverà stanziamenti pari a circa 50 milioni di euro, destinati soprattutto a progetti nell’ambito della politica dei visti, che contribuiranno alla gestione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Oltre a questo importo, in un secondo momento potranno essere assegnate anche ulteriori risorse vincolate. Data la sua posizione geografica e la sua condizione di Stato associato a Schengen anche la Svizzera può beneficiare dei vantaggi di questo Fondo. Le misure da adottare nell’ambito del Fondo contribuiranno a gestire in modo efficace i flussi migratori nel nostro Paese, ridurre la migrazione irregolare e accrescere la sicurezza all’interno dello spazio Schengen. Poiché il Fondo è istituito dall’UE, di cui la Svizzera non è membro, le modalità specifiche di partecipazione devono essere disciplinate in un accordo aggiuntivo: in particolare l’ammontare della sua partecipazione finanziaria nonché le altre condizioni di partecipazione. Si tratta di un accordo aggiuntivo analogo a quello stipulato dal nostro Paese in occasione della partecipazione all’ISF Frontiere o al Fondo per le frontiere esterne. Il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 non richiede modifiche della legislazione svizzera, né contrasta con disposizioni del diritto nazionale. Tuttavia, per la sua applicazione, il regolamento necessita della conclusione del menzionato accordo aggiuntivo in cui sono stabilite le norme per la partecipazione della Svizzera al Fondo BMVI.

Compendio 2

1 Introduzione 4

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi 4

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati 4

1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen 4

1.4 Rapporto con il programma di legislatura 5

2 Punti essenziali del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce il

Fondo BMVI 5

3 Commento ai singoli articoli del regolamento (UE) 2021/1148 5

3.1 Struttura 5

3.2 Capo I: Disposizioni generali 6

3.3 Capo II: Quadro finanziario e di attuazione 6

3.4 Capo III: Disposizioni transitorie e finali 10

3.5 Allegati I–VIII 11

4 Necessità di un accordo aggiuntivo 11

4.1 Situazione di partenza 11

4.2 Contenuto dell’accordo aggiuntivo 11

4.3 Partecipazione finanziaria della Svizzera a possibili eccedenze derivanti

dalle entrate degli emolumenti nel quadro del regolamento ETIAS 12

4.4 Mandato di negoziazione del Consiglio federale 12

5 Ripercussioni 12

5.1 Ripercussioni per la Confederazione 12

5.1.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale 12

5.1.2 Inizio dei versamenti della Svizzera nel Fondo BMVI 13

5.1.3 Programmazione 13

5.1.4 Sistema di gestione e di controllo 13

5.1.5 Assistenza tecnica 13

5.2 Ripercussioni sui Cantoni 14

6 Aspetti giuridici 14

6.1 Costituzionalità 14

6.2 Trasposizione nel diritto nazionale 14

6.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 14

6.4 Rapporto con il diritto europeo 14

6.5 Forma dell’atto 14

Panoramica delle disposizioni esecutive rilevanti per la Svizzera del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti Decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti e che approva l’accordo aggiuntivo per la partecipazione della Svizzera a tale strumento (Sviluppo dell’acquis di Schengen) (Avamprogetto) Scambio di note dell'11 agosto 2021 tra la Svizzera e l’Unione europea concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti

Rapporto esplicativo

1 Introduzione

Il presente rapporto riguarda il recepimento del regolamento (UE) 2021/11481 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per il periodo 2021– 2027. Inoltre, illustra la necessità di un accordo aggiuntivo tra l’UE e la Svizzera in cui specificare in particolare l’ammontare della partecipazione finanziaria della Svizzera e le altre condizioni di partecipazione al Fondo. Inoltre l’accordo aggiuntivo comprenderà una disposizione concernente le esigenze finanziarie della Svizzera in rapporto al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS). Questo riguarda un altro regolamento UE per il quale non è stato concluso un accordo aggiuntivo specifico, ma è stato deciso di negoziare in punti in sospeso nel quadro dell’accordo aggiuntivo relativo al BMVI. Il presente avamprogetto costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen.

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi

Con l’accordo di associazione a Schengen (AAS)2, la Svizzera si è impegnata a recepire e trasporre nel proprio diritto nazionale di principio tutti i nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen (art. 2 par. 3 e art. 7 AAS). Il recepimento di un nuovo atto si svolge secondo una procedura particolare che prevede la notifica dello sviluppo da parte degli organi responsabili dell’UE e la trasmissione di una nota di risposta da parte della Svizzera. Il presente rapporto riguarda il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce il fondo BMVI.

1.2 Svolgimento e risultato dei negoziati

In base all’articolo 4 AAS, la Svizzera è autorizzata, nell’ambito del suo diritto di partecipazione allo sviluppo dell’acquis di Schengen, a partecipare ai gruppi di lavoro del Consiglio dell’UE. In particolare, la Svizzera può esprimere il proprio parere e avanzare suggeri- menti. I lavori d’esame del regolamento (UE) 2021/1148 si sono svolti a Bruxelles per due anni e mezzo con l’obiettivo di giungere ad un accordo tra il Consiglio UE e il Parlamento europeo prima delle elezioni europee. I lavori si sono svolti in seno ai competenti gruppi di lavoro del Consiglio, al gruppo di lavoro «Ad hoc Working Party on JHA Financial instruments (AMF)» alla Commissione europea (a livello di esperti), ai consulenti del settore Giustizia e affari interni (consulenti GAI), a livello di ambasciatori (Comitato dei rappre- sentanti permanenti dei governi, COREPER) e al Consiglio «Giustizia e affari interni» (Consiglio GAI, a livello di ministri). Tutti questi organi si sono riuniti sotto forma di comitati misti (COMIX), vale a dire in presenza dei rappresentanti degli Stati associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. In occasione di queste riunioni, i rappresentanti della Confe- derazione e dei Cantoni hanno presentato i propri punti di vista sul progetto di regolamento. Il Parlamento europeo ha approvato il regolamento il 6 luglio 2021, il Consiglio dei ministri il 14 giugno 2021. La firma è stata apposta il 7 luglio 2021. Nel corso dei lavori d’esame la Svizzera ha auspicato in particolare l’integrazione nell’articolo 7 paragrafo 6 di una disposizione volta ad avviare i negoziati per l’accordo aggiuntivo subito dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2021/1148. In tal modo è possibile sottoporre all’Assemblea federale tutte le basi legali in un unico pacchetto ed evitare ulteriori ritardi nella partecipazione come è avvenuto per il precedente ISF Frontiere. Il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 non richiede modifiche della legislazione svizzera poiché non contrasta con nessuna disposizione del diritto nazionale.

1.3 Procedura di recepimento degli sviluppi dell’acquis di Schengen

L’articolo 7 AAS prevede una procedura speciale per il recepimento e la trasposizione di uno sviluppo dell’acquis di Schengen: in un primo momento l’UE notifica «immediatamente» alla Svizzera l’avvenuta adozione di un atto che costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen. La Svizzera si pronuncia in merito all’accettazione del contenuto e al recepimento nel proprio ordinamento giuridico interno. Tale decisione è notificata all’UE nei trenta giorni successivi all’adozione degli atti in questione. La notifica di un atto da parte dell’UE e la nota di risposta della Svizzera costituiscono uno scambio di note che, dal punto di vista svizzero, è considerato alla stregua di un trattato internazionale. A seconda del contenuto dell’atto UE da recepire, l’approvazione formale di questo trattato incombe al Consiglio federale o al Parlamento e, nel quadro di un referendum facoltativo, al Popolo. Se l’approvazione dello scambio di note compete all’Assemblea federale o se il recepimento impone adeguamenti di legge, nella sua nota di risposta il Consiglio federale deve informare l’UE che il recepimento dello sviluppo può diventare vincolante soltanto previo soddisfacimento dei suoi requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS). In tal caso per l’approvazione da parte del Parlamento la Svizzera dispone di un termine massimo di due anni; l’eventuale referendum deve svolgersi entro tale termine. Il termine decorre dalla notifica dello sviluppo da parte dell’UE. Non appena tutti i requisiti costituzionali sono stati soddisfatti, la Svizzera ne informa per scritto immediatamente il Consiglio dell’UE e la Commissione europea. Se non è indetto alcun referendum, la notifica ha luogo im- mediatamente dopo la scadenza del termine referendario. Lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento entra in vigore al momento della trasmissione di questa comunicazione che equivale alla ratifica dello scambio di note. Nel presente caso l’UE ha notificato alla Svizzera il regolamento (UE) 2021/1148 l’8 luglio 2021. L’11 agosto 2021 il Consiglio federale ha deciso di recepire il regolamento fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti costituzionali, e ha notificato all’UE la propria

1 Regolamento (EU) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle fron- tiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 251 del 15.7.2021 2021, pag. 48. 2 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea, riguardante l’associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, RS 0.362.31.

decisione il giorno stesso. Pertanto il termine regolare di due anni scadrebbe l’8 luglio 2023; tuttavia cadendo tale data di sabato il termine scade già il 7 luglio 2023. L’eventuale mancato recepimento di uno sviluppo dell’acquis di Schengen comporterebbe, nello scenario più estremo, la cessazione della cooperazione di Schengen e quindi anche di Dublino (art. 7 par. 4 AAS in combinato disposto con l’art. 14 par. 2 AAD3).4

1.4 Rapporto con il programma di legislatura

Il presente avamprogetto non è stato annunciato nel messaggio del 29 gennaio 20205 sul programma di legislatura 2019–2023. Si tratta di uno sviluppo di Schengen che nel quadro dell’obiettivo 13 deve essere recepito tempestivamente. Conformemente a questo obiettivo la Svizzera dirige la migrazione, ne utilizza il potenziale economico e sociale e si adopera a favore della collaborazione internazionale.

2 Punti essenziali del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce il Fondo BMVI

Il presente regolamento istituisce lo strumento successivo al Fondo per la sicurezza interna (ISF Frontiere) a cui la Svizzera aveva ufficialmente aderito il 1° agosto 2018 e che è scaduto a fine 2020. Come l’ISF Frontiere e il suo predecessore, il Fondo per le frontiere esterne (FFE), anche il nuovo Fondo è un fondo di solidarietà volto a sostenere gli Stati Schengen che, a causa delle estese frontiere terrestri e/o marittime o della presenza di importanti aeroporti internazionali, devono farsi carico di costi elevati per la protezione delle frontiere esterne di Schengen. Il Fondo BMVI, meglio armonizzato con altri strumenti e iniziative dell’UE, intende favorire gli ingressi legali, controlli efficienti e di conseguenza la protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen nonché una gestione efficace dei flussi migratori. In occasione delle deliberazioni relative al quadro finanziario pluriennale dell’UE per il periodo 2021–2027, nel giugno 2018 la Com- missione europea ha presentato al Consiglio dell’UE e al Parlamento europeo alcune proposte per il finanziamento nel settore dell’In- terno. Secondo la Commissione europea la migrazione e la gestione delle frontiere rimarranno una grande sfida anche in futuro e ha pertanto auspicato nel nuovo esercizio dell’UE un notevole incremento delle risorse per la gestione dei flussi migratori imprevisti e la protezione delle frontiere. Di conseguenza, nei prossimi sette anni saranno disponibili per la gestione delle frontiere e la migrazione circa 25,7 miliardi di euro, in considerazione del fatto che sia la gestione delle frontiere che la sicurezza interna sono diventate priorità sempre più pressanti. Le risorse deriveranno in particolare dal Fondo Asilo e migrazione (FAM) e dal nuovo Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF). Il FAM è lo strumento successivo al Fondo Asilo, migrazione e integrazione (FAMI) che è stato designato dall’UE come non rilevante ai fini Schengen, motivo per cui la Svizzera non vi partecipa. L’IBMF è costituito dagli strumenti parziali Attrezzature per il controllo doganale (BM-Zoll) e Gestione delle frontiere e politica dei visti (Fondo BMVI), quest’ultimo definito dall’UE rilevante ai fini Schengen. Di conseguenza in qualità di Stato associato a Schengen la Svizzera, nel quadro dello sviluppo dell’acquis di Schengen, è tenuta a partecipare al Fondo BMVI.

