Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Riscossione dei contributi AVS – Salario di poco conto e interessi di mora)
Dipartimento federale dell’interno DFI
Berna, 15 maggio 2024
Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (Riscossione dei contributi AVS – Salario di poco conto e interessi di mora)
Rapporto esplicativo per l’indizione della pro- cedura di consultazione
BSV-D-14D83401/248
Compendio
La riscossione dei contributi AVS deve essere migliorata in due ambiti. Innanzi- tutto occorre ampliare l’elenco dei datori di lavoro che devono versare contributi sui salari di poco conto. Inoltre va introdotta una nuova regolamentazione per il decorso degli interessi di mora in caso di realizzazione di un utile di liquidazione dopo la cessazione di un’attività lucrativa indipendente.
I salari inferiori a 2300 franchi all’anno non sono soggetti all’obbligo contributivo nell’AVS. A causa dell’esenzione dei salari di poco conto può accadere che determinati salariati impiegati ricorrentemente per brevi periodi non siano affiliati alle assicurazioni sociali per la maggior parte dei loro redditi da lavoro. Il Consiglio federale può pertanto prevedere un obbligo assicurativo a partire dal primo franco guadagnato per determi- nate attività in cui i rapporti di lavoro di breve durata sono particolarmente frequenti. L’elenco dei datori di lavoro in questione va ampliato in modo mirato, includendovi i cori, gli studi grafici, i mezzi di comunicazione e i musei.
I lavoratori indipendenti devono versare contributi d’acconto stabiliti sulla base del red- dito presumibile annunciato alla cassa di compensazione. Successivamente, la cassa di compensazione fissa definitivamente i contributi personali dovuti sulla base della comunicazione delle autorità fiscali. Il versamento di acconti troppo bassi comporta l’addebito di interessi di mora, che iniziano a decorrere già un anno dopo l’anno di contribuzione. In caso di utili di liquidazione realizzati dopo la cessazione dell’attività lucrativa vi è un maggior rischio che l’importo dei contributi d’acconto pagati sia troppo basso, il che può causare l’addebito di interessi di mora elevati. Data la particolarità dei casi in cui vengono realizzati utili di liquidazione dopo la cessazione di un’attività lucra- tiva indipendente, in futuro il decorso degli interessi di mora inizierà, a determinate condizioni, soltanto a partire dalla fatturazione del saldo dei contributi.
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
L’intera popolazione adulta residente in Svizzera è per principio soggetta all’obbligo contributivo nell’AVS fino al raggiungimento dell’età di riferimento. Le circa 80 casse di compensazione AVS sono responsabili per la riscossione dei contributi. Il grado di au- tomatizzazione è elevato e le procedure sono il più possibile standardizzate. In alcuni casi sono però necessarie deroghe alla procedura standard, al fine di evitare effetti indesiderati che potrebbero ripercuotersi negativamente sull’intero sistema della riscos- sione dei contributi. La presente modifica di ordinanza riguarda due casi del genere. Il primo è quello dei settori in cui i rapporti di lavoro di breve durata sono frequenti e occorre quindi riscuotere i contributi su tutti i salari, anche quelli di poco conto, al fine di evitare lacune nella copertura assicurativa dei salariati. L’elenco dei datori di lavoro in questione verrà dunque ampliato. Il secondo è quello degli utili di liquidazione, per i quali va introdotta una regolamentazione speciale al fine di evitare la riscossione ingiu- stificata di interessi di mora. Entrambe le misure proposte potrebbero avere ripercus- sioni su un numero considerevole di persone soggette all’obbligo contributivo. Per que- sta ragione, la presente modifica di ordinanza è posta in consultazione.
2 Conteggio dei contributi sui salari di poco conto – Ampliamento
dell’elenco dei datori di lavoro
2.1 Necessità di agire e obiettivi
In linea di massima, sui salari di poco conto, vale a dire quelli inferiori a 2300 franchi all’anno per datore di lavoro, i contributi AVS vanno conteggiati soltanto su richiesta della persona assicurata. Questa disposizione contempla due eccezioni, che preve- dono la riscossione dei contributi a partire dal primo franco guadagnato. Si tratta di due settori nei quali i rapporti di lavoro di breve durata e quindi i salari di poco conto sono particolarmente frequenti, vale a dire quello delle persone occupate nelle economie domestiche private e quello delle persone attive nei settori della cultura e dei media. L’esenzione dei salari inferiori a 2300 franchi può avere come conseguenza che i sa- lariati impiegati ripetutamente per brevi periodi nell’ambito della loro attività principale non siano affiliati alle assicurazioni sociali per la maggior parte dei loro redditi da lavoro. Per evitare che ciò accada, il Consiglio federale ha la facoltà di prevedere deroghe all’esenzione dal pagamento dei contributi (art. 14 cpv. 5 della legge federale del 20 di- cembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [LAVS; RS 831.10]).
