IV-Rundschreiben Nr 432 Intertemporalrechtliche Regelungen im Zusammenhang mit der Einführung des Pauschalabzuge
Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità Settore procedura e rendita
9 novembre 2023
Lettera circolare AI n. 432
Regolamentazione di diritto intertemporale per l’introduzione della deduzione forfettaria
1.Contesto
Il 18 ottobre 2023 il Consiglio federale ha deciso di modificare l’articolo 26bis capoverso 3 dell’ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI) con effetto dal 1° gennaio 2024 (v. Comunicato stampa). In attuazione della mozione della CSSS-N 22.3377 Utilizzare salari statistici corrispondenti all’invalidità nel calcolo del grado d’invalidità, in futuro per la determinazione del reddito con invalidità sulla base dei salari statistici della rilevazione della struttura dei salari (RSS) sarà applicata una deduzione forfettaria legata al mercato del lavoro. Questa nuova deduzione ammonterà al 10 per cento. Per le persone che a causa dell’invalidità dispongono soltanto di una capacità funzionale pari o inferiore al 50 per cento, la deduzione forfettaria sarà del 20 per cento. Di seguito vengono fornite le principali informazioni sulla regolamentazione di diritto intertemporale in relazione con l’introduzione della deduzione forfettaria.
2.Prima concessione di una rendita
Le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 sono applicabili a tutte le rendite il cui diritto è nato a partire da tale data. A tutte le rendite il cui diritto è nato prima del 1° gennaio 2024 sono applicabili le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore fino al 31 dicembre 2023. Se il diritto alla rendita sussiste anche dopo questa data, da quel momento si applicano le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore dal 1°gennaio 2024. La rendita verrà aumentata con effetto dal 1° gennaio 2024.
3.Nuove richieste di rendita dopo un precedente rifiuto
Gli assicurati cui prima del 1° gennaio 2024 è stata rifiutata una rendita a causa di un grado d’invalidità insufficiente potranno inoltrare una nuova richiesta, se saranno in grado di dimostrare che l’applicazione della deduzione forfettaria al calcolo del grado d’invalidità potrebbe determinare il diritto a una rendita. In tal caso ci si baserà sulla valutazione del grado d’invalidità che aveva determinato il rifiuto della rendita, senza tenere conto dell’eventuale deduzione dovuta al danno alla salute allora applicata. Se applicando la nuova deduzione forfettaria il grado d’invalidità raggiungerà almeno il
40 per cento, si entrerà in materia sulla nuova richiesta.
Se l’applicazione della deduzione forfettaria non permetterà di raggiungere il grado d’invalidità conferente il diritto a una rendita, l’assicurato avrà la possibilità di dimostrare un altro cambiamento rilevante secondo l’articolo 87 capoverso 3 OAI. Conformemente all’articolo 29 capoverso 1 della legge federale sull’assicurazione per l’invalidità (LAI), il diritto alla rendita nascerà al più presto sei mesi dopo l’inoltro della richiesta.
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4.Adeguamento delle rendite correnti
a) In generale
Conformemente al capoverso 1 della disposizione transitoria della modifica dell’OAI del 18 ottobre 2023, le rendite correnti il cui diritto è nato prima del 1° gennaio 2024 andranno sottoposte a revisione. La revisione dovrà essere avviata entro tre anni, ovvero prima del 1° gennaio 2027. Essa è prevista soltanto per i casi di rendita che adempiono cumulativamente tre condizioni: il grado d’invalidità è inferiore al 70 per cento, il reddito con invalidità era stato determinato sulla base di valori statistici e al reddito con invalidità non era già stata applicata una deduzione del 20 per cento. Dal 1° gennaio 2024 si dovrà dapprima procedere alla valutazione del grado d’invalidità conformemente alle disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore da quella data. La rendita verrà aumentata con effetto dal 1°gennaio 2024. Per contro, se dalla revisione con effetto dal 1° gennaio 2024 dovesse risultare una riduzione o soppressione della rendita, vi si dovrà rinunciare e continuare a versare la rendita come in precedenza. In presenza di indizi di un cambiamento della situazione determinante, andrà verificato se siano adempiute le condizioni per una revisione secondo l’articolo 17 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e, se del caso, si dovrà adeguare il diritto alla rendita al momento indicato all’articolo 88bis OAI. Esempio 1 Dal marzo del 2022 un assicurato percepisce una rendita pari al 45 per cento di una rendita intera (grado d’invalidità del 48 per cento). L’ufficio AI avvia la revisione sulla base della modifica del diritto nel giugno del 2024. In quella occasione l’assicurato rivendica un peggioramento del suo stato di salute dal maggio del 2023. Dalla valutazione del grado d’invalidità con l’applicazione della deduzione forfettaria risulta un grado d’invalidità del 53 per cento dal 1°gennaio 2024. Dal 1° gennaio 2024 l’assicurato avrà quindi diritto a una rendita pari al 53 per cento di una rendita intera (aumento della rendita). Considerato il peggioramento del suo stato di salute, che determina un grado d’invalidità del 68 per cento, dal giugno del 2024 (art. 88bis cpv. 1 lett. b OAI) l’assicurato avrà diritto a una rendita pari al
68 per cento di una rendita intera.
