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0.101.07

Protocollo n. 7
alla Convenzione per la salvaguardia
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

RU 1988 1598; FF 1986 II 417

Traduzione

Concluso a Strasburgo il 22 novembre 1984
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19871
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 24 febbraio 1988
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1988
Emendato dal Protocollo n. 11 dell’11 maggio 19942

(Stato 16 settembre 2022)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo,

Risoluti ad adottare ulteriori misure per assicurare la garanzia collettiva di taluni diritti e libertà mediante la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 3 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

Hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Garanzie processuali in ordine all’espulsione di stranieri

Uno straniero legalmente residente nel territorio di uno Stato non ne può essere espulso, se non a seguito di un provvedimento adottato ai sensi di legge e sarà autorizzato:

  1. a far valere le sue ragioni contro la sua espulsione;
  2. a far esaminare il suo caso, e
  3. a farsi rappresentare a tale scopo innanzi all’Autorità competente o a una o a più persone designate dalla citata Autorità.

Uno straniero può essere espulso prima che possa esercitare i diritti di cui al paragrafo 1 lettera a , b, e c del presente articolo quando tale espulsione si rende necessaria per interessi di ordine pubblico o è motivata da ragioni di sicurezza nazionale.

Art. 2 Diritto di ricorso in materia penale

Chiunque venga dichiarato colpevole di una infrazione penale da un tribunale ha il diritto di sottoporre ad un Tribunale della giurisdizione superiore la dichiarazione di colpa o la condanna. L’esercizio di questo diritto, ivi inclusi i motivi per cui esso può essere invocato, sarà stabilito per legge.

Tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni in caso di infrazioni minori come stabilito da legge o in casi nei quali la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un Tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole e condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento.

Art. 3 Indennizzo per detenzione iniqua

Allorché una condanna penale definitiva venga annullata e allorché la grazia venga accordata poiché nuovi elementi o nuove rivelazioni comprovino un errore giudiziario, la persona che ha subito una pena in ragione di tale condanna verrà indennizzata conformemente alla legge o agli usi in vigore nello Stato interessato, a meno che non venga provato che il fatto di non aver rivelato in tempo utile gli elementi non conosciuti sia totalmente o parzialmente imputabile alla stessa.

Art. 4 Ne bis in idem

Nessuno potrà essere perseguito o condannato penalmente dalla giurisdizione dello stesso Stato per un’infrazione per cui è già stato scagionato o condannato a seguito di una sentenza definitiva conforme alla legge ed alla procedura penale di tale Stato.

Le disposizioni di cui al paragrafo precedente non impediranno la riapertura del processo, conformemente alla legge ed alla procedura penale dello Stato interessato, se dei fatti nuovi o degli elementi nuovi o un vizio fondamentale nella procedura antecedente avrebbero potuto condizionare l’esito del caso.

Nessuna deroga a questo articolo può essere autorizzata ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Art. 5 Eguaglianza tra coniugi

I coniugi godranno dell’uguaglianza di diritti e di responsabilità di carattere civilistico tra loro, nelle loro relazioni con i loro figli, in caso di matrimonio, durante il matrimonio e dopo la fine del matrimonio stesso. Questo articolo non impedirà allo Stato di adottare le misure necessarie per la tutela degli interessi dei figli.

Art. 6 Applicazione territoriale

Qualsiasi Stato, al momento della firma o al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o approvazione, può indicare il territorio o i territori cui si applicherà il presente Protocollo e specificare la misura cui si impegna affinché le disposizioni del presente Protocollo trovino applicazione in tale territorio o territori.

Qualsiasi Stato può, in seguito, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio specificato nella dichiarazione. Per quanto concerne tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di due mesi dalla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Qualsiasi dichiarazione fatta in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata o modificata per quel che concerne ogni territorio menzionato in detta dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro o la modifica avrà effetto esecutivo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Una dichiarazione resa conformemente al presente articolo sarà considerata come se fosse stata resa conformemente al paragrafo 1 dell’articolo 56 della Convenzione.

Il territorio di qualsiasi Stato cui questo Protocollo si applica in virtù della sua ratifica, della sua accettazione o della sua approvazione da parte dello Stato citato, e ciascuno dei territori cui il Protocollo si applica in virtù di una dichiarazione sottoscritta dal citato Stato conformemente a questo articolo, possono essere considerati territori distinti ai fini del riferimento di cui all’articolo 1 concernente il territorio di uno Stato.

Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione conformemente al paragrafo 1 o 2 del presente articolo può, in ogni momento, dichiarare per conto di uno o più territori ai quali la dichiarazione si riferisce che accetta la competenza della Corte a ricevere i ricorsi di persone fisiche, di organizzazioni non governative o di gruppi di individui, come previsto dall’articolo 34 della Convenzione, per quanto concerne gli articoli da 1 a 5 del presente Protocollo

Art. 7 Rapporti con la Convenzione

Gli Stati contraenti considerano le disposizioni degli articoli 1 a 6 del presente Protocollo quali articoli aggiuntivi alla Convenzione e tutte le disposizioni della Convenzione si applicano di conseguenza.

Art. 8 Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza aver simultaneamente o anteriormente ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 9 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno dal mese successivo alla scadenza del periodo di due mesi dopo la data in cui sette Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso al Protocollo secondo le disposizioni di cui all’articolo 8.