La disposizione derogatoria per le persone impiegate nei settori della cultura e dei me- dia (art. 34d cpv. 2 lett. b dell’ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti [OAVS; RS 831.101]) prevede attualmente l’obbligo di ri- scuotere in ogni caso i contributi sui salari delle persone impiegate da produttori di
danza e di teatro, orchestre, produttori di supporti audio o audiovisivi ed emittenti ra- diofoniche o televisive nonché da scuole del settore artistico.
Grazie alla registrazione sistematica di tutti i salari di poco conseguiti presso vari datori di lavoro, queste persone vengono trattate come se tutti questi salari fossero versati loro da un unico datore di lavoro. Questo ha di regola un effetto positivo sull’ammontare delle loro prestazioni assicurative in caso di realizzazione di un evento assicurato.
Elaborata in collaborazione con Suisseculture, l’associazione mantello degli operatori culturali, questa disposizione derogatoria per le persone impiegate nei settori della cul- tura e dei media è stata introdotta con effetto dal 1° gennaio 2010 1 e funziona bene. Nella pratica è però emerso che vi sono incoerenze e un certo bisogno di ampliamento, soprattutto a causa delle disparità di trattamento tra gruppi professionali simili. Nel rap- porto sulla sicurezza sociale degli operatori culturali in Svizzera (Die soziale Sicherheit der Kulturschaffenden in der Schweiz), redatto in adempimento del postulato Maret 21.3281, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che sarebbe ragionevole am- pliare in modo mirato l’elenco dei datori di lavoro nell’articolo 34d capoverso 2 OAVS.
2.2 Opzione scelta
Nell’elenco dei datori di lavoro dei settori della cultura e dei media vanno aggiunte quat- tro nuove categorie.
- Cori: i cori fanno spesso capo a musicisti che ricevono soltanto una remunerazione modesta (p. es. il pianista che impiegano per la preparazione di un concerto). La normativa vigente impone il conteggio dei contributi alle orchestre che impiegano persone con salari inferiori a 2300 franchi. Dato che la situazione dei cori è molto simile, questi vanno aggiunti esplicitamente all’elenco dei datori di lavoro.
- Mezzi di comunicazione digitali o a stampa: secondo il diritto vigente, le persone che lavorano per la radio e la televisione e ricevono remunerazioni di poco conto sono soggette all’obbligo contributivo dal primo franco guadagnato. Per contro, le persone impiegate dai mezzi di comunicazione digitali o a stampa (segnatamente gli editori di giornali) non rientrano nel campo d’applicazione di questa disposizione. Questa distinzione non convince, poiché le figure professionali che lavorano per questi mezzi di comunicazione sono in gran parte identiche. I giornalisti, i fotografi e i mediamatici lavorano infatti non soltanto per la radio e la televisione, ma anche per i mezzi di comunicazione digitali e a stampa. Per garantire la parità di tratta- mento di tutti i salariati, anche questi ultimi vanno pertanto aggiunti all’elenco dei datori di lavoro e dovranno conteggiare i contributi sull’integralità dei salari.
RU 2009 5183
- Studi grafici: anche gli studi grafici o le aziende grafiche impiegano spesso persone per incarichi di breve durata (oltre a grafici o designer grafici, in particolare fotografi, designer di media, impaginatori, pianificatori di media). Grazie all’aggiunta degli studi grafici nell’elenco dei datori di lavoro, queste persone potranno essere equi- parate ai salariati che, lavorando per una sola azienda grafica, superano la soglia prevista per i salari di poco conto e possono quindi beneficiare di regola di una migliore copertura previdenziale.
