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0.142.111.642

Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo
della Repubblica dell’Azerbaigian
sulla facilitazione del rilascio dei visti

RU 2017 2249

Traduzione1

Concluso il 10 ottobre 2016

Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° aprile 2017

(Stato 1° aprile 2017)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica dell’Azerbaigian

in prosieguo denominate le «parti»;

desiderose di agevolare i contatti diretti tra le persone, quale condizione essenziale per un saldo sviluppo dei legami economici, umanitari, culturali, scientifici e di altro tipo, semplificando il rilascio dei visti ai cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian su una base di reciprocità;

riconoscendo che la facilitazione del rilascio dei visti non deve agevolare l’immigrazione irregolare, e prestando particolare attenzione alla sicurezza e alla riammissione;

tenendo conto dell’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 2004 2 , entrato in vigore il 1° marzo 2008;

tenendo conto dell’Accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian, firmato il 29 novembre 2013, entrato in vigore il 1° settembre 2014, e della Dichiarazione comune relativa all’Islanda, alla Norvegia, alla Svizzera e al Liechtenstein allegata al predetto accordo,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Scopo e campo d’applicazione

Lo scopo del presente accordo è di agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian per soggiorni previsti di massimo 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni.

Art. 2 Clausola generale

Le facilitazioni del visto previste nel presente accordo si applicano ai cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian solo in quanto gli stessi non siano esenti dal visto in virtù della legislazione nazionale della Repubblica dell’Azerbaigian, della Confederazione Svizzera, o in virtù del presente accordo o di altri accordi internazionali.

Le materie non contemplate dal presente accordo, quali il rifiuto di rilasciare il visto, il riconoscimento dei documenti di viaggio, la prova della sufficienza dei mezzi di sussistenza, il rifiuto dell’entrata e i provvedimenti di allontanamento, sono disciplinate dalla legislazione nazionale della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera.

Art. 3 Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

  1. «cittadino della Repubblica dell’Azerbaigian», qualsiasi persona avente la cittadinanza della Repubblica dell’Azerbaigian in base alla legislazione azera vigente;
  2. «cittadino della Confederazione Svizzera», qualsiasi persona avente la cittadinanza della Confederazione Svizzera in base alla legislazione svizzera vigente;
  3. «visto»: l’autorizzazione rilasciata dalla Repubblica dell’Azerbaigian o dalla Svizzera necessaria per l’entrata a fini di transito o di soggiorno la cui durata prevista non superi 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o nel territorio della Svizzera o di uno o più altri Stati membri di Schengen in un periodo di 180 giorni. Tutti i soggiorni effettuati in qualsiasi altro Stato membro di Schengen nell’arco del periodo di 180 giorni sono computati sulla durata del soggiorno dei cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian;
  4. «persona che soggiorna legalmente»:–per la Repubblica dell’Azerbaigian, qualsiasi cittadino della Confederazione Svizzera che ha acquisito, a titolo temporaneo o permanente, un permesso di soggiorno per un periodo superiore a 90 giorni nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian conformemente alla legislazione svizzera,–per la Confederazione Svizzera, qualsiasi cittadino della Repubblica dell’Azerbaigian autorizzato o abilitato a soggiornare per più di 90 giorni nel territorio della Confederazione Svizzera ai sensi della legislazione svizzera;
  5. «Stato membro di Schengen»: ogni Stato che applica pienamente l’acquis di Schengen nei termini dell’Accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 2004.