La dotazione finanziaria prevista per l’attuazione del Fondo BMVI è di 6,241 miliardi di euro; anche in questo caso la Svizzera ali- menterà il nuovo Fondo in maniera proporzionale. Come base per il calcolo dei contributi della Svizzera si applica la chiave di riparti- zione di Schengen secondo l’AAS (art. 11 par. 3 AAS). Al momento non è possibile calcolare in modo definitivo i costi della parteci- pazione svizzera al Fondo, tuttavia si può stimare un importo di circa 300 milioni di euro per l’intera durata del Fondo. In cambio delle prestazioni finanziarie a favore del Fondo, alla Svizzera saranno assegnate risorse per attuare misure nazionali. Si prevede che nel corso della durata del Fondo la Svizzera riceverà stanziamenti pari a circa 50 milioni di franchi a potranno aggiungersi ulteriori risorse vincolate. La Svizzera è quindi un contributore netto, perché le uniche frontiere esterne Schengen del nostro Paese si trovano presso gli aeroporti con traffico aereo internazionale che dispongono di frontiere internazionali. Attraverso le risorse del Fondo potranno essere promosse diverse misure nazionali che contribuiscono alla gestione integrata delle frontiere e a una politica dei visti comune, ad esempio lo sviluppo di sistemi informatici su larga scala nel settore della gestione delle frontiere, in particolare SIS II, ETIAS, EES, Eurodac e VIS, oppure l’impiego di funzionari di collegamento (quali Immigration o Airline Liaison Officers). Il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 (di seguito: CPR) 6 è parte di un pacchetto costituito da regolamenti UE specifici e costituisce il quadro giuridico per sette fondi7. Esso stabilisce il quadro di riferimento per un approccio comune nell’attuazione, garantendo così un trattamento uniforme degli Stati membri che ricevono un sostegno finanziario dai fondi. Inoltre contiene disposizioni relative al finanziamento delle spese, alla programmazione, alla gestione e al controllo dei fondi, al bilancio ecc. e definisce pertanto le disposizioni attuative di tutti i fondi. Di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1148 contiene svariati rimandi alla CPR. Poiché su sette fondi soltanto il Fondo BMVI costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen, l’UE ha

definito la CPR non rilevante ai fini Schengen. Essendo necessarie per la corretta attuazione del Fondo BMVI, alcune disposizioni della CPR vengono integrate nell’accordo aggiuntivo concernente il Fondo BMVI e pertanto sono dichiarate applicabili per la Svizzera.

3 Commento ai singoli articoli del regolamento (UE) 2021/1148

3.1 Struttura

Oltre al preambolo, il regolamento (UE) 2021/1148 comprende 34 articoli e otto allegati, che costituiscono parte integrante dell’atto. Gli articoli sono suddivisi in tre capi. Il capo I «Disposizioni generali» contiene l’oggetto e l’ambito di applicazione del regolamento, le definizioni e gli obiettivi. Il capo II «Quadro finanziario e di attuazione» disciplina i principi generali per il sostegno e stabilisce il

3 Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determi- nare lo Stato competente per l’esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera, RS 0.142.392.68. 4 Si veda al riguardo il messaggio «Accordi bilaterali II», FF 2004 5273, punto 2.6.7.5. 5 FF 2020 1565 6 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159. 7 Fondo di coesione (KF), Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (EMFF), Fondo europeo di sviluppo regionale (EFRE), Fondo sociale europeo Plus (ESF+), Fondo Asilo e migrazione (FAM), Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (Fondo BMVI) e Fondo per la Sicurezza interna (ISF).

regime di gestione delle misure promosse: concorrente, diretta e indiretta. Il capo III «Disposizioni transitorie e finali» comprende le disposizioni necessarie per conferire alla Commissione europea il potere di emanare atti delegati e di esecuzione e stabilisce che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021. Data la necessità di svolgere la procedura di recepimento interna, la Svizzera potrà partecipare al Fondo presumibilmente non prima del 2023.

3.2 Capo I: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto Il presente regolamento, unitamente al regolamento (UE) 2021/1060 (CPR)8, istituisce nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere (IBMF) lo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (di seguito: Fondo BMVI). Il regolamento stabilisce gli obiettivi politici e specifici del Fondo, la dotazione di bilancio per il periodo 2021–2027 e il finanziamento.

Art. 2 Definizioni Questa disposizione illustra i principali termini del regolamento.

Art. 3 Obiettivi dello strumento L’obiettivo politico del Fondo consiste nel garantire la sicurezza all’interno dello spazio Schengen e nel contempo tutelare la libera circolazione delle persone nel pieno rispetto degli impegni internazionali dell’UE e degli Stati membri. Nell’ambito dell’obiettivo politico, il Fondo contribuisce ai seguenti obiettivi specifici: – sostenere un’efficace gestione europea integrata delle frontiere, attuata dalla guardia di frontiera e costiera europea nell’ambito di una ripartizione delle responsabilità fra l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera e le autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere, in particolare per agevolare gli attraversamenti legittimi delle frontiere, prevenire e individuare l’immigrazione irregolare e la criminalità transfrontaliera e gestire in modo efficace i flussi migratori; – sostenere la politica comune in materia di visti al fine di garantire una procedura armonizzata nel rilascio di visti, principalmente per agevolare i viaggi legittimi e contrastare i rischi legati alla migrazione e in termini di sicurezza. Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo BMVI è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.

Art. 4 Non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali Secondo questa disposizione le misure finanziate dal Fondo BMVI sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, garantendo in particolare l’osservanza dei principi di non discriminazione e di non respingimento.

Art. 5 Oggetto del sostegno Al fine di raggiungere gli obiettivi politici e specifici, il Fondo contribuisce in particolare ad attuare le misure di cui all’allegato III, comprendenti, tra le altre: formazioni, infrastrutture, attrezzature operative, studi e misure per lo sviluppo o l’impiego di nuove tecno- logie. Per affrontare circostanze impreviste o nuove, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 31 per modificare le azioni di cui all’allegato III. Per conseguire gli obiettivi il Fondo può sostenere anche misure in Paesi terzi o in relazione a tali Paesi. Le seguenti azioni non sono ammissibili: – azioni alle frontiere interne a cui i controlli non sono ancora stati soppressi; – azioni relative al ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne ai sensi dell’articolo 2 numero 1 del Codice frontiere Schengen (regolamento [UE] 2016/3999); – azioni il cui scopo principale è il controllo doganale.

3.3 Capo II: Quadro finanziario e di attuazione

Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 6 Principi generali Le misure promosse nel quadro del Fondo BMVI servono a cofinanziare progetti attuati a livello nazionale, regionale e locale e con- tribuiscono a conseguire gli obiettivi del Fondo BMVI. La Commissione europea e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del Fondo BMVI sia coerente con le pertinenti attività, politiche e priorità dell’UE. Il Fondo BMVI è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta.

Art. 7 Dotazione di bilancio In base al paragrafo 1 la dotazione finanziaria preventivata per l’attuazione del Fondo BMVI nel periodo 2021–2027 ammonta a 5,241 miliardi di euro a prezzi correnti, cui si aggiungono i contributi degli Stati associati. Della dotazione, 3,668 miliardi di euro sono

8 Cfr. nota a piè di pagina 6.

9 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1.

destinati ai programmi nazionali degli Stati membri, di cui 200,568 milioni di euro al sostegno del regime di transito speciale della Lituania di cui all’articolo 17.10 All’attuazione dello strumento tematico di cui all’articolo 8 sono destinati 1,573 miliardi di euro. Vista la modifica specifica prevista dall’articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 l’importo complessivo di 5,241 miliardi di euro di cui al paragrafo 1 è aumentato di un altro miliardo di euro a prezzi costanti del 2018 a norma dell’allegato II del citato regolamento, destinato all’attuazione dello strumento tematico (cfr. par. 2 e 4). Su iniziativa della Commissione al massimo lo 0,52 per cento del volume del Fondo BMVI è destinato all’assistenza tecnica per l’attuazione del Fondo stesso. Il paragrafo 6 sancisce che anche gli Stati associati partecipano al Fondo BMVI e stipulano con l’UE accordi aggiuntivi concernenti i propri contributi finanziari e le modalità di partecipazione. Nel momento in cui uno Stato associato dichiara di recepire e trasporre nel diritto nazionale il regolamento (UE) 2021/1148, previo soddisfacimento dei requisiti costituzionali, la Commissione europea presenta immediatamente al Consiglio una raccomandazione per l’avvio dei negoziati concernenti queste norme. Una volta ricevuta la racco- mandazione, il Consiglio approva immediatamente l’avvio dei negoziati. I contributi finanziari degli Stati associati sono aggiunti alle risorse di cui al paragrafo 1. La dotazione finanziaria del Fondo BMVI è determinata quindi in base al presente articolo. Di conseguenza l’accordo aggiuntivo vi fa riferimento quando si tratta di calcolare la partecipazione della Svizzera, applicando la chiave di ripartizione Schengen. Le modalità della partecipazione della Svizzera all’importo di un miliardo supplementare indicato al paragrafo 2 sono stabilite nel quadro dei ne- goziati relativi all’accordo aggiuntivo.

Art. 8 Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico Le risorse assegnate allo strumento tematico pari a 1,573 miliardi di euro sono utilizzate per il finanziamento di misure specifiche (art. 15), misure dell’Unione (art. 21) e dell’assistenza emergenziale (art. 25). Su iniziativa della Commissione europea la dotazione finan- ziaria dello strumento tematico sostiene anche l’assistenza tecnica, sempreché ciò comporti un elevato valore aggiunto per l’Unione o risponda a necessità urgenti. Per la scelta delle misure da adottare sono determinanti le priorità concordate dell’Unione di cui all’alle- gato II. La Commissione europea stabilisce l’importo totale disponibile per lo strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti an- nuali del bilancio dell’Unione e adotta decisioni di finanziamento mediante atti di esecuzione.

Sezione 2: Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

Art. 9 Ambito di applicazione La presente disposizione stabilisce che la somma di 3,668 miliardi di euro di cui all’articolo 7 paragrafo 3 lettera a per i programmi nazionali è utilizzata nel quadro del regime di gestione concorrente.

Art. 10 Risorse di bilancio La somma di 3,668 miliardi di euro prevista dall’articolo 7 paragrafo 3 lettera a è assegnata come valore di riferimento ai programmi degli Stati membri con le seguenti modalità: l’assegnazione delle risorse è precisamente allineata al fabbisogno degli Stati Schengen. All’inizio ogni Stato membro riceve un im- porto fisso di 8 milioni di euro; Cipro, Malta e Grecia ricevono un importo fisso di 28 milioni di euro. Oltre a tale importo, sono assegnate risorse in base alla seguente chiave di ripartizione: frontiere esterne terrestri (30%), frontiere esterne marittime (35%), aero- porti (20%) e uffici consolari (15%) (cfr. allegato I). All’interno di questi settori la ripartizione avviene in base a un calcolo del carico, della pressione e della situazione di minaccia alla frontiera esterna Schengen. Il calcolo si basa sui dati statistici rilevati da Eurostat, Frontex e dagli Stati membri nel periodo 2018–2020. La Svizzera ne beneficia nei settori aeroporti e uffici consolari. Questa valutazione verrà ripetuta nel 2024 (riesame intermedio, art. 14 par. 1); i restanti 611 milioni di euro potranno essere ripartiti tra gli Stati membri nel 2025 in base ai dati del 2024. Qualora tale importo non fosse assegnato agli Stati membri verrà destinato allo strumento tematico. Inoltre, durante tutto il periodo di programmazione, gli Stati membri riceveranno in aggiunta alle risorse assegnate secondo il metodo di calcolo citato, ulteriori risorse mirate dallo strumento tematico, destinate a tematiche prioritarie o per reagire a esigenze urgenti.

Art. 11 Prefinanziamento Questa disposizione riguarda la quota di prefinanziamento dei programmi per il periodo 2021–2026, variabile tra il 3 e il 5 per cento. Se il programma di uno Stato membro è accettato dopo il 1° luglio 2021, le quote degli anni precedenti l’accettazione sono conteggiate nell’anno di accettazione.

Art. 12 Tassi di cofinanziamento Il sostegno finanziario del Fondo BMVI costituisce un cofinanziamento; ciò significa che lo Stato membro deve sempre sostenere una determinata quota dei costi di progetto. In linea di principio la quota ammissibile del Fondo BMVI è al massimo del 75 per cento delle spese globali ammissibili di un progetto che può tuttavia toccare il 90 per cento nel caso delle azioni specifiche di cui all’articolo 15. Le misure che possono beneficiare di un cofinanziamento più elevato sono riportate nell’allegato IV. L’importo può raggiungere il 100 per cento delle spese ammissibili per il sostegno operativo di cui all’articolo 16, compreso il sostegno del regime di transito speciale di cui all’articolo 17, e per l’assistenza emergenziale (cfr. art. 25). Anche l’importo destinato all’assistenza tecnica può essere aumentato sino al 100 per cento delle spese totali ammissibili. La decisione della Commissione che approva il programma fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno a carico del Fondo BMVI.

