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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Croazia sul trasporto in transito di cittadini di Stati terzi (Accordo di trasporto in transito)

RU 2001 1624

Traduzione1

Concluso il 21 febbraio 1997
Entrato in vigore mediante scambio di note il 24 giugno 1997

(Stato 24 giugno 1997)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Croazia

(detti qui di seguito «Parti contraenti»)

nell’intento di agevolare, in spirito di cooperazione e solidarietà, il trasporto in transito di persone,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Principi

Ciascuna Parte contraente, su domanda dell’altra Parte, ammette cittadini di Stati terzi per il trasporto in transito sotto vigilanza delle autorità (in seguito: trasporto in transito), a condizione che la continuazione del viaggio negli Stati da attraversare e l’accettazione da parte dello Stato di destinazione siano garantite dalla Parte contraente richiedente. In questo caso non è necessario un visto di transito della Parte contraente richiesta.

Il trasporto in transito delle persone di cui nel paragrafo 1 non sarà chiesto o sarà negato se vi sono sufficienti motivi per ritenere che la persona sia minacciata di trattamento inumano o di pena di morte nello Stato di destinazione o in un eventuale Stato di transito oppure che sia in pericolo la sua vita, l’integrità fisica o la libertà a causa della cittadinanza, della religione, della razza o delle sue opinioni politiche.

Il trasporto in transito può inoltre essere negato se la persona dovesse aspettarsi sul territorio nazionale della Parte contraente richiesta, in uno Stato di transito o nello Stato di destinazione, un perseguimento penale o un’esecuzione della pena, tranne che per passaggio illegale del confine.

Quand’anche l’autorizzazione fosse stata rilasciata, le persone prese a carico per il trasporto in transito possono essere rinviate all’altra Parte contraente se fosse successivamente rilevato che non siano date le condizioni di cui al paragrafo 1 oppure se esistano motivi di rifiuto conformemente ai paragrafi 2 e 3. In tal caso, la Parte contraente richiedente deve riaccettarle.

Art. 2 Competenza

Per la presentazione, la ricezione e il disbrigo della domanda di trasporto in transito sono competenti le seguenti autorità:

  1. nella Repubblica di Croazia:
    Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske Odjel migracija Indirizzo postale: Avenija Vukovar 33, 41000 Zagabria Fax: (0385) 1 612 339 Tel.: (0385) 1 622 559
  2. 2 nella Confederazione Svizzera:
    Dipartimento federale di giustizia e polizia Ufficio federale dei rifugiati (UFR) Indirizzo postale: Taubenstrasse 16, CH-3003 Berna Fax: (0041) 31 325 91 15 Tel.: (0041) 31 325 92 91

Art. 3 Procedura

La domanda di trasporto in transito deve essere presentata e sbrigata per scritto direttamente tra il Ministero dell’Interno della Repubblica di Croazia e il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera.

La Parte contraente richiesta risponde entro cinque giorni feriali dalla ricezione della domanda. Se questa Parte approva una domanda, il trasporto in transito deve avvenire entro 30 giorni dalla data della ricezione della risposta scritta. I termini sopra menzionati sono termini massimi.

Se rifiuta la domanda di trasporto in transito per inadempimento delle condizioni di cui all’articolo 1 paragrafi 1 a 3, la Parte contraente richiesta comunica per scritto alla Parte contraente richiedente i motivi determinanti il rifiuto.

La domanda di trasporto in transito deve contenere i seguenti dati della persona da trasportare in transito:

  1. nome e cognome, incluso il cognome da nubile;
  2. data e luogo di nascita;
  3. cognome della madre;
  4. cittadinanza;
  5. ultimo indirizzo noto nello Stato di destinazione;
  6. tipo, numero di serie, durata di validità del passaporto o di un documento analogo di viaggio nonché denominazione dell’autorità di rilascio con allegata la fotocopia del documento di viaggio.

Nella domanda di trasporto in transito deve, all’occorrenza, essere indicato se per la persona da trasportare in transito sia necessaria assistenza medica o altra assistenza.

Il momento preciso e le modalità della consegna e del trasporto in transito (numero del volo, orario di partenza e di arrivo, dati personali di eventuali accompagnatori) sono convenuti direttamente tra le autorità competenti per lo svolgimento pratico del trasporto in transito delle Parti contraenti.

Per l’esecuzione del presente accordo gli organi competenti delle Parti contraenti usano – fatte salve convenzioni divergenti – la lingua tedesca.

Art. 4 Protezione dei dati

Nella misura in cui la trasmissione di dati personali sia richiesta per l’applicazione del presente accordo, le informazioni devono concernere esclusivamente:

  1. i dati personali sulla persona da trasferire ed eventualmente quelli dei parenti (cognome, nome, all’occorrenza cognome precedente, soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente);
  2. la carta d’identità o il passaporto (numero, durata di validità, data del rilascio, autorità del rilascio, luogo del rilascio, ecc.);
  3. altri dati indispensabili per identificare la persona da trasferire.

