Kreisschreiben zum Übergangsrecht zur Stabilisierung der AHV (KS-R AHV21); gültig ab 01.01.2024, Stand 01.01.2026
Circolare concernente il diritto transitorio relativo alla stabilizzazione dell’AVS (C DT AVS 21)
Valida dal 01.01.2024
Stato: 01.01.2026
318.303.05 i C DT AVS 21
10.25
Osservazioni preliminari generali
La presente circolare concerne questioni di diritto transitorio relative alle rendite connesse con la riforma Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21). Di norma è applicabile il diritto in vigore al momento del verificarsi dell’evento assicurato, e quindi: − se l’evento assicurato (raggiungimento dell’età di pensiona- mento) si verifica prima del 1° gennaio 2024, si applica per prin- cipio il diritto previgente; − se, invece, l’evento assicurato (raggiungimento dell’età di riferi- mento) si verifica il 1° gennaio 2024 o successivamente (di se- guito: «dopo il 31 dicembre 2023», è applicabile il nuovo diritto. Fattori esterni contingenti, quali il momento della presentazione della richiesta, dell’emanazione della decisione o del trattamento della richiesta, sono per principio ininfluenti. La presente circolare disciplina in particolare: − l’aumento graduale dell’età di riferimento delle donne; − la riscossione anticipata della rendita di vecchiaia secondo il di- ritto previgente in caso di raggiungimento dell’età di riferimento dopo l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2024, del nuovo diritto; − il trattamento delle rendite di vecchiaia rinviate e non ancora ri- scosse prima del 1° gennaio 2024; − la richiesta di un nuovo calcolo delle rendite di vecchiaia il cui di- ritto è nato prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto; − il calcolo delle rendite per le donne della generazione di transi- zione (nate negli anni 1961–1969) e in particolare l’applicazione delle disposizioni speciali relative alla riscossione anticipata se- condo l’articolo 40c LAVS; − la fissazione e il versamento del supplemento di rendita di cui all’articolo 34bis LAVS. Se la presente circolare non dispone altrimenti, sono pienamente applicabili tutte le direttive valide per l’ambito delle rendite
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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 2025
Il presente supplemento contiene precisazioni derivanti dalle prime esperienze pratiche. Inoltre, nei vari esempi il reddito annuo medio determinante (RAM) e gli importi delle rendite vengono adeguati ai valori applicati dal 1° gennaio 2025. Infine, vengono inserite, sotto forma di allegato 3, le tabelle per la misura compensativa di AVS 21 valida dal 1° gennaio 2025 con i relativi importi del supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione.
Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’anno- tazione 1/25 sotto il rispettivo numero marginale.
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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2026
Le disposizioni concernenti l’attuazione della 13a mensilità della ren- dita di vecchiaia entreranno in vigore il 1° gennaio 2026. Il presente supplemento contiene una precisazione concernente il supplemento di rendita per le donne della generazione di transizione che iniziano a riscuotere la rendita di vecchiaia all’età di riferimento. Il supple- mento di rendita non è considerato nel calcolo della 13a mensilità.
Vengono inoltre apportate alcune modifiche e precisazioni a livello linguistico.
Le disposizioni modificate o nuove sono contrassegnate con l’anno- tazione 1/26 sotto il rispettivo numero marginale.
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3.1 Inizio della riscossione anticipata della rendita di vecchiaia
secondo il diritto previgente e fine della medesima dopo
3.1.3 Calcolo della rendita e della riduzione dovuta alla riscossione
anticipata al raggiungimento dell’età di riferimento (per le
3.1.4.1 Riscossione anticipata da parte di un coniuge secondo il diritto
previgente e raggiungimento dell’età di riferimento da parte
3.1.4.2 Riscossione anticipata da parte di un coniuge secondo il diritto
previgente e riscossione anticipata da parte dell’altro coniuge
3.2 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia conclusa
prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto – Trattamento
3.3 Rinvio della rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente e
revoca del rinvio secondo il nuovo diritto – Trattamento
3.4 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia da parte delle
donne della generazione di transizione (nate negli anni 1961–
3.4.1 Disposizioni particolari per il calcolo della riduzione dovuta
all’anticipazione per le donne nate nel 1961 e nel 1962 che iniziano a riscuotere anticipatamente la rendita secondo il
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5. Supplemento di rendita per le donne della generazione di
transizione che non riscuotono anticipatamente la rendita
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Abbreviazioni
art. articolo/i
AVS assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Circ. 13a MRV Circolare sulla 13a mensilità della rendita di vec- chiaia
cpv. capoverso/i
DR Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
LAVS legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicu- razione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.10)
OAVS ordinanza del 31 ottobre 1947 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (RS 831.101)
RAM reddito annuo medio
RCI riunione dei conti individuali
seg./segg. seguente/i
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1. Campo d’applicazione
1.1 In generale
1001 La presente circolare concerne l’aumento graduale dell’età
di riferimento delle donne da 64 a 65 anni. Un anno dopo l’entrata in vigore della riforma AVS 21, vale a dire a partire dal 1° gennaio 2025, essa verrà innalzata di tre mesi all’anno, il che avrà ripercussioni particolari sul diritto alla rendita delle donne di determinate classi d’età.
1002 La circolare disciplina inoltre la concessione e il calcolo
delle prestazioni previste dalle misure compensative della riforma AVS 21 per le donne della generazione di transi- zione, ovvero quelle nate negli anni dal 1961 al 1969.
1003 La circolare disciplina anche il trattamento delle rendite di
vecchiaia anticipate, rinviate o correnti al 1° gennaio 2024. In caso di raggiungimento dell’età di riferimento dopo que- sta data, si pongono la questione dell’aliquota di riduzione applicabile in caso di riscossone anticipata alle donne della generazione di transizione e in generale quella del com- puto, nel calcolo della rendita, dei periodi assicurativi tota- lizzati durante la riscossione anticipata della rendita.
1004 La circolare disciplina, infine, la questione dell’applicazione
della riduzione dovuta all’anticipazione o dell’aumento do- vuto al rinvio alle rendite per superstiti che sostituiscono una rendita di vecchiaia anticipata o rinviata in base al vec- chio diritto.
1.2 Campo d’applicazione temporale
1005 Sono considerate «rendite correnti» le rendite derivanti da
un evento assicurato (raggiungimento dell’età di pensiona- mento o decesso) verificatosi prima del 1° gennaio 2024. Se l’evento assicurato si è verificato prima del 1° gen- naio 2024, sono considerate tali anche le rendite che, in seguito alla presentazione tardiva della relativa richiesta, sono accordate e versate dopo il 31 dicembre 2023.
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1006 Sono per principio considerate come rendite secondo il
nuovo diritto le rendite il cui diritto nasce in seguito al rag- giungimento dell’età di riferimento dopo il 31 dicembre 2023. Queste rendite sono quindi per principio disciplinate dalle DR e non dalla presente circolare, tranne per quanto ri- guarda la concessione delle misure compensative alle donne della generazione di transizione (N. 1002).
2. Aumento dell’età di riferimento delle donne da 64 a
65 anni
2001 L’età di riferimento delle donne è innalzata gradualmente
un anno dopo l’entrata in vigore della riforma AVS 21, ov- vero a partire dal 1° gennaio 2025, con un incremento di tre mesi per anno civile.
2002 Fino al 31 dicembre 2024 l’età di riferimento delle donne è
di 64 anni. A essere determinante è sempre l’anno di na- scita delle donne. Pertanto, per una donna nata nel dicem- bre del 1960 continua a valere l’età di riferimento di
64 anni. Ha dunque diritto alla rendita di vecchiaia dal
1° gennaio 2025.