- Musei: nei musei sono spesso gli operatori culturali impiegati nei settori della mani- polazione d’arte, dell’installazione di esposizioni e della mediazione culturale a ri- cevere salari di poco conto. Fanno parte delle prime due categorie diverse attività indispensabili per un esercizio professionalizzato dei musei, ossia il montaggio e lo smontaggio delle opere d’arte, la documentazione tecnica e conservativa, il depo- sito e il trasporto delle opere d’arte ecc. Queste attività hanno un’importanza fonda- mentale per la produzione artistica, come pure per la presentazione e la conserva- zione delle opere d’arte. Appartengono al terzo gruppo i mediatori culturali, che nei musei sviluppano proposte per varie categorie di pubblico. Le persone attive nella mediazione culturale pianificano e svolgono visite guidate, laboratori e altre attività, preparano strumenti d’informazione e collaborano all’approntamento delle esposi- zioni. I musei vanno aggiunti all’elenco dei datori di lavoro per permettere anche a queste tre categorie di persone di beneficiare di una migliore copertura previden- ziale.
3 Interessi di mora in caso di realizzazione di utili di liquidazione
3.1 Necessità di agire e obiettivi
I contributi personali sul reddito di un’attività lucrativa indipendente sono dapprima sta- biliti sulla base del reddito presumibile dell’anno di contribuzione, dopodiché i lavoratori indipendenti devono versare contributi d’acconto. Per poter emanare una decisione definitiva di fissazione dei contributi AVS, le casse di compensazione si basano sulla tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato e comunicata loro dalle autorità fiscali cantonali. Dopo che i contributi sono stati fissati definitivamente, le casse stabiliscono il saldo, vale a dire la differenza tra il totale dei contributi d’acconto pagati per un determinato anno e i contributi dovuti in base alla decisione definitiva per il me- desimo anno. In caso di differenza notevole (di almeno il 25 %) tra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti, la persona assicurata deve per principio pa- gare interessi di mora (art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS). Questi iniziano tuttavia a decorrere soltanto un anno civile dopo la fine dell’anno di contribuzione in questione, il che dà alla persona assicurata il tempo di adeguare il più possibile alla realtà la valutazione del proprio reddito e segnalare alla cassa di compensazione una sua eventuale note- vole variazione.
Gli utili realizzati con la liquidazione dell’impresa sono anch’essi redditi dell’attività lu- crativa indipendente e sono dunque soggetti all’obbligo contributivo. Tuttavia, dato che la realizzazione di questi utili può avvenire anche a distanza di diversi anni dalla ces- sazione dell’attività indipendente, la situazione risulta essere più particolare rispetto a quella dei redditi conseguiti regolarmente dagli indipendenti quando esercitavano la loro attività. Da un lato, infatti, fintantoché le autorità fiscali non hanno stabilito l’importo dell’utile di liquidazione con la tassazione definitiva, la persona assicurata che versa acconti sulla base di una stima del medesimo non ha alcun incentivo a rivederne l’im- porto. Di conseguenza, è possibile che gli interessi di mora debbano essere applicati a una significativa differenza tra l’importo definitivo e gli acconti già versati. Dall’altro, la fine della relazione tra la persona assicurata e l’AVS al momento della cessazione dell’attività comporta il rischio non indifferente che la persona assicurata dimentichi di comunicare la realizzazione dell’utile di liquidazione alla cassa di compensazione AVS (parallelamente alla sua dichiarazione alle autorità fiscali) e che quindi non venga ver- sato alcun contributo d’acconto. Questa situazione può causare una richiesta di paga- mento di interessi di mora particolarmente elevati, poiché in tal caso questi decorrono sulla totalità dei contributi dovuti.
Occorre dunque prendere provvedimenti affinché il caso particolare degli utili di liqui- dazione realizzati dopo la cessazione dell’attività sia considerato tenendo conto della sua specificità. Appare quindi ragionevole che in tale situazione si applichi un decorso degli interessi di mora adattato a questo caso specifico, in modo da ridurre il rischio di interessi di mora sproporzionati, considerate le situazioni particolari in cui si collocano gli utili di liquidazione realizzati dopo la cessazione dell’attività.
3.2 Opzione scelta
Il progetto prevede l’introduzione di una nuova regolamentazione per il decorso degli interessi di mora in caso di realizzazione di un utile di liquidazione dopo la cessazione di un’attività lucrativa indipendente. Contrariamente alla prassi attualmente adottata per il decorso degli interessi di mora, in futuro in questo caso particolare gli interessi di mora inizieranno a decorrere soltanto a partire dall’emanazione della decisione definitiva di fissazione dei contributi e soltanto se i contributi non saranno stati versati alla cassa di compensazione competente entro
30 giorni a contare dalla fatturazione.