10 In linea con il protocollo n. 5 del trattato di adesione della Lituania l’UE sostiene le spese supplementari per l’attuazione dei regolamenti sul documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8, GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15). In tal modo l’UE compensa la Lituania per la mancata imposizione di diritti di rilascio dei documenti in questione ai cittadini russi che transitano attraverso il territorio dell’Unione da e verso la regione di Kaliningrad.

Art. 13 Programmi degli Stati membri Nell’elaborazione dei programmi nazionali, che vengono esaminati e approvati dalla Commissione europea, gli Stati membri tengono conto degli obiettivi da raggiungere nell’allegato II, ossia: – sviluppo dell’EUROSUR; – sostegno alla politica dei visti e alla gestione delle frontiere esterne; – sostegno ai servizi consolari nei Paesi terzi per una migliore gestione dei flussi migratori; – rafforzamento della gestione integrata delle frontiere, in particolare per promuovere lo scambio di informazioni in merito tra gli Stati membri; – miglioramento della collaborazione tra Stati membri in riferimento ai sistemi di gestione delle frontiere; – misure di accompagnamento volte a promuovere l’armonizzazione della gestione delle frontiere, in particolare per quanto at- tiene il settore tecnologico; – attuazione corretta e unitaria dell’acquis dell’UE nel settore dei controlli di frontiera e dei visti; – preparazione per minacce future e possibili pressioni alle frontiere esterne, in modo che gli Stati membri possano reagire in modo rapido e mirato. Al fine di raggiungere questi obiettivi gli Stati membri possono sostenere corrispondenti azioni in Stati terzi nel quadro dei propri programmi nazionali. Al fine di ottimizzare le misure di controllo e sorveglianza delle frontiere esterne previste dagli Stati membri e garantire in tal modo coerenza ed efficienza sotto il profilo dei costi, la Commissione europea consulta l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in merito alle bozze dei programmi nazionali. Se necessario in merito alle misure che rientrano nell’assistenza operativa si consulta anche l’agenzia eu-LISA. Gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. Per affrontare circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ar- ticolo 31 al fine di modificare l’elenco delle azioni per un cofinanziamento più elevato conformemente all’allegato IV.

Art. 14 Riesame intermedio A metà della durata del Fondo BMVI, ossia nel 2024, la Commissione europea assegna agli Stati membri l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 10 paragrafo 1 lettera b (611 mio. euro) per far fronte a oneri nuovi o aggiuntivi. Le risorse vengono assegnate esattamente in base al fabbisogno degli Stati membri (cfr. allegato I n. 1 lettera c e n. 2–10). Per beneficiare di queste risorse aggiuntive lo Stato membro deve aver presentato domanda di pagamento (cfr. art. 10). Se la somma di 611 milioni di euro non è totalmente assegnata agli Stati membri, l’importo rimanente può essere assegnato allo strumento tematico (art. 10 par. 2).

Art. 15 Azioni specifiche Per l’attuazione di misure specifiche (progetto nazionali o transnazionali con un valore aggiunto per l’Unione e in linea con gli obiettivi dello strumento) gli Stati membri possono ottenere un importo supplementare, sempreché sia indicato nei loro programmi e contribuisca all’attuazione degli obiettivi del Fondo BMVI. Questi finanziamenti possono essere usati per altre azioni del programma, in casi debi- tamente giustificati e previa approvazione della Commissione europea mediante modifica del programma.

Art. 16 Sostegno operativo Gli Stati membri possono utilizzare sino al 33 per cento dell’importo stanziato nell’ambito del Fondo BMVI per finanziare il sostegno operativo alle autorità, ad esempio costi d’esercizio di sistemi informatici, di personale e la manutenzione di attrezzature e infrastrutture (cfr. allegato VII del regolamento). A tal fine gli Stati membri devono rispettare l’acquis dell’UE e indicare nel proprio programma e nei bilanci annuali in materia di performance in che modo il sostegno operativo ha contributo al raggiungimento degli obiettivi. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere, ai sensi dell’articolo 31, di adottare atti delegati per modificare l’allegato VII in relazione alle spese ammissibili come sostegno operativo.

Art. 17 Sostegno operativo per il regime di transito speciale In linea con il protocollo n. 5 del trattato di adesione della Lituania, l’UE sostiene le spese supplementari per l’attuazione del regola- mento del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune e del regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferro- viario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003. In tal modo essa compensa la Lituania con 200,568 milioni di euro (art. 7 par. 3 lett. a) del Fondo BMVI per la mancata imposizione di diritti di rilascio dei documenti in questione ai cittadini russi che transitano attraverso il territorio dell’Unione da e verso la regione di Kaliningrad. La Commissione europea e la Lituania riesaminano l’applicazione del presente articolo qualora subentrino dei cambiamenti.

Art. 18 Controlli di gestione e verifiche di progetti svolti da organizzazioni internazionali La presente disposizione disciplina i controlli di gestione e le verifiche di progetti i cui beneficiari sono costituiti da organizzazioni internazionali.

Sezione 3: Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta o indiretta

Art. 19 Ambito di applicazione Il sostegno alle azioni previste dai seguenti articoli 19–24 è prestato direttamente dalla Commissione europea oppure in forma indiretta attraverso l’affidamento di compiti esecutivi ad esempio a Stati terzi o organizzazioni internazionali (comprese le relative agenzie) (cfr. regolamento finanziario art. 62 par. 1 lett. a e c).

Art. 20 Soggetti idonei Questa disposizione definisce i soggetti ammessi, comprendenti persone giuridiche aventi sede in uno Stato membro, Stati terzi indicati nel programma di lavoro nonché organizzazioni internazionali rilevanti ai fini degli scopi del Fondo BMVI. Inoltre è stabilito che queste persone giuridiche possono partecipare a consorzi costituiti da almeno due soggetti indipendenti. Non sono ammesse le persone fisiche.

Art. 21 Azioni dell’Unione Le azioni dell’Unione sono progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’UE, in linea con gli obiettivi del Fondo BMVI. Su iniziativa della Commissione europea, il Fondo BMVI può finanziare azioni dell’Unione volte a sostenere gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3. In particolare vengono sostenute le seguenti misure di attuazione: – miglioramento del controllo delle frontiere attraverso misure tecniche e operative, sostegno agli interventi di soccorso nell’am- bito della sorveglianza di frontiera in mare o sostegno agli Stati membri che devono affrontare una pressione migratoria spro- porzionata; – sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea; – collaborazione con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera; – garanzia di un’applicazione uniforme dell’acquis di Schengen nel settore dei visti; – individuazione di diverse opportunità di collaborazione tra gli Stati membri nell’ambito dell’elaborazione delle domande di visto; – istituzione, esercizio e manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore dei visti, compresa l’interoperabilità di questi sistemi informatici e le relative infrastrutture di comunicazione.

Art. 22 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione Su iniziativa o per conto della Commissione europea, possono essere destinate risorse fino allo 0,52 per cento del volume del Fondo BMVI per l’assistenza tecnica, ossia per spese necessarie all’attuazione del Fondo. Tali misure possono essere sostenute e finanziate a un tasso del 100 per cento.

Art. 23 Audit Ai sensi di questa disposizione i risultati dell’audit sull’utilizzo del contributo dell’Unione costituiscono la base per determinare l’af- fidabilità globale a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

Art. 24 Informazione, comunicazione e pubblicità Gli Stati membri sono tenuti a informare i media e il vasto pubblico in merito alle risorse del Fondo BMVI ricevute. In queste comu- nicazioni figura l’emblema dell’Unione ed è menzionato esplicitamente il sostegno finanziario dell’Unione. Deve essere garantita la trasparenza e la diffusione di tutte le informazioni. Fanno eccezione i casi debitamente giustificati, nei quali la diffusione pubblica non è possibile, non è opportuna oppure è limitata per motivi di sicurezza o ordine pubblico, indagini su reati o questioni legate alla prote- zione dei dati personali. Anche la Commissione europea adotta misure d’informazione e comunicazione in merito al Fondo BMVI.

Sezione 4: Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta

Art. 25 Assistenza emergenziale Ai sensi di questa disposizione nei casi d’emergenza è possibile prestare assistenza emergenziale attraverso il Fondo BMVI, sotto forma di sovvenzioni erogate direttamente ad agenzie decentrali. L’assistenza emergenziale può essere assegnata anche agli Stati mem- bri in aggiunta alla dotazione calcolata secondo l’articolo 10 paragrafo 1, purché sia stanziata come tale nel programma nazionale. In casi di estrema urgenza la Commissione europea può emanare una decisione di finanziamento per l’assistenza emergenziale nel quadro di un atto di esecuzione immediatamente applicabile che resta in vigore al massimo per 18 mesi.

Art. 26 Finanziamento cumulato e alternativo Le azioni ammissibili possono ottenere anche un contributo di altri programmi dell’UE, purché il finanziamento cumulato non superi i costi ammissibili totali dell’azione e tali contributi non riguardino gli stessi costi. Il paragrafo 2 sancisce che possono inoltre essere sostenute azioni attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo sociale europeo Plus. Poiché entrambi i fondi non sono rilevanti ai fini Schengen, questo paragrafo non è applicabile alla Svizzera.

Sezione 5: Sorveglianza, relazioni e valutazione

Sottosezione 1: Disposizioni comuni

Art. 27 Sorveglianza e relazioni Ai sensi di questa disposizione la Commissione europea trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni circa lo svolgi- mento del Fondo BMVI e presenta loro gli indicatori di performance nell’allegato V. La Commissione europea è autorizzata, ai sensi dell’articolo 31, ad adottare atti delegati per modificare gli indicatori di performance chiave di cui all’allegato V se ciò può garantire il raggiungimento degli obiettivi del Fondo BMVI. La Commissione europea ha inoltre il potere di adottare atti delegati per modificare l’allegato VIII, precisamente per rielaborare o integrare gli indicatori, qualora necessario. Tale modifica può essere apportata solamente a progetti selezionati dopo l’entrata in vigore di questa modifica.

Art. 28 Valutazione La Commissione europea è incaricata di effettuare entro il 31 dicembre 2024 una valutazione intermedia e una valutazione retrospettiva del presente regolamento, e delle azioni svolte nell’ambito del Fondo BMVI. La Commissione europea assicura che le informazioni ivi contenute siano rese pubbliche. Si può rinunciare a tale divulgazione in casi debitamente giustificati, ad esempio per garantire la sicurezza delle frontiere esterne.

Sottosezione 2: Norme sulla gestione concorrente

Art. 29 Bilanci annuali in materia di performance Gli Stati membri trasmettono alla Commissione europea entro il 15 febbraio 2023 ed entro la stessa data di ogni anno successivo un bilancio annuale in materia di performance. Qualora la Commissione europea non si esprima in merito entro due mesi, la relazione è considerata accettata.

Art. 30 Sorveglianza e relazioni nel quadro della gestione concorrente Per la sorveglianza e le relazioni si applicano codici relativi alla tipologia di azione previsti nell’allegato VI. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficiente attuazione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere, ai sensi dell’articolo 31, di adottare atti delegati per modificare l’allegato VI.

3.4 Capo III: Disposizioni transitorie e finali

Art. 31 Esercizio della delega Questa disposizione conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati entro il 31 dicembre 2027. Prima dell’ado- zione di un atto delegato la Commissione europea consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione europea ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. L’atto delegato entra in vigore se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare in qualsiasi momento il potere di adottare atti delegati. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’UE o da una data successiva ivi speci- ficata. La decisione di revoca non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

Art. 32 Procedura di comitato La Commissione europea è assistita da un comitato (di seguito: Comitato per i fondi per gli affari interni). Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione europea non adotta l’atto di esecuzione e l’articolo 5 paragrafo 4 terzo comma del regolamento (UE) n. 182/2011 non trova applicazione. In base agli articoli 2 e 3 della Convenzione comitatologia11 gli Stati associati hanno il diritto di partecipare nei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi (cosiddetti comitati comitatologia Schengen) per quanto concerne tutte le questioni relative a Schengen, in particolare possono esprimere la propria posizione e avanzare suggerimenti.

Art. 33 Disposizioni transitorie Il presente regolamento non influisce sulle azioni avviate in base al regolamento (UE) n. 515/2014 (ISF Frontiere), che continua per- tanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro conclusione. La dotazione finanziaria del Fondo BMVI può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo BMVI e le misure necessarie, adottate nell’am- bito dell’ISF Frontiere.