2003 Nell’ambito dell’aumento graduale dell’età di riferimento
delle donne, tutte le donne appartenenti a una medesima classe d’età vengono trattate allo stesso modo. Ne conse- gue che per un periodo transitorio vigeranno età di riferi- mento diverse per le donne andate in pensione durante il medesimo anno civile (v. N. 2005 segg.).
2004 L’aumento graduale dell’età di riferimento delle donne con-
cerne le classi d’età dal 1961 al 1963. Per la classe d’età
1960 vale ancora l’età di riferimento di 64 anni, per la
classe d’età 1964 vale già l’età di riferimento di 65 anni.
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2005 L’aumento graduale dell’età di riferimento delle donne av-
viene come illustrato nella tabella seguente1.
Classe Età di riferimento Inizio del diritto alla rendita d’età
1960 64 Febbraio 2024–gennaio 2025
1961 64 anni e 3 mesi Maggio 2025–aprile 2026
1962 64 anni e 6 mesi Agosto 2026–luglio 2027
1963 64 anni e 9 mesi Novembre 2027–ottobre 2028
1964 65 anni Da febbraio 2029
2006 Dalla tabella risulta che, per esempio, per tutte le donne
della classe d’età 1961 l’età di riferimento è di 64 anni e
3 mesi. Per questa classe d’età, dunque, il diritto alla ren-
dita (senza anticipazione) inizia al più presto dal maggio del 2025. Secondo il diritto previgente, una donna nata nel gennaio del 1961 avrebbe diritto alla rendita di vecchiaia dal febbraio del 2025. In seguito all’aumento dell’età di rife- rimento, il suo diritto nasce tre mesi più tardi, vale a dire nel maggio del 2025.
2007 Le donne nate nel dicembre del 1961, per esempio, pos-
sono riscuotere la rendita di vecchiaia a partire dall’aprile del 2026, poiché per loro vale ancora l’età di riferimento di
64 anni e 3 mesi. Per le donne nate nel 1962, invece, dal
1° gennaio 2026 l’età di riferimento aumenta a 64 anni e
6 mesi. Questo garantisce la parità di trattamento a tutte le
donne della medesima classe d’età per quanto concerne l’età di riferimento.
2008 Le donne delle classi d’età 1960 e 1961 sono le ultime cui
si applica o è applicabile il diritto previgente per quanto ri- guarda la riscossione anticipata della rendita. Per le donne
1 La tabella dell’allegato 1 illustra più dettagliatamente l’aumento graduale dell’età di riferimento delle
donne.
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nate nel 1961 occorre però tenere presente che la durata dell’anticipazione aumenta di tre mesi in seguito all’innalza- mento dell’età di riferimento (v. anche N. 3008).
2009 Se di una donna nata nel 1961, 1962 o 1963 è noto sol-
tanto l’anno di nascita ma non la data di nascita esatta, l’inizio del diritto alla rendita è posticipato di tre, sei o nove mesi, a seconda dell’anno di nascita, a contare dal 1° luglio (analogamente al N. 3012 DR).
Classe Età di riferimento Inizio del diritto alla rendita, se è d’età noto soltanto l’anno di nascita
1960 64 1° luglio 2024
1961 64 anni e 3 mesi 1° ottobre 2025
1962 64 anni e 6 mesi 1° gennaio 2027
1963 64 anni e 9 mesi 1° aprile 2028
1964 65 anni 1° luglio 2029
2010 Nell’ambito dell’aumento graduale dell’età di riferimento
delle donne, per il calcolo della rendita va tenuto presente che le classi d’età 1961, 1962 e 1963 delle donne conti- nueranno ad avere una durata di contribuzione massima di
43 anni. Questo vale sia per la scala delle rendite che per
la corrispondente durata di contribuzione considerata per il calcolo del reddito annuo medio determinante. Solo nel momento in cui l’età di riferimento delle donne avrà rag- giunto i 65 anni (a partire dalla classe d’età 1964) la durata di contribuzione massima sarà di 44 anni, come per gli uo- mini.
2011 Per le donne nate nel 1961, 1962 e 1963 è considerato
quale anno di livello quello in cui queste donne compiono i
64 anni. L’anno di livello è determinante per stabilire il fat-
tore di rivalutazione applicabile nonché l’importo degli ac- crediti per compiti educativi e assistenziali.
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2012 Per le donne nate tra il 1° ottobre 1961, il 1° luglio 1962 o il
1° aprile 1963 e la fine dell’anno corrispondente, l’anno di livello applicato per il calcolo delle rendite non è dunque quello del verificarsi dell’evento assicurato (raggiungimento dell’età di riferimento). Questo vale anche in caso di insor- genza dell’invalidità o di decesso nell’anno del raggiungi- mento dell’età di riferimento.
2013 Le donne che raggiungono l’età di riferimento nell’anno
successivo a quello in cui compiono i 64 anni possono pre- sentare un anno di contribuzione supplementare, con i re- lativi redditi, rispetto all’obbligo contributivo della loro classe d’età (43 anni). L’anno di contribuzione supplemen- tare può essere impiegato per colmare eventuali lacune contributive, così come i mesi di contribuzione supplemen- tari compiuti nell’anno della nascita del diritto alla rendita. I redditi conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello del raggiungimento dell’età di riferimento vanno presi in considerazione per stabilire il reddito annuo medio determinante. La RCI deve essere effettuata in riferimento a quella data.
2014 Per calcolare la media dei redditi da attività lucrativa, la
1/25 somma dei redditi conseguiti fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello del raggiungimento dell’età di riferimento va divisa per la durata di contribuzione determinante. Esempio La signora A., nata il 1° febbraio 1963, raggiunge l’età di ri- ferimento il 1° novembre 2027. Il diritto alla rendita nasce il 1° dicembre 2027. La signora B., nata il 1° novembre 1963, raggiunge l’età di riferimento il 1° agosto 2028. Il diritto alla rendita nasce il 1° settembre 2028. Entrambe le donne sono entrate in Svizzera il 1° gennaio
1997 e hanno lavorato fino al raggiungimento dell’età di ri-
ferimento, ovvero la signora A. fino al novembre del 2027 e la signora B. fino all’agosto del 2028. Entrambe presentano lacune contributive.
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La situazione si presenta come segue: Signora A. Signora B. 1.2.1963 1.11.1963 Evento 1.11.27 1.8.28 assicurato RCI 31.12.2026 31.12.2027
Anno di livello = 2027 2027 anno del compimento dei
64 anni
Classe d’età 43 43
Contributi 30 30 personali + 11 mesi nell’anno della + 1 anno nel 2027 nascita del diritto + 8 mesi nell’anno della nascita del diritto = 20 mesi computabili per colmare le lacune Totale 30 anni e 11 mesi 31 anni e 8 mesi
Scala 31 32
RAM 43 848 2 45 360 3 (durata di Durata di contribuzione (reddito di fr. 80 000 com- contribuzione determinante: 30 putato nel 2027, durata di determinante per contribuzione determi- stabilire il RAM) nante: 31) Rendita mensile Fr. 1 326.- Fr. 1 393.-
Supplemento Fr. 84.- Fr. 87.- Totale Fr. 1 410.- Fr. 1 456.-
2 1 315 000 x 1 : 30 = 43 833; RAM secondo le tavole delle rendite 2025: 43 848
3 [1 315 000 + 80 000] x 1 : 31 = 45 000; RAM secondo le tavole delle rendite 2025: 45 360
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3. Riscossione flessibile della rendita
3.1 Inizio della riscossione anticipata della rendita di
vecchiaia secondo il diritto previgente e fine della medesima dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto
3.1.1 In generale
3001 Le donne delle classi d’età 1960 e 1961 e gli uomini delle
classi d’età 1959 e 1960 sono gli ultimi cui si applica o è applicabile il diritto previgente per quanto riguarda la ri- scossione anticipata della rendita. La loro durata di contri- buzione determinante per la scala delle rendite è stabilita in base al momento dell’inizio della riscossione anticipata.
