8.6.2010 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 149/3
DECISIONE N. A3 del 17 dicembre 2009 relativa alla totalizzazione dei periodi di distacco ininterrotti maturati a norma dei regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE e dell'accordo CE/Svizzera)
(2010/C 149/04)
LA COMMISSIONE AMMINISTRATIVA PER IL COORDINAMENTO (3) Le condizioni essenziali per l'applicazione DEI SISTEMI DI SICUREZZA SOCIALE, dell'articolo 12, paragrafo 1 del regolamento sopraccitato sono l'esistenza di una relazione diretta tra il datore di lavoro e il lavoratore da questi assunto e l'esistenza di visto l’articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 883/2004 legami tra il datore di lavoro e lo Stato membro in cui ha del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sede la sua attività. La condizione essenziale per l'appli relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (1), cazione dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento so ai sensi del quale la commissione amministrativa è incaricata praccitato è l'esercizio abituale di un'attività sostanziale di trattare ogni questione amministrativa e di interpretazione simile nello Stato membro in cui la persona è stabilita. derivante dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 883/2004 e del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), (4) A norma del regolamento (CEE) n. 1408/71, la durata prevedibile del distacco non può superare 12 mesi, con visto l’articolo 12 del regolamento (CE) n. 883/2004, un prolungamento massimo di ulteriori 12 mesi in se guito a circostanze imprevedibili. A norma del regola mento (CE) n. 883/2004, la durata prevedibile del di visti gli articoli 5 e da 14 a 21 del regolamento (CE) n. stacco non può superare 24 mesi complessivi. 987/2009,
considerando quanto segue: (5) Qualsivoglia prolungamento del periodo di distacco inin terrotto oltre la durata massima prevista nei regolamenti richiede un accordo in conformità all'articolo 17 del re (1) Ai fini della presente decisione, con il termine «distacco» golamento (CEE) n. 1408/71 o all'articolo 16 del rego s'intende qualsiasi periodo maturato dai lavoratori dipen lamento (CE) n. 883/2004. denti o dai lavoratori autonomi durante il quale una persona svolge la propria attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro competente a norma delle disposizioni degli articoli: 14, paragrafo 1, 14 bis, para grafo 1, 14 ter, paragrafo 1 o 14 ter, paragrafo 2 del (6) Il regolamento (CE) n. 883/2004 non contiene nessuna regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio (3) e degli disposizione transitoria esplicita relativa alla totalizza articoli 12, paragrafo 1 o 12, paragrafo 2 del regola zione dei periodi di distacco maturati a norma dei rego mento (CE) n. 883/2004. lamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) n. 883/2004. L'inten zione del legislatore è stata di prolungare la durata mas sima prevedibile del distacco da 12 a 24 mesi. Le proce (2) Le disposizioni dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. dure e le altre condizioni per il distacco non sono note 883/2004, che prevede un'eccezione alla regola generale volmente cambiate. di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera a) del medesimo regolamento, mirano in particolare a facilitare la libera prestazione di servizi da parte dei datori di lavoro che distaccano lavoratori dipendenti in Stati membri diversi da quello in cui hanno sede, nonché la libertà dei lavo (7) Al fine di garantire la continuità giuridica tra i regola ratori dipendenti di spostarsi verso altri Stati membri. menti vecchi e nuovi e di assicurare l'applicazione uni Tali disposizioni mirano anche a superare gli ostacoli forme delle regole relative al distacco durante il periodo che possono impedire la libertà di circolazione dei lavo di transizione tra i regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CE) ratori nonché a incoraggiare la compenetrazione econo n. 883/2004, mica evitando complicazioni amministrative, in partico lare ai lavoratori e alle imprese.
(1) GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1 (2) GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1. Deliberando secondo le modalità stabilite all’articolo 71, (3) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 883/2004,
C 149/4 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 8.6.2010
HA DECISO QUANTO SEGUE:
1. Tutti i periodi di distacco maturati a norma del regolamento (CEE) n. 1408/71 saranno considerati per il calcolo del periodo di distacco ininterrotto conformemente all'applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004, cosicché la durata complessiva del distacco ininterrotto maturato in base all'applicazione di entrambi i regolamenti non possa superare 24 mesi.
2. La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Si applica dalla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 987/2009.
La presidente della commissione amministrativa Lena MALMBERG