Circolare sullo splitting in caso di divorzio (CSD)
Valide dal 1° gennaio 1997
Stato: 1° luglio 2024
318.104.01 i CSD
06.24
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Premessa
Il 1° gennaio 1997 entra in vigore la 10ª revisione dell’AVS. A partire da questa data, i coniugi divorziati potranno chiedere la ripartizione dei redditi ai sensi dell’articolo 29quinquies capoverso 3 lettera c LAVS. Questa circolare regola la procedura di ripartizione dei redditi in caso di divorzio ed è parte integrante delle direttive e delle circolari in materia di rendite, volume II.
Salvo disposizioni contrarie contenute in questa circolare, sono ap- plicabili per analogia: – la Direttiva sulle rendite (volume I) per quanto concerne la verifica delle generalità e l’accertamento del periodo di contribuzione dei coniugi, – la Direttiva sul CA e sul CI per quanto concerne l’ottenimento del CA, l’impartizione dell’ordine di splitting, l’apertura del CI e la regi- strazione nel CI, – le Technische Weisungen für den Datenaustausch mit der ZAS im EDV-Verfahren (Direttive tecniche per lo scambio di dati con l’UCC nella procedura EED, d/f) per quanto concerne la proce- dura di notifica, – la Circolare concernente la conservazione delle pratiche per quanto riguarda la conservazione della domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio.
Eventuali modifiche e integrazioni potranno essere apportate me- diante fogli sostitutivi.
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Premessa al supplemento 1, valido dal 1° gennaio 1998
Il presente supplemento contiene le pagine sostitutive della Circo- lare sullo splitting in caso di divorzio con le modifiche in vigore dal 1° gennaio 1998. Le pagine sostitutive sono contrassegnate in basso a destra con la data del cambio e le singole modifiche con l’annotazione 1/98 sotto il rispettivo numero marginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero pre- visto allo scopo.
Il supplemento 1 non contiene modifiche sostanziali del sistema. Sono state fatte alcune precisazioni riguardanti il regolamento della competenza delle casse. Nuovo è il limite inserito nella circolare quando si parla di coniugi divorziati più volte che ricorrono alla pro- cedura di splitting, cui in futuro saranno soggetti solo quei matrimoni di cui erano parte entrambi i coniugi facenti richiesta (nuovo N. 2024).
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Premessa al supplemento 2, valido dal 1° gennaio 2000
Il presente supplemento contiene le pagine sostitutive e le nuove pagine relative alle modifiche in vigore dal 1° gennaio 2000. Le pa- gine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dalla data d’entrata in vigore, le une in basso a destra, le altre sotto il nu- mero marginale corrispondente (1/00). I fogli sciolti sostituiti sono da inserire nell’apposito raccoglitore nero.
Questo supplemento contiene esclusivamente precisazioni contenu- tistiche o correzioni redazionali, ad esempio per i N. 3006 e 3007. La ripartizione dei redditi deve essere attuata solo per gli anni du- rante i quali ambedue i coniugi erano assicurati in Svizzera. Se un coniuge presenta lacune assicurative, queste possono essere col- mate con periodi suppletivi. Ai N. 3006 e 3007 erano ancora men- zionate erroneamente le lacune contributive che appunto non de- vono essere colmate.
Finora poteva creare malintesi anche la disposizione relativa alla ri- partizione dei redditi per gli anni di matrimonio in cui la moglie era assicurata in Svizzera mentre il marito era assicurato nel Liechten- stein. La nuova formulazione mette in chiaro il fatto che in questo caso si tratta solo della ripartizione dei redditi a favore della donna (N. 3011 e 3011.1).
Occasionalmente è stata sollevata la questione della concorrenza fra le cifre chiave speciali 1–3 e 5. Ad esempio le cifre chiave spe- ciali 1 e 2 sono utilizzate per evidenziare i redditi ripartiti relativi agli anni giovanili. In questo modo si garantisce che tali redditi siano in ogni caso presi in considerazione in futuro per il calcolo della rendita dell’ex coniuge più giovane. Se i redditi già presi in considerazione per una rendita fossero divisi con la cifra chiave speciale 5 non si raggiungerebbe l’obiettivo iniziale. Per questo motivo le cifre chiave speciali 1–3 hanno la precedenza nei confronti delle cifre chiave 4 e 5 (N. 4014.1).
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Premessa al supplemento 3, valido dal 1° gennaio 2003
Il presente supplemento 3 contiene le pagine sostitutive della Circo- lare sullo splitting in caso di divorzio con le modifiche che entre- ranno in vigore il 1° gennaio 2003. Le pagine sostitutive sono con- trassegnate in basso a destra dalla data dell’entrata in vigore, le sin- gole modifiche dall’annotazione 1/03 sotto il rispettivo numero mar- ginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.
Il supplemento 3 contiene solo modifiche redazionali rese necessa- rie dalla nuova edizione del volume 1 delle Direttive e circolari sulle rendite.
I futuri cambiamenti ed adattamenti continueranno ad essere inviati sotto forma di fogli sostitutivi.
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Premessa al supplemento 4, valido dal 1° gennaio 2004
Il presente supplemento 4 contiene le pagine sostitutive della Circo- lare sullo splitting in caso di divorzio con le modifiche che entre- ranno in vigore il 1° gennaio 2004. Le pagine sostitutive e le singole modifiche sono contrassegnate dall’annotazione 1/04 (data dell’en- trata in vigore), le une in basso a destra, le altre sotto il numero mar- ginale corrispondente. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistemati- camente nel classificatore nero previsto a tale scopo.
Il supplemento 4 contiene solo una modifica materiale. In caso di rimborso di contributi, i redditi da attività lucrativa realizzati da per- sone sposate non dovranno più essere ripartiti.
Le future modifiche ed aggiunte continueranno ad essere inviate sotto forma di fogli sostitutivi.
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Premessa al supplemento 5, valido dal 1° gennaio 2005
Il presente supplemento 5 contiene le pagine sostitutive della Circo- lare sullo splitting in caso di divorzio con le modifiche che entre- ranno in vigore il 1° gennaio 2005. Le pagine sostitutive sono con- trassegnate in basso a destra dalla data dell’entrata in vigore, le sin- gole modifiche dall’annotazione 1/05 sotto il rispettivo numero mar- ginale. I fogli sciolti sostituiti vanno inseriti sistematicamente nel classificatore nero previsto allo scopo.
Il supplemento 5 contiene solo un adeguamento redazionale e modi- fiche materiali concernenti i tre quarti di rendita introdotti con la 4a revisione AI.
Le future modifiche e aggiunte potranno essere inserite mediante fo- gli sostitutivi.
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Premessa al supplemento 6, valido dal 1° gennaio 2007
L’unica modifica è dovuta all’entrata in vigore, il 1° gennaio 2007, della nuova legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali (legge sull’unione domestica registrata; LUD).
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Premessa al supplemento 7, valido dal 1° gennaio 2018
Le modifiche del presente supplemento 7, in vigore dal 1° gennaio 2018, sono contrassegnate con l’annotazione 1/18 sotto il rispettivo numero marginale.
Il supplemento contiene precisazioni contenutistiche e correzioni re- dazionali. Tiene inoltre conto del fatto che in futuro le casse di com- pensazione non saranno più tenute a rilasciare automaticamente un certificato di assicurazione.
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Premessa al supplemento 8, valido dal 1° gennaio 2019
Le modifiche del presente supplemento 8, in vigore dal 1° gennaio 2019, sono contrassegnate con l’annotazione 1/19 sotto il rispettivo numero marginale.
Il supplemento reintroduce il N. 4012, soppresso con effetto dal 1° gennaio 2009, poiché la prassi ha dimostrato che la precisazione in esso contenuta è ancora necessaria. Per i periodi in cui non è stato possibile versare la rendita AI a causa della richiesta tardiva, ai fini della ripartizione dei redditi si tiene conto dei redditi da attività lu- crativa e non del reddito annuo medio determinante.
Per ragioni di completezza, nella presente circolare (N. 3012.1) è stato inoltre inserito anche il N. 4405 delle Direttive sulle rendite dell’assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (DR).
Infine sono stati apportati alcuni adeguamenti formali per garantire un’impostazione uniforme della circolare.
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Premessa al supplemento 9, valido dal 1° gennaio 2022
Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2022. In particolare le disposizioni sono state adeguate alla terminologia del sistema di rendite lineare dell’assicurazione in- validità, applicabile dal 1° gennaio 2022.
Inoltre, in seguito alle modifiche della LAVS e dell’OAVS concernenti l’utilizzazione sistematica del numero AVS da parte delle autorità, il termine «numero d’assicurato» è stato sostituito con «numero AVS».
Le modifiche sono contrassegnate con l’annotazione 1/22 sotto il ri- spettivo numero marginale.
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Premessa al supplemento 10, valido dal 1° gennaio 2024
Il presente supplemento contiene le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2024 nel quadro della riforma AVS 21. Le modifiche sono contrassegnate con l’indicazione 1/24 sotto il rispettivo numero marginale.
Inoltre il contenuto della presente circolare viene adeguato a quello delle DR e della nuova edizione delle D CA/CI, in vigore dal 1° gen- naio 2024. Per la determinazione del reddito annuo medio (RAM) del coniuge di una persona beneficiaria di una rendita d’invalidità l’espressione «quota percentuale di una rendita intera» è sostituita con «grado d’invalidità», conformemente al tenore dell’articolo 51 capoverso 5 OAVS.
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Premessa al supplemento 11, valido dal 1° luglio 2024
Il presente supplemento contiene adeguamenti derivanti in partico- lare da precisazioni concernenti l’ordine di splitting apportate nelle Direttive concernenti il certificato di assicurazione ed il conto indivi- duale (D CA/CI). Si tiene conto del fatto che dal 1° gennaio 2024 i CI non vengono più chiusi e che una riunione dei CI rimane sempre at- tiva e può generare CI aggiunti.
Le modifiche sono contrassegnate con l’indicazione 7/24 sotto il ri- spettivo numero marginale.
