Il presente Accordo si applica alle seguenti persone:
- ogni persona che partecipa alla procedura davanti alla Corte, sia in quanto parte, sia come rappresentante o consulente di una parte;
- i testimoni, i periti chiamati dalla Corte, e le altre persone invitate dal Presidente della Corte a partecipare alla procedura.
Per l’applicazione del presente Accordo, la parola «Corte» designa i comitati, le camere, il collegio della Grande Camera, la Grande Camera e i giudici. L’espressione «partecipare alla procedura» designa inoltre ogni comunicazione preliminare relativa all’introduzione di un’istanza diretta contro uno Stato parte alla Convenzione.
Nel caso in cui, nel corso dell’esercizio da parte del Comitato dei Ministri delle funzioni che gli sono devolute in applicazione dell’articolo 46, paragrafo 2, della Convenzione, una persona designata nel primo paragrafo del presente articolo sia chiamata a comparire davanti al Comitato o a sottoporgli delle dichiarazioni scritte, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ugualmente a questa persona.