è inferiore a 5 anni.
Le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi fino a cinque anni alle seguenti categorie di cittadini armeni:
- coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico e genitori (anche tutori) in visita a cittadini della Svizzera o a cittadini dell’Armenia regolarmente soggiornanti nel territorio della Svizzera;
- membri dei Governi nazionali e regionali, delle Corti costituzionali e delle Corti supreme nell’esercizio delle loro funzioni che non sono già esentati dall’obbligo del visto in virtù del presente Accordo o dell’Accordo bilaterale sui visti del 2009;
- membri permanenti di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero a eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative.
In deroga alla frase introduttiva, se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo, segnatamente laddove:
- trattandosi delle persone di cui alla lettera (a), il periodo di validità del permesso di soggiorno di cittadini dell’Armenia che soggiornano legalmente in Svizzera;
- trattandosi delle persone di cui alla lettera (b), la durata del mandato;
- trattandosi delle persone di cui alla lettera (c), la durata di validità dello statuto di membro permanente di una delegazione ufficiale,
In deroga alla frase introduttiva, se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo.
Le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi un anno alle seguenti categorie di cittadini dell’Armenia, a condizione che nell’anno precedente tali persone abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato conformemente alle disposizioni nazionali in materia di entrata e di soggiorno vigenti in Svizzera o in un altro Stato Schengen:
- membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto all’Armenia, partecipano periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ovvero ad eventi organizzati nel territorio della Svizzera da organizzazioni intergovernative;
- rappresentanti di organizzazioni della società civile e persone invitate da organizzazioni di pubblica utilità della comunità armena registrate in Svizzera che si recano periodicamente in Svizzera per partecipare a corsi, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio o di programmi di assistenza panarmeni e comunitari;
- liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente in Svizzera;
- persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali o artistiche, inclusi i programmi di scambio universitario o di altro tipo, le quali si recano regolarmente in Svizzera;
- studenti universitari o di corsi post-universitari che viaggiano periodicamente per motivi di studio o di formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
- partecipanti a programmi di scambio ufficiali organizzati da Comuni gemellati e da altri enti comunali;
- persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;
- giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;
- imprenditori e rappresentanti di organizzazioni di categoria che si recano periodicamente in Svizzera;
- partecipanti a eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;
- autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e passeggeri attraverso il territorio della Svizzera con veicoli immatricolati in Armenia.
Le missioni diplomatiche e i posti consolari della Svizzera rilasciano visti per più entrate validi da un minimo di due a un massimo di cinque anni alle categorie di cittadini dell’Armenia di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che nei due anni precedenti tali persone abbiano utilizzato un visto annuale per più entrate conformemente alle disposizioni nazionali in materia d’entrata e di soggiorno vigenti in Svizzera o in un altro Stato Schengen, salvo se manifestamente il bisogno o l’intenzione di viaggiare frequentemente o regolarmente si limita a periodi più brevi, nel cui caso la durata di validità del visto per più entrate va limitata a tale periodo.
La durata totale del soggiorno nel territorio della Svizzera o di un altro Stato Schengen delle persone di cui ai paragrafi 1–3 del presente articolo non può essere superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni.