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Kreisschreiben über die Leistungen an die gemeinnützigen Institutionen gemäss Art. 17 und 18 ELG (KSIU); gültig ab 01.04.2014; Stand 01.01.2025

Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

Valide dal 1° aprile 2014

Stato: 1° gennaio 2025

318.683.01 i CSFI

12.24

Premessa

La presente circolare rimpiazza la versione risalente al 1984 adattandola all’evoluzione, intervenuta nel corso di questi anni, del diritto, della società e della tecnica. In qualità d’organo di sorveglianza del corretto utilizzo dei sussidi versati alle istituzioni di utilità pubblica (art. 28 cpv. 1 LPC e art. 55 OPC-AVS/AI), l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha optato per un rifacimento totale della circolare con l’obiettivo di facilitare il lavoro di tutti gli attori coinvolti e di accrescere la trasparenza sui principi che presiedono all’assegnazione di un sostegno finanziario.

In quest’ottica, la rielaborazione della circolare è stata finalmente l’occasione per emanare delle regole di base, riguardanti gli aspetti pratici, procedurali e contabili, identiche per tutte e tre le istituzioni di utilità pubblica interessate o «istituzioni Pro» (Pro Senectute, Pro Infirmis e Pro Juventute).

Da sempre, la terminologia adottata per designare le prestazioni delle istituzioni Pro non è mai stata uniforme: ogni istituzione Pro utilizza, infatti, una sua specifica denominazione. La nuova circolare non rimette in discussione tale polifonia. Tuttavia, con l’intento di semplificare la comprensione, d’ora in avanti, per indicare queste prestazioni, si è coniato il termine generale di « sostegno finanziario individuale » (in seguito: SFI).

Considerando che il SFI non costituisce un diritto automaticamente esigibile, è stato considerato particolarmente importante che questa circolare stabilisse delle condizioni che garantissero l’attribuzione trasparente ed equa delle risorse finanziarie a una cerchia di persone ben definita. In tal senso, essa precisa ciò che si deve intendere con l’espressione “essere bisognosi” che, secondo la legge, è la condizione essenziale per ottenere le prestazioni individuali. Inoltre, essa fornisce utili indicazioni per il trattamento delle richieste da parte dei collaboratori delle istituzioni Pro.

Col proposito di prevenire ogni forma di nuova dipendenza, il sostegno finanziario attribuito in forma di versamento unico e puntuale si conferma quale regola d’attribuzione del SFI. Al contrario, d’ora in avanti il sostegno finanziario versato con scadenza periodica dovrà limitarsi unicamente a dei casi DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

eccezionali. Ancorato nella circolare e con la finalità di garantire un impiego parsimonioso dei sussidi dell’AVS e dell’AI, il principio di sussidiarietà diventa un elemento essenziale del SFI.

La nuova circolare regola in maniera chiara e uniforme anche tutti i passaggi che costituiscono l’aspetto procedurale quali l’iter della domanda e il genere d’informazioni che l’interessato deve, in essa, obbligatoriamente comunicare, l’autorizzazione per procedere a eventuali investigazioni supplementari e la decisione d’attribuzione o di rifiuto, i modi di versamento del SFI e la conservazione degli incarti, le disposizioni riguardanti l’assistenza amministrativa e quelle che concernono l’obbligo del segreto.

Altre modifiche riguardano inoltre la fissazione della contribuzione federale, l’indennizzo delle spese d’applicazione e la tenuta dei conti. Quanto ai sussidi federali, le istituzioni Pro sono oramai tenute a contabilizzarli e amministrarli separatamente, tramite una contabilità specifica. Queste modifiche si propongono di facilitare il lavoro dei revisori permettendo, nel frattempo, l’allestimento di analisi statistiche.

Infine, promuovendo un’applicazione omogenea del SFI, la nuova circolare intende favorire gli scambi tra le istituzioni Pro e tra queste e l’UFAS, in particolare nei casi in cui sorgessero dei problemi d’interpretazione o delle difficoltà con le procedure. La circolare garantisce così che i SFI restino uno strumento adatto ai bisogni dei richiedenti e alle esigenze della società e delle autorità politiche.

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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° aprile 2014

Con questo supplemento, vengono introdotti nella nuova CSFI gli adeguamenti e le precisioni resisi necessari dalle prime esperienze realizzate con la circolare.

In particolare, partendo dal principio che le persone che, per qualsiasi motivo, hanno bisogno di una vettura non devono essere trattate meglio di coloro che utilizzano prioritariamente i servizi pubblici, i criteri di rimborso delle spese di trasporto non coperte sono stati uniformati e meglio definiti. Di conseguenza, indipendentemente dal mezzo di trasporto utilizzato, d'ora in avanti è previsto un rimborso massimo corrispondente al costo annuo di un abbonamento generale di 2a classe (v. N. 3019).

Ulteriori precisioni riguardano le franchigie della sostanza mobiliare (N. 4011) e il limite annuo totale massimo del sostegno attribuibile sotto forma di prestazioni uniche e/o periodiche (N. 4012).

Le modifiche del capitolo 8 (Conservazione degli incarti) si riferi- scono al nuovo diritto contabile entrato in vigore il 1° gennaio 2013. A tal riguardo, si può notare che gli incarti riguardanti le domande di un SFI d'ora in avanti devono essere conservati al massimo per 5 anni, a meno che non si tratti di documenti classificabili come conta- bili.

A decorrere dal 1° aprile 2014, le modifiche introdotte ai N. 4011 e

4012 devono essere applicate indistintamente sia a tutti i casi cor-

renti che a tutti i nuovi casi. In tal senso, il limite di Fr. 30 000.- (N. 4012) deve intendersi relativo all'intero anno civile 2014. Al con- trario, la modifica prevista al N. 3019 riguarda inizialmente solo le nuove domande (prestazioni uniche e periodiche) e sarà applicata ai casi in corso al più tardi in occasione dell'esame periodico prescritto dal N. 5018.

Nel caso in cui, sulla base di questo supplemento, dovessero inter- venire delle modifiche alle direttive interne delle istituzioni, tali modi- fiche dovranno essere sottoposte all'approvazione dell'UFAS entro fine giugno 2014.

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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2021

Il presente supplemento contiene le modifiche che entreranno in vi- gore il 1° gennaio 2021. Esse sono contrassegnate con l’annota- zione 1/21 sotto il rispettivo numero marginale.

Nel supplemento viene ripresa la nuova disposizione della LPGA concernente l’estensione del termine di perenzione per i crediti di re- stituzione e vengono adeguati i rimandi alle basi giuridiche delle pre- stazioni complementari in seguito alla riforma delle PC.

Oltre agli adeguamenti resisi necessari sulla base delle esperienze pratiche, la modifica dell’articolo 43 capoverso 1 OPC-AVS/AI per- mette in particolare di stabilire, in aggiunta a quelli di gennaio e lu- glio, altri termini per il versamento dei sussidi federali alle istituzioni, ma al massimo quattro all’anno (N. 6009, 6009.1 e 6011).

Inoltre, per l’assegnazione di prestazioni periodiche per un periodo superiore a quattro anni in casi eccezionali, in futuro non sarà più necessario presentare una richiesta all’UFAS. La competenza deci- sionale in merito sarà lasciata alle istituzioni, che dovranno tuttavia sottoporre previamente all’UFAS un catalogo di criteri sui possibili casi eccezionali (N. 3016).

Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2024

Il presente supplemento contiene alcune modifiche terminologiche legate ad AVS 21 che entrano in vigore il 1° gennaio 2024. Esse sono contrassegnate con l’annotazione 1/24 sotto il rispettivo nu- mero marginale.

Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2025

Dal 2024, Pro Senectute è subentrata nel campo di attività di Pro Juventute (SFI con la denominazione «Sostegno finanziario per ve- dove, vedovi e orfani»). Di conseguenza, il supplemento 4 contiene adeguamenti alle voci che regolano il nuovo mandato di Pro Se- nectute in questo settore.