Art. 34 Entrata in vigore e applicazione Il presente regolamento entra in vigore il 4 agosto 2021 e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

11 Convenzione del 22 settembre 2011 tra l’Unione europea e la Repubblica d’Islanda, il Principato del Liechtenstein, il Regno di Norvegia e la Confederazione Svizzera sulla partecipazione di tali Stati ai lavori dei comitati che assistono la Commissione europea nell’esercizio dei suoi poteri esecutivi per quanto riguarda l’attuazione, l’applicazione e lo sviluppo dell’acquis di Schengen; RS 0.362.11.

3.5 Allegati I–VIII

Il presente regolamento comprende complessivamente otto allegati: – l’allegato I definisce i criteri di assegnazione delle risorse agli Stati membri per il finanziamento dei propri programmi nazionali attraverso il Fondo BMVI. All’inizio del periodo di programmazione ogni Stato membro riceve un importo fisso di 8 milioni di euro (ad eccezione di Cipro, Grecia e Malta per i quali l’importo fisso è di 28 milioni di euro). Un importo di 200,568 milioni di euro per il regime di transito speciale è da assegnare alla Lituania soltanto all’inizio del periodo di programmazione. Le rimanenti risorse sono ripartite tra le frontiere esterne terrestri (30%), le frontiere esterne marittime (35%), gli aeroporti (20%) e gli uffici consolari (15%) in base al carico di lavoro, alla pressione e alla situazione di minaccia; – l’allegato II contiene le misure di attuazione volte al raggiungimento degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 paragrafo 2, in particolare il miglioramento del controllo delle frontiere, lo sviluppo della guardia di frontiera e costiera europea nonché l’istituzione, l’esercizio e la manutenzione di sistemi informatici su larga scala nel settore della gestione delle frontiere. Questi ultimi sono nello specifico il sistema d’informazione Schengen (SIS), il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), il sistema ingressi/uscite (EES) e Eurodac per le finalità della gestione delle frontiere, compresa l’interopera- bilità di questi sistemi informatici, nonché per il sostegno agli Stati membri nel rilascio di visti e l’erogazione di servizi efficienti e consoni alle esigenze dei richiedenti il visto; – l’allegato III fa riferimento agli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 paragrafo 2 lettera a del regolamento: sostegno della guardia di frontiera e costiera europea per un’efficace gestione integrata delle frontiere e sostegno a una politica dei visti co- mune. L’allegato III disciplina il possibile ambito di applicazione del sostegno offerto dal Fondo BMVI al fine di raggiungere questi obiettivi specifici, come ad esempio formazioni, infrastrutture e attrezzature operative; – l’allegato IV riguarda la quota del sostegno. In linea di principio la quota massima finanziabile attraverso il Fondo secondo l’articolo 11 paragrafo 1 del regolamento è pari al 75 per cento del totale delle spese ammissibili di un progetto. Tuttavia in

determinate circostanze, a norma degli articoli 12 paragrafo 3 e 13 paragrafo 17, tale quota può essere aumentata; l’allegato IV elenca le azioni ammissibili a un cofinanziamento più elevato. Si tratta ad esempio di azioni a sostegno della cooperazione interagenzie tra gli Stati membri e un paese terzo confinante con cui l’UE condivide una frontiera terrestre o marittima o dell’invio congiunto di funzionari di collegamento per questioni legate alla migrazione; – l’allegato V stabilisce gli indicatori di performance chiave in base ai quali la Commissione europea elabora le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi del Fondo BMVI al fine di raggiungere gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 paragrafo 2 (art. 27 par. 1 del regolamento). Tra gli indicatori figurano, ad esempio, il numero di attraversamenti della fron- tiera rilevato da sistemi di controllo automatici ed e-gate o il tempo medio delle decisioni adottate nel quadro delle procedure di visto; – l’allegato VI contiene quattro tabelle con diversi codici: la prima presenta i codici relativi ai diversi campi d’intervento, la seconda quelli relativi alle diverse tipologie di azione, la terza quelli relativi all’attuazione e la quarta i codici riguardanti temi particolari; – l’allegato VII stabilisce le spese ammissibili al sostegno operativo a norma dell’articolo 16 del regolamento. Il sostegno ope- rativo copre i costi sostenuti per raggiungere gli obiettivi specifici di cui all’articolo 3 paragrafo 2 lettere a e b che comprendono, tra gli altri, costi per il personale, i servizi o la manutenzione di sistemi informatici su larga scala. Le spese di cui all’articolo 3 paragrafo 2 lettera a sono considerate soltanto se non sono già state coperte dall’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera nel quadro della sua attività operativa; – l’allegato VIII illustra gli indicatori di output e gli indicatori di risultato che mostrano i progressi del Fondo BMVI in merito al raggiungimento degli obiettivi specifici e sono quindi utilizzati per la stesura delle relazioni (art. 27 par. 1 e 3). Un indicatore dei progressi del Fondo BMVI per il raggiungimento dell’obiettivo specifico di un’efficace gestione europea integrata delle frontiere europee (art. 3 par. 2 lett. a) è, ad esempio, il numero di posti specializzati in Stati terzi sostenuti dal Fondo BMVI.

Un indicatore per il raggiungimento dell’obiettivo del sostegno di una politica dei visti comune (art. 3 par. 2 lett. b) è, ad esempio, il numero di funzionalità informatiche sviluppate con il sostegno del Fondo BMVI.

4 Necessità di un accordo aggiuntivo

4.1 Situazione di partenza

L’articolo 7 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2021/1148 prevede che gli Stati associati a Schengen partecipino al Fondo BMVI. Poiché il Fondo è istituito dall’UE, soggiace alle disposizioni dell’Unione. Dato che la Svizzera non è membro dell’UE ist, le modalità specifiche di partecipazione devono essere disciplinate in un accordo aggiuntivo da stipulare con l’UE. Lo stesso vale per gli altri tre Stati associati a Schengen (Norvegia, Islanda e Liechtenstein). In questo accordo sono stabiliti in particolare l’ammontare e l’utilizzo dei contributi della Svizzera, il recepimento delle disposizioni della CPR necessarie per l’attuazione del Fondo BMVI e una partecipa- zione a eventuali eccedenze derivanti dalle entrate degli emolumenti del sistema ETIAS. Questo accordo aggiuntivo è analogo a quelli stipulati dalla Svizzera in vista della partecipazione al FFE (RS 0.362.312) e all’ISF Frontiere (RS 0.362.314). Per quanto concerne gli obblighi che la Svizzera si assumerà con questo accordo aggiuntivo, riguardanti in particolare l’ammontare del contributo finanziario da prestare, come nel caso dei fondi precedenti anche l’accordo aggiuntivo BMVI dovrà essere approvato dall’Assemblea federale. Il recepimento del regolamento e l’accordo aggiuntivo saranno sottoposti per approvazione all’Assemblea federale in un unico pacchetto.

4.2 Contenuto dell’accordo aggiuntivo

L’accordo aggiuntivo riguarderà gli aspetti seguenti del Fondo BMVI: – calcolo dei contributi finanziari della Svizzera al Fondo BMVI sulla base della chiave di ripartizione Schengen; – utilizzo dei contributi finanziari della Svizzera; – inizio dei versamenti nel Fondo; – recepimento delle disposizioni della CPR necessarie all’attuazione del Fondo, loro eventuale modifica e recepimento di even- tuali altri atti emanati successivamente e basati sulla CPR; – recepimento di altre disposizioni UE non rilevanti ai fini Schengen a cui rimandano il presente regolamento e la CPR;

– controlli e verifiche sul posto da parte della Commissione europea e ruolo della Corte dei conti europea; – acquisti pubblici; – validità e conclusione dell’accordo aggiuntivo. Laddove possibile e ragionevole, per i singoli punti dell’accordo aggiuntivo al Fondo BMVI si adotteranno soluzioni analoghe all’ISF- Frontiere e al FFE. Infine l’accordo aggiuntivo comprenderà una disposizione che disciplina le esigenze finanziarie della Svizzera in relazione al sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS, cfr. punto 3.3).

4.3 Partecipazione finanziaria della Svizzera a possibili eccedenze derivanti dalle entrate degli emolumenti nel quadro del regolamento ETIAS Oltre alla partecipazione della Svizzera al Fondo BMVI, l’accordo aggiuntivo disciplina le modalità con cui ripartire proporzionalmente le eventuali eccedenze derivanti dalle entrate degli emolumenti ETIAS, attraverso una corrispondente riduzione della partecipazione finanziaria svizzera al Fondo stesso. Il regolamento (UE) 2018/124012 che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) (di seguito: regolamento ETIAS), approvato il 12 settembre 2018 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, è stato recepito dalla Svizzera come sviluppo di Schengen mediante lo scambio di note del del 15 gennaio 2021. L’ETIAS è un sistema automatizzato che consente di individuare i rischi connessi all’ingresso nello spazio Schengen di cittadini di Paesi terzi esentati dall’obbligo del visto (analogamente all’Electronic System for Travel Authorization ESTA degli Stati Uniti per i cittadini di Stati terzi rientranti nel «Visa Waiver Pro- gram»). L’autorizzazione ai viaggi rilasciata nel quadro dell’ETIAS, dal costo di sette euro e valida per tre anni, costituisce una nuova condizione per l’ingresso; tuttavia il suo possesso non dà automaticamente diritto all’ingresso. L’ETIAS è il primo sistema del settore della migrazione a prevedere il prelievo di emolumenti a livello dell’UE per coprire la totalità dei costi di esercizio. Il regolamento ETIAS prevede l’aumento degli emolumenti qualora non fossero sufficienti per coprire i costi d’esercizio; eventuali eccedenze saranno assegnate al bilancio generale dell’UE. Il Consiglio ha inserito nel regolamento ETIAS una disposizione secondo cui le modalità di partecipazione finanziaria degli Stati associati al sistema ETIAS vanno disciplinate in un accordo separato (art. 95). Da diversi anni gli Stati associati a Schengen sono impegnati non solo a sostenere in modo congiunto un eventuale deficit, ma anche a partecipare ad eventuali eccedenze ETIAS. Si è giunti alla conclusione che tale norma venga integrata nell’accordo aggiuntivo al Fondo BMVI; la Commissione europea ha infatti ribadito l’impossibilità di stipulare un accordo aggiuntivo al regolamento ETIAS, nel rispetto

dell’articolo 86 regolamento ETIAS che prevede l’assegnazione di eventuali eccedenze al bilancio generale dell’UE. Al riguardo il Consiglio federale ha espresso un parere dettagliato nel messaggio relativo all’approvazione e alla trasposizione nel diritto svizzero del regolamento ETIAS.13 Nel decreto federale concernente l’ETIAS il Parlamento, nell’ottica delle norme relative all’ETIAS, ha approvato l’integrazione di una delega di competenza al Consiglio federale anche se sarà disciplinata nel quadro dell’accordo aggiuntivo al BMVI. La delega di com- petenza è formulata in maniera restrittiva. I settori in relazione ai quali il Consiglio federale è abilitato a concludere un accordo sono elencati in maniera esaustiva e si limitano al disciplinamento delle esigenze finanziarie della Svizzera in rapporto all’ETIAS (art. 2 del decreto federale).

4.4 Mandato di negoziazione del Consiglio federale

Con decreto dell’11 agosto 2021 il Consiglio federale ha approvato l’avvio dei negoziati concernenti l’accordo aggiuntivo al Fondo tra l’UE, la Svizzera e gli Stati associati. Le Commissioni della politica estera del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati vengono consultate conformemente all’articolo 152 capoverso 3 della legge del 13 dicembre 200214 sul Parlamento (LParl). Il mandato di negoziazione è formulato in modo aperto e si basa sull’accordo aggiuntivo all’ISF Frontiere. Anche in questo caso l’obiettivo della Svizzera è l’applicazione della chiave di ripartizione Schengen di cui all’articolo 11 paragrafo 3 AAS per il calcolo della sua partecipazione finanziaria. Inoltre la Svizzera auspica che il pagamento dei suoi contributi nel Fondo BMVI prenda il via soltanto dopo la conclusione della procedura di approvazione nazionale. Inoltre viene disciplinato il recepimento delle disposizioni della CPR necessarie per l’attuazione del Fondo BMVI. Per quanto concerne eventuali eccedenze derivanti dalle entrate degli emolumenti ETIAS la Svizzera vi parteciperà in maniera propor- zionale. Poiché il Fondo BMVI e il relativo accordo aggiuntivo sono a tempo determinato, non è possibile disciplinare la procedura riguardante le eccedenze per il periodo successivo al 2027 e occorrerà quindi approntare una nuova soluzione. In tale data l’ETIAS sarà già in funzione e sarà quindi più semplice stimare la portata concreta della problematica legata alle eventuali eccedenze.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1 Ripercussioni finanziarie e sul personale

La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo BMVI è pari a 6,241 miliardi di euro (art. 7 del regolamento [UE] 2021/1148); i contributi finanziari degli Stati associati non sono compresi e quindi andranno ad accrescere le risorse del Fondo.