Per poter beneficiare di questa nuova regolamentazione, la persona assicurata dovrà informare la cassa di compensazione della realizzazione di un utile di liquidazione al più tardi alla fine dell’anno seguente la medesima. Questa comunicazione sarà finaliz- zata al versamento di contributi d’acconto. L’importo dell’utile di liquidazione comuni- cato alla cassa di compensazione dovrà corrispondere a quello dichiarato anche alle autorità fiscali nella relativa dichiarazione.
La cassa di compensazione fisserà definitivamente i contributi dopo aver ricevuto dalle autorità fiscali la comunicazione concernente la tassazione definitiva. Saranno dovuti
interessi di mora soltanto se la persona assicurata non avrà pagato i contributi da com- pensare entro 30 giorni a contare dalla fatturazione da parte della cassa di compensa- zione. Se non saranno rispettate tutte le condizioni per l’applicazione della nuova di- sposizione sugli interessi di mora, si applicheranno le disposizioni ordinarie (segnata- mente l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS; v. n. 3.1).
Le persone assicurate non sono tenute a comunicare alla cassa la cessazione dell’at- tività. Tuttavia, il meccanismo automatico di fatturazione dei contributi d’acconto prov- visori sul reddito dell’attività lucrativa indipendente fa sì che la persona assicurata co- munichi spontaneamente la cessazione della sua attività alla cassa di compensazione, affinché questa interrompa definitivamente tale fatturazione. A quel momento la cassa informerà la persona assicurata riguardo al suo obbligo di comunicare la probabile rea- lizzazione di un futuro utile di liquidazione, spiegandole il funzionamento degli interessi di mora previsti per questo caso specifico. In questo modo la cassa di compensazione si assicura che, nonostante la fine dell’affiliazione, la persona assicurata si farà sentire nuovamente in caso di realizzazione di un utile di liquidazione e, se necessario, potrà restare in contatto con lei.
La nuova disposizione è applicabile indipendentemente da qualsiasi colpa, alla stregua delle disposizioni in materia di interessi. Questo principio sancito dalla giurisprudenza costante in materia di AVS non è dunque messo in discussione. Del resto, le casse di compensazione non potrebbero effettuare un esame della colpa caso per caso, dato che il trattamento di tali casi è un’operazione di massa.
L’obiettivo della revisione proposta non è quindi di modificare in generale l’applicazione degli interessi di mora sui contributi personali sul reddito dell’attività lucrativa indipen- dente, dato che l’attuale regolamentazione ha dato buoni risultati 2 ed è necessaria per garantire una riscossione tempestiva dei contributi AVS. Tuttavia essa va completata con una soluzione adattata e mirata che consenta di tenere conto del caso particolare degli utili di liquidazione realizzati dopo la cessazione dell’attività.
4 Punti essenziali del progetto
Nell’elenco dell’articolo 34d capoverso 2 lettera b OAVS, in cui sono enumerati i datori di lavoro dei settori della cultura e dei media che devono conteggiare i contributi su tutti i salari versati, anche quelli di poco conto, vengono aggiunte quattro nuove categorie di datori di lavoro: i cori, i mezzi di comunicazione digitali o a stampa, gli studi grafici e i musei.
All’articolo 41bis capoverso 1 OAVS è aggiunta una nuova lettera (lett. g), che prevede un decorso specifico degli interessi di mora per i contributi sugli utili di liquidazione
Cfr. il parere del Consiglio federale in risposta alla mozione Salzmann 19.3654 Riscossione tempestiva degli interessi di mora nell'AVS.
realizzati dopo la cessazione dell’attività, applicabile a condizione che la persona assi- curata abbia comunicato l’importo effettivamente realizzato entro il 31 dicembre dell’anno seguente quello della realizzazione.
5 Commento ai singoli articoli
All’elenco dei datori di lavoro dei settori della cultura e dei media vengono aggiunte quattro nuove categorie di datori di lavoro. Questi ultimi sono tenuti a riscuotere i con- tributi AVS, AI, IPG e AD a partire dal primo franco versato ai loro salariati. Il fatto che si tratti di salari di poco conto, vale a dire inferiori a 2300 franchi all’anno per datore di lavoro, non avrà dunque più alcuna rilevanza. Sono eccettuati i salari versati alle per- sone che hanno raggiunto l’età di riferimento (e non desiderano versare contributi a titolo facoltativo). Queste persone sono esonerate dal versamento dei contributi fino a un importo di 16 800 franchi all’anno per datore di lavoro 3.