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Indice
1. Condizioni necessarie per la ripartizione dei redditi ...... 15
2. Domanda di ripartizione dei redditi ................................. 16
2.1 Cassa di compensazione competente ................................ 16
2.1.1 Cenni generali .................................................................... 16 2.1.2 Persone residenti all’estero................................................. 17
2.2 Persone legittimate a presentare la domanda ..................... 19
2.3 Allegati alla domanda ......................................................... 19
2.4 Impossibilità di accertare l’identità di uno dei coniugi .......... 20
2.5 Limite in caso di divorzi multipli ........................................... 21
3. Compiti della cassa di compensazione committente..... 21
3.1 Verifica della qualità di assicurato ....................................... 21
3.2 Periodi assicurativi totalizzati nel Liechtenstein fino al
31 ottobre 1996................................................................... 22 3.3 Ordine di splitting ................................................................ 22 4. Ripartizione dei redditi ..................................................... 24 4.1 Cenni generali .................................................................... 24 4.2 In caso di precedente riunione dei CI .................................. 25
4.3 Se uno dei coniugi beneficia (o ha già beneficiato) di una
rendita AI ............................................................................ 25 4.4 Registrazione nel CI in casi particolari ................................ 27
4.5 Compiti particolari delle casse di compensazione interessate
........................................................................................... 27 5. Compendio dei conti ........................................................ 27
6. Ripartizione dei redditi nel caso in cui uno dei coniugi
abbia diritto a una rendita ................................................ 28
7. Registrazioni nel CI effettuate in un secondo momento 29
8. Revoca dell’ordine di splitting ......................................... 29
9. Concessione retroattiva di una rendita AI ...................... 29
10. Entrata in vigore ............................................................... 30 Allegato: Lettera tipo ................................................................... 31
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1. Condizioni necessarie per la ripartizione dei redditi
1001 Coloro il cui matrimonio è stato sciolto con sentenza pas-
7/24 sata in giudicato possono domandare che i redditi realizzati durante gli anni civili del matrimonio siano attribuiti per metà a ognuno dei due coniugi, e accreditati sul loro CI (art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS). Tuttavia, sono soggetti a ripartizione dei redditi soltanto – gli anni durante i quali entrambi i coniugi sono stati assi- curati all’AVS, nonché – gli anni compresi tra il 1° gennaio successivo al compi- mento del 20° anno di età del coniuge più giovane e il 31 dicembre dell’anno precedente quello del raggiungi- mento dell’età di riferimento da parte del coniuge che per primo ha diritto alla rendita (art. 29quinquies cpv. 4 LAVS). Pertanto, in caso di riscossione anticipata della rendita, anche gli anni di anticipazione sono soggetti alla riparti- zione dei redditi, a condizione che rientrino nel periodo del matrimonio. Se nessuno dei coniugi presenta una domanda di splitting dopo il divorzio, la ripartizione dei redditi viene eseguita al momento della richiesta di rendita. Per la ripartizione dei redditi si applicano le basi giuridiche vigenti al momento dell’esecuzione dello splitting e non del divorzio.
1001.1 I redditi realizzati dopo il raggiungimento dell’età di riferi-
1/24 mento non vengono più ripartiti tra i coniugi (art. 29quinquies cpv. 4 lett. a LAVS).
1002 I redditi che i coniugi hanno realizzato nell’anno della con-
1/98 clusione del matrimonio e nell’anno dello scioglimento del medesimo (la data del passaggio in giudicato della sen- tenza di divorzio è determinante) non vengono ripartiti (art. 50b cpv. 3 OAVS).
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1003 La dichiarazione d’annullamento del matrimonio pronun-
1/03 ciata dal giudice è equiparata al divorzio (art. 50c cpv. 1 OAVS). Il matrimonio produce pertanto gli stessi effetti di un matrimonio valido, fino alla dichiarazione d’annulla- mento di matrimonio (art. 109 cpv. 1 CC).
1004 Lo scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata
1/07 di coppie omosessuali è equiparato al divorzio (art. 13a cpv. 3 LPGA). Sono pertanto applicabili tutte le regole con- cernenti lo splitting in caso di divorzio. Il giudizio di sciogli- mento funge da documento probatorio.
2. Domanda di ripartizione dei redditi
2.1 Cassa di compensazione competente
2.1.1 Cenni generali
2001 La domanda di ripartizione dei redditi può essere presen-
tata a una cassa di compensazione che tiene il CI per uno dei coniugi (art. 50c cpv. 2 OAVS). La cassa di compensa- zione prescelta fungerà da cassa di compensazione com- mittente per la procedura.
2001.1 Se la domanda è presentata a una cassa di compensa-
1/18 zione che non tiene un CI né per il richiedente né per il suo coniuge, essa va inoltrata all’ultima cassa di compensa- zione che ha tenuto un CI.
2002 Tuttavia, se a uno dei coniugi divorziati viene o è già stata
1/98 corrisposta una rendita dell’AVS o dell’AI oppure un’inden- nità unica per vedove, sarà la cassa di compensazione presso la quale si trovano le pratiche relative alla rendita a fungere da cassa di compensazione committente (art. 50g OAVS). Se più ex coniugi hanno o avevano diritto a una rendita, è competente la cassa di compensazione che ha versato per prima una prestazione.
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2003 Se uno dei coniugi divorziati ha diritto a una rendita e se in
1/98 passato anche l’altro coniuge ha percepito una rendita, sarà la cassa di compensazione che versa la rendita cor- rente a fungere da cassa di compensazione committente.
