Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e argentini di ambo i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (detti di seguito «tirocinanti»).
L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per i cittadini stranieri. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato a un’autorizzazione speciale, l’interessato dovrà inoltre procurarsi detta autorizzazione.