La prima categoria di datori di lavoro aggiunta all’elenco è quella dei cori. La disposi- zione derogatoria sarà applicabile ai salari di poco conto versati ai musicisti da essi impiegati di regola temporaneamente (p. es. cantante professionista per l’educazione vocale, flautista per l’accompagnamento durante i concerti). Per «coro» si intende un gruppo di cantanti, anche di piccole dimensioni, che si esibisce per esempio quale gruppo musicale.
La seconda è quella dei mezzi di comunicazione digitali o a stampa, con cui si inten- dono principalmente gli editori di giornali, che in futuro saranno trattati allo stesso modo delle emittenti radiofoniche e televisive.
La terza è quella degli studi grafici. Per «studi grafici» si intendono imprese che si oc- cupano della progettazione e del design di mezzi di comunicazione grafici.
Infine, la quarta è quella dei musei. Per la sua definizione ci si basa sulla definizione di museo adottata dal Consiglio internazionale dei musei (ICOM) e valida a livello mon- diale 4.
Art. 6quater OAVS. Il museo è un’istituzione permanente senza scopo di lucro e al servizio della società, che effettua ricerche, colleziona, conserva, interpreta ed espone il patrimonio materiale e immateriale. Aperti al pubblico, accessibili e inclusivi, i musei promuovono la diversità e la sostenibilità. Operano e comunicano in modo etico e professionale e con la partecipazione delle comunità, offrendo esperienze diversificate per l’educazione, il piacere, la riflessione e la condivisione di conoscenze.
Secondo la nuova lettera (lett. g), il decorso degli interessi inizierà soltanto al momento dell’emanazione della decisione definitiva di fissazione dei contributi e soltanto se i contributi non saranno stati versati alla competente cassa di compensazione entro
30 giorni dalla fatturazione.
Entro il 31 dicembre dell’anno che segue quello della realizzazione dell’utile di liquida- zione la persona assicurata dovrà comunicare l’importo dell’utile di liquidazione alla cassa di compensazione, affinché quest’ultima possa fissare i contributi d’acconto da versare. Dopo che l’autorità fiscale avrà proceduto alla tassazione definitiva dell’utile di liquidazione, la cassa di compensazione effettuerà un conteggio dei contributi dedu- cendo dai contributi dovuti gli acconti già versati e fatturando il saldo alla persona as- sicurata. Il presente progetto modifica il momento dell’inizio del decorso degli interessi di mora, nel caso in cui la persona assicurata adempia la condizione di aver comunicato la rea- lizzazione dell’utile di liquidazione entro il termine impartito. Questi casi di realizzazione di un utile di liquidazione dopo la cessazione dell’attività non saranno dunque più trattati secondo l’articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS, bensì secondo l’articolo 41bis capo- verso 1 lettera g OAVS (lex specialis).
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
In linea di massima, la riscossione di contributi sui salari di poco conto comporterà per le persone interessate il diritto a prestazioni più elevate. Per contro diminuirà il rischio che queste persone debbano ricorrere alle prestazioni complementari nella vecchiaia o in caso d’invalidità. Dato che la Confederazione copre una parte delle uscite dell’AVS e partecipa anche al finanziamento delle prestazioni complementari, la modifica propo- sta avrà qualche ripercussione per le finanze federali. La loro entità non può essere stimata (v. n. 6.2), ma è probabile che sarà molto modesta.
Anche l’aggiunta dei musei all’elenco dei datori di lavoro dell’articolo 34d OAVS avrà ripercussioni dirette minime per la Confederazione, dato che quest’ultima è proprietaria di alcuni musei (p. es. il Museo degli automi musicali di Seewen). In quanto datore di lavoro, la Confederazione dovrà versare i contributi sociali a partire dal primo franco su tutti i salari versati alle persone impiegate nei suoi musei.
Per il resto, le misure proposte non comporteranno maggiori oneri per la Confedera- zione, né sul piano finanziario né su quello del personale.