3002 A partire dall’entrata in vigore della riforma AVS 21, vale a
dire dal 1° gennaio 2024, le persone delle classi d’età men- zionate al N. 3001 hanno inoltre la possibilità di anticipare la rendita anche su base mensile.
3003 È tuttavia prevista un’eccezione per le donne e gli uomini
nati nel mese di dicembre: – Le donne nate nel dicembre del 1960 e gli uomini nati nel dicembre del 1959 possono anticipare la riscossione della rendita di un anno intero secondo il diritto previ- gente a partire dal 1° gennaio 2024. A partire dal 1° feb- braio 2024 possono riscuotere anticipatamente la totalità della rendita o una percentuale di essa su base mensile secondo il nuovo diritto. – Le donne nate nel dicembre del 1961 e gli uomini nati nel dicembre del 1960 possono anticipare la riscossione della rendita di due anni interi secondo il diritto previ- gente a partire dal 1° gennaio 2024. A partire dal 1° feb- braio 2024 possono riscuotere anticipatamente la tota- lità della rendita o una percentuale di essa su base mensile secondo il nuovo diritto.
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3004 Durante la fase di aumento graduale dell’età di riferimento
le donne possono riscuotere anticipatamente la rendita di vecchiaia come indicato nella tabella seguente. 4
Classe Età di riferi- Inizio del diritto Riscossione anticipata al più presto dal d’età mento alla rendita ordi- naria Fino al 64 Febbraio 2024– Febbraio 2022: 2 anni, secondo il diritto previ- 1960 gennaio 2025 gente Febbraio 2023: 1 anno, secondo il diritto previ- gente Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto*
1961 64 anni e Maggio 2025– Febbraio 2023: 2 anni, secondo il diritto previ-
3 mesi aprile 2026 gente
Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto a partire dal 62° anno d’età*
1962 64 anni e Agosto 2026– Febbraio 2024: su base mensile, secondo il
6 mesi luglio 2027 nuovo diritto a partire dal
62° anno d’età
1963 64 anni e Novembre 2027– Da febbraio 2025: su base mensile, secondo il
9 mesi ottobre 2028 nuovo diritto a partire dal
62° anno d’età *Eccettuate le donne nate nel mese di dicembre (v. N 3003).
3005 Gli uomini possono riscuotere anticipatamente la rendita di
vecchiaia come indicato nella tabella seguente.
Classe Età di Inizio del diritto Riscossione anticipata al più presto dal d’età riferi- mento Fino al 65 Febbraio 2024– Febbraio 2022: 2 anni, secondo il diritto previgente 1959 gennaio 2025 Febbraio 2023: 1 anno, secondo il diritto previgente Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto*
1960 65 Febbraio 2025– Febbraio 2023: 2 anni, secondo il diritto previgente
gennaio 2026 Gennaio 2024: su base mensile, secondo il nuovo diritto* *Eccettuati gli uomini nati nel mese di dicembre (v. N 3003).
4 La tabella dell’allegato 2 illustra più dettagliatamente le possibilità di riscossione anticipata delle donne.
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3.1.2 Modifica delle basi di calcolo durante il periodo di
riscossione anticipata (per le donne e per gli uo- mini)
3006 Se durante il periodo di riscossione anticipata si verifica un
secondo evento assicurato (diritto del coniuge a una ren- dita d’invalidità o alla rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento, decesso del coniuge) o la coppia di- vorzia, la rendita va ricalcolata procedendo alla ripartizione dei redditi (v. N. 3012) o allo splitting.
3007 Durante il periodo di riscossione anticipata l’importo della
rendita può anche cambiare in seguito alla limitazione della somma delle due rendite (anticipazione da parte dell’altro coniuge; v. N. 3013 e 3014) o alla soppressione della limi- tazione (separazione giudiziale) oppure in caso di conces- sione del supplemento di vedovanza (decesso del co- niuge).
3.1.3 Calcolo della rendita e della riduzione dovuta alla
riscossione anticipata al raggiungimento dell’età di riferimento (per le donne nate nel 1960 e nel 1961)
3008 Le donne delle classi d’età 1960 e 1961 sono le ultime cui
si applica o è applicabile il diritto previgente per quanto ri- guarda la riscossione anticipata della rendita. Per una donna nata nel 1961 la durata dell’anticipazione si allunga in seguito all’aumento dell’età di riferimento ed è pertanto di 2 anni e 3 mesi. Per il calcolo della riduzione definitiva dovuta all’anticipazione ci si dovrà dunque basare sulla du- rata effettiva dell’anticipazione, ovvero 2 anni e 3 mesi.
3009 In linea di massima, al raggiungimento dell’età di riferi-
mento la rendita non va ricalcolata, poiché l’evento assicu- rato si è già realizzato con la riscossione anticipata in base al reddito previgente. All’età di riferimento viene soltanto stabilito l’importo defini- tivo della riduzione dovuta all’anticipazione.
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3010 Per le donne interessate dall’aumento graduale dell’età di
1/26 riferimento, le aliquote di riduzione mensili vanno determi- nate tenendo conto del prolungamento della durata di anti- cipazione (N. 3027 e 3031). Esempio Una donna nata il 15 maggio 1961 riscuote anticipata- mente la rendita di vecchiaia a 62 anni a partire dal giugno del 2023. Al momento dell’anticipazione della rendita l’ali- quota di riduzione applicabile è del 13,6 per cento. La donna raggiunge l’età di riferimento di 64 anni e 3 mesi nell’agosto del 2025. La durata complessiva della riscos- sione anticipata è di 2 anni e 3 mesi. Il RAM al momento dell’anticipazione della rendita è inferiore o uguale al qua- druplo dell’importo minimo della rendita di vecchiaia annua secondo l’articolo 34 LAVS. Per la determinazione defini- tiva dell’importo della riduzione secondo l’articolo 56quater capoverso 1 lettera a OAVS è dunque applicabile l’aliquota di riduzione del 2,3 per cento (v. N. 3008 segg.).
3011 Se la rendita di vecchiaia anticipata deve essere ricalcolata
(realizzazione del secondo evento assicurato) questa va fissata per la data d’inizio della riscossione anticipata in base alle disposizioni di calcolo vigenti fino al 31 dicembre 2023.
3.1.4 Calcolo delle rendite dei coniugi in casi speciali
(concomitanza del diritto previgente e del nuovo diritto)
3.1.4.1 Riscossione anticipata da parte di un coniuge
secondo il diritto previgente e raggiungimento dell’età di riferimento da parte dell’altro coniuge secondo il nuovo diritto
3012 Se il coniuge A ha iniziato a riscuotere anticipatamente la
sua rendita di vecchiaia prima del 1° gennaio 2024 (se- condo il diritto previgente) ma raggiunge l’età di riferimento soltanto dopo questa data, la rendita anticipata viene ver- sata invariata fino al raggiungimento dell’età di riferimento
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da parte del coniuge B (secondo il nuovo diritto). Al mo- mento del calcolo della rendita di vecchiaia del coniuge B si procede a un nuovo calcolo della rendita di vecchiaia del coniuge A, effettuando la ripartizione dei redditi fino al 31 dicembre dell’anno precedente quello dell’inizio della ri- scossione anticipata da parte del coniuge A. Se del caso le due rendite vengono limitate. Al momento in cui anche il coniuge A raggiunge l’età di riferimento viene calcolato l’importo della riduzione definitiva. Se durante il periodo di riscossione anticipata il coniuge A ha esercitato un’attività lucrativa, i relativi periodi assicurativi e redditi non vengono presi in considerazione (v. riscossione anticipata secondo il diritto previgente, N. 4007).
