Lexipedia

0.132.136.52

Convenzione tra la Svizzera e il Reich germanico concernente lo spostamento del confine tra il Cantone di Turgovia e il circondario della città di Costanza Conchiusa il 21 settembre 1938 Approvata dall’Assemblea federale il 6 dicembre 1938 Istrumenti di ratificazione scambiati il 1° maggio 1939 Entrata in vigore il 13 giugno 1939

CS 11 54; FF 1938 II 509 ediz. ted. 513 ediz. franc.

Traduzione1

(Stato 13 giugno 1939)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Cancelliere del Reich germanico,

animati dal desiderio di modificare il confine secondo i bisogni dei due Stati e di procedere a questo scopo a uno scambio di particelle di territorio d’uguale superficie, hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno designato quali loro pienipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

I plenipotenziari, esaminati i loro pieni poteri e trovatili in debita forma, hanno convenuto quanto segue in merito alla modificazione dei confine stabilito con la convenzione tra il Cantone di Turgovia e il Granducato di Baden addì 28 marzo 1831 concernente la rettifica della frontiera presso Costanza, e con la Convenzione tra la Svizzera e l’Impero germanico del 24 giugno 1879 2 concernente il regolamento della frontiera presso Costanza.

Art. 13

La Svizzera cede al Reich germanico la particella della superficie totale di 27 a 79 m 2 , indicata nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnata con punteggiatura sui piani allegati A a C (allegato 2).

Il Reich germanico cede alla Svizzera la particella della superficie totale di 27 a 79 m 2 , indicata nell’elenco qui allegato (allegato 1) e segnata con tratteggi sui piani allegati A a C (allegato 2).

Il confine nella baia di Costanza fissato nell’articolo 1 della convenzione tra la Svizzera e l’Impero germanico del 24 giugno 1879 concernente il regolamento della frontiera presso Costanza sarà stabilito in conformità della descrizione data nella carta qui allegata (allegato 3).

L’elenco, i piani e la carta indicati nei capoversi 1 a 3 fanno parte integrante della presente convenzione.

Art. 2

1 registri fondiari e catastali relativi alle particelle scambiate (articolo 1) nonchè tutti i documenti, scritti e carte che vi si riferiscono saranno consegnati dalle autorità che tenevano finora il registro fondiario e il. catasto alle autorità dell’altro Stato in copie certificate conformi o, per quanto possibile, in originali. La consegna sarà fatta direttamente dalle autorità centrali interessate o dai servizi che ne saranno incaricati.

Le autorità centrali competenti sono, da parte svizzera, il Dipartimento federale di giustizia e polizia, a Berna; da parte germanica, il Ministero della giustizia dei Reich e il Ministero dell’interno del Reich, a Berlino.

Art. 3

Gli Stati contraenti faranno in modo che le particelle scambiate vengano consegnate libere da qualsiasi onere.

Art. 4

Lo scambio dei territori si farà, per quanto concerne il registro fondiario ed il catasto, d’ufficio 4 , senza spese giudiziarie e oneri fiscali, e senza tasse. Lo stesso vale per quanto riguarda le operazioni necessarie allo sgravio delle particelle scambiate.

Art. 5

I tribunali dello Stato cedente restano competenti a giudicare le constatazioni relative a pretese su un fondo scambiato e pendenti all’entrata in vigore della presente convenzione. Gli accordi generali in vigore tra i due Stati contraenti sono applicabili al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze.

Art. 6

Le spese delle mutazioni e della terminazione, rese necessarie dalla presente convenzione, vengono sopportate, metà ciascuno, dai due Stati contraenti.

Art. 7

La presente convenzione è stesa in due esemplari originali.

Art. 8

La presente convenzione sarà ratificata. Gli atti di ratificazione saranno scambiati a Berlino. La convenzione entrerà in vigore 6 settimane dopo lo scambio delle ratificazioni.

In fede di che, i plenipotenziari hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Berna, il 21 settembre 1938.

Häusermann

Conrad Roediger