Lexipedia

0.132.454.25

Convenzione tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica Italiana concernente due rettifiche del confine al valico dei Mulini e Pedrinate Conchiusa il 12 giugno 1981 Approvata dall’Assemblea federale il 19 marzo 1982 Istrumenti di ratificazione scambiati il 31 gennaio 1985 Entrata in vigore il 31 gennaio 1985

RU 1985 273; FF 1981 III 441

Testo originale

(Stato 31 gennaio 1985)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Presidente della Repubblica Italiana

considerata la necessità di rettificare il tracciato della frontiera fra la dogana svizzera di Ponte Faloppia e la dogana italiana dei Mulini lungo la strada che le riunisce, da una parte, e, dall’altra, fra la dogana svizzera di Pedrinate e la dogana italiana di Drezzo,

hanno deciso di concludere una convenzione ed hanno a tal fine designato quali loro plenipotenziari:

(Seguono i nomi dei plenipotenziari)

i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri e averli trovati in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

A parziale modifica della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia del 24 luglio 1941 1 per la determinazione del confine italo‑svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il M. Dolent, il tracciato della frontiera dalla rotabile di Resegacia‑Campersico e più precisamente dalla dogana svizzera di Ponte Faloppia alla dogana italiana dei Mulini (tra i termini 83 E e 84 A 1 R) è rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di mq. 426, conformemente al piano allegato a scala 1:500 che fa parte integrante della presente convenzione. Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell’ordine pratico dell’esecuzione dei lavori.

Art. 2

A parziale modifica della convenzione tra la Confederazione Svizzera e il Regno d’Italia del 24 luglio 1941 2 per la determinazione del confine italo‑svizzero nel tratto compreso fra Cima Garibaldi o Run Do ed il M. Dolent, il tracciato della frontiera della rotabile Pedrinate–Drezzo e più precisamente dalla dogana svizzera di Pedrinate alla dogana italiana di Drezzo (tra il cippo 78 A e la targa 78 B) è rettificato, mediante uno scambio di superfici tra i due Stati di mq 132, conformemente al piano allegato a scala 1:1000 che fa parte integrante della presente convenzione. Nella determinazione dello scambio di superfici, indicato nel comma precedente, sono ammesse le tolleranze di lievi entità che sono nell’ordine pratico dell’esecuzione dei lavori.

Art. 3

Le spese inerenti ai lavori di cui al l’ comma saranno sopportate dai due Stati in parti uguali.

Non appena la presente convenzione sarà entrata in vigore, la commissione permanente per la manutenzione del confine italo‑svizzero procederà:

  1. alla materializzazione del tracciato di confine quale è definito dal piano di cui agli articoli 1 e 2, 1° comma;
  2. a compilare la documentazione descrittiva dei tracciati di confine di cui alla lettera a.

Art. 4

La presente convenzione è soggetta a ratifica e gli strumenti di ratffica saranno scambiati a Roma. Essa entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Berna, il 12 giugno 1981, in due esemplari originali in lingua italiana.

Per la
Confederazione Svizzera:

Diez

Per la
Repubblica Italiana:

Rinieri Paulucci

Allegato all’articolo 1

COMUNE DI NOVAZZANO

Valico dei Mulini

RETTIFICA CONFINE TERRITORIALE

SVIZZERA ITALIA

Attuale linea di confine + + +

Nuova linea di confine – – –

novembre 1979

Allegato all’articolo 2

COMMISSIONE MANUTENZIONE CONFINE ITALO-SVIZZERO

Rettifica confine rotabile Pedrinate–Drezzo

Attuale linea di confine + + + Delegazione Svizzera

Nuova linea di confine – – –

Berna, gennaio 1980