Art. 4 Documenti giustificativi della finalità del viaggio

Per le seguenti categorie di cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian i documenti di seguito indicati sono sufficienti per giustificare la finalità del viaggio nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera:

  1. per parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – in visita a cittadini della Confederazione Svizzera che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian, o a cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian legalmente soggiornanti nel territorio della Confederazione Svizzera, o a cittadini della Confederazione Svizzera soggiornanti nel territorio della Confederazione Svizzera, o a cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian che risiedono nel territorio dell’Azerbaigian:–una richiesta scritta della persona ospitante;
  2. fatto salvo l’articolo 10, per membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Confederazione Svizzera o alla Repubblica dell’Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative:–una lettera emessa da un’autorità competente della Confederazione Svizzera o della Repubblica dell’Azerbaigian, attestante che il richiedente è membro della sua delegazione, in viaggio nel territorio dell’altra parte per partecipare ai suddetti eventi, corredata di una copia dell’invito ufficiale;
  3. per le persone che viaggiano per affari e i rappresentanti di organizzazioni di categoria:–una richiesta scritta della persona giuridica o della società o organizzazione ospitante, di un loro ufficio o di una loro filiale, delle autorità statali o locali della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera, dei comitati organizzatori di fiere commerciali e industriali, conferenze e convegni nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera, vistata dalle autorità competenti in conformità della rispettiva legislazione nazionale;
  4. per gli autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell’Azerbaigian e della Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati nella Confederazione Svizzera o nella Repubblica dell’Azerbaigian:–una richiesta scritta dell’associazione (sindacato) nazionale dei trasportatori della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera che effettuano servizi di trasporto internazionale su strada, che indichi la finalità, l’itinerario, la durata e la frequenza dei viaggi;
  5. per gli studenti di scuole inferiori e superiori, gli studenti universitari o post-universitari e per i docenti accompagnatori, che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche:–una richiesta scritta o un certificato di iscrizione dell’università, accademia, istituto, collegio o scuola ospitante, o una carta dello studente o un certificato attestante i corsi da frequentare;
  6. per i partecipanti ad attività scientifiche, accademiche, culturali e artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo:–una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante di partecipare a dette attività;
  7. per i giornalisti e per il personale tecnico che li accompagna a titolo professionale:–un certificato o altro documento rilasciato da un’associazione di categoria o dal datore di lavoro del richiedente, in cui si attesti che l’interessato è un giornalista qualificato e in cui si dichiari che la finalità del viaggio è la realizzazione di un lavoro giornalistico, o in cui si attesti che l’interessato fa parte del personale tecnico che accompagna il giornalista a titolo professionale;
  8. per i partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale:–una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, delle autorità competenti, delle federazioni sportive nazionali della Confederazione Svizzera o della Repubblica dell’Azerbaigian, o del comitato olimpico nazionale della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera;
  9. per i partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate:–una richiesta scritta del capo dell’amministrazione/sindaco di tali città;
  10. per le persone che viaggiano per motivi di salute e i necessari accompagnatori:–un documento ufficiale dell’istituto di cura attestante la necessità di ricevere cure mediche presso quell’istituto e di essere accompagnati, e la prova della sufficienza dei mezzi finanziari per pagare il costo delle cure mediche;
  11. per i liberi professionisti che partecipano a fiere, conferenze, convegni e seminari internazionali o ad altri eventi analoghi che si svolgono nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera:–una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante che conferma la partecipazione dell’interessato all’evento;
  12. per i rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio:–una richiesta scritta dell’organizzazione ospitante, la conferma che l’interessato rappresenta l’organizzazione in questione e il certificato con il quale un’autorità statale conferma l’esistenza di tale organizzazione conformemente alla rispettiva legislazione nazionale;
  13. per familiari in visita per cerimonie funebri:–un documento ufficiale attestante il decesso e l’esistenza di un vincolo di parentela o di altro tipo tra il richiedente e la persona sepolta;
  14. per le persone in visita a cimiteri militari o civili:–un documento ufficiale attestante l’esistenza e la conservazione della tomba e il vincolo familiare o di altra natura tra il richiedente e la persona sepolta.

La richiesta scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve indicare:

  1. per la persona invitata: nome e cognome, data di nascita, sesso, cittadinanza, numero di passaporto, durata e finalità del viaggio, numero di entrate e, se del caso, il nome del coniuge e dei figli che la accompagnano;
  2. per la persona che invita: nome, cognome e indirizzo;
  3. per la persona giuridica, la società o l’organizzazione che invita: denominazione completa e indirizzo, nonché:–se la richiesta è emessa da un’organizzazione o da un’autorità: nome e funzione della persona che firma la richiesta,–se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio della Confederazione Svizzera o della Repubblica dell’Azerbaigian: numero di iscrizione nel registro previsto dalla rispettiva legislazione nazionale.