Esempio 2 Da giugno 2020 un assicurato percepisce una mezza rendita con un grado di invalidità del 52 per cento. Nella valutazione del grado di invalidità effettuata in quel momento, è stata presa in considerazione una deduzione del 15 per cento dovuta alla disabilità. L'Ufficio AI avvia la revisione sulla base della modifica del diritto nel giugno del 2024. Nell'ambito dei chiarimenti, un miglioramento dello stato di salute viene determinato a partire dall'aprile 2024. Sulla base della valutazione del grado di invalidità con la deduzione forfettaria (10 per cento), dal 1° gennaio 2024 risulterebbe un grado di invalidità del 49 per cento. Poiché ciò comporterebbe una riduzione della rendita, si rinuncia alla revisione a partire dal 1° gennaio 2024 e si continua a versare la mezza rendita per il momento. A causa del miglioramento dello stato di salute (motivo della revisione), la mezza rendita sarà soppressa con decisione di settembre 2024 con effetto a partire dal 1° novembre 2024, ai sensi dell'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI.
b) Rendite già inserite nel nuovo sistema di rendite lineare
Indipendentemente dall'esistenza di una modifica di almeno cinque punti percentuali del grado d’invalidità, le rendite vengono adeguate sulla base delle disposizioni dell'OAI nella versione valida dal 1° gennaio 2024. L'adeguamento in seguito a modifiche delle basi giuridiche costituisce un titolo di modifica indipendente e non un motivo di revisione ai sensi dell'articolo 17 LPGA1.
DTF 135 V 201
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Esempio Un assicurato percepisce dall'ottobre 2022 una rendita pari al 58 per cento di una rendita intera (grado d’invalidità 58 per cento). La revisione dovuta alla modifica del diritto comporta ora un grado d’invalidità del 62 per cento. Nonostante una modifica di soli 4 punti percentuali del grado d’invalidità, il diritto alla rendita dell’assicurato sarà aumentato al 62 per cento di una rendita intera a partire dal 1° gennaio 2024.
c) Rendite non ancora trasferite nel nuovo sistema di rendite lineare
Se applicando le disposizioni dell’OAI nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2024 dalla valutazione del grado d’invalidità risulta una modifica del grado d’invalidità di almeno cinque punti percentuali, le rendite verranno trasferite nel sistema di rendite lineare (lett. b cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020). Sono fatti salvi i casi di cui alla lettera b capoverso 2 delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020. Esempio 1 Dall’agosto del 2020 un assicurato percepisce una mezza rendita per un grado d’invalidità del 52 per cento. Il reddito senza invalidità è stato fissato a 50 000 franchi e il reddito con invalidità, partendo da 60 000 franchi, senza deduzione dovuta al danno alla salute e computando una capacità al lavoro residua del 40 per cento, a 24 000 franchi. Nell’ambito della revisione in seguito alla modifica del diritto non è stato rilevato alcun cambiamento della situazione. Applicando al reddito con invalidità una deduzione forfettaria del 20 per cento e tenendo conto della capacità al lavoro residua del 40 per cento, il reddito con invalidità scende a
19 200 franchi. Il nuovo grado d’invalidità è quindi del 62 per cento.
Poiché sussiste una modifica di almeno cinque punti percentuali, l’assicurato passa al nuovo sistema di rendite lineare e dal 1° gennaio 2024 avrà quindi diritto al 62 per cento di una rendita intera. Se invece la modifica del grado d’invalidità fosse inferiore a cinque punti percentuali, l’eventuale adeguamento dovuto alla deduzione forfettaria avverrebbe ancora nel vecchio sistema di rendite, basato sui quarti di rendita. Esempio 2 Dal giugno del 2019 un assicurato percepisce una mezza rendita per un grado d’invalidità del 58 per cento. Il reddito senza invalidità è stato fissato a 95 000 franchi e quello con invalidità, partendo da 60 000 franchi, con una deduzione dovuta al danno alla salute del 5 per cento e tenendo conto di una capacità al lavoro residua del 70 per cento, a 39 900 franchi. Nell’ambito della revisione in seguito alla modifica del diritto non è stato rilevato alcun cambiamento della situazione. Applicando al reddito con invalidità una deduzione forfettaria del 10 per cento e tenendo conto della capacità al lavoro residua del 70 per cento, il reddito con invalidità scende a
37 800 franchi. Il nuovo grado d’invalidità è quindi del 60 per cento.
Poiché non sussiste una modifica del grado d’invalidità di almeno cinque punti percentuali, il nuovo diritto alla rendita continua a essere stabilito secondo il vecchio sistema di rendite, basato sui quarti di rendita. Dal 1° gennaio 2024 l’assicurato avrà pertanto diritto a tre quarti di rendita. d) Revisioni in corso
Per i casi di revisione pendenti, avviati prima del 1° gennaio 2024 e non decisi (decisione oppure comunicazione) fino al 31 dicembre 2023, vanno considerate dal 1°gennaio 2024 le nuove disposizioni relative alla valutazione del grado d’invalidità.
5.Garanzia dei diritti acquisiti per le persone che hanno già compiuto 55 anni
Le rendite correnti degli assicurati il cui diritto alla rendita è nato prima del 1° gennaio 2022 e che a quella data avevano già compiuto 55 anni (uomini nati negli anni dal 1957 al 1966; donne nate negli anni dal 1958 al 1966) non sono sottoposte a revisione. A questi assicurati continuano ad applicarsi le disposizioni legali in vigore fino al 31 dicembre 2021 (lett. c delle disposizioni transitorie della modifica della LAI del 19 giugno 2020).
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Il contenuto di questa lettera circolare sarà inserito nel capitolo 9.2 della Circolare sull’invalidità e sulla rendita nell’assicurazione per l’invalidità (CIRAI) nella versione valida dal 1° gennaio 2024.
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