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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica
popolare cinese sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto
per i titolari di un passaporto diplomatico

RU 2016 359

Traduzione1

Concluso l’11 dicembre 2015
Entrato in vigore mediante scambio di note il 29 gennaio 2016

(Stato 29 gennaio 2016)

Il Consiglio federale svizzero

e

il Governo della Repubblica popolare cinese

(in seguito «Parti contraenti»),

nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e la Repubblica popolare cinese (in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico;

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni oppure lasciare tale territorio senza visto. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatario il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I coniugi e i figli minorenni che accompagnano le persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido e che vivano nella stessa economia domestica con le persone di cui al paragrafo 1.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini della Svizzera che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio della Repubblica popolare cinese, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne. Se intendono stabilirvisi, esercitarvi un’attività lucrativa, studiarvi, svolgervi attività giornalistiche o altre attività che richiedono la previa approvazione della Repubblica popolare cinese, devono essere muniti di un visto per entrare nel territorio della Repubblica popolare cinese.

I cittadini della Repubblica popolare cinese che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio della Svizzera, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen, la data dell’attraversamento della frontiera esterna Schengen è considerata la data dell’inizio del soggiorno nello spazio formato da tali Stati (di al massimo 90 giorni), mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.

Art. 3 Valichi di frontiera per l’entrata

I cittadini della Svizzera di cui agli articoli 1 e 2 si recano ai valichi di frontiera aperti agli stranieri per entrare nel territorio della Repubblica popolare cinese, per transitarvi e per uscirne. Coloro i quali beneficiano dell’esenzione prevista dal presente Accordo sono tenuti a rispettare le formalità previste dal diritto cinese.

Art. 4 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione vigente nel territorio dell’altro Stato.

I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatario.

Art. 5 Visita di alti funzionari

I funzionari del governo centrale che rivestono la carica di viceministro o una carica superiore nonché gli ufficiali che rivestono il grado di divisionario o un grado superiore nelle forze armate di uno Stato e che sono titolari di un passaporto diplomatico nazionale valido informano previamente le autorità competenti dell’altro Stato, per via diplomatica, della loro entrata in veste ufficiale nel territorio di questo.

Art. 6 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1 e 2, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

Art. 7 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte contraente che introduce nuovi passaporti diplomatici o modifica i propri passaporti invia all’altra Parte contraente i nuovi facsimile personalizzati unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 8 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 9 Modifiche

Le Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 10 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 11 Durata di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 12 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi. Tale sospensione è notificata per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che produca effetto. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione termina il giorno della ricezione di tale notifica.

Art. 13 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento per via diplomatica all’altra Parte contraente la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia dell’Accordo ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. Fatto a Pechino, l’11 dicembre 2015, in due esemplari nelle lingue francese, cinese e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Jean-Jacques de Dardel

Per il
Governo della Repubblica popolare cinese:

Xuanyou (K) Kong