2004 Se invece entrambi i coniugi divorziati hanno precedente-
1/98 mente percepito una rendita, sarà la cassa di compensa- zione del coniuge che per primo ha avuto diritto alla rendita a fungere da cassa di compensazione committente. Se viene o se è stata versata una rendita per coniugi, sarà la cassa di compensazione che ha corrisposto detta rendita a fungere da cassa di compensazione committente.
2005 Nei casi di cui ai N. 2003 e 2004, la cassa di compensa-
zione committente deve richiedere le pratiche relative alla rendita alla cassa di compensazione dell’altro coniuge.
2.1.2 Persone residenti all’estero
2006 Le domande di ripartizione dei redditi da parte di coniugi
residenti all’estero possono essere presentate sia alla CSC sia a una delle casse di compensazione svizzere che ten- gono un CI.
2007 Se la domanda viene presentata alla CSC e se questa
tiene un CI per uno dei coniugi, la CSC fungerà da cassa di compensazione committente.
2008 La CSC funge da cassa di compensazione committente
1/04 anche quando, in seguito a una domanda di rimborso di contributi da parte di una persona divorziata (o che lo è stata), è necessario procedere alla ripartizione dei redditi mediante ordine di splitting (art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS, art. 4 cpv. 2 OR-AVS).
2009 Negli altri casi in cui la CSC non tiene un CI, essa stabilirà
che l’ultima cassa di compensazione iscritta nel registro centrale degli assicurati che tiene un CI per il coniuge ri- chiedente funga da cassa di compensazione committente, e le inoltrerà la domanda.
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2010 Ciò vale anche
1/18 – qualora, al momento della determinazione della rendita per uno dei coniugi, la CSC constati che la ripartizione dei redditi deve essere ancora effettuata mediante ordine di splitting; oppure – qualora uno dei coniugi percepisca o abbia già percepito una rendita dell’AVS o dell’AI del cui versamento si oc- cupa o si è occupata per ultima la CSC; oppure – qualora una persona divorziata presenti una domanda di trasferimento dei contributi (conformemente alla conven- zione di sicurezza sociale conclusa con la Turchia) e se prima del trasferimento si deve procedere a una riparti- zione dei redditi conformemente all’art. 29quinquies cpv. 3 lett. c LAVS.
2011 In questi casi, la CSC inoltra la domanda di ripartizione dei
redditi unitamente ai documenti richiesti – se necessario in- sieme alle copie dei CI già riuniti o a un compendio dei CI, nonché ai dati concernenti il periodo di contribuzione (N. 2010, 2° trattino) – alla cassa di compensazione compe- tente secondo il N. 2009. Quest’ultima fungerà da cassa di compensazione committente. Al termine della procedura di ripartizione dei redditi, la cassa di compensazione commit- tente trasmette alla CSC il CI supplementare (v. N. 4006) per procedere al ricalcolo della rendita corrente (v. N. 6001).
2012 La cassa di compensazione committente può rivolgere
1/18 eventuali richieste di informazioni al coniuge residente all’estero mediante la CSC. Analogamente, al termine della procedura di ripartizione dei redditi, il compendio dei CI può essere trasmesso alla CSC, che a sua volta provve- derà tempestivamente a inoltrarlo al coniuge. In caso di rendita, invece, è la CSC a dover sempre fungere da tra- mite tra la cassa di compensazione e l’assicurato.
2013 Se la domanda viene presentata dal coniuge residente in
Svizzera, si applicano le regole generali (N. 2001 segg.).
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2.2 Persone legittimate a presentare la domanda
2014 La domanda può essere presentata dai coniugi divorziati,
1/24 dai loro rappresentanti legali o da altri rappresentanti (art. 37 LPGA). Se per un coniuge è stata istituita una cura- tela generale (art. 398 CC), la domanda deve essere pre- sentata dal curatore. Per la domanda è messo a disposi- zione il modulo 318.269 «Richiesta di ripartizione dei red- diti in caso di divorzio (splitting)».
2015 I coniugi possono presentare la domanda di ripartizione dei
redditi sia congiuntamente sia separatamente.
2016 Se la domanda di ripartizione dei redditi viene presentata
1/24 da uno solo dei coniugi, la cassa di compensazione com- petente informerà l’altro coniuge della domanda pervenu- tale, invitandolo a partecipare alla procedura e a inoltrare la necessaria documentazione. Nel contempo la cassa lo av- vertirà che se non parteciperà alla procedura, non gli sarà recapitato il compendio dei conti (art. 50f cpv. 2 OAVS). Il coniuge può però ordinare un estratto del CI in qualsiasi momento.
2017 Nell’impossibilità di notificare all’altro coniuge l’invito a par-
1/18 tecipare alla procedura o qualora il suo indirizzo non sia noto, solo il coniuge richiedente riceverà il compendio dei conti (art. 50f cpv. 2 OAVS). La ripartizione dei redditi va effettuata in ogni caso per entrambi i coniugi.