12 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, versione della GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

13 FF 2020 2577, 2587 seg.

14 RS 171.10

La partecipazione finanziaria della Svizzera al Fondo BMVI è disciplinata dall’accordo aggiuntivo. Come già nel caso del FFE e dell’ISF Frontiere per la partecipazione della Svizzera al Fondo si applica la chiave di ripartizione Schengen di cui all’articolo 11 paragrafo 3 AAS. Per stabilire l’ammontare dei contributi si determina la quota del PIL annuo della Svizzera rispetto alla somma totale dei PIL di tutti gli Stati partecipanti al Fondo (Stati membri dell’UE e Stati associati). Infine questo indice viene applicato alla somma annuale di riferimento, che corrisponde alla somma delle risorse assegnate complessivamente agli Stati partecipanti per l’anno in que- stione. Al momento attuale i costi definitivi della partecipazione della Svizzera al Fondo non possono essere ancora quantificati con certezza. Poiché il volume del Fondo BMVI è circa il doppio di quello dell’ISF Frontiere (2,76 mia. ero) a cui la Svizzera aveva partecipato con 138 milioni di franchi, si può stimare un importo pari a circa 300 milioni di euro per la durata complessiva del Fondo. Come già per i due precedenti fondi, l’ISF Frontiere e il Fondo per le frontiere esterne, la Svizzera otterrà stanziamenti anche dal Fondo BMVI. Dall’ISF Frontiere la Svizzera ha ottenuto circa 37 milioni di franchi; in base alla stima svolta si può ipotizzare uno stanziamento base dal Fondo BMVI di circa 50 milioni di euro. A questa somma potrebbero aggiungersi in un secondo momento ulteriori stanzia- menti vincolati che nel caso dell’ISF Frontiere ammontavano a circa 12,8 milioni di euro. Queste risorse sono destinate a finanziare misure e progetti a livello nazionale, transnazionale o comunitario. Per poter ottenere queste risorse, la Svizzera deve dimostrare l’at- tuazione di misure nazionali. A seconda del tipo di misura, i tassi di cofinanziamento variano tra il 75 e il 100 per cento. Le autorità federali e cantonali operanti nei settori frontiere e visti possono richiedere il cofinanziamento di progetti attraverso il Fondo; le persone fisiche e le aziende private a scopo di lucro invece non possono accedere al Fondo BMVI. Considerati gli stanziamenti alla Svizzera superiori rispetto all’ISF Frontiere il personale richiesto per la gestione del Fondo BMVI sarà maggiore, poiché l’attuazione del Fondo comporta anche altri progetti: si stima una necessità di altri 1,5–2 posti a tempo pieno.

Per soddisfare questo fabbisogno aggiuntivo si punta in via prioritaria ad una compensazione interna alla SEM. Come illustrato al punto 7.1.5, i costi per la gestione del Fondo e l’onere di personale connesso possono essere in parte finanziati con le risorse del Fondo nell’ambito dell’assistenza tecnica. Nel quadro della verifica annuale del sistema di gestione e controllo, la SEM e il Controllo federale delle finanze (CDF) appurano se i compiti di gestione possono essere svolti con le attuali spese di personale e se sono disponibili risorse di personale sufficienti e adeguate.

5.1.2 Inizio dei versamenti della Svizzera nel Fondo BMVI

La Commissione europea è già stata informata del fatto che la Svizzera potrà partecipare al Fondo BMVI solamente una volta conclusa in via definitiva la procedura nazionale di approvazione per il recepimento delle basi legali relative al Fondo. Poiché dispone al massimo di due anni per il recepimento del regolamento, la Svizzera potrà partecipare al Fondo presumibilmente a partire dal 2023. Tuttavia i preparativi per l’attuazione del Fondo saranno avviati prima di tale termine per scongiurare il rischio che, a causa di una ritardata partecipazione, il nostro Paese non possa sfruttare interamente le risorse spettanti.

5.1.3 Programmazione

Il programma nazionale della Svizzera, elaborato e attuato dall’autorità di gestione, stabilisce le misure da cofinanziare attraverso il Fondo BMVI, tenendo conto, oltre che degli obiettivi previsti dal Fondo anche della strategia IBM15. A tal fine verranno consultati tutti gli uffici federali e cantonali rilevanti. Prima di poter essere attuato, il programma dovrà essere approvato dalla Commissione europea; l’approvazione formale dello stesso sarà effettiva con la partecipazione ufficiale della Svizzera al Fondo.

5.1.4 Sistema di gestione e di controllo

Gli Stati Schengen sono tenuti a impiegare gli stanziamenti dal Fondo in modo mirato nonché a prevenire ed eliminare eventuali irregolarità in tale impiego. A tal fine gli Stati Schengen approntano un sistema di gestione e di controllo che garantisce l’attuazione regolare del programma, conformemente alle disposizioni legali della Commissione europea. Il sistema di gestione e di controllo è stabilito in documenti di base, in cui sono descritti la struttura del sistema, gli obblighi di gestione e i rispettivi processi di gestione. La base per tale sistema è costituita dal sistema di gestione e di controllo già applicato con successo e regolarmente verificato dal Controllo federale delle finanze con l’ISF Frontiere. Almeno una volta all’anno l’autorità di gestione verifica l’attuazione in termini di efficacia e funzionamento e se necessario procede al suo aggiornamento e adeguamento. La gestione e il controllo del programma spettano alla cosiddetta autorità di gestione, un’autorità pubblica indipendente sotto il profilo funzionale dagli uffici da sottoporre a verifica. L’autorità di audit sorveglia l’attuazione del Fondo attraverso l’autorità di gestione nel rispetto del principio della separazione dei compiti tra le autorità del programma e internamente ad esse. La Sezione Fondi e programmi di promozione (SnFpp) della Segreteria di Stato della migrazione (SEM) assumerà la funzione di autorità di gestione, mentre il Controllo federale delle finanze quella di autorità di audit. Diversamente da quanto è avvenuto con l’ISF Frontiere, tali autorità non necessitano di una nomina formale. Le autorità cui competeva l’attuazione dell’ISF Frontiere possono man- tenere il proprio ruolo al fine dell’attuazione del Fondo BMVI e non devono essere nominate formalmente un’altra volta.

5.1.5 Assistenza tecnica

La Commissione europea riconosce agli Stati partecipanti un contributo per l’assistenza tecnica sotto forma di finanziamento a tasso forfettario. Precisamente è riconosciuto il 6 per cento delle spese ammissibili indicate in ogni domanda di pagamento (cfr. art. 35 segg. CPR). Al momento non è possibile quantificare l’ammontare relativo all’assistenza tecnica, poiché dipende dagli stanziamenti che la Svizzera riceverà dal Fondo BMVI e dalle risorse che effettivamente utilizzerà; tuttavia si può stimare che potrà coprire almeno in parte i costi per l’infrastruttura e il personale.

15 Strategia per la gestione integrata delle frontiere 2027, novembre 2019. https://www.sem.admin.ch/dam/sem/it/data/einreise/ibm/strategie-ibm- 2027-i.pdf.download.pdf/strategie-ibm-2027-i.pdf

5.2 Ripercussioni sui Cantoni

Il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 non comporterà compiti aggiuntivi per i Cantoni né ripercussioni per il loro personale.

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Il decreto federale che approva lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost.), secondo il quale gli affari esteri competono alla Confederazione L’articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare i trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assem- blea federale approva i trattati internazionali, ad eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù di una legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 legge federale del 21 marzo 199716 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA]).

Nella fattispecie, nessuna norma di legge speciale autorizza il Consiglio federale a concludere autonomamente lo scambio di note. E nel presente caso non si tratta nemmeno di un trattato internazionale di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 LOGA. Lo scambio di note concernente il recepimento del regolamento del regolamento (UE) 2021/1148 va pertanto sottoposto per approvazione all’Assemblea federale.

6.2 Trasposizione nel diritto nazionale

Il regolamento (UE) 2021/1148 è un atto giuridico dettagliato del Parlamento europeo e del Consiglio, che non contrasta con alcuna disposizione del diritto nazionale e pertanto non deve essere trasposto nel diritto nazionale.

Tuttavia, per essere applicato, tale regolamento necessita ancora della conclusione dell’accordo aggiuntivo menzionato. Questo dovrà essere strutturato in modo che le relative disposizioni siano direttamente applicabili in Svizzera e non necessitino di trasposizione a livello di legge. Le disposizioni dell’accordo aggiuntivo riguardanti il controllo finanziario devono consentire corrispondenti atti uffi- ciali sul territorio svizzero da parte degli organi dell’UE competenti, in modo che non sia applicabile l’articolo 271 capoverso 1 del Codice penale (CP)17.

6.3 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera

Il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 è compatibile con il diritto internazionale.

6.4 Rapporto con il diritto europeo

Con il recepimento del presente sviluppo dell’acquis di Schengen, il nostro Paese ossequia agli impegni presi nei confronti dell’UE nell’ambito dell’AAS (art. 2 par. 3 in combinato disposto con l’art. 7 AAS) e garantisce un’attuazione uniforme dei controlli alle frontiere esterne dello spazio Schengen con l’obiettivo di accrescere la sicurezza al suo interno.

6.5 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost., i trattati internazionali sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata inde- terminata e indenunciabili (n. 1), prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (n. 2) o comprendono disposizioni impor- tanti che contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (n. 3). Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della legge del 13 dicembre 200218 (LParl) contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono disposizioni importanti quelle che, in base all’articolo 164 capoverso 1 Cost., vanno emanate sotto forma di legge federale. Il presente trattato internazionale (scambio di note concernente il recepimento del regolamento [UE] n. .../2020) contiene, tra l’altro, disposizioni relative alla partecipazione finanziaria della Svizzera al Fondo BMVI, nonché all’esecuzione di controlli sul posto effet- tuati in Svizzera dalle istituzioni europee insieme agli organi di controllo nazionali. Si tratta quindi di disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 lettera c (controlli, meccanismo di intervento e strutturazione del controllo finanziario a livello nazionale) e lettera e (finanziamento) Cost. Il decreto federale che approva lo scambio di note sottostà pertanto a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 paragrafo 1 lettera d numero 3 Cost.

16 RS 172.010 17 RS 311.0 18 RS 171.10

Allegato: Panoramica delle disposizioni esecutive della CPR rilevanti per la Svizzera

Titolo 1: Obiettivi e regole generali relative al sostegno Capo I: Oggetto, definizioni e regole generali Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione Il regolamento (UE) 2021/1060 (CPR) reca le disposizioni comuni applicabili a sette fondi. Per ogni singolo fondo esiste poi un regolamento specifico, ad esempio il regolamento (UE) 2021/1148 recante le disposizioni comuni ap- plicabili allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti. In caso di incertezza tra i regolamenti specifici dei sin- goli fondi e il regolamento recante le disposizioni comuni, sono determinanti le disposizioni di quest’ultimo. Articolo 2 Definizioni In questo articolo sono presentate le principali definizioni del regolamento. Articolo 3 Computo dei termini per le azioni della Commissione Se è stato stabilito un termine per azioni della Commissione esso decorre non appena la Commissione riceve dallo Stato membro tutte le informazioni ne- cessarie ai sensi del presente regolamento. Articolo 4 (nuovo) Trattamento e protezione dei dati personali Gli Stati membri e la Commissione europea possono trattare i dati personali solamente nel quadro dell’adempimento dei rispettivi obblighi derivanti dal presente regolamento. Capo II Obiettivi e principi strategici del sostegno a carico dei fondi Articolo 7 Gestione concorrente La Svizzera e la Commissione europea sono responsabili della gestione e del controllo dei programmi nazionali che devono essere conformi alle ri- spettive competenze ai sensi del presente regolamento e dei regolamenti specifici dei fondi. Articolo 9 Principi essenziali Gli Stati membri e la Commissione europea garantiscono il rispetto dei di- ritti fondamentali e integrano una prospettiva di genere in tutti i programmi. Adottano misure adeguate al fine di prevenire qualsiasi discriminazione. Titolo 2: Approccio strategico Capo II: Condizioni abilitanti e quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione Articolo 15 Condizioni abilitanti Il presente regolamento stabilisce le condizioni preliminari per un’attuazione efficace ed efficiente degli obiettivi specifici. Se una condizione abilitante non è soddisfatta al momento dell’approvazione del programma o della mo- difica del programma, lo Stato membro informa la Commissione europea ap- pena ritiene soddisfatta tale condizione indicando la giustificazione. Al più

