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0.142.112.452

Scambio di lettere
del 17 novembre 1948 tra la Svizzera e il Cile
concernente la soppressione reciproca dei visti

RU 1984 519, 1990 903

Entrato in vigore il 1° gennaio 1949

(Stato 1° luglio 1990)

Traduzione dal testo originale spagnolo

Legazione di Svizzera
nella Repubblica del Cile

Santiago, 17 novembre 1948

A Sua Eccellenza
Signor German Riesco Errazuriz
Ministro degli Affari Esteri

Santiago

Signor Ministro,

In risposta alla Nota N. 013149 del 17 novembre, ho l’onore di comunicarle che questa Legazione1 è d’accordo con la proposta di codesto Ministero enunciata qui appresso:

  1. «1. Il Governo del Cile, desideroso di rendere, per quanto è possibile, saldi i legami con la Svizzera e nell’intenzione di aumentare lo scambio turistico tra i cittadini dei nostri due Paesi ha deciso, con riserva di reciprocità, di autorizzare l’entrata in Cile di tutti i cittadini svizzeri intenzionati a soggiornare nel Paese per un periodo non eccedente 90 giorni, senza sottoporli all’obbligo di far vistare il loro passaporto.
  2. 2. Gli interessati dovranno essere muniti del passaporto corrispondente la cui validità non scada prima del periodo di 90 giorni di cui si tratta.
  3. 3. Parimenti i visti condizionali (transito, in viaggio commerciale e in visita), accordati ai cittadini svizzeri, saranno concessi senza consultazione preliminare alla tariffa minima di US $ 2.– già convenuta tra i nostri due Paesi.
  4. 4. E inteso che i cittadini svizzeri che entrano nel Cile in virtù della franchigia summenzionata non potranno dedicarsi a una qualsiasi attività rimunerata durante il loro soggiorno nel Paese.
  5. 5. Sarà pure riscossa la somma di US $ 2.– per i visti dei passaporti dei cittadini svizzeri che vengono nel Cile per stabilirvisi.
  6. 6. Queste facilitazioni entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 1949.»

Colgo l’occasione per rinnovarle l’assicurazione della mia più alta considerazione.

L’Incaricato d’Affari di Svizzera:

Charles Humbert