2.3 Allegati alla domanda
2018 Alla domanda vanno allegati i documenti ufficiali d’identità
1/18 dai quali devono risultare le generalità dei coniugi. Sono considerati documenti ufficiali il certificato di famiglia, il li- bretto di famiglia, il certificato di stato civile, il permesso di domicilio (ricevuta dei documenti di legittimazione), il pas- saporto e la carta d’identità.
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2019 Se uno dei coniugi rinuncia a partecipare alla procedura di
1/24 ripartizione dei redditi o se il suo indirizzo non è noto, o an- cora se per altri motivi non possono essere prodotti i suoi documenti d’identità, allora la cassa di compensazione competente deve indirizzare una richiesta di informazioni allegando un documento giustificativo dello stato personale all’ufficio di stato civile. Si ricorda che il documento d’iden- tità può essere utilizzato per ottenere informazioni unica- mente su cittadini svizzeri.
2020 Se le generalità di uno dei coniugi non sono verificabili ma
la sua identità è certa, la cassa di compensazione commit- tente si baserà sulle indicazioni fornite dal coniuge richie- dente.
2021 Inoltre, alla domanda va allegato un documento dal quale
1/18 deve risultare la data di divorzio (sentenza di divorzio pas- sata in giudicato, certificato di famiglia o libretto di famiglia ecc.) o, in caso di non validità o nullità del matrimonio, la data di annullamento da parte del giudice (sentenza giudi- ziaria).
2022 soppresso
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2.4 Impossibilità di accertare l’identità di uno dei co-
niugi
2023 Se l’identità di uno dei coniugi non è accertabile, la proce-
dura di splitting non può essere attuata. Se una persona ha divorziato più volte e se l’identità di uno degli ex coniugi non è nota, la ripartizione dei redditi può essere attuata solo per gli altri matrimoni, a condizione che gli anni di ma- trimonio per i quali si può procedere alla ripartizione pos- sano essere determinati senza riserve. Ciò accade, in par- ticolare, se una persona non presenta lacune assicurative negli anni degli altri matrimoni per i quali la ripartizione dei redditi può essere attuata. I casi in cui un ex coniuge non è identificabile devono essere sottoposti all’UFAS.
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2.5 Limite in caso di divorzi multipli
1/98
2024 Se i coniugi richiedenti lo splitting hanno divorziato più
1/18 volte, la ripartizione dei redditi va effettuata anche per tutti i matrimoni contratti precedentemente in cui i coniugi erano parte.
3. Compiti della cassa di compensazione committente
3.1 Verifica della qualità di assicurato
3001 Per poter verificare in quali anni le condizioni necessarie
1/24 per ottenere la ripartizione dei redditi sono soddisfatte, la cassa di compensazione ordina per i due coniugi la riu- nione degli estratti dei CI (cifra chiave ARC 98).
3002 Le condizioni necessarie per ottenere la ripartizione dei
1/18 redditi sono considerate soddisfatte quando, durante il ma- trimonio, i coniugi sono stati assicurati nello stesso anno ci- vile. Per contro, non occorre verificare se i coniugi siano stati assicurati negli stessi mesi (p. es. nel caso di titolari di un permesso di soggiorno di breve durata L [stagionali] o frontalieri), né se l’obbligo annuo di versare i contributi mi- nimi sia stato adempiuto o meno.
3003 Se nel CI non figura una registrazione relativa a un deter-
minato anno civile e se nell’anno precedente il coniuge in- teressato ha versato i contributi in qualità di lavoratore indi- pendente, di persona che non esercita un’attività lucrativa o di lavoratore dipendente il cui datore di lavoro non è te- nuto al versamento dei contributi, è necessario verificare se i redditi non sono stati registrati nel CI solo perché non costituiscono ancora l’oggetto di una decisione passata in giudicato (v. N. 4003).
3004– soppressi 3010 1/12
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3.2 Periodi assicurativi totalizzati nel Liechtenstein
fino al 31 ottobre 1996
3011 I periodi del matrimonio in cui la moglie era assicurata
1/00 all’AVS in Svizzera mentre il marito era assicurato all’AVS nel Liechtenstein sono presi in considerazione (fino al 31 ottobre 1996) come se il marito fosse stato assicurato in Svizzera. In casi simili si può richiedere una copia del CI presso gli istituti AVS/AI/CAF del Liechtenstein.
3011.1 Per la ripartizione dei redditi vale quanto segue:
1/00 – la metà del reddito che il marito ha realizzato nel Liechtenstein durante gli anni di matrimonio deve essere accreditato alla moglie; – se durante gli stessi anni la moglie ha conseguito un red- dito in Svizzera e il marito non vi era assicurato, tale red- dito non viene ripartito; – per gli anni durante i quali il marito era assicurato esclu- sivamente all’AVS del Liechtenstein, non gli è accredi- tato nessun reddito in Svizzera.
3.3 Ordine di splitting
3012 Per quanto riguarda l’ordine di splitting si applicano le di-
7/24 sposizioni delle D CA/CI, 2a parte, cap. 6. Prima di impar- tire l’ordine di splitting, la cassa di compensazione si ri- volge al registro centrale degli assicurati per verificare se per i coniugi in questione non sia già stato impartito un or- dine di splitting (cifra chiave ARC 95).