Pensioni per vedove e vedovi AVS: nella seduta del 23 ottobre 2024, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura

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di consultazione sulla modifica della Legge federale sull'assicura- zione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e ha adottato il rela- tivo messaggio, che ha trasmesso al Parlamento. Questi includono una modifica dell'articolo 17, paragrafo 1, della LAVS per sancire nella legge il rilevamento delle attività di Pro Juventute da parte di Pro Senectute (Comunicato stampa del Consiglio federale: Rendita per vedove e vedovi dell'AVS: il Consiglio federale adotta il messag- gio (23.10.2024)).

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Abbreviazioni

AELS Associazione europea di libero scambio

AFI Aiuto finanziario individuale (definizione adottata da PS)

AI Assicurazione invalidità

ALC Accordo tra la Confederazione svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone

all. allegato/allegati

art. articolo/articoli

AVS Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

cap. capitolo

CO Codice delle obbligazioni

consid. considerando/considerandi

cpv. capoverso/capoversi

doc. documento

DPC Direttive sulle prestazioni complementari

Istituzioni Pro Istituzioni di utilità pubblica: Pro Senectute, Pro Infirmis, Pro Juventute

LAI Legge federale sull’assicurazione per l’invalidità

LAVS Legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

lett. lettera/lettere

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LPC Legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS e all’AI

LPGA Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali

N. numero (marginale)

NAS Norme di audit svizzere

NPC Riforma della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni

OAI Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità

Olc Ordinanza sulla tenuta e la conservazione dei libri di commercio

OMAI Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per l’invalidità

OMAV Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell’assicurazione per la vecchiaia

OPC-AVS/AI Ordinanza sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, per i superstiti e per l’invalidità

pag./pagg. pagina/pagine

PAH Prestazioni d'aiuto alle persone handicappate (definizione adottata da PI)

par. paragrafo

PC Prestazioni complementari

p. es. per esempio

seg./segg. seguente/seguenti

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SFI Sostegno finanziario individuale

Swiss Raccomandazioni relative alla presentazione dei GAAP RPC conti

TP Trasporti pubblici

UE Unione europea

UFAS Ufficio federale delle assicurazioni sociali

v. vedi (rinvio)

WIWA Prestazioni complementari per vedove, vedovi e orfani (definizione adottata da PJ)

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1 Principi generali

1.1 Disposizioni generali

1001 La presente circolare regola l’utilizzo generale dei sussidi

previsti agli art. 17 e 18 LPC e fornisce le istruzioni necessarie (art. 28 cpv. 1 LPC e art. 55 OPC-AVS/AI) riguardanti le condizioni di diritto alle prestazioni, la procedura di domanda, l’assistenza amministrativa e gli obblighi di informare e del segreto, la conservazione degli incarti così come la copertura delle spese d’applicazione, la contabilità e la revisione dei conti delle istituzioni Pro.

1.2 Principi delle istituzioni Pro

1002 Conformemente all’art. 18 cpv. 3 LPC, le istituzioni Pro

sono tenute a redigere i propri principi d’utilizzo dei sussidi. Tali principi devono essere in armonia con le disposizioni della presente circolare e, oltre alle disposizioni elencate all’art. 48 OPC-AVS/AI, devono includere delle indicazioni utili per la tenuta dei conti riguardanti i sussidi.

1003 I principi sottostanno all’approvazione dell’UFAS (art. 57

cpv. 2 OPC-AVS/AI).

1.3 Utilizzo dei sussidi

1004 I sussidi assegnati devono consentire alle istituzioni Pro di

sostenere in maniera mirata delle persone bisognose (v. cap. 4). Il sostegno (in seguito: sostegno finanziario individuale, SFI) può intervenire nella forma di versamento unico o periodico (v. cap. 3).

1005 Una parte dei sussidi è destinata a coprire le spese di

applicazione comprovate delle istituzioni Pro (v. cap. 6).

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1.4 Aventi diritto

1006 I cittadini svizzeri bisognosi che hanno il loro domicilio e la

loro dimora abituale in Svizzera e che sono anziani, vedovi, orfani o invalidi possono beneficiare di un SFI se soddisfano le condizioni previste dalle istituzioni Pro competenti (v. cap. 2).

1007 I cittadini dell’UE1 e dell’AELS2 sono assimilati ai cittadini

1/21 svizzeri se rientrano nel campo d’applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC).

1008 Gli altri cittadini stranieri, nonché rifugiati o apolidi,

bisognosi che hanno il loro domicilio e la loro dimora abituale in Svizzera possono beneficiare di un SFI solo se risiedono senza interruzione in Svizzera da almeno cinque anni (v. art. 18 cpv. 1 lett. b LPC). Per la determinazione del domicilio e della dimora abituale in Svizzera o per verificare la data di entrata in Svizzera ci si può fondare sul permesso di soggiorno corrispondente.

1009 Per i cittadini stranieri titolari di un permesso B (permesso

di dimora), C (permesso di domicilio) o Ci (permesso di dimora con attività lucrativa) si può in principio ammettere che essi si sono creati un domicilio civile in Svizzera dal momento in cui vi sono entrati per la prima volta. Al contrario, non si creano in generale un domicilio in Svizzera le persone titolari di un permesso G (per frontalieri) o L (per dimoranti temporanei).

1010 I richiedenti l’asilo (permesso N), le persone bisognose di

protezione (permesso S) o gli stranieri ammessi provvisoriamente (permesso F) si creano un domicilio in Svizzera, anche se hanno l’intenzione di ritornare nel loro paese quando le circostanze glielo permetteranno. Si può dunque ammettere che queste persone si creano un

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Let- tonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slove- nia, Spagna, Svezia e Ungheria. Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Svizzera.

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domicilio in Svizzera dalla data del loro ingresso nel paese. Esse possono dunque beneficiare di un SFI dal momento in cui soddisfano una durata di residenza (domicilio) di cinque anni.

2 Ambito di attività delle istituzioni Pro

2.1 Disposizioni generali

2001 Per ciascuna famiglia o economia domestica, solo un’unica

1/21 istituzione Pro è autorizzata a versare le prestazioni. Di conseguenza, un’istituzione Pro deve astenersi dall’intervenire se la famiglia è già beneficiaria di prestazioni versate da un’altra istituzione Pro. All’occorrenza, le istituzioni Pro devono accordarsi tra loro. Al riguardo, il richiedente deve dichiarare di non ricevere contemporaneamente prestazioni da altre istituzioni Pro. In caso di riscossioni multiple, il beneficiario sarà tenuto a re- stituire gli importi eccedenti. Le istituzioni Pro prevedono questa dichiarazione nei relativi moduli di richiesta.

2002 Se l’attribuzione di competenza è oggetto di litigio, il caso

deve essere sottoposto all’UFAS.

2.2 Ambito di attività di Pro Senectute

2003 Pro Senectute accorda un SFI (AFI, «Aiuto finanziario

1/24 individuale», secondo la sua terminologia) alle donne e agli uomini che hanno raggiunto l’età di riferimento secondo l’art. 21 LAVS e che soddisfano le condizioni di una sua attribuzione ai sensi dell’art. 18 LPC.

2004 Possono ugualmente beneficiare di un SFI le persone che

hanno anticipato la riscossione della loro rendita di vecchiaia ai sensi dell’art. 40 LAVS. Al contrario, nei casi in cui, conformemente all’art. 39 LAVS, la rendita di vecchiaia è stata rinviata, nessun SFI può essere riconosciuto fintanto che il rinvio non è revocato.

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2.3 Ambito di attività di Pro Infirmis

2005 Pro Infirmis accorda un SFI (PAH, «Prestazione di aiuto

1/24 alle persone handicappate», secondo la sua terminologia) alle persone invalide che non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento ai sensi dei N. 2003 e 2004 e che soddisfano le condizioni di una sua attribuzione ai sensi dell’art. 18 LPC.

2006 Sono considerate "persone invalide" conformemente al

4/14 N. 2005 coloro che, a causa di un'infermità congenita, una malattia o un infortunio, hanno diritto a una rendita, a una prestazione transitoria ai sensi dell'art. 32 LAI o a un assegno per grandi invalidi dell'AI o hanno percepito delle indennità giornaliere dell'AI per un periodo ininterrotto di almeno sei mesi o, ancora, avrebbero diritto a una rendita AI se avessero compiuto il periodo di contribuzione minimo previsto all'art. 36 cpv. 1 LAI (v., per analogia, art. 4 cpv. 1 lett. c e d LPC).

2007 Le persone d'età inferiore ai 20 anni sono considerate

4/14 invalide se soddisfano le condizioni di diritto a un assegno per grandi invalidi ai sensi dell'art. 42bis in correlazione all'art. 42 LAI o le condizioni previste all'art. 5 cpv. 2 LAI in correlazione all'art. 8 cpv. 2 LPGA.

2007.1 In analogia alla regolamentazione dell'art. 9 cpv. 3 lett. A

4/14 LAI, si ritiene che i cittadini stranieri, i rifugiati e gli apolidi d'età inferiore ai 20 anni che risiedono in Svizzera da meno di 5 anni soddisfano la condizione prevista all'art. 18 cpv. 1 lett. b LPC se questa condizione è soddisfatta dal padre o dalla madre.

2008 Al contrario, non è considerata come invalida la persona

che beneficia unicamente di provvedimenti d’intervento tempestivo o di provvedimenti d’integrazione dell’AI (provvedimenti sanitari, provvedimenti di reinserimento, provvedimenti professionali, mezzi ausiliari), senza beneficiare né di una rendita (inclusa la prestazione transitoria in caso d’incapacità al lavoro), né di un AGI, né

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di un’indennità giornaliera dell’AI. Fanno eccezione i casi previsti ai N. 2010 e 2011.

2009 L’ufficio AI è competente per constatare l’invalidità.

2010 Se una persona ha inoltrato una domanda di prestazioni AI

ma l’istruzione del caso non è ancora terminata, tale persona può eccezionalmente essere considerata come invalida se si può supporre con un elevato grado di verosimiglianza che essa soddisferà le condizioni previste al N. 2006 (art. 18 cpv. 4 lett. b LPC e art. 46 OPC- AVS/AI).

2011 Nonostante una persona bisognosa non abbia più diritto a

una rendita dell’AI a causa della sua partecipazione a provvedimenti d’integrazione o per una diminuzione del suo grado d’invalidità, un SFI può comunque esserle riconosciuto per l’invalidità residua per una durata massima di due anni a contare dalla diminuzione o dalla soppressione della rendita. Eccezionalmente, il SFI può essere versato per un periodo più prolungato. In tal caso, sono applicabili per analogia i n. 3015 e 3016.

2.4 Ambito di attività di Pro Senectute (ex Pro

Juventute)

2012 Pro Senectute (ex Pro Juventute) accorda un SFI

1/25 («Sostegno finanziario per vedove, vedovi e orfani», secondo la sua designazione) alle donne e agli uomini che percepiscono una rendita di vedova o di vedovo e che non hanno ancora raggiunto l’età di riferimento così come agli orfani che beneficiano di una rendita per superstiti dell’AVS. Il SFI può essere accordato anche alle persone che avrebbero diritto a una rendita per superstiti se il coniuge o il genitore deceduto avesse compiuto il periodo di contributo minimo previsto dall’art. 29 cpv. 1 LAVS (art. 4 cpv. 1 lett. b n. 2 LPC per analogia).

2012.1 Gli orfani che non soddisfano la condizione prevista

4/14 all'art. 18 cpv. 1 lett. b LPC poiché risiedono in Svizzera da DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

meno di 5 anni e non sono né cittadini svizzeri, né cittadini di uno Stato dell'UE/AELS possono comunque avere diritto a un SFI se il genitore deceduto (per gli orfani di entrambi i genitori, almeno uno di essi) aveva risieduto in Svizzera almeno 5 anni prima del decesso.

2013 Non rientrano nell’ambito d’attività di Pro Senectute (ex Pro

1/25 Juventute) le persone vedove o gli orfani che sono invalidi ai sensi dei n. 2005 seg. o che hanno già raggiunto l’età di riferimento ai sensi dei N. 2003 e 2004. Ciò vale anche per i coniugi, i conviventi e i figli (figli propri o figli del coniuge o del partner) che vivono nella medesima economia domestica di dette persone.

2014 Le disposizioni previste ai N. 2012 e 2013 sono applicabili

per analogia al partner registrato superstite di un’unione domestica registrata tra persone del medesimo sesso

3 Prestazioni

3.1 Oggetto delle prestazioni

3001 Prioritariamente, lo scopo mirato e temporaneo del SFI è di

permettere alla persona che ne fa domanda di superare delle difficoltà finanziarie passeggere.

3002 Una prestazione deve perciò essere utilizzata in maniera

mirata per sradicare o attenuare una situazione d’indigenza concreta e misurabile.

3.2 Principio di sussidiarietà

3003 Il SFI è accordato nel rispetto del principio di sussidiarietà.

Un SFI entra in linea di conto unicamente dopo aver esaurito ogni altra possibilità di finanziamento (assicurazioni sociali e private, aiuto sociale pubblico nonché ogni genere di prestazione a carattere cantonale o comunale). In particolare, è essenziale sollecitare l’esame

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del diritto alle PC qualora una domanda in tal senso non fosse ancora stata inoltrata.

3004 Alle persone durevolmente a carico dell’aiuto sociale non

possono essere assegnate prestazioni uniche o periodiche destinate al finanziamento dei bisogni correnti ma unicamente prestazioni in natura o di servizio (art. 18 cpv. 2 LPC).

3005 Nell’assegnazione del SFI occorre rispettare i principi della

riforma della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Di conseguenza, non può essere accordato un SFI per finanziare delle prestazioni che competono ai Cantoni o ai Comuni (p. es. spese di malattia e d’invalidità ai sensi dell’art. 14 LPC).

3006 È possibile momentaneamente ignorare il principio di

sussidiarietà (v. N. 3015 e 3016) nei casi in cui una persona bisognosa presenta la sua prima domanda per un SFI e soddisfa una o l’altra delle seguenti condizioni :

a) nel momento in cui è inoltrata la domanda, la persona bisognosa è già confrontata con spese regolari che superano gli importi limite ammessi dalla copertura sociale ordinaria prevista al N. 3003 (p. es. affitto elevato o spese di custodia dei figli);

b) i cambiamenti che, a titolo personale e nell’immediato, il richiedente dovrebbe di necessità attuare per rimediare o, per lo meno, per attenuare la difficile situazione finanziaria rappresenterebbero per lui un gravame sproporzionato o si accompagnerebbero a rilevanti contrarietà (p. es. abbandono di una scuola privata già frequentata anteriormente al decesso di uno o entrambi i genitori o interruzione di una formazione professionale o di una formazione continua già avviata al momento dell’insorgenza della difficile situazione finanziaria).

Tuttavia, per far sì che questa eccezione possa momentaneamente sottrarsi al principio di sussidiarietà è DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

necessario che le condizioni personali concrete che si vogliono salvaguardare durino almeno da un anno a contare dalla data d’inoltro della domanda di un SFI. È riservata la realizzazione abusiva di queste condizioni

3.3 Tipi di prestazioni secondo l’art. 18 LPC

3.3.1 Disposizioni generali

3007 Il sussidio federale è destinato a finanziare delle

prestazioni uniche o periodiche. Queste possono intervenire sottoforma di contributi passeggeri destinati alla copertura dei bisogni correnti, di anticipi concessi nell’attesa di prestazioni già richieste o sotto forma di prestazioni in natura o di servizio.