6.2 Ripercussioni sulle assicurazioni sociali
Dato che in seguito all’ampliamento dell’elenco dei datori di lavoro andranno versati contributi su un maggior numero di salari di poco conto rispetto a oggi, il volume dei contributi versati alle assicurazioni sociali aumenterà. Se da un lato questo avrà un
effetto positivo sulla base contributiva dell’AVS, dall’altro questi contributi conferiranno il diritto a prestazioni più elevate, il che ridurrà il rischio per le persone interessate di dover ricorrere alle prestazioni complementari nella vecchiaia o in caso d’invalidità.
Dato che non vi sono statistiche sulla somma dei salari di poco conto sui quali non vengono attualmente conteggiati i contributi (dato che essi non devono essere comu- nicati alle casse di compensazione)5 e che i contributi supplementari versati avranno ripercussioni diverse in ogni singolo caso a causa delle carriere assicurative individuali, non è possibile fornire una stima delle ripercussioni finanziarie sulle assicurazioni so- ciali. Considerata l’esigua entità degli adeguamenti si può tuttavia prevedere che que- ste ripercussioni saranno trascurabili.
In seguito alla modifica del decorso degli interessi, una parte dei lavoratori indipendenti che cessano la loro attività non dovrà più pagare interessi di mora, il che potrebbe causare una certa riduzione delle entrate per l’AVS, l’AI e le IPG. Questo avrà riper- cussioni anche per le casse di compensazione AVS, dato che un quinto degli interessi di mora va a loro favore (art. 206 OAVS). Dato che le minori entrate dipenderanno dal comportamento degli interessati, non è possibile stimarle. La nuova regolamentazione creerà un incentivo a comunicare sistematicamente alle casse di compensazione la realizzazione degli utili di liquidazione. Ciò permetterà a queste ultime di riscuotere contributi d’acconto, che sono molto importanti per l’AVS, dato il suo finanziamento basato sul sistema di ripartizione.
6.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re- gioni di montagna In qualità di datori di lavoro, i Cantoni, le città e i Comuni che gestiscono musei do- vranno in futuro versare contributi AVS/AI/IPG/AD anche sui salari del personale im- piegato con salari di poco conto presso queste istituzioni. Non è possibile quantificare i maggiori oneri che ne deriveranno. Dato che si tratta di salari esigui, è tuttavia proba- bile che le ripercussioni saranno marginali (v. anche n. 6.4).
6.4 Ripercussioni sull’economia
In seguito all’ampliamento dell’elenco dei datori di lavoro nel settore della cultura, alcuni datori di lavoro dovranno in futuro versare contributi AVS/AI/IPG/AD anche sui salari di poco conto. Questi corrisponderanno al 6,4 per cento del salario (tassi per il 2024) sia per i datori di lavoro che per i lavoratori, il che corrisponde a 147,20 franchi ciascuno all’anno per un salario di 2300 franchi. Per i datori di lavoro interessati si tratterà dunque di un onere supplementare esiguo.
Cfr. risposta del Consiglio federale all’interpellanza Herzog 21.3805 Conteggio dei contributi AVS per i lavoratori con salari di poco conto.
In seguito alla modifica del decorso degli interessi, una parte dei lavoratori indipendenti che cessano la loro attività non dovrà più versare interessi di mora.
6.5 Ripercussioni sulla società
Per i lavoratori con salari di poco conto i cui datori di lavoro verranno inseriti nell’elenco dell’articolo 34d capoverso 2 OAVS l’onere contributivo aumenterà, poiché questi lavo- ratori e i loro datori di lavoro verranno assoggettati all’obbligo contributivo (v. n. 6.4). In compenso, i contributi supplementari determineranno un aumento delle prestazioni as- sicurative e quindi, in linea di massima, un miglioramento della copertura assicurativa di queste persone.
7 Aspetti giuridici
Le misure proposte sono conformi all’articolo 112 della Costituzione federale (Cost.; RS 101).
In virtù dell’articolo 14 capoverso 5 LAVS il Consiglio federale può stabilire le attività per le quali l’obbligo contributivo sussiste a partire dal primo franco guadagnato. A tal fine ha emanato l’articolo 34d capoverso 2 lettera b OAVS. L’articolo 14 capoverso 4 LAVS fornisce al Consiglio federale la base legale necessaria per emanare prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi.
Le due misure proposte non contemplano disposizioni rilevanti in materia di protezione dei dati.