Per le categorie di persone di cui al paragrafo 1 del presente articolo, tutti i tipi di visto sono rilasciati secondo la procedura semplificata, senza che siano necessari altri inviti, convalide o giustificazioni della finalità del viaggio previsti dalla legislazione nazionale delle parti.

Art. 5 Rilascio di visti per entrate multiple

Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian rilasciano visti per entrate multiple validi cinque anni alle seguenti categorie di cittadini dell’altra parte:

  1. coniugi, figli (anche adottivi) di età inferiore a 21 anni o a carico, genitori (anche tutori) in visita a cittadini della Confederazione Svizzera che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian, o a cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian legalmente soggiornanti nella Confederazione, o a cittadini della Confederazione Svizzera soggiornanti nel territorio della Confederazione Svizzera, o a cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian che risiedono nel territorio dell’Azerbaigian;
  2. membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Confederazione Svizzera o alla Repubblica dell’Azerbaigian, devono partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative.

In deroga alla prima frase, se la necessità o l’intenzione di viaggiare frequentemente o periodicamente è chiaramente limitata a un periodo più breve, la validità del visto per entrate multiple è limitata a tale periodo, in particolare quando:

  1. per le persone di cui alla lettera a), il periodo di validità dell’autorizzazione di soggiorno regolare dei cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian, legalmente soggiornanti nella Confederazione Svizzera, o dei cittadini della Confederazione Svizzera che soggiornano legalmente nella Repubblica dell’Azerbaigian,
  2. se la persona che invita è una persona giuridica o una società, un loro ufficio o una filiale avente sede nel territorio della Confederazione per le persone di cui alla lettera b), la validità dello status di membro di una delegazione ufficiale, è inferiore a cinque anni.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian rilasciano visti per entrate multiple di validità annuale alle seguenti categorie di persone, a condizione che, nell’anno precedente alla domanda, queste abbiano ottenuto almeno un visto e l’abbiano usato nel rispetto della legislazione nazionale che disciplina l’entrata e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato:

  1. studenti di scuole superiori, studenti universitari e post-universitari che viaggiano periodicamente per studio o per formazione, anche nel quadro di programmi di scambio;
  2. giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale;
  3. partecipanti a programmi di scambi ufficiali organizzati da città gemellate;
  4. autotrasportatori che effettuano servizi di trasporto internazionale di merci e di passeggeri tra i territori della Repubblica dell’Azerbaigian e della Confederazione Svizzera con veicoli immatricolati nella Confederazione Svizzera o nella Repubblica dell’Azerbaigian;
  5. persone che hanno necessità di effettuare visite periodiche per motivi di salute e i necessari accompagnatori;
  6. persone che viaggiano per affari e rappresentanti delle organizzazioni di categoria che si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera;
  7. persone partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo, le quali si recano periodicamente nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera;
  8. partecipanti a eventi sportivi internazionali e le persone che li accompagnano a titolo professionale;
  9. liberi professionisti partecipanti a fiere, conferenze, convegni, seminari internazionali o altri eventi analoghi che si recano periodicamente nella Repubblica dell’Azerbaigian o nella Confederazione Svizzera;
  10. rappresentanti di organizzazioni della società civile che si recano periodicamente nella Repubblica dell’Azerbaigian o nella Confederazione Svizzera per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio.

Le rappresentanze diplomatiche e consolari della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian rilasciano visti per entrate multiple, con validità minima di due anni e massima di cinque, alle categorie di persone di cui al paragrafo 2 del presente articolo, a condizione che, nel corso dei due anni precedenti alla domanda, queste abbiano utilizzato il visto per entrate multiple di validità annuale nel rispetto della legislazione nazionale che disciplina l’entrata e il soggiorno nel territorio dello Stato visitato.