3012.1 Se al momento della richiesta di rendita una cassa di com-
7/24 pensazione constata che l’ex coniuge divorziato è già de- ceduto e che lo splitting non è ancora stato eseguito, viene impartito un ordine di splitting.
3013 Terminate le proprie verifiche, la cassa di compensazione
1/24 comunica alle casse di compensazione interessate quali sono gli anni per i quali occorre effettuare la ripartizione dei
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redditi (art. 50d cpv. 1 OAVS). Questo arco di tempo com- prende anche gli anni – per i quali gli anni di matrimonio in cui non sono stati ver- sati i contributi possono essere presi in considerazione in favore delle donne fino al 31 dicembre 1996, in confor- mità dell’articolo 3 capoverso 2 lettera b LAVS (nella ver- sione anteriore al 1° gennaio 1997); – per i quali, dopo il 1° gennaio 1997, conformemente all’articolo 3 capoverso 3 lettera a LAVS, il coniuge che non esercita un’attività lucrativa era assicurato ma non ha versato contributi, indipendentemente dal fatto che in questi anni sia stato o meno effettivamente versato il doppio del contributo minimo (v. N. 3002); – per i quali nel CI non è ancora registrato alcun reddito (p. es. per mancata comunicazione fiscale o per man- cato controllo del datore di lavoro); – durante i quali uno dei coniugi ha percepito una ren- dita AI (art. 51 cpv. 5 OAVS; cfr. anche N. 2603 D CA/CI). Diversamente dalla ripartizione dei redditi pre- vista quando il grado d’invalidità è superiore al
50 per cento (v. N. 4009), nel caso di un grado d’invali-
dità pari o inferiore al 50 per cento vanno ripartiti anche i redditi da lavoro realizzati dal coniuge invalido o i suoi contributi versati a titolo di persona non esercitante un’attività lucrativa (v. N. 4010).
3014 L’ordine di splitting deve essere impartito separatamente,
7/24 ma simultaneamente, per entrambi i coniugi, indicando l’ul- timo numero AVS valido (N. 2601 D CA/CI). L’ordine di splitting deve essere impartito anche se la cassa di com- pensazione committente è l’unica a tenere un CI. Se gli anni di matrimonio cadono nel periodo in cui si è percepita una rendita AI, nell’ordine di splitting i periodi in questione vengono indicati con la cifra chiave speciale 4, conforme- mente alle disposizioni del N. 2603 D CA/CI.
3015 soppresso
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4. Ripartizione dei redditi
4.1 Cenni generali
4001 In linea di massima, tutti i redditi realizzati negli anni di ma-
trimonio e registrati nel CI dell’assicurato devono essere di- visi a metà. A tale scopo, occorre sommare le registrazioni relative a un anno di contribuzione e dividere per due il to- tale o l’importo netto così ottenuto. Se dalla divisione do- vessero risultare cifre decimali, le si arrotonderà per ec- cesso a un franco.
4001.1 Non vanno ripartiti i redditi registrati nel CI (N. 1001.1) che
1/24 l’assicurato ha conseguito dopo il raggiungimento dell’età di riferimento.
4002 Se, durante gli anni di matrimonio, nel CI di un coniuge o di
entrambi i coniugi sono registrati periodi salariali che ab- bracciano due anni civili e se la ripartizione dei redditi non interessa entrambi gli anni, questi redditi devono essere anzitutto ripartiti tra i rispettivi anni di contribuzione in base alla durata di contribuzione risultante dal CI. Solo dopo aver fatto questo si potrà procedere all’esecuzione dell’or- dine di splitting. Se invece l’ordine di splitting è esteso a entrambi gli anni civili, non occorre procedere a questa ri- partizione.
4003 Se al momento della ripartizione dei redditi, il reddito con-
cernente uno o più anni civili non è ancora stato registrato nel CI per mancanza di una decisione passata in giudicato in materia di contributi (per quanto concerne i lavoratori in- dipendenti, coloro che non esercitano un’attività lucrativa o i lavoratori dipendenti il cui datore di lavoro non è tenuto a versare i contributi), allora per questi anni non si può an- cora procedere alla ripartizione dei redditi. Nell’ambito dell’invio del compendio dei conti, i coniugi devono essere informati che la ripartizione dei redditi relativi a questi anni verrà effettuata successivamente. Alla procedura si appli- cano i N. 7001 e 7002.
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4004 Se il coniuge dell’assicurato non dispone ancora di un CI
7/24 presso la cassa di compensazione, è necessario che per detto coniuge venga aperto un nuovo CI.
4.2 In caso di precedente riunione dei CI
4005 Se per l’assicurato è già stata effettuata una riunione dei CI
7/24 per una rendita di vecchiaia o d’invalidità prima della regi- strazione digitale dei CI (CI cartacei, CI scansionati), la cassa di compensazione committente (N. 2001 segg.) deve provvedere alla successiva registrazione di tali CI (cfr. N. 5009 D CA/CI).
4006 Se per l’assicurato è già stata effettuata una riunione dei CI
7/24 per una rendita di vecchiaia (eventualmente anticipata) o d’invalidità prima della ripartizione dei redditi, viene aperto un CI aggiunto (cfr. N. 2715 segg. D CA/CI), che deve es- sere preso in considerazione per il nuovo calcolo della ren- dita corrente (N. 6001).
4.3 Se uno dei coniugi beneficia (o ha già beneficiato)
di una rendita AI
4007 Per gli anni civili durante i quali uno dei coniugi beneficia o
1/24 ha beneficiato di una rendita d’invalidità, il reddito annuo medio determinante per la rendita d’invalidità viene ripartito e registrato annualmente nel CI dell’altro coniuge tenendo conto di eventuali adeguamenti della rendita (senza regi- strazione debitoria nel CI del coniuge invalido). È determi- nante il diritto vigente al momento dello splitting. La proce- dura è la seguente.
4008 – Il reddito annuo medio determinante per la rendita d’in
validità del coniuge invalido viene preso in considera- zione a partire dal 1° gennaio dell’anno civile in cui è sorto il diritto alla rendita (o successivo al matrimonio) fino al 31 dicembre dell’anno in cui il diritto si estingue (o anteriore al divorzio).
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4009 – Se il coniuge invalido ha beneficiato di una rendita AI
1/24 per un grado d’invalidità superiore al 50 per cento, ai fini della ripartizione dei redditi si tiene sempre conto dell’in- tero reddito annuo medio determinante. Per contro, nella ripartizione dei redditi non si tiene conto del reddito da lavoro realizzato in questo arco di tempo dal coniuge invalido grazie alla sua capacità al guadagno residua, né dei contributi degli invalidi che non esercitano un’atti- vità lucrativa (art. 51 cpv. 4 OAVS).
4010 – Se invece il coniuge invalido percepiva una rendita per
1/24 un grado d’invalidità pari al 50 per cento o inferiore (art. 51 cpv. 5 OAVS), ai fini della ripartizione dei redditi si terrà conto solo della metà del reddito annuo medio determinante. In questo caso, al coniuge non invalido viene accreditato un quarto del reddito annuo medio de- terminante. Se in questo arco di tempo il coniuge inva- lido ha realizzato anche un reddito proveniente da un’at- tività lucrativa (art. 51 cpv. 5 OAVS), anch’esso è sog- getto alla ripartizione dei redditi. Lo stesso dicasi per eventuali contributi versati a titolo di persone che non esercitano un’attività lucrativa.
4011 Se, in seguito a un cambiamento del grado d’invalidità,
1/22 l’ammontare della rendita aumenta o diminuisce, ai fini della ripartizione dei redditi (v. N. 4009 o 4010) si deve sempre tenere conto del grado d’invalidità più elevato du- rante l’anno civile.
4012 Per i periodi in cui non è stato possibile versare la rendita
1/19 AI a causa della richiesta tardiva e per i quali sussisteva dunque unicamente un diritto virtuale alla rendita, sono soggetti alla ripartizione dei redditi soltanto i redditi da atti- vità lucrativa e non il reddito annuo medio determinante. Di quest’ultimo si tiene conto ai fini della ripartizione dei redditi a partire dal 1° gennaio dell’anno civile in cui inizia il versa- mento della rendita AI.
4013 I redditi del coniuge non invalido vengono ripartiti secondo i
principi generali (v. N. 1001).
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4.4 Registrazione nel CI in casi particolari
4014 In casi particolari, i redditi ripartiti devono essere contras-
1/24 segnati nel Cl con le cifre chiave speciali seguenti:
4 = Reddito annuo medio determinante ripartito per gli
anni civili durante i quali uno dei coniugi ha perce- pito una rendita d’invalidità (N. 4007 segg.)
5 = soppresso
4014.1 soppresso
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4.5 Compiti particolari delle casse di compensazione
interessate
4015 Al termine della ripartizione dei redditi occorre trasmettere
7/24 le registrazioni nel CI alla cassa di compensazione commit- tente. Ciò deve essere fatto anche se per i periodi indicati nell’ordine di splitting la cassa di compensazione interes- sata non ha registrato nel CI alcun reddito e quindi non ha proceduto alla ripartizione dei redditi. Se è un’unica cassa di compensazione a tenere i CI di entrambi i coniugi, le re- gistrazioni nel CI possono essere trasmesse alla cassa di compensazione committente solo dopo aver eseguito en- trambi gli ordini di splitting.
5. Compendio dei conti
5001 Dopo aver ricevuto le comunicazioni da parte delle casse
di compensazione interessate, la cassa di compensazione committente prepara per ciascun coniuge un compendio dei conti relativo a tutti gli anni di contribuzione, compresi quelli che non coincidono col matrimonio (art. 50e lett. d OAVS).
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5002 La cassa di compensazione è libera di stilare il compendio
dei conti come preferisce, purché vi inserisca almeno i dati seguenti: – indicazione che il compendio contiene i redditi ripartiti; – anno di contribuzione; – reddito determinante e indicazione relativa agli accrediti per compiti assistenziali; – indicazione degli anni in cui è stata effettuata una riparti- zione dei redditi.
5003 Se per lo stesso anno civile risultano registrazioni nel CI
presso più casse di compensazione, dette registrazioni de- vono essere addizionate anno per anno nel compendio dei conti. Gli accrediti per compiti assistenziali devono figurarvi a parte.