3008 Se delle prestazioni sono versate sottoforma di anticipi

nell’attesa della concessione di prestazioni già richieste presso assicurazioni sociali o private (v. N. 3011, 3013 e 5015), la persona che ha inoltrato domanda di un SFI deve preliminarmente concedere il suo accordo per la cessione, a favore dell’istituzione Pro interessata, delle prestazioni legali o contrattuali di cui avrà eventualmente diritto per il medesimo periodo e aventi l’identica finalità del SFI versatogli (v., per analogia, art. 22 cpv. 2 lett. a LPGA e art.

3009 L’entità e l’importo della prestazione accordata dipendono

sempre dalla capacità finanziaria del beneficiario e dalla sua situazione personale.

3010 In principio, le prestazioni non sono versate con effetto

retroattivo. Fatture già onorate possono essere prese a carico solo in occasione della prima domanda del SFI. È opportuno che il richiedente sia debitamente informato di quest’aspetto.

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3.3.2 Prestazioni uniche

3011 L’assegnazione di prestazioni uniche è prevista nei

seguenti casi: – aiuto finanziario puntuale destinato alla copertura del fabbisogno vitale corrente in presenza di una situazione finanziaria precaria di durata limitata; – prestazioni in natura o di servizio a condizione che queste non siano già finanziate da un’assicurazione sociale o privata o da istituzioni cantonali o comunali; – anticipo finanziario per una prestazione (p. es. mezzo ausiliario) per la quale è già stata inoltrata la rispettiva domanda a un’assicurazione sociale o privata (v. N.

3008 e 5015).

3012 Una prestazione destinata alla copertura di spese

periodiche è sempre considerata come prestazione periodica, anche se è assegnata con un versamento unico che ingloba più versamenti in un’unica volta.

3.3.3 Prestazioni periodiche

3013 L’assegnazione di prestazioni periodiche è prevista nei

seguenti casi: – aiuto finanziario puntuale destinato alla copertura del fabbisogno vitale corrente in presenza di una situazione finanziaria precaria di durata limitata; – prestazioni in natura o di servizio periodiche a condizione che esse non siano già finanziate da un’assicurazione sociale o privata o da istituzioni cantonali o comunali; – anticipo finanziario per una prestazione (p. es. rendita, PC) per la quale è già stata inoltrata la rispettiva domanda a un’assicurazione sociale o privata (v. N.

3008 e 5015).

3014 L’assegnazione di una prestazione periodica è l’eccezione

e si deve limitare ai casi in cui l’assegnazione di una prestazione unica è sconsigliata (p. es. incapacità di gestione finanziaria corrente) o non permette di superare le DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

difficoltà finanziarie passeggere che erano alla base della domanda di un SFI. Una prestazione periodica può, per esempio, essere assegnata sottoforma di contributo temporaneo per la copertura del fabbisogno vitale corrente, di spese d’affitto elevate o, ancora, di spese di custodia dei figli. Le prestazioni periodiche sono assegnate per una durata limitata e la loro giustificazione deve essere regolarmente verificata (v. N. 5018).

3015 Le prestazioni periodiche possono essere versate per un

periodo massimo di due anni. Se la situazione finanziaria precaria dovesse nonostante ciò persistere, esse possono essere versate per ulteriori due anni supplementari.

3016 In casi eccezionali e debitamente motivati e previo

1/21 l’accordo dell’UFAS, l’assegnazione di prestazioni periodiche può oltrepassare i quattro anni. Al riguardo, va sottoposto all’UFAS un catalogo di criteri sui possibili casi eccezionali.

3017 In caso d’assegnazione di una prestazione periodica, una

convenzione è conclusa tra l’istituzione Pro e il beneficiario. La convenzione precisa l’importo della prestazione assegnata, la durata del versamento e la finalità che s’intende realizzare con il sostegno finanziario. Se la prestazione periodica è assegnata sottoforma di anticipo di prestazioni già richieste presso un’assicurazione sociale o privata, la convenzione deve ugualmente prevedere la cessione senza riserve delle prestazioni d’assicurazione in questione all’istituzione Pro interessata per l’importo e la durata degli anticipi forniti, tenendo conto della concordanza temporale del versamento (v. N. 3008).

3018 Il versamento di una prestazione periodica s’interrompe

immediatamente se si constata che il beneficiario non la utilizza per la finalità prevista dalla convenzione.

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3.3.4 Prestazioni in natura o di servizio

3019 Sono prestazioni in natura (lista non esaustiva):

4/14 – l’acquisizione o la riparazione di un oggetto indispensa- bile alla copertura dei bisogni correnti (economia dome- stica e alloggio); – l’acquisizione o la riparazione di mezzi ausiliari nel qua- dro degli art. 21 LAI, 2 OMAI, 43quater LAVS e 2 OMAV che, per ragioni imprevedibili o straordinarie, non sono presi a carico da un’assicurazione sociale o privata; – un contributo alle spese supplementari non coperte per l’uso dei trasporti pubblici (TP) provocate da motivi di sa- lute (p. es. visite mediche), dall'esercizio di un'attività lu- crativa o dalla frequentazione di corsi di formazione o di perfezionamento. Nel caso in cui l’interessato è imperati- vamente tributario della sua vettura (p. es. per ragioni di salute o a causa di un’offerta di TP inappropriata in rap- porto a proprie esigenze inderogabili), può essere preso in considerazione un contributo alle spese d'esercizio del veicolo. In entrambi i casi, tuttavia, il contributo annuo to- tale non può superare il prezzo di un abbonamento ge- nerale di 2a classe.

3020 Sono prestazioni di servizio (lista non esaustiva):

– servizi e offerte per le cure à domicilio, l’alleviamento dell’impegno dei familiari, l’incoraggiamento e la preservazione dell’autonomia a condizione che esse non siano già finanziate da un’assicurazione sociale o privata o da istituzioni cantonali o comunali; – servizi e offerte che permettano e incoraggino il proseguimento di un’attività lucrativa in corso, a condizione che esse non siano già finanziate da un’assicurazione sociale o privata o da istituzioni cantonali o comunali (p. es. perfezionamento professionale, custodia extrafamiliare, tragitto per recarsi al lavoro); – sovvenzioni per la formazione degli orfani se non beneficiano già di borse di studio; – contributi finanziari per delle attività socioculturali, mantenimento dei contatti con l’ambiente sociale,

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partecipazione alla vita pubblica (p. es. spese per il tempo libero). Questi contributi sono limitati, per persona, a 800.- franchi annui al massimo. In presenza di circostanze debitamente motivate, la direzione degli organi centrali può eccezionalmente accordare un importo più elevato. Le istituzioni Pro definiscono più precisamente le diverse prestazioni; – contributi alle spese di trasloco.

3021 Possono essere assegnati contributi per prestazioni in

natura o di servizio se le prestazioni sollecitate sono indispensabili per il richiedente e se esso non è in grado di finanziarle con i propri mezzi. Prestazioni in natura o di servizio possono essere assegnati a condizione che siano rispettati i seguenti principi: – sussidiarietà (v. N. da 3003 a 3006); – proporzionalità in rapporto alle persone che si trovano in situazioni comparabili; – semplicità, economicità, adeguatezza nonché territorialità.

3022 Prestazioni in natura o di servizio (p. es. contributo per un

mezzo ausiliare o per un aiuto a domicilio) possono essere versate direttamente al fornitore delle prestazioni.

3.4 Eccezioni

3023 Dato che i SFI sono finanziati dall’AVS e l’AI e che i principi

della NPC devono sempre essere rispettati, è esclusa l’assegnazione di prestazioni al fine di finanziare: – crediti dell’ente pubblico, quali le multe disciplinari, le tasse, le imposte o la restituzione di prestazioni AVS/AI/IPG/PC; – premi dell’assicurazione malattia o premi di assicurazioni sociali e private; – prestazioni o servizi effettuati tramite lavoro nero.