Per quanto concerne la trasmissione di dati personali, devono essere osservati i seguenti principi:

  1. l’uso dei dati da parte del destinatario è autorizzato soltanto allo scopo indicato e alle condizioni fissate dalla Parte contraente mittente;
  2. il destinatario informa la Parte contraente mittente, su richiesta, in merito all’uso dei dati trasmessi e dei risultati così ottenuti;
  3. i dati personali possono essere trasmessi esclusivamente agli organi competenti. Qualsiasi ulteriore trasmissione ad altri organi dev’essere precedentemente autorizzata dall’organo mittente;
  4. la Parte contraente mittente deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere come anche della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo dev’essere tenuto conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto nazionale. Se risulta che siano stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione fosse indebita, il mittente deve avvertire immediatamente il destinatario. Quest’ultimo è obbligato a procedere alla rettificazione o alla distruzione necessaria;
  5. alla persona interessata, su richiesta, devono essere comunicate le informazioni disponibili su di lei e sullo scopo dell’uso previsto. Non vi è obbligo di comunicare informazioni se da una ponderazione risulti che l’interesse pubblico a non comunicare informazioni sia preponderante rispetto all’interesse ad essere informata della persona in questione.
  6. Per il rimanente, il diritto della persona interessata a ricevere informazioni sui dati che la concernono personalmente risulta dal diritto nazionale della Parte contraente sul cui territorio nazionale sia stata chiesta l’informazione;
  7. i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per cui i dati sono stati comunicati. Ciascuna Parte contraente incarica un organo adeguato del controllo indipendente del trattamento e dell’uso di questi dati;
  8. le due Parti contraenti sono obbligate ad attestare nei rispettivi incarti la trasmissione e la ricezione di dati personali;
  9. le due Parti contraenti sono obbligate a proteggere efficacemente contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata i dati personali trasmessi. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo sul fondamento della legislazione della Parte richiedente.

Art. 5 Spese

La Parte contraente richiesta assume le spese di trasporto in transito fino al confine dello Stato di destinazione e, all’occorrenza, anche quelle risultanti dal viaggio di ritorno.

La Parte contraente richiedente rimborsa, in franchi svizzeri sul conto bancario del Ministero rispettivamente del Dipartimento dell’altra Parte contraente, le spese di cui nel paragrafo 1 entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.

Le Parti contraenti si sforzano di organizzare il trasporto in transito – rispettando gli imperativi di sicurezza – nel modo più razionale ed economico.

Le Parti contraenti autorizzano i capi dei loro organismi finanziari competenti a convenire annualmente quali tipi di spese possano essere fatturati e a quali tariffe.

Art. 6 Clausola d’intangibilità

Il presente accordo non pregiudica l’applicazione della Convenzione del 28 luglio 1951 3 sullo statuto dei rifugiati, nel tenore del protocollo del 31 gennaio 1967 4 sullo statuto dei rifugiati.

Il presente accordo non pregiudica gli impegni derivanti dai trattati internazionali bilaterali di estradizione.

Art. 7 Principio della buona collaborazione

Le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che sorgessero nell’applicazione del presente accordo. Se necessario può essere convenuto un incontro fra gli esperti designati dalle Parti contraenti.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente accordo entra in vigore il giorno in cui le Parti contraenti si sono reciprocamente notificate che sono adempiute le condizioni necessarie interne allo Stato per l’entrata in vigore. È ritenuto giorno dell’entrata in vigore quello della ricezione dell’ultima notificazione.

Le Parti contraenti convengono di applicare provvisoriamente il presente accordo il primo giorno del secondo mese seguente la firma.

Art. 9 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere provvisoriamente tutto o parte del presente accordo, per importanti motivi d’ordine, sicurezza o sanità pubblici. L’introduzione e la revoca della sospensione devono essere comunicate immediatamente all’altra Parte contraente, per scritto e per via diplomatica.

Art. 10 Denuncia

Il presente accordo rimane in vigore per un periodo indeterminato, se non è denunciato per scritto e per via diplomatica da una delle Parti contraenti. In questo caso, l’accordo è abrogato il trentesimo giorno seguente la ricezione della denuncia.

Durante questo termine di denuncia di 30 giorni, le pratiche in corso vengono sbrigate e concluse conformemente alle disposizioni del presente Accordo.

Fatto a Zagabria il 21 febbraio 1997 in due esemplari, nelle lingue tedesca e croata, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Petar Troendle

Per il
Governo della Repubblica di Croazia:

Ivan Penić

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