5004 I coniugi il cui indirizzo o il cui luogo di residenza non sono
noti o che hanno rinunciato a partecipare alla procedura non ricevono il compendio dei conti.
5005 Al compendio dei conti vanno allegate delle spiegazioni. I
1/03 coniugi che ritengono che il compendio sia insufficiente o che non sono d’accordo con la ripartizione dei redditi hanno la possibilità di chiedere un estratto conto.
6. Ripartizione dei redditi nel caso in cui uno dei co-
niugi abbia diritto a una rendita
6001 Se al momento della ripartizione dei redditi uno dei coniugi
7/24 aveva diritto a una rendita e se il divorzio è passato in giu- dicato dopo il 1° gennaio 1997, al termine della procedura la rendita in questione deve essere ricalcolata in base al CI aggiunto (v. N. 4006) e ai redditi ripartiti.
6002 Dopo il ricalcolo della rendita in base allo splitting, non oc-
corre spedire a questo coniuge il compendio dei conti. Tut- tavia, è necessario che nella decisione la determinazione del nuovo ammontare sia motivata in modo sufficiente e comprensibile.
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7. Registrazioni nel CI effettuate in un secondo mo-
mento
7001 Se dopo la ripartizione dei redditi è necessario effettuare
7/24 rettifiche o ulteriori registrazioni nel CI di uno dei coniugi re- lative a periodi che si situano all’interno del matrimonio (controlli del datore di lavoro, contributi personali oggetto di una decisione definitiva, ammortamento di contributi, regi- strazione di utili di capitale, utili di liquidazione ecc.), i red- diti corrispondenti devono essere ripartiti e registrati anche nel CI dell’altro coniuge (cfr. cap. 6.3 D CA/CI).
7002 Nel caso in cui in un secondo momento vengano effettuate
7/24 registrazioni nel CI, la cassa di compensazione commit- tente non sarà avvertita e ai coniugi non sarà inviato un nuovo compendio dei CI. Tuttavia, se uno dei coniugi ha già diritto a una rendita, si deve procedere secondo i N. 6001 segg.
8. Annullamento dell’ordine di splitting
8001 A questo proposito fanno fede le Direttive concernenti il
certificato di assicurazione ed il conto individuale (DCA/CI).
8002 Qualora il coniuge si risposi con un ex coniuge, non si deve
1/24 annullare un ordine di splitting già eseguito.
9. Concessione retroattiva di una rendita AI
9001 Qualora venga concessa una rendita AI con effetto retroat-
1/24 tivo per anni per i quali è stata eseguita una ripartizione dei redditi, non si deve più annullare un ordine di splitting già eseguito.
9002 In questi casi, la cassa di compensazione tenuta a versare
la rendita deve aprire un nuovo CI in favore del coniuge non invalido (v. N. 4004), nonché ripartire e accreditare an- che il reddito annuo medio determinante per la rendita d’in- validità (v. N. 4007 segg.) per gli anni civili del matrimonio
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per i quali è stato eseguito un ordine di splitting (v. N. 3012 segg.).
9003 Nel caso di una rendita AI per un grado d’invalidità supe-
1/24 riore al 50 per cento, al coniuge non invalido va accreditata la metà del reddito annuo medio determinante. Se invece il coniuge invalido percepisce una rendita AI per un grado d’invalidità pari al 50 per cento o inferiore, al coniuge non invalido viene attribuito un quarto di tale reddito.
9004 Se il versamento della rendita spetta alla CSC ma questa
non tiene alcun CI (v. N. 2009), essa impartisce l’ordine di apertura dei CI e di iscrizione dei redditi alla cassa di com- pensazione che ha eseguito l’ordine di splitting.
10. Entrata in vigore
10001 Questa circolare entra in vigore il 1° gennaio 1997.
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Allegato: Lettera tipo
Lettera I – Invito agli ex coniugi a partecipare alla procedura 1/18
Gentile signora ..., Egregio signor ...,
le rendite di vecchiaia e d’invalidità spettanti alle persone divorziate devono essere calcolate in base ai redditi ripartiti durante il matrimo- nio. Affinché la procedura di ripartizione dei redditi possa svolgersi senza ritardi né incertezze, è bene che i coniugi si annuncino con- giuntamente nel più breve termine dopo il divorzio. In questo modo si potranno evitare anche eventuali ritardi nella determinazione delle rendite.
Il Suo ex coniuge ha indirizzato alla nostra cassa di compensazione una domanda di ripartizione dei redditi (v. copia della domanda in al- legato). La preghiamo di compilare le rubriche dell’allegata copia della domanda che La riguardano e di ritornarci senza indugio que- sto modulo unitamente ai Suoi documenti.
Se dovesse decidere di non partecipare alla procedura, essa verrà comunque avviata. In tal caso, al termine della procedura, non Le sarà inviato alcun compendio dei conti, che invece Le permette- rebbe di avere una visione d’insieme della ripartizione dei redditi.
La ringraziamo anticipatamente per la Sua collaborazione e Le por- giamo distinti saluti.
Allegati: – Copia della domanda di ripartizione dei redditi in caso di divorzio – Busta per la risposta
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Lettera II – Ritardo nell’esecuzione della procedura di splitting 1/18
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