presto o entro tre mesi dal ricevimento di questa informazione, la Commis- sione europea informa lo Stato membro se concorda sul soddisfacimento delle

condizioni. Se la Commissione europea non condivide la valutazione effet- tuata dallo Stato membro, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possi- bilità di presentare osservazioni entro un mese. Lo Stato membro assicura che le condizioni abilitanti siano soddisfatte e applicate durante l’intero periodo di programmazione. Esso informa la Commissione europea in merito a qual- siasi modifica che incida sul soddisfacimento delle condizioni abilitanti. Se la Commissione europea ritiene che una condizione abilitante non sia più soddisfatta, essa ne informa lo Stato membro e gli dà la possibilità di presen- tare osservazioni entro un mese. Se la Commissione europea giunge alla con- clusione che la condizione abilitante sia ancora insoddisfatta, le spese relative all’obiettivo specifico interessato possono essere inserite nelle domande di pagamento, ma la Commissione non le rimborsa fino a quando non ha infor- mato lo Stato membro del soddisfacimento della condizione abilitante. Articolo 16 Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione Lo Stato membro istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attua- zione che prevede la sorveglianza e la valutazione della performance di un programma durante l’attuazione. Esso predispone una relazione al riguardo e in tal modo contribuisce a misurare la performance generale dei fondi. Articolo 17 Metodologie per istituire il quadro di riferimento dell’efficacia Questa disposizione riguarda il metodo con cui è redatto il quadro di riferi- dell’attuazione mento dell’efficacia dell’attuazione. Lo Stato membro trasmette tale metodo alla Commissione europea se da questa richiesto. Capo III: Misure collegate a una sana governance economica e a circostanze eccezionali o inconsuete Articolo 20 Misure temporanee per l’utilizzo dei fondi in risposta a circo- Questo articolo illustra le misure che l’Unione europea può adottare per l’im- stanze eccezionali o inconsuete piego dei fondi in risposta a circostanze eccezionali o inconsuete. Tutte le misure possono essere adottate mediante decisioni di esecuzione per un pe- riodo massimo di diciotto mesi. Se, trascorso il periodo di diciotto mesi, persistono le circostanze specifiche che hanno portato all’adozione di tali misure temporanee, la Commissione riesamina la situazione e avanza, se del caso, una proposta legislativa che mo-

difica il presente regolamento prevedendo la flessibilità necessaria ad affron- tare tali circostanze. Titolo III: Programmazione Capo I: Disposizioni generali sui fondi Articolo 21 Preparazione e presentazione dei programmi Gli Stati membri preparano i programmi per attuare i fondi per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. Li presentano alla Commissione europea non oltre tre mesi dopo l’entrata in vigore della CPR o

del pertinente regolamento specifico del fondo, a seconda di quale sia poste- riore. Il modello di programma per il Fondo BMVI è riportato nell’allegato VI. Articolo 22 Contenuto dei programmi Per ogni obiettivo specifico di un programma sostenuto dal Fondo BMVI sono necessari una descrizione della situazione di partenza nonché l’indica- zione delle sfide e della reazione sostenuta attraverso le risorse del Fondo. Inoltre è necessario fornire un elenco delle azioni e del loro contributo previ- sto al raggiungimento degli obiettivi specifici e operativi. Articolo 23 Approvazione dei programmi La Commissione europea valuta il programma e la sua conformità al presente regolamento e al regolamento BMVI. Nella valutazione essa tiene conto in particolare delle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese. La Com- missione europea può formulare osservazioni entro tre mesi dalla data di pre- sentazione del programma da parte dello Stato membro il quale rivede il pro- gramma tenendo conto di tali osservazioni. La Commissione europea adotta, mediante un atto di esecuzione, una deci- sione che approva il programma entro cinque mesi dalla data della prima pre- sentazione del programma da parte dello Stato membro. Articolo 24 Modifica dei programmi Lo Stato membro può presentare una richiesta motivata di modifica di un pro- gramma unitamente al programma modificato, indicando l’effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi. La Commissione europea valuta la modifica e la sua conformità al presente regolamento e ai regolamenti specifici dei fondi, comprese le prescrizioni a livello nazionale, e può esprimere osservazioni entro due mesi dalla presentazione del pro- gramma modificato. Lo Stato membro rivede il programma modificato in base alle osservazioni ricevute. La Commissione europea approva la modifica di un programma non oltre quattro mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro. Durante il periodo di programmazione lo Stato membro può trasferire dotazioni tra tipologie di azioni all’interno della stessa priorità e, inoltre, un importo che va fino al 15% della dotazione iniziale di una priorità a un’altra priorità dello stesso fondo. Tali trasferimenti non incidono sugli anni precedenti e non richiedono una decisione di modifica del programma da parte della Commissione europea che in ogni caso deve esserne informata.

Capo III: Assistenza tecnica Articolo 35 Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione Su iniziativa della Commissione europea i fondi possono sostenere le azioni preparatorie, di sorveglianza, di controllo, di audit, di valutazione, di comu- nicazione, di visibilità e tutte le azioni amministrative e di assistenza tecnica

necessarie per l’attuazione del presente regolamento e, ove opportuno, con paesi terzi. Articolo 36 Assistenza tecnica degli Stati membri Su iniziativa di uno Stato membro i fondi possono sostenere azioni riguar- danti periodi di programmazione precedenti e successivi, necessarie per l’am- ministrazione e l’utilizzo efficaci dei fondi. Articolo 37 Finanziamento non collegato ai costi dell’assistenza tecnica de- Lo Stato membro può proporre di intraprendere ulteriori azioni di assistenza gli Stati membri tecnica per rafforzare la capacità e l’efficienza delle autorità e degli organismi pubblici, dei beneficiari e dei partner pertinenti, necessarie per l’amministra- zione e l’utilizzo efficaci dei fondi. Titolo IV: Sorveglianza, valutazione, comunicazione e visibilità Capo I: Sorveglianza Articolo 38 Comitato di sorveglianza Ogni Stato membro istituisce un comitato per sorvegliare l’attuazione del pro- gramma (comitato di sorveglianza) entro tre mesi dalla data della notifica della decisione di approvazione del programma. Il comitato di sorveglianza si riunisce almeno una volta all’anno per verificare i punti del programma che incidono sul conseguimento degli obiettivi del programma. Inoltre esso adotta e pubblica un regolamento interno. Il comitato di monitoraggio già impiegato in Svizzera con lo strumento pre- cedente ISF Frontiere svolgeva funzioni simili e, con le dovute modifiche, può essere trasferito nel comitato di sorveglianza. Articolo 39 Composizione del comitato di sorveglianza Lo Stato membro assicura che nel comitato di sorveglianza siano rappresen- tati le autorità competenti e gli organismi intermedi degli Stati membri non- ché i partner di cui all’articolo 8 paragrafo 1. Esso pubblica l’elenco dei mem- bri del comitato di sorveglianza sul sito web. Articolo 40 Funzioni del comitato di sorveglianza Il comitato di sorveglianza esamina in particolare i progressi compiuti nell’at- tuazione del programma e nel conseguimento degli obiettivi intermedi e fi- nali. Esso approva, tra le altre cose, le relazioni annuali in materia di perfor- mance per il Fondo BMVI. Articolo 41 Riesame annuale della performance La Commissione europea riesamina una volta all’anno insieme allo Stato membro la performance di ogni programma, coinvolgendo le competenti au- torità di gestione. Gli Stati membri hanno la possibilità di accordarsi con la

Commissione europea che questo riesame sia svolto in forma scritta. Nel caso del Fondo BMVI questo riesame si svolge almeno due volte all’anno. La riu- nione è presieduta dalla Commissione europea o, qualora lo Stato membro ne faccia richiesta, congiuntamente dallo Stato membro e dalla Commissione europea. I risultati dell’esame dell’efficacia sono registrati in un verbale. Lo

Stato membro dà seguito alle problematiche rilevate dalla Commissione eu- ropea ed entro tre mesi comunica alla stesa le misure adottate. Per i pro- grammi sostenuti tra gli altri dal Fondo BMVI lo Stato membro presenta alla Commissione europea una relazione annuale in materia di performance. Articolo 42 Trasmissione di dati L’autorità di gestione trasmette elettronicamente alla Commissione europea i dati cumulativi di ogni programma entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 lu- glio, il 30 settembre e il 30 novembre di ogni anno conformemente al modello riportato all’allegato VII. La prima trasmissione è dovuta entro il 31 gennaio

2022 e l’ultima entro il 31 gennaio 2030. L’autorità di gestione pubblica sul

sito web tutti i dati trasmessi. In Svizzera la gestione del Fondo compete alla Sezione Fondi e programmi di promozione della SEM, già responsabile per il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo per la sicurezza interna. Capo II: Valutazione Articolo 44 Valutazioni da parte dello Stato membro In base a questo articolo l’autorità di gestione valuta il programma ed entro il 30 giugno 2029 effettua una verifica degli effetti di ciascun programma. L’au- torità di gestione affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti. Inoltre l’autorità di gestione e gli Stati membri redigono un piano di valuta- zione intermedia, da completare entro il 31 marzo 2024. L’autorità di gestione presenta il piano di valutazione entro un anno dall’approvazione del pro- gramma e pubblica tutte le valutazioni sul sito web (cfr. art. 49 par. 1). Articolo 45 Valutazione da parte della Commissione Entro la fine del 2024 la Commissione europea effettua una valutazione in- termedia per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’Unione di ciascuno dei sette fondi. Inoltre, entro il 31 dicembre 2031 effettua una valutazione retrospettiva di ciascun fondo per esa- minare gli stessi criteri. Essa pubblica i risultati della valutazione sul proprio sito web e li trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato eco- nomico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni. Capo III: Visibilità, trasparenza e comunicazione Sezione I: Visibilità del sostegno fornito dai fondi Articolo 46 Visibilità Gli Stati membri provvedono alla visibilità del sostegno attraverso i fondi, con particolare attenzione alle operazioni di importanza strategica. Il ruolo e i risultati conseguiti dai fondi sono comunicati mediante il portale web che offra accesso a tutti i programmi dello Stato membro interessato. Articolo 47 Emblema dell’Unione Nello svolgimento di attività di visibilità, trasparenza e comunicazione gli Stati membri, le autorità di gestione e i beneficiari usano l’emblema dell’Unione europea in conformità dell’allegato IX.

Articolo 48 Responsabili della comunicazione e reti di comunicazione Ogni Stato membro nomina un coordinatore della comunicazione per le atti- vità di visibilità, trasparenza e comunicazione che coordina le misure in ma- teria di comunicazione e visibilità tra i programmi. La Commissione europea gestisce una rete formata dai coordinatori della comunicazione, dai responsa- bili della comunicazione dei programmi e da propri rappresentanti, finalizzata allo scambio di informazioni sulle attività di visibilità, trasparenza e comuni- cazione, a cui presumibilmente parteciperà anche la Svizzera. Sezione II: Trasparenza dell’attuazione dei fondi e comunicazione sui programmi Articolo 49 Responsabilità dell’autorità di gestione L’autorità di gestione provvede affinché, entro sei mesi dall’adozione del pro- gramma, sia in funzione un sito web sul quale siano disponibili informazioni sui programmi sotto la sua responsabilità. Su questo sito web pubblica l’invito a presentare proposte. Prima della pubblicazione delle informazioni l’autorità di gestione informa i beneficiari che i dati saranno pubblicati conformemente al presente articolo. Articolo 50 Responsabilità dei beneficiari I beneficiari mettono in evidenza sul proprio sito web o su altri social media il sostegno fornito dal Fondo, sottolineando gli obiettivi e i risultati del pro- getto. Se il beneficiario non rispetta questi obblighi o non utilizza l’emblema dell’UE come previsto dall’articolo 47, lo Stato membro applica una rettifica finanziaria sopprimendo fino al 3% del sostegno dei fondi all’operazione in- teressata. Titolo V: Sostegno finanziario fornito dai fondi Capo I: Forme di contributo dell’Unione Articolo 51 Forme di contributo dell’Unione ai programmi I contributi dei fondi sono erogati in particolare sotto forma di somme forfet- tarie e finanziamenti a tasso forfettario. Capo II: Forme di sostegno da parte degli Stati membri Articolo 52 Forme di sostegno Gli Stati membri adoperano le risorse del Fondo BMVI per fornire ai benefi- ciari sostegno sotto forma di sovvenzioni, strumenti finanziari o premi o una combinazione di tali modalità. Sezione I: Forme di sovvenzioni Articolo 53 Forme di sovvenzioni Le sovvenzioni fornite dagli Stati membri ai beneficiari possono assumere in particolare la forma di somme forfettarie o finanziamenti a tasso forfettario.