La durata totale del soggiorno nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian, della Confederazione Svizzera o di uno o più altri Stati membri di Schengen delle persone di cui ai paragrafi da 1 a 3 non può essere superiore a 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni. Tutti i soggiorni effettuati in qualsiasi altro Stato membro di Schengen nell’arco del periodo di 180 giorni sono computati sulla durata del soggiorno dei cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian.

Art. 6 Emolumenti per il trattamento delle domande di visto

Gli emolumenti per il trattamento delle domande di visto ammontano a 35 EUR. Detto importo può essere modificato secondo la procedura di cui all’articolo 13, paragrafo 4.

Sono esenti dagli emolumenti per il trattamento delle domande di visto le seguenti categorie di persone:

  1. parenti stretti – coniugi, figli (anche adottivi), genitori (anche tutori), nonni e nipoti – di cittadini della Confederazione Svizzera che soggiornano legalmente nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian, di cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian legalmente soggiornanti nella Confederazione Svizzera, di cittadini della Confederazione Svizzera soggiornanti nel territorio della Confederazione Svizzera, e di cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian che risiedono nel territorio dell’Azerbaigian;
  2. membri di delegazioni ufficiali che, su invito ufficiale rivolto alla Confederazione Svizzera o alla Repubblica dell’Azerbaigian, partecipano a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio, o ad eventi organizzati nel territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera da organizzazioni intergovernative;
  3. studenti di scuole inferiori e superiori, studenti universitari e post-universitari e docenti accompagnatori che effettuano viaggi di studio o di formazione, anche nell’ambito di programmi di scambio o di altre attività scolastiche/accademiche;
  4. persone con disabilità ed eventuali accompagnatori, se necessari;
  5. partecipanti ad eventi sportivi internazionali e persone che li accompagnano a titolo professionale;
  6. partecipanti ad attività scientifiche, culturali ed artistiche, inclusi i programmi di scambi universitari o di altro tipo;
  7. persone che hanno documentato la necessità del viaggio per motivi umanitari, inclusa la necessità di ricevere trattamenti medici urgenti (nel qual caso l’esonero è esteso agli accompagnatori) o di partecipare al funerale di un parente stretto o di visitare un parente stretto gravemente malato;
  8. rappresentanti di organizzazioni della società civile in viaggio per partecipare ad attività di formazione, seminari, conferenze, anche nel quadro di programmi di scambio;
  9. pensionati;
  10. minori e figli a carico di età inferiore a 21 anni;
  11. giornalisti e personale tecnico che li accompagna a titolo professionale.

Se la Confederazione Svizzera o la Repubblica dell’Azerbaigian coopera con un fornitore esterno di servizi ai fini del rilascio dei visti, tale fornitore esterno può riscuotere oneri a fronte del servizio prestato, che devono essere proporzionati alle spese da esso sostenute per assolvere al suo compito e non possono essere superiori a 30 EUR. La Confederazione Svizzera e la Repubblica dell’Azerbaigian mantengono la possibilità per tutti i richiedenti di presentare la domanda di visto direttamente presso i rispettivi consolati. Per la Confederazione Svizzera, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente al codice dei visti e nel pieno rispetto della legislazione azera. Per la Repubblica dell’Azerbaigian, il fornitore esterno di servizi svolge le sue attività conformemente alla legislazione svizzera.

In virtù della sua associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, la Svizzera introduce l’esenzione dagli emolumenti previsti al paragrafo 1 di questo articolo contemporaneamente all’introduzione da parte dell’Unione europea dell’esenzione dai corrispondenti emolumenti secondo l’Accordo sulla facilitazione del rilascio dei visti tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian del 29 novembre 2013.

Art. 7 Termini per il trattamento delle domande di visto

Le missioni diplomatiche e gli uffici consolari della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian decidono sulla domanda di rilascio del visto entro 10 giorni di calendario dalla data di ricevimento della domanda e della documentazione necessaria per il rilascio del visto.