3.1.4.2 Riscossione anticipata da parte di un coniuge
secondo il diritto previgente e riscossione anti- cipata da parte dell’altro coniuge secondo il nuovo diritto
3013 Se il coniuge A inizia a riscuotere anticipatamente la sua
rendita di vecchiaia prima del 1° gennaio 2024 (secondo il diritto previgente) ma raggiunge l’età di riferimento soltanto dopo questa data e il coniuge B inizia a riscuotere anticipa- tamente la sua rendita di vecchiaia, o una percentuale di essa, dopo il 1° gennaio 2024 (secondo il nuovo diritto), entrambe le rendite di vecchiaia vanno calcolate inizial- mente in base ai redditi non ripartiti dei coniugi e, se del caso, limitate. La ripartizione dei redditi viene effettuata sol- tanto al momento in cui il coniuge B, che ha anticipato la ri- scossione della rendita in base al nuovo diritto, raggiunge l’età di riferimento, se i coniugi divorziano prima di quel mo- mento o se il coniuge B muore.
3014 Esempio
Nel giugno del 2023 una donna nata il 15 maggio 1961 ini- zia a riscuotere con due anni di anticipo la sua rendita di vecchiaia secondo il diritto previgente. Il marito, nato il 6 lu- glio 1961, inizia a riscuotere la sua rendita di vecchiaia con due anni di anticipo nell’agosto del 2024. Raggiungerà l’età
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di riferimento nel luglio del 2026. Al momento della riscos- sione anticipata della rendita da parte del marito non si pro- cede ancora alla ripartizione dei redditi e le rendite di vec- chiaia di entrambi i coniugi sono calcolate sulla base dei ri- spettivi redditi non divisi. Se del caso, occorre limitare la somma delle due rendite di vecchiaia.
La moglie raggiunge l’età di riferimento (64 anni e 3 mesi) nell’agosto del 2025. La sua rendita di vecchiaia non va ri- calcolata per quel momento. Viene soltanto stabilito l’im- porto definitivo della riduzione in base alla durata effettiva dell’anticipazione e applicando le aliquote di riduzione di cui all’articolo 40c LAVS. Se durante il periodo di riscos- sione anticipata secondo il diritto previgente la moglie ha totalizzato periodi assicurativi e conseguito redditi, essi non possono essere presi in considerazione per colmare la- cune assicurative o migliorare il reddito annuo medio deter- minante (v. riscossione anticipata della rendita secondo il diritto previgente, N. 4007). Non si procede ancora alla ri- partizione dei redditi. Se del caso, occorre limitare la somma delle due rendite di vecchiaia. Nel luglio del 2026 il marito raggiunge l’età di riferimento. A quel punto si procede alla ripartizione dei redditi tra i co- niugi. La rendita di vecchiaia del marito è ricalcolata per la data del raggiungimento dell’età di riferimento e l’importo della riduzione viene fissato definitivamente. Nel contempo, anche la rendita di vecchiaia della moglie va ricalcolata per il momento dell’inizio della riscossione anticipata della sua rendita secondo il vecchio diritto e tenendo conto della ri- partizione dei redditi. A differenza di quello del marito, l’im- porto della riduzione della moglie rimane invariato.
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3.2 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia
conclusa prima dell’entrata in vigore del nuovo di- ritto – Trattamento dell’importo della riduzione
3015 La regolamentazione del diritto previgente secondo cui la
1/25 rendita per superstiti che sostituisce una rendita di vec- chiaia anticipata va anch’essa ridotta continua a essere ap- plicabile nei casi in cui il decesso è avvenuto quando il di- ritto previgente era ancora in vigore (ossia riscossione anti- cipata secondo il diritto previgente e decesso fino al 31 di- cembre 2023). Nei casi in cui il decesso è avvenuto dopo il 31 dicembre 2023, si applica invece il nuovo diritto. La rendita per su- perstiti che sostituisce la rendita di vecchiaia anticipata non viene ridotta. Il momento determinante per stabilire il diritto applicabile è la data del decesso. Se il coniuge superstite anticipa la riscossione della propria rendita di vecchiaia, al raggiungimento dell’età di riferi- mento si applica il N. 6054 DR.
3016 Se per una rendita corrente al 1° gennaio 2024 l’importo
definitivo della riduzione è già stato fissato prima del 1° gennaio 2024, non si procede a un nuovo calcolo dell’importo della riduzione, nemmeno se l’altro coniuge raggiunge l’età di riferimento dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto.
3017 Lo stesso vale per le rendite per figli e per superstiti il cui
diritto è nato prima del 1° gennaio 2024. La riduzione appli- cata a queste rendite in seguito all’anticipazione resta inva- riata fino all’estinzione del diritto alle medesime.
3018 Se dopo il 31 dicembre 2023 il diritto a una rendita per figli,
per orfani o per vedove/vedovi rinasce (p. es. in seguito alla ripresa della formazione da parte del figlio) o sorge un nuovo diritto in seguito alla nascita di un figlio, anche alla nuova rendita è applicata la medesima riduzione dovuta all’anticipazione.
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3019 soppresso
3.3 Rinvio della rendita di vecchiaia secondo il diritto
previgente e revoca del rinvio secondo il nuovo di- ritto – Trattamento dell’importo dell’aumento
3020 Se in aggiunta alla rendita di vecchiaia una persona ha di-
ritto a una rendita per figli, in caso di revoca (anche par- ziale) del rinvio successiva al 31 dicembre 2023 l’importo dell’aumento relativo a quest’ultima continua a essere ac- cordato.
3021 La regolamentazione del diritto previgente secondo cui la
rendita per superstiti che sostituisce una rendita di vec- chiaia rinviata va anch’essa aumentata continua a essere applicabile nei casi in cui il decesso è avvenuto quando il diritto previgente era ancora in vigore (ossia fino al 31 di- cembre 2023). Se invece una rendita di vecchiaia è stata rinviata secondo il diritto previgente e l’avente diritto alle prestazioni muore dopo il 31 dicembre 2023, in applicazione del nuovo diritto l’aumento della rendita di vecchiaia non viene trasmessa alle successive rendite per superstiti. In tal caso è irrile- vante che il rinvio della rendita di vecchiaia sia stato revo- cato secondo il diritto previgente o secondo il nuovo diritto. Il momento determinante per stabilire il diritto applicabile è la data del decesso.
3022 Se il diritto a una rendita per figli, per orfani o per ve-
dove/vedovi estinto al più tardi il 31 dicembre 2023 (p. es. in seguito alla ripresa della formazione da parte del figlio) rinasce dopo quella data o se sorge un nuovo diritto in se- guito alla nascita di un figlio, alla rendita rinata o nuova è applicato il medesimo importo dell’aumento calcolato se- condo il vecchio diritto.
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3023 La durata massima del rinvio è in ogni caso di cinque anni
(art. 39 cpv. 1 LAVS). La durata del rinvio è calcolata in base all’età di pensionamento o di riferimento determinante al momento del rinvio. L’aumento graduale dell’età di riferi- mento delle donne non influisce pertanto sulla durata mas- sima del rinvio di cinque anni.
3024 Per esempio, dunque, una donna nata nel 1961, 1962 o
1963 (età di riferimento: 64 anni e 3, 6 o 9 mesi) può rin-
viare la sua rendita di vecchiaia al massimo fino a 69 anni e 3, 6 o 9 mesi (cinque anni).
3.4 Riscossione anticipata della rendita di vecchiaia da
parte delle donne della generazione di transizione (nate negli anni 1961–1969)
3025 Conformemente all’articolo 40c LAVS le donne della gene-
razione di transizione possono anticipare la riscossione della rendita di vecchiaia a partire dai 62 anni compiuti in base al nuovo diritto (eccezione: v. N 3003).
3026 Per le donne che anticipano la riscossione della rendita di
vecchiaia secondo il N. 3025, sono applicabili le aliquote di riduzione speciali di cui all’articolo 40c LAVS a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 1° gennaio 2025.