3024 Inoltre, nessuna prestazione può essere assegnata per (li-

4/14 sta non esaustiva):

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– il rimborso di fatture già pagate (salvo in caso di prima domanda, v. N. 3010); – servizi offerti dalle istituzioni Pro che sono già finanziati dalle risorse dell’AVS, dell’AI o da altri fondi pubblici; – una partecipazione a investimenti e ad altri costi d’eser- cizio inerenti alla creazione o alla direzione di una im- presa propria o di un’attività indipendente; – il pagamento di rate di leasing; – le spese connesse a un regime alimentare (dieta) che non sono prese in considerazione dalle PC; – le spese per l’affido di giovani minorenni in famiglie di ac- coglienza il cui finanziamento compete al Cantone o all’aiuto sociale; – il finanziamento della formazione se, per il livello di for- mazione richiesto, esiste un’alternativa a carico dell’ente pubblico; – le spese legate al decesso; – gli ammortamenti dei debiti e dei debiti ipotecari e la co- pertura di perdite finanziarie derivate dal gioco d’azzardo o da investimenti a carattere speculativo.

4 Persone bisognose

4.1 Valutazione della situazione di bisogno

4001 In principio, per determinare l’esistenza di una situazione di

bisogno occorre riferirsi alle regole di calcolo della LPC fintanto che questo capitolo non preveda delle deroghe espresse. Ci si baserà di regola sul foglio di calcolo della PC del richiedente.

4002 Una persona è considerata bisognosa se:

4003 è beneficiaria di PC e

– dispone di una sostanza mobiliare inferiore ai limiti indicati al N. 4011;

4004 è beneficiaria di PC e

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– a causa di una spesa eccezionale, l’importo della sua sostanza mobiliare scende sotto i limiti indicati al N. 4011;

4005 non è beneficiaria di PC e

– dispone di una sostanza mobiliare inferiore ai limiti indicati al N. 4011 ma – l’eccedenza dei redditi determinanti secondo il calcolo PC è inferiore all’importo della spesa eccezionale con la quale è confrontata.

4006 È considerata ugualmente bisognosa la persona che non è

beneficiaria di PC e – dispone di una sostanza mobiliare inferiore ai limiti indicati al N. 4011 ma – l’eccedenza dei redditi determinanti secondo il calcolo PC è dovuta unicamente alla computazione della sostanza immobiliare (ai sensi dell’art. 11 cpv. 1 lett. c LPC).

4007 La persona che ha inoltrato una domanda di PC che, in

base alle informazioni fornite, è verosimilmente destinata a essere accettata rientra anch’essa nella categoria dei beneficiari di PC.

4008 Per i richiedenti che vivono nella medesima economia

domestica con un coniuge, un partner registrato, un convivente, dei figli minorenni o maggiorenni, la situazione di bisogno deve essere valutata tenendo conto in maniera appropriata della situazione finanziaria delle persone in questione.

4009 Nel caso di coppie sposate e di unioni domestiche

registrate tra persone dello stesso sesso, i redditi determinanti e le spese riconosciute sono presi in considerazione in base alla LPC (v. N. 3131.01 seg. e

3132.01 seg. DPC). Tali disposizioni valgono anche per i

concubini nella misura in cui – essi vivono nella stessa economia domestica con uno o più figli comuni minorenni o ancora in formazione o

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– vivono nella stessa economia domestica da più di quattro anni.

4010 Se dei giovani, minorenni o maggiorenni ancora in

formazione, vivono nella medesima economia domestica, i loro redditi determinanti e le loro spese riconosciute sono computati ai sensi della LPC (per analogia ai N. 3133.01 seg. DPC). Ciò vale anche per i giovani adulti che non sono più in formazione e che, per esempio, esercitano già un’attività lucrativa.

4011 Una persona non soddisfa la condizione di bisogno se la

4/14 sostanza mobiliare di cui essa dispone (liquidità, averi in banca o su un conto postale, obbligazioni, azioni e altri titoli, valore di riscatto di assicurazioni sulla vita, successioni non ripartite, sostanza disponibile proveniente dal capitale LPP, metalli preziosi, beni di valore, ecc.) è superiore ai seguenti limiti: – persona sola .................................................. Fr. 10 000.- – coppia ............................................................ Fr. 20 000.- – per ogni figlio minore o d’età inferiore ai

25 anni se handicappato o ancora in

formazione, il limite è elevato di ..................... Fr. 5 000.- – orfani sia di padre sia di madre ...................... Fr. 10 000.- – ma, al massimo, per famiglia/economia domestica ...................................................... Fr. 25 000.-

Nei casi di figli/orfani di padre o di madre che non vivono nella medesima famiglia/economia domestica di almeno uno dei genitori, è determinante l'importo per persona sola. Ciò vale, in particolare, per i figli o gli orfani di padre o di madre che vivono presso una famiglia affidataria.

4.2 Importo del SFI

4012 Per ogni persona o economia domestica che sollecita il ri-

4/14 conoscimento di un SFI, possono essere versati i seguenti importi: – per una prestazione unica, al massimo 30 000.- franchi per anno civile; DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

– per una prestazione periodica, al massimo 1 500.- fran- chi mensili o 18 000.- franchi annui.

L'importo annuo totale massimo dei SFI, considerato come la somma sia di prestazioni uniche che periodiche, non po- trà mai superare i Fr. 30 000.-.

In presenza di circostanze particolari debitamente moti- vate, può essere versato un importo più elevato. Le do- mande e i dossier relativi devono essere sottoposti all’UFAS.

4013 Per le persone indicate al N. 4003, l’importo del SFI, su

riserva del n. 4012, corrisponde all’integralità della prestazione oggetto della domanda di SFI.

4014 Per le persone indicate al N. 4004, l’importo massimo del

SFI, su riserva del N. 4012, è uguale alla differenza tra il saldo della sostanza mobiliare che resterebbe loro se avessero dovuto assumersi integralmente la spesa straordinaria per la quale hanno sollecitato un SFI e i limiti della sostanza determinati secondo il N. 4011.

4015 Per le persone indicate ai N. 4005 e 4006, l’importo

massimo del SFI, su riserva del N. 4012, è uguale all’eccedenza delle spese che risulterebbe nel calcolo PC se dovessero assumersi integralmente la spesa straordinaria per la quale hanno sollecitato un SFI.

5 Procedura

5.1 Domanda

5001 Le prestazioni devono essere richieste per iscritto dal

richiedente o dal suo rappresentante legale. Se la domanda è inoltrata da un terzo, deve essere presentata una procura a suo nome.

5002 Il richiedente o il suo rappresentante legale è tenuto a

fornire agli organi delle istituzioni Pro le informazioni

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necessarie per l’esame della sua situazione (art. 47 cpv. 1 OPC-AVS/AI).

5003 Ciascun’istituzione Pro definisce e utilizza un formulario di

domanda uniforme per ogni caso da essa trattato, nel quale possano figurare i dati relativi al reddito e alla sostanza nonché tutte le altre indicazioni indispensabili per stabilire il diritto alla prestazione.

5004 Il richiedente è inoltre tenuto ad autorizzare le istituzioni

Pro affinché possano sollecitare presso autorità o assicurazioni (p. es. casse di compensazione, organi PC o autorità fiscali) altre informazioni utili alla determinazione delle prestazioni.

5005 La domanda deve essere accompagnata dai documenti

che attestano la situazione finanziaria di cui si prevale il richiedente, quali l’ultima tassazione fiscale entrata in forza, attestazioni bancarie o altro. Le persone già al beneficio di PC devono in ogni caso presentare l’ultima decisione PC accompagnata dal foglio di calcolo corrispondente (v. anche par. 9.1). In tal caso, non è necessario esigere i documenti fiscali.

5006 Di regola, l’assegnazione di prestazioni in natura o di

servizio non può intervenire senza presentazione del preventivo corrispondente. Le fatture già pagate dal richiedente non sono di principio rimborsate (v. N. 3010).

5007 I versamenti destinati a finanziare prestazioni in natura o di

servizio devono sempre essere documentati da fatture o da giustificativi delle spese corrispondenti.

