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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della
Repubblica di Croazia concernente la soppressione
reciproca dell’obbligo del visto

RU 1997 2448

Traduzione

Concluso il 13 maggio 1997
Entrato in vigore il 12 giugno 1997

(Stato 12 giugno 1997)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Croazia,

detti qui di seguito Stati contraenti,

nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati e di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

I cittadini dei due Stati contraenti titolari di un passaporto valido sono autorizzati ad entrare e soggiornare senza visto nel territorio dell’altro Stato contraente, sempreché la durata del soggiorno non superi tre mesi e non vi svolgano un’attività lucrativa.

Art. 2

I cittadini di ciascuno Stato contraente che desiderano soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nell’altro Stato contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare di detto Stato.

Art. 3

I cittadini svizzeri e croati domiciliati nell’altro Stato contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di una valida autorizzazione ordinaria di residenza.

Art. 4

I cittadini di ciascuno Stato contraente sono esonerati dall’obbligo di procurarsi un visto o di adempiere qualsiasi altra formalità per lasciare il territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 5

Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri e croati dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 6

Le competenti autorità dei due Stati contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

Art. 7

Ciascuno Stato contraente può, per ragioni di ordine pubblico o di sicurezza, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni di cui sopra. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altro Stato contraente per via diplomatica.

Art. 8

Le disposizioni qui sopra si applicano anche al Principato del Liechtenstein.

Art. 9

Il presente Accordo è redatto nelle lingue tedesca e croata, ciascun testo facente parimenti fede.

Art. 10

Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi. La denuncia va notificata per via diplomatica all’altro Stato contraente.

Art. 11

Il presente Accordo sottostà all’approvazione delle autorità competenti dei due Stati contraenti. Esso entra in vigore 30 giorni dopo la firma.

Fatto a Zagabria, il 13 maggio 1997, in due esemplari conformi, nelle lingue tedesca e croata, ciascun testo facente parimenti fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Petar Troendle

Per il Governo
della Repubblica di Croazia:

Ivo Sanader

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