3027 L’aliquota di riduzione applicabile dipende dal reddito an-
nuo medio determinante su cui si basa il calcolo della ren- dita al momento dell’anticipazione.
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RAM determinante al momento dell’anticipazione ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4 Aliquota di riduzione in caso di anticipazione di Mesi Anni 0 1 2 3 0 0 0 2,0 3,0 1 0 0,2 2,1 2 0 0,3 2,2 3 0 0,5 2,3 4 0 0,7 2,3 5 0 0,8 2,4 6 0 1,0 2,5 7 0 1,2 2,6 8 0 1,3 2,7 9 0 1,5 2,8 10 0 1,7 2,8 11 0 1,8 2,9
RAM determinante al momento dell’anticipazione > rendita di vecchiaia annua minima x 4 ma ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 5 Aliquota di riduzione in caso di anticipazione di mesi Anni 0 1 2 3 0 0 2,5 4,5 6,5 1 0,2 2,7 4,7 2 0,4 2,8 4,8 3 0,6 3,0 5,0 4 0,8 3,2 5,2 5 1,0 3,3 5,3 6 1,3 3,5 5,5 7 1,5 3,7 5,7 8 1,7 3,8 5,8 9 1,9 4,0 6,0 10 2,1 4,2 6,2 11 2,3 4,3 6,3
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RAM determinante al momento dell’anticipazione > rendita di vecchiaia annua minima x 5 Aliquota di riduzione in caso di anticipazione di mesi Anni 0 1 2 3 0 0 3,5 6,5 10,5 1 0,3 3,8 6,8 2 0,6 4,0 7,2 3 0,9 4,3 7,5 4 1,2 4,5 7,8 5 1,5 4,8 8,2 6 1,8 5,0 8,5 7 2,0 5,3 8,8 8 2,3 5,5 9,2 9 2,6 5,8 9,5 10 2,9 6,0 9,8 11 3,2 6,3 10,2
3028 Un’eventuale variazione del reddito annuo medio determi-
nante all’età di riferimento o successivamente – in partico- lare in seguito alla ripartizione dei redditi e alla prosecu- zione dell’attività lucrativa oltre l’età di riferimento – non in- cide sull’aliquota di riduzione applicabile.
3.4.1 Disposizioni particolari per il calcolo della ridu-
zione dovuta all’anticipazione per le donne nate nel 1961 e nel 1962 che iniziano a riscuotere anti- cipatamente la rendita secondo il nuovo diritto il 1° gennaio 2024 o successivamente
3029 Le donne nate nel 1961 e nel 1962 possono iniziare a ri-
scuotere anticipatamente la rendita su base mensile se- condo il nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2024. Le ali- quote di riduzione ordinarie continuano a essere applicate nel nuovo diritto fino al 31 dicembre 2024. Le disposizioni sulle aliquote di riduzione speciali per le donne della gene- razione di transizione entrano in vigore soltanto il 1° gen- naio 2025.
3030 Nel caso delle donne nate nel 1961 e nel 1962 che riscuo-
tono anticipatamente la rendita di vecchiaia secondo il nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2024, per la durata di
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anticipazione nel corso del 2024 sono applicate le aliquote di riduzione mensili ordinarie previste per questo periodo (cfr. N. 6042 segg. DR). In deroga all’articolo 56bis capo- verso 3 OAVS, l’aliquota di riduzione applicabile dipende dalla durata complessiva della riscossione anticipata (v. esempio 1 al N. 3032).
3031 Alle donne nate nel 1962 che nel 2024 anticipano la riscos-
sione della rendita di 24 mesi o più è applicata un’aliquota di riduzione di al massimo il 13,6 per cento (v. esempio 2 al N. 3032).
3032 Dal 1° gennaio 2025 per il periodo rimanente di anticipa-
1/25 zione delle rendite di vecchiaia delle donne in questione sono applicate le aliquote di riduzione speciali di cui all’arti- colo 40c LAVS (v. N. 3027). Le basi di calcolo delle rendite anticipate (scala delle rendite, reddito annuo medio deter- minante) rimangono invariate; cambia soltanto l’aliquota di riduzione per il periodo a partire dal 1° gennaio 2025.
Esempio 1 (v. N. 3330) A partire dal giugno del 2024, una donna nata il 15 maggio 1961 ri- scuote anticipatamente la rendita di vecchiaia, a 63 anni, per una durata complessiva di 15 mesi (raggiunge l’età di riferimento di
64 anni e 3 mesi nell’agosto del 2025).
Riscossione anticipata da giugno 2024: Rendita AVS, scala 43, RAM fr. 51 450 Fr. 1 916 Riduzione dovuta all’anticipazione 2024, 15 mesi, 8,5 % 5 Fr. 163 6 Rendita versata fino al 31 dicembre 2024 (fr. 1 916 – fr. 163) Fr. 1 753 Nuovo calcolo della riduzione dovuta all’anticipazione dal 1° gennaio 2025: Rendita AVS, scala 43, RAM fr. 52 920 Fr. 1 970
5 Aliquota di riduzione ordinaria per il 2024: 13,6 % / 24 mesi x 15 mesi (durata complessiva della riscos-
sione anticipata: 1 anno e 3 mesi) = 8,5 % (cfr. N. 6042 DR).
6 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.
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Riduzione dovuta all’anticipazione 2025, 15 mesi, 0,5 % 7 Fr. 10 8 Rendita versata fino al 31 agosto 2025 (fr. 1 970 – fr. 10) Fr. 1 960 Nuovo calcolo al raggiungimento dell’età di riferimento nell’agosto del 2025 Rendita AVS, scala 44, RAM fr. 61 992 Fr. 2 137 Importo definitivo della riduzione: [(7 x 1 916) + (8 x 1 970)] x 0,5 % (aliquota di riduzione, RAM, riscossione anticipata) Fr. 10 9
15 mesi
Rendita versata a partire dal 1° settembre 2025 Fr. 2 127 (fr. 2 137 – fr. 10)
Esempio 2 (v. N. 3331) A partire dal febbraio del 2024, una donna nata il 15 gennaio 1962 riscuote anti- cipatamente la rendita di vecchiaia, a 62 anni, per una durata complessiva di 30 mesi (raggiunge l’età di riferimento di 64 anni e 6 mesi nel luglio del 2026). Riscossione anticipata da febbraio 2024: Rendita AVS, scala 42, RAM fr. 51 450 Fr. 1 871 Riduzione dovuta all’anticipazione 2024, 30 mesi, 13,6 % 10 Fr. 254 11 Rendita versata fino al 31 dicembre 2024 (fr. 1 871 – fr. 254) Fr. 1 617 Nuovo calcolo della riduzione dovuta all’anticipazione dal 1° gennaio 2025: Rendita AVS, scala 42, RAM fr. 52 920 Fr. 1 924 Riduzione dovuta all’anticipazione dal 2025, 30 mesi, 2,5 % 12 Fr. 48 13 Rendita versata fino al 31 luglio 2026 (fr. 1 924 – fr. 48) Fr. 1 876
7 Dal 1.1.2025 aliquota di riduzione speciale secondo l’art. 56quater cpv. 1 lett. a OAVS in combinato dispo-
sto con l’art. 40c LAVS; RAM: fr. 52 920; aliquota di riduzione: 0,5 % (v. N. 3027, prima tabella, RAM ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4).
8 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.
9 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.
10 L’aliquota di riduzione massima del 13,6 % vale per la durata di anticipazione di 30 mesi.
11 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.
12 Dal 1.1.2025 aliquota di riduzione speciale secondo l’art. 56quater cpv. 1 lett. a OAVS in combinato di-
sposto con l’art. 40c LAVS; RAM: fr. 52 920; aliquota di riduzione: 0,5 % (v. N. 3027, prima tabella, RAM ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4).
13 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.
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Nuovo calcolo al raggiungimento dell’età di riferimento nel luglio del 2026 Rendita AVS, scala 44, RAM fr. 61 992 Fr. 2 137 Importo definitivo della riduzione: [(11 x 1871) + (19 x 1 924)] x 2,5 % (aliquota di riduzione, RAM, riscossione anticipata) Fr. 48 14
30 mesi
Rendita versata a partire dal 1° agosto 2026 Fr. 2 089 (fr. 2 134 – fr. 48)
3033 Per il calcolo della riduzione definitiva dovuta all’anticipa-
zione al raggiungimento dell’età di riferimento, alle donne di cui ai N. 3029–3032 sono applicabili per analogia le di- sposizioni dei N. 3008 segg..
4. Richiesta di nuovo calcolo della rendita di vecchiaia
4001 Se dopo il raggiungimento dell’età di riferimento la persona
assicurata continua a lavorare e a versare contributi AVS, i redditi da attività lucrativa e i relativi periodi di contribu- zione possono essere computati per il calcolo della rendita. La richiesta di nuovo calcolo può essere presentata non soltanto per le nuove rendite di vecchiaia il cui diritto è nato dopo il 31 dicembre 2023, ma anche per le rendite già cor- renti a questa data.
4002 Il diritto alla rendita ricalcolata nasce al più presto il 1° feb-
braio 2024 (cfr. art. 52dter OAVS, in vigore dal 1° gennaio 2024).
4003 Se il 1° gennaio 2024 la persona assicurata non ha ancora
compiuto i 70 anni, nel nuovo calcolo della rendita vengono presi in considerazione anche i redditi da attività lucrativa conseguiti dopo il raggiungimento dell’età di pensiona- mento secondo il diritto previgente (64 anni per le donne e
65 anni per gli uomini), come pure i relativi periodi di contri-
buzione. Per il computo di questi periodi di contribuzione si
14 In base alle regole dell’arrotondamento commerciale: cfr. N 6049 DR.
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applicano le condizioni previste ai N. 5065 segg. DR per colmare eventuali lacune contributive o assicurative. I red- diti soggetti a contribuzione possono essere presi in consi- derazione per il calcolo del reddito annuo medio determi- nante anche se la persona assicurata non presenta lacune e/o le condizioni per il computo dei periodi di contribuzione non sono adempiute (cfr. N. 5103 e 5335 segg. DR).
4004 Per le donne nate nel 1964 o prima, ai fini del computo dei
periodi di contribuzione supplementari totalizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferimento, i periodi di attività possono essere considerati fino ai limiti di età indicati nello schema seguente. Classe d’età Limite di età
1960 o prima 69 anni
1961 69 anni e 3 mesi
1962 69 anni e 6 mesi
1963 69 anni e 9 mesi
1964 e successivamente 70 anni
4005 L’avente diritto alla rendita può richiedere una sola volta il
nuovo calcolo della rendita. Il versamento della rendita ri- calcolata è possibile al più presto dal mese successivo alla richiesta di nuovo calcolo (cfr. N. 1018 segg. DR).
4006 Nel caso delle persone che hanno anticipato di uno o
due anni interi la riscossione della rendita di vecchiaia prima del 1° gennaio 2024, la rendita va ricalcolata per il momento dell’inizio della riscossione anticipata (compi- mento dei 62, 63 o 64 anni).
4007 I periodi di contribuzione totalizzati e i redditi conseguiti du-
rante il periodo di anticipazione non possono essere presi in considerazione. Nel nuovo calcolo vanno inclusi soltanto i redditi conseguiti e i periodi di contribuzione totalizzati
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dopo il raggiungimento dell’età di pensionamento o di riferi- mento.
4008 Esempio
Un uomo nato nel 1959 inizia a riscuotere la sua rendita di vecchiaia con due anni di anticipo nel 2022. Continua a la- vorare e consegue un reddito da attività lucrativa soggetto all’AVS. Nel 2026 chiede che la sua rendita di vecchiaia venga ricalcolata tenendo conto dei redditi conseguiti dopo la nascita del diritto alla rendita. Gli possono pertanto es- sere computati i redditi conseguiti e i periodi di contribu- zione totalizzati nel 2024 (mesi successivi al raggiungi- mento dell’età di riferimento) e nel 2025. Il nuovo calcolo della rendita viene effettuato per l’anno di livello 2022 (compimento dei 63 anni). Il nuovo reddito annuo medio determinante è in seguito adeguato in funzione degli even- tuali aumenti delle rendite e aggiornato.
4009 La richiesta di nuovo calcolo secondo i N. 4001 segg. può
essere inoltrata anche dai superstiti, se la rendita di vec- chiaia è sostituita da una rendita per superstiti e la richiesta non è già stata presentata. Questo è possibile anche se la rendita di vecchiaia è stata sostituita dalla rendita per su- perstiti prima del 1° gennaio 2024, ma l’avente diritto alla prima rendita non avrebbe compiuto i 70 anni prima di que- sta data. Il nuovo calcolo va effettuato per il momento della sostituzione della rendita di vecchiaia con la rendita per su- perstiti.
4010 Se una rendita di vecchiaia è stata rinviata prima del
1° gennaio 2024 e il rinvio è revocato dopo questa data, la cassa di compensazione deve segnalare all’avente diritto alla rendita la possibilità di richiedere un nuovo calcolo della medesima.
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5. Supplemento di rendita per le donne della genera-
zione di transizione che non riscuotono anticipata- mente la rendita
5001 Le donne della generazione di transizione (nate negli anni
1961–1969) che non hanno riscosso anticipatamente la rendita hanno diritto a un supplemento di rendita mensile conformemente all’articolo 34bis LAVS dal momento della riscossione.
5001.1 Il supplemento di rendita mensile non è considerato nel
1/26 calcolo della 13a mensilità della rendita di vecchiaia
5002 Il supplemento di rendita è concesso ad personam e non
viene trasmesso alla rendita per superstiti che sostituisce la rendita di vecchiaia.
5003 L’ammontare del supplemento di rendita versato dipende
dai seguenti parametri: – reddito annuo medio determinante al momento al rag- giungimento dell’età di riferimento da parte della donna avente diritto (v. N. 5004–5005); – anno di nascita della donna avente diritto (v. N. 5006); – durata di contribuzione della donna avente diritto (v. N. 5007).
5004 L’ammontare del supplemento di rendita dipende dal red-
dito annuo medio determinante su cui si basa il calcolo della rendita al raggiungimento dell’età di riferimento.
Reddito medio annuo determinante Supplemento al raggiungimento dell’età di riferimento di base in caso di durata di contribuzione completa ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 4 Fr. 160.- > rendita di vecchiaia annua minima x 4 Fr. 100.- ma ≤ rendita di vecchiaia annua minima x 5 > rendita di vecchiaia annua minima x 5 Fr. 50.-
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5005 Un’eventuale variazione del reddito annuo medio determi-
nante dopo l’età di riferimento – in particolare in seguito alla ripartizione dei redditi e alla prosecuzione dell’attività lucrativa oltre l’età di riferimento – non incide sul supple- mento di rendita.
5006 Il supplemento di rendita è graduato in funzione dell’anno
di nascita della donna avente diritto, come indicato nella seguente tabella:
Anno di na- Età di riferimento Supplemento di rendita / scita mese (in % del supplemento di base)
1961 64 anni e 3 mesi 25 %
1962 64 anni e 6 mesi 50 %
1963 64 anni e 9 mesi 75 %
1964 65 anni 100 %
1965 65 anni 100 %
1966 65 anni 81 %
1967 65 anni 63 %
1968 65 anni 44 %
1969 65 anni 25 %
5007 In caso di durata di contribuzione incompleta il supple-
1/25 mento di rendita è ridotto in base al rapporto tra la scala della rendita completa (44) e quella della rendita parziale dell’assicurata (v. allegato 3). Esempio Donna nata nel 1965 con un RAM di 52 920 franchi e una rendita parziale della scala 35 Supplemento di rendita del 100 % = fr. 160 Fr. 160 x scala 35 / scala 44 = fr. 128 (arrotondamento al franco superiore)
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5008 Il supplemento di rendita non viene adeguato all’evoluzione
dei prezzi e dei salari. Una volta fissato, il supplemento di rendita rimane dunque invariato per tutto il periodo di ri- scossione della rendita di vecchiaia.
