IV-Rundschreiben Nr. 305 / Pflegefamilien und Hilflosenentschädigung (Inhalt ins Kreisschreiben aufgenommen)
Dipartimento federale dell’interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Ambito Assicurazione invalidità
1 marzo 2012
Lettera circolare AI n. 305
Famiglie d’accoglienza e assegno per grandi invalidi La 6a revisione dell’AI (revisione 6a) è entrata in vigore il 1° gennaio 2012. Nell’ambito di questa revisione sono stati soppressi il diritto al sussidio per le spese di pensione e il diritto all’assegno per grandi invalidi per i minorenni che soggiornano in un istituto (modifica degli art. 42bis, cpv. 4 e 42ter, cpv. 2 LAI).
Al momento di modificare l’OAI in concomitanza con l’entrata in vigore della 6a revisione, si è omesso di sopprimere il capoverso 3 dell’articolo 36 OAI che stipula che le famiglie d’accoglienza sono assimilate agli istituti. Senza la soppressione di questo capoverso, i minorenni che soggiornano in una famiglia d’accoglienza non hanno più diritto all’assegno per grandi invalidi. Questa situazione non corrisponde alla volontà del legislatore e deve quindi essere corretta.
Dal 1° gennaio 2012, pertanto, le famiglie d’accoglienza non sono più equiparate agli istituti e i minorenni che vi soggiornano hanno diritto all’intero importo dell’assegno per grandi invalidi nonché, se del caso, al supplemento per cure intensive.
Minorenni in famiglie d’accoglienza, dopo la soppressione dell’art. 36, cpv. 3, OAI Importi giornalieri in franchi
Grande Grande invalidità invalidità di Grande invalidità di grado lieve grado medio di grado elevato Importo assegno grandi invalidi (AGI) 15.40 38.60 61.80 AGI + suppl. per cure intensive di 4 ore 30.80 54.00 77.20 AGI + suppl. per cure intensive di 6 ore 46.30 69.50 92.70 AGI + suppl. per cure intensive di 8 ore 61.80 85.00 108.20
L’OAI sarà adeguata in tal senso con effetto retroattivo al 1° gennaio 2012, mentre la Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità (CIGI) sarà modificata alla prossima occasione. Lo stesso avverrà per il modulo di fatturazione (n. 318.632.2).
Per poter valutare le conseguenze di questa modifica dell’ordinanza, l’UFAS deve disporre di dati concernenti le persone interessate dal cambiamento. A tale scopo vi preghiamo di spedire la lista con il numero (nuovo) completo degli assicurati in questione all’indirizzo seguente: sekretariat.iv@bsv.admin.ch entro il 31 luglio 2012. Questa operazione è necessaria dato che non disponiamo di statistiche concernenti le prestazioni fornite ai minori che soggiornano in famiglie d’accoglienza visto che queste erano assimilate agli istituti.
Medicina e prestazioni pecuniarie Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Effingerstrasse 20, CH-3003 Berna http://www.ufas.admin.ch