5.2 Trattamento delle domande

5008 I collaboratori responsabili esaminano l’esattezza dei dati

forniti dal richiedente e, qualora fosse necessario, li completano. A tal fine, essi possono fondarsi sull’autorizzazione rilasciata dal richiedente nel formulario di domanda (v. N. 5004) per ottenere dalle autorità e dalle DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

assicurazioni sociali le informazioni necessarie (v. anche par. 9.1).

5009 Basandosi sulle disposizioni contenute nella presente

circolare e sui principi di base delle istituzioni Pro, i collaboratori responsabili valutano se l’assegnazione di una prestazione può essere presa in considerazione e, in caso affermativo, in quale ordine di grandezza. In seguito, essi presentano una proposta debitamente motivata all’istanza competente (v. N. 5012) chiamata a pronunciarsi.

5010 In caso di dubbio sulla qualifica d’avente diritto del

richiedente, il servizio che tratta la domanda può inviare il dossier all’UFAS allegando un riassunto degli elementi controversi.

5.3 Decisione

5011 L’assegnazione o il rifiuto di una prestazione deve essere

comunicato al richiedente tramite una decisione scritta entro un termine adeguato.

5012 Le direzioni degli organismi centrali designano le

commissioni che, in seno alle loro istituzioni, sono competenti per rendere le decisioni. Queste commissioni devono essere in grado di garantire una corretta e regolare procedura di trattamento delle domande. Affinché questo possa realizzarsi, queste commissioni devono soddisfare i seguenti requisiti: – disporre di conoscenze indispensabili in materia di SFI e di assicurazioni sociali; – possedere una regolamentazione di rappresentanza; – disporre di un sistema di controllo interno (SCI) basato su principi di gestione riconosciuti; – il trattamento delle domande e la decisione non possono competere a una sola persona; – assicurare che le decisioni rese possano essere custodite e documentate (v. cap. 8).

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5013 La decisione di assegnazione deve perlomeno fornire le

informazioni relative al motivo e alla finalità della prestazione, al genere di prestazione, all’importo e, in caso di prestazioni periodiche, alla durata del sostegno finanziario. Inoltre, essa deve rendere attento il richiedente al suo obbligo di comunicare tutti i cambiamenti d’ordine personale ed economico che potrebbero influenzare le condizioni d’assegnazione di un SFI. Infine, la decisione deve indicare che le prestazioni sono finanziate dalle risorse dell’AVS o dell’AI.

5014 In caso di consegna di mezzi ausiliari, deve essere

concluso un contratto di prestito riguardante l’oggetto.

5015 Se la prestazione richiesta concerne il versamento di un

anticipo, collateralmente alla decisione deve essere conclusa una convenzione che fissi l’importo dell’anticipo riconosciuto e la scadenza del rimborso. Se si tratta di anticipi di prestazioni sollecitate presso un’assicurazione sociale o l’aiuto sociale, deve essere tassativamente richiesta la cessione delle prestazioni ai sensi del N. 3008.

5016 Se una domanda è respinta, il rifiuto deve essere motivato.

5017 Devono essere conservati, sia le domande presentate e le

decisioni a esse relative, sia i documenti e la corrispondenza inerente all’incarto. Per dettagli più ampi sulla conservazione degli incarti, si vedano le disposizioni elencate al cap. 8.

5018 I dati personali ed economici rilevanti dei beneficiari di

prestazioni periodiche sono regolarmente verificati, almeno a cadenza annua. Le date dei controlli devono essere annotate in un apposito scadenzario.

5.4 Versamenti

5019 Le prestazioni sono versate al richiedente, al suo

rappresentante legale o al fornitore della prestazione su un conto bancario o postale personale. Dei versamenti in DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

contanti possono essere effettuati solo a titolo eccezionale e unicamente con ricevuta di conferma del pagamento debitamente firmata.

5020 Le istituzioni Pro devono vegliare a un’utilizzazione delle

prestazioni conforme alla finalità. In quest’ottica, esse possono prevedere altre misure come, per esempio, il versamento diretto delle prestazioni in natura o di servizio al fornitore della prestazione.

5021 Prima di dar seguito al versamento, la fondatezza di

quest’ultimo deve essere verificata da una seconda persona (principio dei quattro occhi). Gli ordini di pagamento devono essere muniti di una doppia firma.

5.5 Restituzioni

5022 Quando un SFI è stato assegnato indebitamente o sulla

base d’indicazioni false fornite dal beneficiario, può essere richiesta la sua restituzione integrale o parziale.

5023 Il diritto di domandare la restituzione può essere fatto

1/21 valere entro tre anni dal momento in cui l’istituzione Pro ha avuto conoscenza del fatto, ma al più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione (v., per analogia, art.

25 cpv. 2 LPGA).

6 Aspetti finanziari

6.1 Sussidio federale

6.1.1 Disposizioni generali

6001 Il sussidio federale assegnato dall’UFAS si compone

dell’importo delle prestazioni uniche e periodiche accordate nell’anno in corso nonché della contribuzione a copertura delle spese d’applicazione dell’anno precedente di cui l’esistenza è provata (art. 43 OPC-AVS/AI).

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Non è ammesso assegnare un anticipo o prefinanziare un SFI tramite il prelevamento dalle risorse proprie delle istituzioni Pro o tramite un finanziamento da parte di terzi.

6003 I sussidi federali versati indebitamente devono essere

1/21 restituiti (art. 43 cpv. 4 in combinato disposto con l’art. 42 OPC-AVS/AI).

6.1.2 Importo

6004 Il sussidio federale ai sensi dell’art. 17 cpv. 1 LPC

1/25 ammonta al massimo a – 16,5 milioni di franchi per la Fondazione svizzera Pro Senectute; – 14,5 milioni di franchi per l’Associazione svizzera Pro Infirmis; – 2,7 milioni di franchi per la Fondazione svizzera Pro Senectute (ex Pro Juventute).

6005 L’UFAS fissa l’importo dei sussidi annui sulla base dei

bilanci preventivi presentati dalle istituzioni Pro (v. par. 6.1.3).

6.1.3 Fissazione

6006 Entro il 31 ottobre dell’anno in corso, le istituzioni Pro

inviano all’UFAS un bilancio preventivo dell’utilizzazione prevista del sussidio federale per l’anno seguente. Sulla base di questi dati, l’UFAS fissa l’importo del sussidio federale e lo comunica alle istituzioni Pro entro il 15 dicembre dell’anno in corso.

6007 Il bilancio preventivo indica separatamente le prestazioni

uniche e le prestazioni periodiche previste nonché le spese d’applicazione.

6008 Il bilancio preventivo non può superare gli importi massimi

previsti ai N. 6004 e 6013. Il riconoscimento di una quota

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superiore per le spese d’applicazione è vincolato all’approvazione da parte dell’UFAS (v. N. 6015).

6.1.4 Versamento/Compensazione

6009 Il sussidio federale è versato per principio in due rate, l’una

1/21 per l’inizio di gennaio, l’altra per l’inizio di luglio.

6009.1 È possibile stabilire altri termini per il versamento, ma al

1/21 massimo quattro all’anno. Entro il mese di giugno dell’anno in corso può essere versata al massimo la metà dei sussidi federali stabiliti.

6010 L’UFAS, per il tramite di pagamenti parziali, può operare la

compensazione di sussidi federali versati indebitamente o di sussidi federali non utilizzati che superano i margini di tolleranza previsti al N. 6011.

6.1.5 Riporto del saldo sugli anni seguenti

6011 Per compensare le fluttuazioni relative all’assegnazione di

1/21 prestazioni, le risorse finanziarie non utilizzate nell’anno in corso possono essere riportate all’anno successivo. In ogni caso, questa riserva di fluttuazione non potrà, a fine anno (data di riferimento, 31.12), essere superiore al 10 % del sussidio federale dell’anno trascorso. In caso contrario, la parte eccedente il margine di tolleranza indicato sarà compensata l’anno seguente all’inizio del mese di luglio con il versamento della seconda metà del sussidio federale.

6.1.6 Spese d’applicazione

6012 Una parte del sussidio federale dell’anno in corso può

servire a compensare le spese d’applicazione comprovate, derivate dall’assegnazione dei SFI.

6013 Per i primi 2 milioni di franchi del sussidio federale annuo,

la quota destinata a compensare le spese d’applicazione DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

comprovate può arrivare fino al 10 %. Se il sussidio federale supera i 2 milioni di franchi annui, per la copertura delle spese d’applicazione comprovate può essere utilizzato il 10 % al massimo per i primi 2 milioni, e il 5 % al massimo per la parte del sussidio federale che supera i 2 milioni di franchi. In presenza di circostanze particolari debitamente attestate dalle istituzioni Pro, può essere accordato un importo più elevato.

6014 La quota determinante è fissata in luglio dell’anno in corso,

sulla base del sussidio federale e delle spese d’applicazione comprovate dell’anno precedente. Tale quota tiene conto esclusivamente delle spese d’applicazione debitamente comprovate nei limiti dei tassi massimi ai sensi del N. 6013.

6015 Se si rivendicano delle spese d’applicazione effettive

superiori ai tassi massimi indicati al N. 6013, una domanda, debitamente motivata, tesa a ottenere un importo più elevato, deve essere presentata all’UFAS, accompagnata dai conti annui e da un riepilogo dettagliato delle spese d’applicazione indotte dall’assegnazione del SFI nel corso dell’anno trascorso.

6016 L’UFAS si esprime sull’eventuale copertura delle spese

d’applicazione entro il 15 agosto dell’anno in corso.

6.2 Contabilità

6017 Il sussidio federale deve essere amministrato

separatamente dagli altri fondi e non può in alcun caso essere utilizzato per scopi diversi da quelli previsti all’art.

18 LPC. È d’obbligo dunque ricorrere à conti bancari e

postali specifici. Gli interessi che ne risultano devono essere utilizzati per il medesimo scopo del sussidio federale.

6018 Le istituzioni Pro devono disporre di una contabilità

separata del sussidio federale attribuitogli e dell’utilizzo che, di esso, ne è fatto. Esse procederanno in questo DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

senso istituendo un conto del Fondo ai sensi dello Swiss GAAP RPC 21. In tal modo, il conto economico del SFI è integrato nella contabilità generale dell’istituzione Pro pur rappresentando un conto separato. L’anno contabile si estende dal 1° gennaio al 31 dicembre.

6019 A bilancio, le risorse finanziarie non utilizzate nell’anno

precedente devono essere specificatamente menzionate negli impegni a corto termine.

6020 Il conto economico del SFI deve far stato dei conti relativi

ai costi, ai ricavi, nonché dei conti e delle voci di bilancio. Le seguenti voci devono obbligatoriamente essere presenti:

Ricavi: – Sussidio federale – Interessi – Restituzioni

Costi: – Prestazioni uniche – Prestazioni periodiche – Spese d’applicazione comprovate

Bilancio: – Liquidità del SFI (banca, posta) – Creditore LPC (UFAS) nei fondi del capitale di terzi a corto termine

All’occorrenza, possono essere aperti ulteriori conti quali, p. es., quelli destinati alle prestazioni in natura o di servizio o quelli concernenti le spese bancarie e postali, ecc.

6.3 Rapporto annuo

6021 I seguenti documenti devono essere fatti pervenire

all’UFAS entro il 30 giugno dell’anno successivo alla fine di un esercizio annuo:

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– conto economico del Fondo già sottoposto a revisione conformemente al cap. 6.2; – rapporto di revisione commentato (Management Letter, incluso il protocollo della discussione finale) conformemente al cap. 7.2; – conto economico annuo consolidato conformemente all’allegato 1; – conto economico annuo ripartito per Cantoni/regioni conformemente all’allegato 2; – statistiche delle prestazioni conformemente all’allegato 3; – statistiche del numero di domande trattate conformemente all’allegato 4; – rapporto annuo con il conto economico annuo consolidato di tutta l’istituzione, comprensivo del rapporto di revisione commentato (Management Letter, incluso il protocollo della discussione finale).

6022 Oltre ai documenti indicati, le istituzioni Pro comunicano

all’UFAS le cifre di riferimento delle prestazioni versate nel corso dell’anno civile precedente.

6023 Le cifre di riferimento forniranno indicazioni utili riguardo

alle categorie di beneficiari (per es. per età e per sesso) e al tipo di prestazioni versate e alla categoria di spesa cui appartengono. Le cifre di riferimento che devono essere comunicate sono definite d’intento con l’UFAS e le istituzioni Pro tra le possibilità statistiche offerte.

6024 All’occorrenza, l’UFAS può in ogni momento sollecitare la

produzione di altre informazioni o di altri documenti.

7 Revisione

7.1 Disposizioni generali

7001 L’organo di revisione annuncia tempestivamente ogni

revisione.

7002 L’istituzione Pro sottoposta a revisione deve mettere a

disposizione dell’organo di revisione tutti i documenti DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

necessari e deve fornire tutte le informazioni pertinenti. I documenti conservati in forma elettronica hanno valenza probatoria identica a quelli su carta a condizione che siano rispettate le condizioni previste dall’Olc. In particolare, essi devono essere resi consultabili al revisore entro un termine adeguato (art. 6 Olc).

7.2 Revisione del conto economico del Fondo

(revisione finanziaria)

7003 Il conto economico del Fondo deve essere sottoposto a

controllo annuo da parte di una società di revisione riconosciuta.

7004 Il controllo è eseguito conformemente alle disposizioni

legali e nel rispetto delle norme di audit svizzere (NAS). Deve essere, in particolare, esaminato se: – la tenuta del conto economico del Fondo è conforme alle disposizioni legali, alle direttive dell’UFAS e ai principi editi dalle istituzioni Pro (regolamento del Fondo); – il conto economico del Fondo è riprodotto correttamente e corrisponde alle reali condizioni; – i sussidi federali assegnati sono stati utilizzati esclusivamente per finanziare le prestazioni indicate all’art. 18 LPC.

7005 La revisione deve far l’oggetto di un rapporto scritto. Un

rapporto esplicativo (Management Letter, incluso il protocollo della discussione finale) deve essere inviato all’UFAS con il conto economico annuo (v. cap. 6.3).

7.3 Controllo e utilizzo dei sussidi federali (revisione

materiale)

7006 Ogni quattro anni, le istituzioni Pro esaminano la

1/21 conformità legale dell’utilizzo dei sussidi federali da parte delle loro sezioni cantonali e regionali.

DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

I controlli sono eseguiti su sondaggio. In particolare, essi devono verificare i seguenti elementi: – il rispetto delle condizioni economiche e personali previste dagli art. 18 LPC e 45-47 OPC-AVS/AI, dalle disposizioni della presente circolare e dalle direttive edite dalle istituzioni Pro(regolamento del Fondo); – il rispetto dei principi di semplicità, economicità e adeguatezza nonché quello di territorialità relativamente ai casi d’assegnazione del SFI; – il soddisfacimento dei principi del bisogno e della sussidiarietà riguardanti l’assegnazione delle prestazioni; – la conformità e la correttezza delle restituzioni; – la conformità e la correttezza della procedura di fissazione delle prestazioni (inclusa la decisione); – le domande respinte.

7008 L’UFAS e gli organi di controllo delle istituzioni Pro

possono stabilire che altri elementi siano sottoposti a verifica. Essi attuano delle liste di controllo uniformi basate sul contenuto delle revisioni. L’UFAS può incaricare i suoi collaboratori di partecipare alle revisioni.

7009 È necessario informare immediatamente l’UFAS qualora

gravi divergenze emergessero nel corso della revisione.

7010 Per ogni revisione materiale effettuata, deve essere redatto

un rapporto scritto che conterrà le seguenti indicazioni: – periodo esaminato e luogo e data della revisione; – estensione della revisione (numero dei casi controllati e proporzione del campione rispetto al volume totale); – controlli eseguiti, constatazioni effettuate e raccomandazioni emesse; – giudizio generale del controllo e raccomandazioni finali.