In singoli casi, qualora si debba procedere ad un ulteriore esame della domanda, il termine per decidere può essere prorogato fino a 30 giorni di calendario.

In casi urgenti il termine per decidere sulla domanda di visto può essere ridotto a 2 giorni lavorativi o a un periodo inferiore.

Se i richiedenti sono tenuti a ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda, tale appuntamento, di norma, ha luogo entro due settimane da quando viene chiesto.

Ferma restando la frase precedente, i fornitori esterni di servizi assicurano che una domanda di visto, di norma, possa essere presentata senza indebito ritardo. In giustificati casi d’urgenza il consolato può autorizzare i richiedenti a presentare domande senza chiedere l’appuntamento, o tale appuntamento è dato immediatamente.

Art. 8 Partenza in caso di smarrimento o furto dei documenti

I cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian che abbiano smarrito o a cui siano stati rubati i documenti di identità durante il soggiorno nel territorio azero o svizzero possono uscire dal territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera esibendo un documento di identità valido, rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari della Confederazione Svizzera o della Repubblica dell’Azerbaigian, che li autorizzi ad attraversare la frontiera senza necessità di visto o altre autorizzazioni.

Art. 9 Casi eccezionali di proroga del visto

Qualora i cittadini della Confederazione Svizzera o della Repubblica dell’Azerbaigian non possano uscire dal territorio della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera entro il termine stabilito nel visto per motivi di forza maggiore, il visto è prorogato senza spese conformemente alla rispettiva legislazione nazionale per il tempo necessario a ritornare nello Stato di residenza.

Art. 10 Passaporti diplomatici e passaporti di servizio biometrici

I cittadini della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian titolari di un passaporto diplomatico o di un passaporto di servizio biometrico valido possono entrare, uscire e transitare nei territori della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera senza visto.

Le persone di cui al paragrafo 1 possono soggiornare nei territori della Repubblica dell’Azerbaigian o della Confederazione Svizzera per un massimo di 90 giorni nell’arco di un periodo di 180 giorni. Tutti i soggiorni effettuati in qualsiasi altro Stato membro di Schengen nell’arco del periodo di 180 giorni sono computati sulla durata del soggiorno dei cittadini della Repubblica dell’Azerbaigian.

Art. 11 Incontri peritali

I rappresentanti della Confederazione Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian si incontrano ogni volta che lo ritengono necessario su richiesta di una delle parti per discutere dell’attuazione del presente accordo ed eventualmente proporre emendamenti, in particolare in seguito a modifiche dell’Accordo tra l’Unione europea e la Repubblica dell’Azerbaigian di facilitazione del rilascio dei visti del 29 novembre 2013.

Art. 12 Protezione dei dati

Se necessario per l’applicazione del presente accordo, i dati personali sono trattati e protetti conformemente alla legislazione nazionale della Svizzera e della Repubblica dell’Azerbaigian sulla protezione dei dati e nel rispetto delle disposizioni di accordi internazionali firmati dalle parti.

Art. 13 Disposizioni finali

Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti in conformità delle rispettive procedure interne ed entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione scritta con cui le parti si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure.

In deroga al paragrafo 1, l’accordo entra in vigore soltanto alla data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione tra il Consiglio federale svizzero e la Repubblica dell’Azerbaigian, se tale data è posteriore a quella di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato, salvo possibilità di denuncia ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo.

Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Le modifiche entrano in vigore conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.

Ciascuna parte può sospendere in tutto o in parte il presente accordo per motivi di ordine pubblico, protezione della sicurezza nazionale o della salute pubblica. La decisione di sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo ne informa immediatamente l’altra parte.

Ciascuna parte può denunciare il presente accordo dandone notifica scritta all’altra parte. L’accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data della notifica. Fatto a Berna, il 10 ottobre 2016, in duplice esemplare nelle lingue tedesca, azera e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenza d’interpretazione del presente accordo è utilizzato il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Didier Burkhalter

Per il Governo
della Repubblica dell’Azerbaigian:

Elmar Mammadyarov