5009 Il supplemento di rendita delle donne sposate non è sog-
getto alla limitazione.
5010 Se una donna avente diritto al supplemento di rendita se-
condo i N. 5001 segg. rimane vedova e ha quindi diritto an- che a una rendita per vedove, per il calcolo comparativo ef- fettuato in virtù dell’articolo 24b LAVS alla rendita di vec- chiaia è aggiunto il supplemento di rendita. È versata la rendita più elevata.
5011 Il supplemento di rendita è versato in aggiunta alla rendita
di vecchiaia. Può essere versato all’estero alle stesse con- dizioni della rendita.
5012 Se una donna avente diritto al supplemento di rendita se-
condo i N. 5001 segg. rinvia la riscossione della rendita di vecchiaia, il supplemento di rendita non è preso in conside- razione nel calcolo della somma delle rendite rinviate per determinare l’importo dell’aumento.
5013 Se viene rinviata soltanto una parte della rendita, l’intero
importo del supplemento di rendita è versato con la parte della rendita non rinviata.
5014 Il supplemento di rendita mensile è versato dal momento
della revoca del rinvio in aggiunta alla rendita maggiorata dell’importo dell’aumento. Il supplemento di rendita è ver- sato interamente anche in caso di revoca soltanto parziale del rinvio della rendita.
5015 La somma dei supplementi di rendita non versati tra il rag-
giungimento dell’età di riferimento e il momento della re- voca (parziale) del rinvio è versata integralmente a poste- riori al momento della revoca (parziale) del rinvio.
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Allegato 1
Tabella Aumento graduale dell’età di riferimento delle donne dal 1° gen- naio 2025 Anno di nascita Mese di nascita Età di riferimento Inizio del diritto alla rendita 1960 Dicembre 64 1° gennaio 2025 1961 Gennaio 64 anni e 3 mesi 1° maggio 2025 Febbraio 64 anni e 3 mesi 1° giugno 2025 Marzo 64 anni e 3 mesi 1° luglio 2025 Aprile 64 anni e 3 mesi 1° agosto 2025 Maggio 64 anni e 3 mesi 1° settembre 2025 Giugno 64 anni e 3 mesi 1° ottobre 2025 Luglio 64 anni e 3 mesi 1° novembre 2025 Agosto 64 anni e 3 mesi 1° dicembre 2025 Settembre 64 anni e 3 mesi 1° gennaio 2026 Ottobre 64 anni e 3 mesi 1° febbraio 2026 Novembre 64 anni e 3 mesi 1° marzo 2026 Dicembre 64 anni e 3 mesi 1° aprile 2026 1962 Gennaio 64 anni e 6 mesi 1° agosto 2026 Febbraio 64 anni e 6 mesi 1° settembre 2026 Marzo 64 anni e 6 mesi 1° ottobre 2026 Aprile 64 anni e 6 mesi 1° novembre 2026 Maggio 64 anni e 6 mesi 1° dicembre 2026 Giugno 64 anni e 6 mesi 1° gennaio 2027 Luglio 64 anni e 6 mesi 1° febbraio 2027 Agosto 64 anni e 6 mesi 1° marzo 2027 Settembre 64 anni e 6 mesi 1° aprile 2027 Ottobre 64 anni e 6 mesi 1° maggio 2027 Novembre 64 anni e 6 mesi 1° giugno 2027 Dicembre 64 anni e 6 mesi 1° luglio 2027 1963 Gennaio 64 anni e 9 mesi 1° novembre 2027 Febbraio 64 anni e 9 mesi 1° dicembre 2027 Marzo 64 anni e 9 mesi 1° gennaio 2028 Aprile 64 anni e 9 mesi 1° febbraio 2028 Maggio 64 anni e 9 mesi 1° marzo 2028 Giugno 64 anni e 9 mesi 1° aprile 2028 Luglio 64 anni e 9 mesi 1° maggio 2028 Agosto 64 anni e 9 mesi 1° giugno 2028 Settembre 64 anni e 9 mesi 1° luglio 2028 Ottobre 64 anni e 9 mesi 1° agosto 2028 Novembre 64 anni e 9 mesi 1° settembre 2028 Dicembre 64 anni e 9 mesi 1° ottobre 2028 1964 Gennaio 65 1° febbraio 2029
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Allegato 2 Possibilità di riscossione anticipata durante il periodo di aumento gra- duale dell’età di riferimento delle donne dal 1° gennaio 2025 Anno di nascita Mese di nascita Nascita del Numero massimo di anni e mesi di diritto alla rendita riscossione anticipata secondo il nuovo diritto dal 1° gennaio 2024 o dal compimento dei 62 anni 1960 Dicembre 1° gennaio 2025 1 anno 1961 Gennaio 1° maggio 2025 1 anno e 4 mesi Febbraio 1° giugno 2025 1 anno e 5 mesi Marzo 1° luglio 2025 1 anno e 6 mesi Aprile 1° agosto 2025 1 anno e 7 mesi Maggio 1° settembre 2025 1 anno e 8 mesi Giugno 1° ottobre 2025 1 anno e 9 mesi Luglio 1° novembre 2025 1 anno e 10 mesi Agosto 1° dicembre 2025 1 anno e 11 mesi Settembre 1° gennaio 2026 2 anni Ottobre 1° febbraio 2026 2 anni e 1 mese Novembre 1° marzo 2026 2 anni e 2 mesi Dicembre 1° aprile 2026 2 anni e 2 mesi 1962 Gennaio 1° agosto 2026 2 anni e 6 mesi Febbraio 1° settembre 2026 2 anni e 6 mesi Marzo 1° ottobre 2026 2 anni e 6 mesi Aprile 1° novembre 2026 2 anni e 6 mesi Maggio 1° dicembre 2026 2 anni e 6 mesi Giugno 1° gennaio 2027 2 anni e 6 mesi Luglio 1° febbraio 2027 2 anni e 6 mesi Agosto 1° marzo 2027 2 anni e 6 mesi Settembre 1° aprile 2027 2 anni e 6 mesi Ottobre 1° maggio 2027 2 anni e 6 mesi Novembre 1° giugno 2027 2 anni e 6 mesi Dicembre 1° luglio 2027 2 anni e 6 mesi 1963 Gennaio 1° novembre 2027 2 anni e 9 mesi Febbraio 1° dicembre 2027 2 anni e 9 mesi Marzo 1° gennaio 2028 2 anni e 9 mesi Aprile 1° febbraio 2028 2 anni e 9 mesi Maggio 1° marzo 2028 2 anni e 9 mesi Giugno 1° aprile 2028 2 anni e 9 mesi Luglio 1° maggio 2028 2 anni e 9 mesi Agosto 1° giugno 2028 2 anni e 9 mesi Settembre 1° luglio 2028 2 anni e 9 mesi Ottobre 1° agosto 2028 2 anni e 9 mesi Novembre 1° settembre 2028 2 anni e 9 mesi Dicembre 1° ottobre 2028 2 anni e 9 mesi 1964–1969 3 anni
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Allegato 3 Tabelle per la misura compensativa (AVS 21) Supplemento di rendita per le donne della generazione di tran- sizione Le tabelle indicano gli importi mensili dei supplementi di rendita ver- sati alle donne della generazione di transizione (nate tra il 1961 e il 1969) che non anticipano la riscossione della rendita di vecchiaia. Il supplemento di rendita viene versato in aggiunta alla rendita mas- sima (art. 34 LAVS) e non è sottoposto alla limitazione della somma delle due rendite dei coniugi (art. 35 LAVS). L’importo del supple- mento di rendita viene calcolato sulle stesse basi della rendita di vecchiaia al raggiungimento dell’età di riferimento e non viene ade- guato in seguito, né in caso di modifica del reddito annuo medio de- terminante o della scala delle rendite né in caso di adeguamento delle rendite. L’importo del supplemento di rendita dipende dai fattori seguenti:
anno di nascita dell’assicurata;
reddito annuo medio determinante e scala delle rendite applica- bili all’assicurata al raggiungimento dell’età di riferimento. Se l’assicurata presenta una durata di contribuzione completa (scala 44), le viene versato l’importo integrale del supplemento di rendita previsto per il suo anno di nascita e per il reddito annuo me- dio determinante corrispondente. In caso di durata di contribuzione incompleta (scale 1–43), il supplemento di rendita viene ridotto in misura proporzionale.