7011 Il rapporto deve essere trasmesso alle sezioni sottoposte a

revisione e all’organo centrale. All’occorrenza, l’organo centrale adotta le misure che si sono rese necessarie in base alle conclusioni del revisore.

7012 I rapporti di revisione riguardanti le sezioni sottoposte a

revisione nel corso dell’anno precedente devono essere DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

trasmessi annualmente all’UFAS. L’UFAS li esamina e, dove fosse necessario, esprime delle raccomandazioni supplementari agli organi centrali.

7013 L’UFAS può fissare dei termini per la concretizzazione

delle raccomandazioni e delle osservazioni formulate.

7.4 Revisioni effettuate dall’UFAS

7014 Sulla base dell’art. 50 OPC-AVS/AI, l’UFAS realizza

annualmente un controllo presso la sede degli organi centrali delle istituzioni Pro relativo alla conformità legale dell’utilizzo del sussidio federale assegnato.

7015 L’UFAS può anche realizzare delle revisioni separate

presso le sezioni cantonali o regionali delle istituzioni Pro.

7016 Per ogni controllo effettuato, l’UFAS redigerà un rapporto

scritto. I N. 7010 e 7011 sono applicabili per analogia.

8 Conservazione degli incarti

8.1 Durata di conservazione degli incarti

8001 La conservazione degli incarti deve rispondere alle norme

4/14 previste all’art. 958f del Codice delle obbligazioni (CO). I li- bri di commercio, i documenti contabili, la corrispondenza nonché le relazioni sulla gestione e sulla revisione devono dunque essere conservati per dieci anni. Tale regola è ap- plicabile anche agli incarti riguardanti le domande di pre- stazioni aventi le caratteristiche di un documento contabile. Tutti gli altri documenti che si rapportano alle domande di prestazioni devono essere conservati per almeno cinque anni.

8.2 Forma

8002 I rapporti di gestione e di revisione devono essere firmati e

4/14 conservati su carta. I conti annuali, i documenti contabili, la DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli

corrispondenza nonché altri libri possono essere conservati anche su supporto elettronico (art. 958f cpv. 3 CO).

8003 Per la corretta applicazione di queste disposizioni

dovranno essere tenute in considerazione anche le norme previste dall’Olc e tutte le altre raccomandazioni e prescrizioni professionali.

8004 Tramite le loro direttive, gli organi centrali delle istituzioni

Pro garantiscono l’applicazione uniforme dell’archiviazione su l’intero territorio svizzero.

9 Assistenza amministrativa, obbligo d’informazione e

obbligo del segreto

9.1 Assistenza amministrativa

9001 Conformemente all’art. 1 cpv. 2 LPC, le disposizioni

relative all’assistenza amministrativa ai sensi dell’art. 32 LPGA sono applicabili anche alle istituzioni Pro.

9002 In particolare, gli organi PC cantonali sono tenuti a fornire

gratuitamente agli organi delle istituzioni Pro tutte le informazioni e le indicazioni che gli sono necessarie per assegnare delle prestazioni ai sensi degli art. 17 e 18 LPC (N. 6210.02 DPC). Tale obbligo è applicabile anche alle casse di compensazione e agli uffici AI (N. 6210.04 DPC).

9003 In contropartita, le istituzioni Pro sono tenute a fornire

gratuitamente agli organi PC cantonali tutte le informazioni necessarie per il riconoscimento delle loro prestazioni (N. 6210.03 DPC).

9.2 Obbligo d’informazione

9004 Il beneficiario di un SFI (o il suo rappresentante legale)

deve comunicare senza ritardo all’istituzione Pro che versa il SFI ogni cambiamento della sua situazione personale o materiale che possa avere un’incidenza sul calcolo del SFI

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e, dunque, sul suo diritto. L’art. 24 OPC-AVS/AI è applicabile per analogia.

9005 L’obbligo d’informazione concerne ugualmente i

cambiamenti di situazione intervenuti per i membri della famiglia o delle persone che vivono nella medesima economia domestica il cui reddito e sostanza sono stati presi in considerazione nel calcolo del SFI assegnato.

9.3 Obbligo del segreto

9006 Tutte le persone che partecipano alla fissazione, al

versamento o al controllo delle prestazioni ai sensi degli art. 17 e 18 LPC devono mantenere il segreto nei confronti di terzi conformemente all’art. 33 LPGA. È riservato l’obbligo d’informazione ai sensi del cap. 9.1.

10 Disposizioni finali e transitorie

10001 La presente circolare entra in vigore il 1° luglio 2013.

10002 La circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di

utilità pubblica secondo gli art. 10 e 11 LPC, in vigore dal 1° luglio 1984 è abrogata.

10003 I casi in corso per i quali, sulla base delle nuove

disposizioni previste dalla presente circolare, non si sarebbe potuto assegnare alcun SFI beneficiano della garanzia dei diritti acquisiti. Tale garanzia è protratta al massimo per un anno a decorrere dall’entrata in vigore della presente circolare ma al più tardi fino al momento in cui questi casi sono oggetto di una nuova valutazione in ragione di un cambiamento della situazione personale o materiale del beneficiario o di un membro della famiglia o di un’altra persona che vive nella stessa economia domestica.

10004 Le istituzioni Pro verificano i principi dell’utilizzazione dei

sussidi indicati all’art. 18 cpv. 3 LPC e art. 48 OPC-AVS/AI

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(regolamento del Fondo) e, qualora si rendesse necessario, li adattano alle disposizioni della presente circolare entro il 30 giugno 2013. I progetti dei nuovi principi dovranno preliminarmente essere sottoposti all’UFAS per approvazione (v. anche N. 1003).

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Allegato 1: Conto economico annuo consolidato

Nome dell’istituzione ............................................................ Anno contabile ............................... Conto economico annuo consolidato Bilancio preventivo Anno contabile Anno precedente dell’anno contabile Saldo al 01.01 Sussidio federale alle prestazioni Interessi Restituzioni Totale ricavi Prestazioni uniche Prestazioni periodiche Totale SFI Spese d’applicazione Totale costi Risultato (beneficio/perdita) Saldo al 31.12 Data, firma ................................................................................................................................................. DFI UFAS | Circolare concernente le prestazioni delle istituzioni di utilità pubblica ai sensi degli art. 17 e 18 LPC (CSFI)

Allegato 2: Conto economico annuo per Cantone/regione Nome dell’istituzione Anno contabile Conto economico annuo consolidato per Cantone/regione Sussidio Spese Risultato Saldo al Prestaziioni Prestazioni Saldo al Cantone federale Interessi Restituzioni Totale ricavi Totale SFI d’applica- Totale costi (beneficio/

01.01 uniche periodiche 31.12

attribuito zione perdita)

Totale

Data, firma

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Allegato 3: Statistica delle prestazioni Nome dell’istituzione Anno contabile Statistica delle prestazioni Prestazioni uniche Prestazioni periodiche Totale SFI Cantone Numero dei di cui senza Numero dei di cui senza Numero dei di cui senza Importo Importo Importo beneficiari diritto a PC beneficiari diritto a PC beneficiari diritto a PC

Totale Data, firma

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Allegato 4: Statistica del numero dei casi trattati

Nome dell’istituzione Anno contabile Statistica del numero dei casi trattati Prestazioni uniche Prestazioni periodiche Totale Numero dei Numero dei Numero dei Cantone Numero casi Numero dei Numero casi Numero dei Numero casi Numero dei Importo totale dei casi di rifiuto Importo totale dei casi di rifiuto Importo totale dei casi di rifiuto d’assegnazi d’assegnazi d’assegnazi casi del SFI casi del SFI casi del SFI one del SFI one del SFI one del SFI

Totale

Data, firma

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Kreisschreiben über die Leistungen an die gemeinnützigen Institutionen gemäss Art. 17 und 18 ELG (KSIU); gültig ab 01.04.2014; Stand 01.01.2025 | Lexipedia | Lexipedia