Articolo 54 Finanziamento a tasso forfettario dei costi indiretti in materia di Se si applica un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un’operazione, sovvenzioni esso si basa su uno degli elementi seguenti:

a) un tasso forfettario fino al 7% dei costi diretti ammissibili, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un calcolo per determinare il tasso applicabile; b) un tasso forfettario fino al 15% dei costi diretti ammissibili per il per- sonale, nel qual caso lo Stato membro non è tenuto a eseguire un cal- colo per determinare il tasso applicabile; c) un tasso forfettario fino al 25% dei costi diretti ammissibili, a condi- zione che il tasso sia calcolato in conformità dell’articolo 53 paragrafo

3 lettera a.

Se lo Stato membro ha calcolato un tasso forfettario in conformità dell’arti- colo 67 paragrafo 5 lettera a del regolamento (UE) n. 1303/2013, tale tasso forfettario può essere utilizzato per un’operazione analoga ai fini della lettera c. Articolo 55 Costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni Qualora nel Fondo BMVI sia applicato un tasso forfettario, questo si applica unicamente ai costi diretti del progetto non oggetto di appalto pubblico. Articolo 56 Finanziamento a tasso forfettario dei costi ammissibili diversi Per i progetti sostenuti dal Fondo BMVI le indennità e gli stipendi versati ai dai costi diretti per il personale in materia di sovvenzioni partecipanti sono considerati costi ammissibili aggiuntivi non inclusi nel tasso forfettario. Articolo 57 Sovvenzioni soggette a condizioni Questa disposizione stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri pos- sono erogare ai destinatari sovvenzioni totalmente o parzialmente rimborsa- bili. Sezione II: Strumenti finanziari Articolo 58 Strumenti finanziari L’autorità di gestione, nell’ambito dei programmi, può fornire un contributo di programma a strumenti finanziari da essa gestiti che contribuiscono al con- seguimento di obiettivi specifici. Articolo 59 Attuazione degli strumenti finanziari Gli strumenti finanziari attuati direttamente dall’autorità di gestione possono fornire solo prestiti o garanzie in una delle forme seguenti: a) investimento di risorse del programma nel capitale di una persona giu- ridica; b) blocchi separati di conti finanziari o fiduciari. L’autorità di gestione seleziona l’organismo che attua lo strumento finanzia- rio. Articolo 60 Interessi e altre plusvalenze generate dal sostegno dei fondi agli Il sostegno erogato dai fondi è depositato su di un conto fruttifero presso un strumenti finanziari istituto finanziario domiciliato nello Stato membro ed è gestito secondo le

regole della gestione attiva della tesoreria e della sana gestione finanziaria. Conformemente al sostegno iniziale fornito dai fondi gli interessi sono utiliz- zati entro la fine del periodo di ammissibilità. Gli interessi e le altre plusva- lenze non utilizzati in maniera corretta sono detratti dalla contabilità presen- tata per il periodo contabile finale. Articolo 61 Trattamento differenziato degli investitori Questa disposizione stabilisce che sia un sostegno dei fondi a strumenti finan- ziari investiti a favore di destinatari finali, sia le entrate generate da tali inve- stimenti e imputabili al sostegno dei fondi, possono essere utilizzati mediante un’opportuna condivisione di rischi e profitti. Articolo 62 Reimpiego delle risorse imputabili al sostegno dei fondi Le risorse restituite in particolare prima della fine del periodo di ammissibilità agli strumenti finanziari, sono reimpiegate negli stessi strumenti finanziari o in altri per ulteriori investimenti a favore di destinatari finali per lo stesso obiettivo o obiettivi specifici e a copertura di tutti i costi e le commissioni di gestione associati a tali ulteriori investimenti, nel rispetto del principio della sana gestione finanziaria. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le risorse restituite agli strumenti finanziari durante un periodo di almeno otto anni dopo la fine del periodo di ammissibilità siano reimpiegate negli stessi strumenti finan- ziari o, in seguito al disimpegno di tali risorse dallo strumento finanziario, in un altro strumento finanziario o in altre forme di sostegno. Capo III: Regole di ammissibilità Articolo 63 Ammissibilità Questo articolo elenca le possibilità di rimborso delle spese ammissibili. L’ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, fatte salve regole specifiche previste nella CPR o nei singoli regolamenti dei fondi. Sono ammissibili solamente le spese sostenute dal beneficiario per l’attua- zione del progetto tra la data di presentazione del programma alla Commis- sione europea e il periodo 2021–2029. Articolo 64 Costi non ammissibili La presente disposizione stabilisce i costi non ammissibili, tra cui figurano in particolare gli interessi passivi e l’imposta sul valore aggiunto; per quest’ul- tima tuttavia sono previste alcune eccezioni. I regolamenti specifici di ciascun

fondo possono individuare ulteriori costi non ammissibili. Articolo 65 Stabilità delle operazioni Gli Stati membri restituiscono i contributi del fondo a un progetto che com- porta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, se entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario si verifica una delle situazioni se- guenti: a. cessazione o trasferimento di un’attività produttiva;

b. cambio di proprietà di un’infrastruttura che procuri un vantaggio inde- bito a un’impresa o a un organismo di diritto pubblico; c. una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condi- zioni di attuazione dell’operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari. Sono esclusi i progetti per i quali si verifichi la cessazione di un’attività pro- duttiva a causa di un fallimento non fraudolento. Articolo 66 Delocalizzazione Le spese a sostegno di una delocalizzazione non sono ammissibili. Se un con- tributo dei fondi configura un aiuto di Stato, l’autorità di gestione si accerta che il contributo non fornisca sostegno a una delocalizzazione. Articolo 67 Regole specifiche di ammissibilità in materia di sovvenzioni I contributi in natura, in relazione ai quali non è stato effettuato alcun paga- mento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente, possono essere considerati ammissibili a determinate condizioni, ad esempio se il valore attribuito ai contributi in natura non supera i costi generalmente accettati sul mercato in questione o se il valore e la fornitura dei contributi in natura possono essere valutati e verificati in modo indipendente. Anche le spese di ammortamento per le quali non è stato effettuato nessun pagamento giustificato da fatture possono essere considerate ammissibili se, ad esempio, ciò è consentito dalle regole del programma in materia di ammissibilità op- pure i costi si riferiscono esclusivamente al periodo di sostegno al progetto. Articolo 68 Regole specifiche di ammissibilità in materia di strumenti finan- L’importo totale del contributo del programma erogato allo strumento finan- ziari ziario oppure, nel caso di garanzie, accantonato per i contratti di garanzia dallo strumento finanziario nel periodo di ammissibilità, corrisponde alle spese ammissibili. Ciò a condizione che tale importo, ad esempio, corri- sponda ai pagamenti ai destinatari finali oppure ai pagamenti di commissioni di gestione e al rimborso dei costi di gestione sostenuti dagli organismi che attuano lo strumento finanziario. Titolo VI: Gestione e controllo Capo I: Regole generali riguardanti gestione e controllo Articolo 69 Responsabilità degli Stati membri Questo articolo stabilisce le responsabilità degli Stati membri, in particolare

l’obbligo di disporre di un sistema di gestione e di controllo per i propri pro- grammi e garantirne il funzionamento secondo il principio della sana gestione finanziaria e i requisiti fondamentali elencati nell’allegato XI. Inoltre gli Stati membri assicurano la legittimità e la regolarità delle spese nei conti presentati alla Commissione europea e garantiscono che tutti gli scambi di informazioni

tra i beneficiari e le autorità del programma siano effettuati mediante sistemi elettronici per lo scambio di dati in conformità dell’allegato XIV. Articolo 70 Poteri e responsabilità della Commissione La Commissione europea si accerta in particolare che gli Stati membri di- spongano di sistemi di gestione e controllo. A tal fine essa redige una strategia di audit e un piano di audit basati sulla valutazione dei rischi. Per quanto ri- guarda gli audit sul posto, la Commissione fornisce alla competente autorità del programma un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi. Articolo 71 Autorità del programma Ai sensi dell’articolo 63 paragrafo 3 del regolamento finanziario gli Stati membri individuano per ciascun programma un’autorità di gestione e un’au- torità di audit. Se uno Stato membro si avvale dell’opzione di cui all’articolo

72 paragrafo 2 e affida la funzione contabile a un organismo diverso dall’au-

torità di gestione, l’organismo interessato viene identificato come autorità del programma. L’autorità di audit è un’autorità pubblica funzionalmente indi- pendente dall’organismo soggetto all’audit. Gli Stati membri inoltre assicu- rano che sia rispettato il principio della separazione delle funzioni tra le auto- rità del programma e all’interno di queste. Capo II: Sistemi di gestione e controllo standard Articolo 72 Funzioni dell’autorità di gestione L’autorità di gestione è responsabile della gestione del programma; se questo è sostenuto dal Fondo BMVI, essa è responsabile anche della contabilità. Articolo 73 Selezione delle operazioni da parte dell’autorità di gestione Per la selezione delle operazioni, l’autorità di gestione stabilisce e applica criteri e procedure non discriminatori e trasparenti, garantisce la parità di ge- nere e tiene conto della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Articolo 74 Gestione del programma da parte dell’autorità di gestione Nell’ambito delle verifiche del programma, l’autorità di gestione si accerta che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti e che le operazioni siano conformi al diritto applicabile. Inoltre garantisce che ciascun beneficia- rio riceva l’importo dovuto entro 80 giorni dalla data di presentazione della domanda di pagamento. Articolo 75 Sostegno all’attività del comitato di sorveglianza da parte L’autorità di gestione fornisce tempestivamente al comitato di sorveglianza dell’autorità di gestione tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. Inoltre provvede a dare seguito alle decisioni e alle raccomandazioni del comitato di sorveglianza. Articolo 76 Funzione contabile Il presente articolo regolamenta il settore della funzione contabile che com- prende in particolare la redazione e la presentazione delle domande di paga- mento alla Commissione europea in conformità degli articoli 91 e 92, la re- dazione e la presentazione di conti nonché la conferma della loro completezza, accuratezza e veridicità in conformità dell’articolo 98. Essa

comprende altresì la conservazione di registrazioni elettroniche di tutti gli ele- menti dei conti, comprese le domande di pagamento. La funzione contabile non include le verifiche a livello di beneficiari. Articolo 77 Funzioni dell’autorità di audit Ai sensi di questo articolo l’autorità di audit è responsabile, tra le altre cose, di eseguire gli audit dei sistemi, gli audit delle operazioni e gli audit dei conti. Tutte le attività di audit sono svolte in conformità delle norme internazional- mente riconosciute. La Commissione europea e l’autorità di audit si riuni- scono almeno una volta all’anno per esaminare la strategia di audit, la rela- zione annuale di controllo e il parere di audit, per coordinare i loro piani e metodi di audit, nonché per scambiarsi opinioni su questioni relative al miglioramento dei sistemi di ge- stione e controllo. Articolo 78 Strategia di audit In conformità del modello dell’allegato XXII l’autorità di audit predispone una strategia di audit e la aggiorna annualmente dopo la prima relazione an- nuale di controllo e il parere di audit forniti alla Commissione europea. La strategia di audit comprende gli audit dei sistemi delle nuove autorità di ge- stione e delle autorità incaricate della funzione contabile. Tali audit sono ef- fettuati entro ventuno mesi dalla decisione di approvazione del programma o della modifica del programma che individua tale autorità. Articolo 79 Audit delle operazioni La Commissione europea esegue gli audit delle spese sostenute dagli Stati membri in base ad un campione, che può variare a seconda del fondo. Con- formemente all’articolo 114 la Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati per integrare il presente articolo stabilendo metodologie di cam- pionamento standardizzate al fine di coprire almeno un periodo di program- mazione. Articolo 80 Modalità di audit unico La Commissione europea e le autorità di audit tengono in debito conto i principi dell’audit unico e di proporzionalità in rapporto al livello di rischio per il bilancio dell’Unione. Articolo 81 Verifiche di gestione e audit degli strumenti finanziari Questo articolo disciplina le verifiche di gestione sul posto effettuate dall’au- torità di gestione che devono essere svolte in conformità, tra gli altri, dell’ar- ticolo 74 paragrafo 1.

Articolo 82 Disponibilità dei documenti L’autorità di gestione garantisce che tutti i documenti giustificativi riguar- danti un’operazione sostenuta dal fondo siano conservati per un periodo di cinque anni a partire dal 31 dicembre dell’anno in cui è effettuato l’ultimo pagamento al beneficiario. Detto periodo di tempo si interrompe in caso di procedimento giudiziario o su richiesta della Commissione europea.