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Importi in franchi
Reddito annuo medio determinante fino a fr. 60 480 Scala Anno di nascita 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 44 40 80 120 160 160 130 101 71 40 43 40 79 118 157 157 127 99 69 40 42 39 77 115 153 153 124 97 68 39 41 38 75 112 150 150 121 94 66 38 40 37 73 110 146 146 118 92 64 37 39 36 71 107 142 142 115 90 63 36 38 35 70 104 139 139 112 88 61 35 37 34 68 101 135 135 109 85 60 34 36 33 66 99 131 131 107 83 58 33 35 32 64 96 128 128 104 81 56 32 34 31 62 93 124 124 101 78 55 31 33 30 60 90 120 120 98 76 53 30 32 30 59 88 117 117 95 74 52 30 31 29 57 85 113 113 92 72 50 29 30 28 55 82 110 110 89 69 48 28 29 27 53 80 106 106 86 67 47 27 28 26 51 77 102 102 83 65 45 26 27 25 50 74 99 99 80 62 44 25 26 24 48 71 95 95 77 60 42 24 25 23 46 69 91 91 74 58 40 23 24 22 44 66 88 88 71 55 39 22 23 21 42 63 84 84 68 53 37 21 22 20 40 60 80 80 65 51 36 20 21 20 39 58 77 77 62 49 34 20 20 19 37 55 73 73 59 46 32 19 19 18 35 52 70 70 56 44 31 18 18 17 33 50 66 66 54 42 29 17 17 16 31 47 62 62 51 39 28 16 16 15 30 44 59 59 48 37 26 15 15 14 28 41 55 55 45 35 24 14 14 13 26 39 51 51 42 33 23 13 13 12 24 36 48 48 39 30 21 12 12 11 22 33 44 44 36 28 20 11 11 10 20 30 40 40 33 26 18 10 10 10 19 28 37 37 30 23 16 10 9 9 17 25 33 33 27 21 15 9 8 8 15 22 30 30 24 19 13 8 7 7 13 20 26 26 21 17 12 7 6 6 11 17 22 22 18 14 10 6 5 5 10 14 19 19 15 12 8 5 4 4 8 11 15 15 12 10 7 4 3 3 6 9 11 11 9 7 5 3 2 2 4 6 8 8 6 5 4 2 1 1 2 3 4 4 3 3 2 1
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Importi in franchi Reddito annuo medio determinante a partire da fr. 60 481 fino a fr. 75 600 Scala Anno di nascita 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 44 25 50 75 100 100 81 63 44 25 43 25 49 74 98 98 80 62 43 25 42 24 48 72 96 96 78 61 42 24 41 24 47 70 94 94 76 59 41 24 40 23 46 69 91 91 74 58 40 23 39 23 45 67 89 89 72 56 39 23 38 22 44 65 87 87 70 55 38 22 37 22 43 64 85 85 69 53 37 22 36 21 41 62 82 82 67 52 36 21 35 20 40 60 80 80 65 51 35 20 34 20 39 58 78 78 63 49 34 20 33 19 38 57 75 75 61 48 33 19 32 19 37 55 73 73 59 46 32 19 31 18 36 53 71 71 58 45 31 18 30 18 35 52 69 69 56 43 30 18 29 17 33 50 66 66 54 42 29 17 28 16 32 48 64 64 52 41 28 16 27 16 31 47 62 62 50 39 27 16 26 15 30 45 60 60 48 38 26 15 25 15 29 43 57 57 47 36 25 15 24 14 28 41 55 55 45 35 24 14 23 14 27 40 53 53 43 33 23 14 22 13 25 38 50 50 41 32 22 13 21 12 24 36 48 48 39 31 21 12 20 12 23 35 46 46 37 29 20 12 19 11 22 33 44 44 35 28 19 11 18 11 21 31 41 41 34 26 18 11 17 10 20 29 39 39 32 25 17 10 16 10 19 28 37 37 30 23 16 10 15 9 18 26 35 35 28 22 15 9 14 8 16 24 32 32 26 21 14 8 13 8 15 23 30 30 24 19 13 8 12 7 14 21 28 28 23 18 12 7 11 7 13 19 25 25 21 16 11 7 10 6 12 18 23 23 19 15 10 6 9 6 11 16 21 21 17 13 9 6 8 5 10 14 19 19 15 12 8 5 7 4 8 12 16 16 13 11 7 4 6 4 7 11 14 14 12 9 6 4 5 3 6 9 12 12 10 8 5 3 4 3 5 7 10 10 8 6 4 3 3 2 4 6 7 7 6 5 3 2 2 2 3 4 5 5 4 3 2 2 1 1 2 2 3 3 2 2 1 1
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Importi in franchi
Reddito annuo medio determinante a partire da fr. 75 601 Scala Anno di nascita 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 44 13 25 38 50 50 41 32 22 13 43 13 25 37 49 49 40 31 22 13 42 12 24 36 48 48 39 31 21 12 41 12 24 35 47 47 38 30 21 12 40 12 23 35 46 46 37 29 20 12 39 12 23 34 45 45 36 28 20 12 38 11 22 33 44 44 35 28 19 11 37 11 22 32 43 43 35 27 19 11 36 11 21 31 41 41 34 26 18 11 35 10 20 30 40 40 33 26 18 10 34 10 20 29 39 39 32 25 17 10 33 10 19 29 38 38 31 24 17 10 32 10 19 28 37 37 30 23 16 10 31 9 18 27 36 36 29 23 16 9 30 9 18 26 35 35 28 22 15 9 29 9 17 25 33 33 27 21 15 9 28 8 16 24 32 32 26 21 14 8 27 8 16 24 31 31 25 20 14 8 26 8 15 23 30 30 24 19 13 8 25 8 15 22 29 29 24 18 13 8 24 7 14 21 28 28 23 18 12 7 23 7 14 20 27 27 22 17 12 7 22 7 13 19 25 25 21 16 11 7 21 6 12 18 24 24 20 16 11 6 20 6 12 18 23 23 19 15 10 6 19 6 11 17 22 22 18 14 10 6 18 6 11 16 21 21 17 13 9 6 17 5 10 15 20 20 16 13 9 5 16 5 10 14 19 19 15 12 8 5 15 5 9 13 18 18 14 11 8 5 14 4 8 12 16 16 13 11 7 4 13 4 8 12 15 15 12 10 7 4 12 4 7 11 14 14 12 9 6 4 11 4 7 10 13 13 11 8 6 4 10 3 6 9 12 12 10 8 5 3 9 3 6 8 11 11 9 7 5 3 8 3 5 7 10 10 8 6 4 3 7 2 4 6 8 8 7 6 4 2 6 2 4 6 7 7 6 5 3 2 5 2 3 5 6 6 5 4 3 2 4 2 3 4 5 5 4 3 2 2 3 1 2 3 4 4 3 3 2 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1
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