Per tutti gli Stati membri che esprimeranno ulteriormente il loro consenso al Protocollo, esso entrerà in vigore a datare dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di due mesi dopo la data del deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 10 Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà a tutti gli Stati membri del Consiglio d’Europa:

  1. tutte le firme;
  2. il deposito di qualsiasi strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  3. la data di entrata in vigore del presente Protocollo ai sensi degli articoli 6 e 9;
  4. qualsiasi altro atto, notifica o dichiarazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che , i sottoscritti debitamente autorizzati a questo scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo il 22 novembre 1984 in lingua francese ed inglese, ambedue i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne invierà copia conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa.

(Seguono le firme)

0.101.07

Campo d’applicazione il 16 settembre 20224

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania a

2 ottobre

1996

1° gennaio

1997

Andorra

6 maggio

2008

1° agosto

2008

Armenia

26 aprile

2002

1° luglio

2002

Austria*

14 maggio

1986

1° novembre

1988

Azerbaigian*

15 aprile

2002

1° luglio

2002

Belgio

13 aprile

2012

1° luglio

2012

Bosnia e Erzegovina

12 luglio

2002

1° ottobre

2002

Bulgaria

4 novembre

2000

1° febbraio

2001

Cipro

15 settembre

2000

1° dicembre

2000

Croazia a

5 novembre

1997

1° febbraio

1998

Danimarca* a

18 agosto

1988

1° novembre

1988

Isole Faeröer* a

2 settembre

1994

2 settembre

1994

Estoniaa

16 aprile

1996

1° luglio

1996

Finlandia a

10 maggio

1990

1° agosto

1990

Francia* a

17 febbraio

1986

1° novembre

1988

Georgia

13 aprile

2000

1° luglio

2000

Grecia

29 ottobre

1987

1° novembre

1988

Irlanda

3 agosto

2001

1° novembre

2001

Islanda a

22 maggio

1987

1° novembre

1988

Italia* a

7 novembre

1991

1° febbraio

1992

Lettonia a

27 giugno

1997

1° settembre

1997

Liechtenstein*

8 febbraio

2005

1° maggio

2005

Lituaniaa

20 giugno

1995

1° settembre

1995

Lussemburgo* a

19 aprile

1989

1° luglio

1989

Macedonia del Nord a

10 aprile

1997

1° luglio

1997

Malta

15 gennaio

2003

1° aprile

2003

Moldova a

12 settembre

1997

1° dicembre

1997

Monaco*

30 novembre

2005

1° febbraio

2006

Montenegro

6 giugno

2006 S

6 giugno

2006

Norvegia a

25 ottobre

1988

1° gennaio

1989

Polonia

4 dicembre

2002

1° marzo

2003

Portogallo*

20 dicembre

2004

1° marzo

2005

Repubblica Ceca ab

18 marzo

1992

1° gennaio

1993

Romaniaa

20 giugno

1994

1° settembre

1994

San Marino* a

22 marzo

1989

1° giugno

1989

Serbia

3 marzo

2004

1° giugno

2004

Slovacchia ab

18 marzo

1992

1° gennaio

1993

Slovenia a

28 giugno

1994

1° settembre

1994

Spagna*

16 settembre

2009

1° dicembre

2009

Svezia* a

8 novembre

1985

1° novembre

1988

Svizzera* a

24 febbraio

1988

1° novembre

1988

Turchia

2 maggio

2016

1° agosto

2016

Ucraina a

11 settembre

1997

1° dicembre

1997

Ungheria a

5 novembre

1992

1° febbraio

1993

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni, eccetto quelle della Svizzera, non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  3. Questo Stato estende agli art. 1 a 5 del Prot. n. 7 il riconoscimento del diritto di domanda individuale e della giurisdizione obbligatoria della Corte (art. 34 e 46 della Conv. per la Salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali - RS 0.101) fino all’entrata in vigore del Prot. n. 11 (RS 0.101.09) il 1° nov. 1998.
  4. 18.03.1992: Data di deposito dello strumento di ratificazione della Repubblica federativa ceca e slovacca.

0.101.07

Riserve

Svizzera 5

Riserva relativa all’articolo 1:

Qualora l’espulsione avvenga su decisione del Consiglio federale basata sull’articolo 70 della Costituzione federale 6 per minaccia alla sicurezza interna od esterna della Svizzera, alla persona espulsa non saranno garantiti i diritti enunciati al capoverso 1 neppure dopo l’esecuzione dell’espulsione.

Riserva relativa all’articolo 5:

Dopo l’entrata in vigore delle disposizioni rivedute del Codice civile svizzero del 5 ottobre 1984 7 , le disposizioni dell’articolo 5 del Protocollo addizionale n o 7 saranno applicate con riserva, da un lato, delle disposizioni di diritto federale concernenti il cognome coniugale (art. 160 CC 8 e 8 a tit. fin. CC) e, d’altro lato, di quelle concernenti l’acquisto della cittadinanza (art. 161, 134 cpv. 1, 149 cpv. 1 CC e 8 b tit. fin. CC). Inoltre sono riservate talune disposizioni del diritto transitorio relative al regime matrimoniale (art. 9, 9 a , 9 c , 9 d , 9 e , 10 e 10 a tit. fin. CC).