Capo III: Affidamento su sistemi nazionali di gestione Articolo 83 Modalità proporzionate migliorate Gli Stati membri possono applicare modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e controllo di un programma se sono soddisfatte le condi- zioni esposte all’articolo 84. Tra le altre cose, essi possono applicare proce- dure nazionali per effettuare verifiche di gestione. Articolo 84 Condizioni di applicazione delle modalità proporzionate miglio- Questo articolo stabilisce le condizioni per il ricorso alle modalità proporzio- rate nate migliorate di cui all’articolo 83. Dette modalità possono essere applicate da uno Stato membro se la Commissione europea ha confermato, nelle proprie relazioni annuali di attività pubblicate per gli ultimi due anni prima della de- cisione dello Stato membro di applicare le disposizioni del presente articolo, che il sistema di gestione e controllo del programma funziona efficacemente e che il tasso totale di errore per ciascun anno è pari o inferiore al 2%. Articolo 85 Modulazione durante il periodo di programmazione Se la Commissione europea o l’autorità di audit concludono che le condizioni di cui all’articolo 84 per il ricorso alle modalità proporzionate migliorate per il sistema di gestione e di controllo di un programma non sono più soddisfatte, la Commissione europea chiede all’autorità di audit di effettuare ulteriori at- tività di audit in conformità dell’articolo 69 paragrafo 3. Se la successiva re- lazione annuale di controllo conferma che le condizioni continuano a non es- sere soddisfatte, l’autorità di audit effettuerà audit dei sistemi. Titolo VII: Gestione finanziaria, presentazione ed esame dei conti e rettifiche finanziarie Capo I: Gestione finanziaria Sezione I: Norme contabili generali Articolo 86 Impegni di bilancio L’approvazione del programma costituisce una decisione di finanziamento; di conseguenza anche la corrispondente notifica allo Stato membro costitui- sce un impegno giuridico. Gli impegni di bilancio dell’UE per ciascun pro- gramma sono assunti dalla Commissione europea in frazioni annue per ogni fondo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027. Anche gli impegni di bilancio per la prima frazione fanno seguito all’adozione del programma da parte della Commissione europea. Articolo 87 Uso dell’euro Tutte le spese sono espresse dagli Stati membri in euro.

Articolo 88 Rimborso L’importo dovuto al bilancio dell’Unione è rimborsato prima della data di scadenza che coincide con l’ultimo giorno del secondo mese dall’emissione dell’ordine di riscossione; diversamente si applica un interesse di mora. Sezione II: Regole riguardanti i pagamenti agli Stati membri Articolo 89 Tipologie di pagamenti I pagamenti avvengono sotto forma di prefinanziamento, di pagamenti inter- medi e pagamenti del saldo dei conti del periodo contabile.

Articolo 90 Prefinanziamento Il prefinanziamento si basa sul sostegno totale a carico dei fondi e viene ver- sato per ciascun fondo in frazioni annuali prima del 1° luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti. Le frazioni annuali per il periodo 2021–2026 sono pari allo 0,5 per cento. Se un programma è adot- tato dopo il 1° luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione. Le regole specifiche sul prefinanziamento per i programmi soste- nuti dal Fondo BMVI sono stabilite nel regolamento BMVI. Articolo 91 Domande di pagamento Lo Stato membro presenta al massimo sei domande di pagamento per pro- gramma, per fondo e per periodo contabile. Ogni anno i termini per ciascuna domanda di pagamento sono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio, il 31 ottobre, il 30 novembre e il 31 dicembre. L’ultima domanda di pagamento presentata entro il 31 luglio si considera domanda di pagamento finale per il periodo contabile terminato il 30 giugno. Articolo 92 Elementi specifici degli strumenti finanziari nelle domande di Questo articolo riguarda gli strumenti finanziari che possono essere attuati pagamento dagli Stati membri e, a seconda dello strumento finanziario, definisce gli ele- menti che devono contenere le domande di pagamento. Articolo 93 Regole comuni per i pagamenti La Commissione europea effettua i pagamenti intermedi entro 60 giorni dalla data di ricezione della domanda di pagamento, subordinatamente alla dispo- nibilità di finanziamenti. Articolo 94 Contributo dell’Unione in base a costi unitari, somme forfetta- La Commissione europea può rimborsare il contributo dell’Unione a un pro- rie e tassi forfettari gramma in base a costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari. A tal fine gli Stati membri presentano una proposta alla Commissione in conformità dei modelli riportati negli allegati V e VI nel contesto della presentazione del programma o di una richiesta di modifica. Inoltre la Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati in con- formità dell’articolo 114 al fine di integrare il presente articolo. Articolo 95 Contributo dell’Unione basato su finanziamenti non collegati ai Per avvalersi di un finanziamento non collegato ai costi, gli Stati membri pre- costi sentano una proposta alla Commissione europea in conformità del modello

negli allegati V e VI nel contesto di un programma o di una richiesta di mo- difica. Inoltre alla Commissione europea è conferito il potere di adottare un atto de- legato in conformità all’articolo 114 al fine di integrare il presente articolo. Sezione III: Interruzioni e sospensioni Articolo 96 Interruzione dei termini di pagamento La Commissione europea può interrompere il termine di pagamento, tranne che per il prefinanziamento, per un periodo massimo di sei mesi se vi sono

indizi di carenza grave oppure se deve effettuare verifiche supplementari es- sendo pervenute informazioni secondo le quali le spese di una domanda di pagamento possono essere collegate a un’irregolarità. Lo Stato membro può acconsentire a prorogare di tre mesi il periodo di interruzione. Articolo 97 Sospensione dei pagamenti Se ha dato allo Stato membro la possibilità di presentare osservazioni, la Commissione europea può sospendere la totalità o una parte dei pagamenti, ad eccezione del prefinanziamento, in presenza di una delle condizioni se- guenti: a) lo Stato membro ha omesso di adottare le azioni necessarie per porre rimedio alla situazione che ha dato origine a un’interruzione ai sensi dell’articolo 96; b) esiste una carenza grave; c) le spese figuranti nelle domande di pagamento sono collegate a un’ir- regolarità che non è stata rettificata; d) la Commissione europea fa valere un’infrazione ai sensi dell’articolo

258 TFUE che mette a rischio la legittimità e la regolarità delle spese.

La Commissione europea pone fine alla sospensione della totalità o di una parte dei pagamenti dopo che lo Stato membro ha adottato le necessarie mi- sure. Capo II: Presentazione ed esame dei conti Articolo 98 Contenuto e presentazione dei conti In base al presente articolo per ciascun periodo contabile per il quale sono state presentate domande di pagamento lo Stato membro trasmette alla Com- missione europea entro il 15 febbraio una serie di documenti riferiti al periodo contabile precedente. Il termine previsto può essere eccezionalmente proro- gato dalla Commissione europea al 1° marzo. Articolo 99 Esame dei conti La Commissione europea si accerta che i conti siano completi, accurati e ve- ritieri entro il 31 maggio dell’anno successivo alla fine del periodo contabile, salvo se si applica l’articolo 102. Articolo 100 Calcolo del saldo Per il calcolo del saldo la Commissione europea tiene conto degli importi in- dicati nell’articolo 98 paragrafo 3 lettera a e dei pagamenti intermedi effet- tuati durante un periodo contabile. Qualora esista un importo da recuperare a carico dello Stato membro, tale importo è oggetto di un ordine di riscossione emesso dalla Commissione europea.

Articolo 101 Procedura di esame dei conti La procedura di cui all’articolo 102 si applica se l’autorità di audit ha emesso un parere di audit con riserve o negativo per motivi di completezza, accura- tezza e veridicità dei conti oppure se la Commissione europea dispone di ele- menti di prova che mettono in dubbio l’affidabilità del parere di audit senza riserve. In tutti gli altri casi la Commissione europea calcola gli importi imputabili ai fondi in conformità dell’articolo 100 e procede ai pertinenti pagamenti o re- cuperi prima del 1° luglio. Tale pagamento o recupero costituisce accetta- zione dei conti. Articolo 102 Procedura di esame dei conti in contraddittorio Se l’autorità di audit emette un parere di audit con riserve o negativo per mo- tivi di completezza, accuratezza e veridicità dei conti, la Commissione euro- pea chiede allo Stato membro di rivedere i conti e ripresentare entro un mese i documenti di cui all’articolo 98 paragrafo 1. Capo III: Rettifiche finanziarie Articolo 103 Rettifiche finanziarie effettuate dagli Stati membri Gli Stati membri applicano rettifiche finanziarie sopprimendo il sostegno dei fondi se le spese dichiarate alla Commissione europea risultano irregolari. Articolo 104 Rettifiche finanziarie effettuate dalla Commissione Se la Commissione europea constata una carenza grave che mette a rischio il sostegno dei fondi già pagato al programma o le spese figuranti nei conti ac- cettati sono irregolari e non sono state rilevate e segnalate dallo Stato membro o ancora che lo Stato membro non ha ottemperato ai propri obblighi a norma dell’articolo 97 prima dell’avvio della procedura di rettifica finanziaria da parte della Commissione europea, apporta rettifiche finanziarie riducendo il sostegno dei fondi a un programma. Nell’applicare le rettifiche finanziarie a tasso forfettario o estrapolate la Com- missione europea agisce in conformità dell’allegato XXV. Prima di decidere in merito a una rettifica finanziaria, la Commissione europea informa lo Stato membro delle proprie conclusioni e gli dà la possibilità di presentare osserva- zioni entro due mesi. Se lo Stato membro non accetta la rettifica finanziaria, è convocato per un’audizione. Entro dieci mesi dall’audizione o dalla presen- tazione di informazioni aggiuntive, la Commissione europea decide in merito a una rettifica finanziaria mediante un atto di esecuzione.

Capo IV: Disimpegno Articolo 105 Principi e regole del disimpegno La Commissione disimpegna l’importo di un programma non impiegato per il prefinanziamento in conformità dell’articolo 90, o per il quale non è stata presentata una domanda di pagamento in conformità degli articoli 91 e 92,

entro il 31 dicembre del terzo anno civile successivo all’anno degli impegni di bilancio per il periodo 2021–2026. Articolo 106 Eccezioni alle regole di disimpegno Sono escluse dal disimpegno le operazioni sospese in virtù di un procedi- mento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo come pure le operazioni che per cause di forza maggiore hanno inciso gravemente sull’attuazione dell’intero programma o di sua parte e non è stato possibile presentare una domanda di pagamento. Lo Stato membro invia entro il 31 gennaio alla Commissione europea le informazioni in merito alle eccezioni per gli importi fatti valere entro il 26 dicembre. Articolo 107 Procedura di disimpegno La Commissione europea informa lo Stato membro circa l’importo del disim- pegno; tale decisione si basa sulle informazioni trasmesse entro il 31 gennaio. Lo Stato membro dispone di due mesi per accettare l’importo oggetto del di- simpegno o per trasmettere le proprie osservazioni. Entro il 30 giugno esso presenta alla Commissione europea un piano di finanziamento riveduto che riflette, per l’anno civile interessato, la riduzione del sostegno ad almeno una priorità del programma. In caso di mancata presentazione, la Commissione europea modifica il piano di finanziamento riducendo il contributo dei fondi per l’anno civile interessato. Tale riduzione riguarda ciascuna priorità in pro- porzione agli importi oggetto del disimpegno che non erano stati impiegati nell’anno civile interessato. Entro il 31 ottobre la Commissione europea mo- difica la decisione che adotta il programma.

Titolo IX: Delega di potere e disposizioni di attuazione, transitorie e finali Capo I: Delega di potere e disposizioni di attuazione Articolo 113 Delega di potere per quanto riguarda taluni allegati La presente disposizione conferisce alla Commissione europea il potere di adottare atti delegati per modificare gli allegati del presente regolamento, ad eccezione degli allegati III, IV, XI, XIII, XIV, XVII und XXVI. Articolo 114 Esercizio della delega La Commissione europea ha il potere di adottare atti delegati di cui agli arti- coli 79 paragrafo 4, 94 paragrafo 4, 95 paragrafo 4 e 113. Tale potere è con- ferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal 1° lu- glio 2021. Questa delega di potere di cui agli articoli 79 paragrafo 4, 94 paragrafo 4, 95 paragrafo 4, 113 e 117 paragrafo 2 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. Un atto delegato entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno solle- vato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato. Articolo 115 Procedura di comitato La Commissione europea è assistita da un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Capo II: Disposizioni transitorie e finali Articolo 119 Entrata in vigore Il presente articolo stabilisce che il regolamento è entrato in vigore il 1° luglio 2021.

Approvazione dello scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2021/1148 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, uno strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (sviluppi dell’acquis di Schengen) | Lexipedia | Lexipedia