0.142.113.328.1
Scambio di lettere del 9 agosto/31 ottobre 1989 tra la Svizzera e la Spagna concernente il trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni Applicato provvisoriamente dal 1° novembre 1989 Entrato in vigore con scambio di note il 26 novembre 1990
RU 1989 2551, 1991 619
(Stato 26 novembre 1990)
Traduzione 1
Ambasciata di Svizzera |
Madrid, 31 ottobre 1989 Sua Eccellenza Signor Francisco Fernandez Ordonez Ministro degli Affari Esteri Madrid |
Eccellenza,
Ho l’onore di accusare ricevuta della Sua lettera del 9 agosto 1989 del seguente tenore:
- «Ho l’onore di comunicarle che durante la IX riunione della Commissione mista ispano‑svizzera istituita in virtù dell’Accordo del 2 marzo 19612 sul reclutamento di lavoratori spagnoli e il loro impiego in Svizzera, tenutasi a Madrid dal 17 al 19 aprile 1989, le Delegazioni spagnola e svizzera hanno concluso un accordo relativo al trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni sul territorio dell’altro Stato, nei termini seguenti:1.I cittadini svizzeri, titolari di un permesso B o D durante cinque anni consecutivi di residenza in Spagna, ricevono automaticamente un permesso C o E che conferisce loro il diritto, da un canto, di risiedere in territorio spagnolo e, dall’altro, di cambiare domicilio, datore di lavoro e professione, fatte salve le professioni legalmente riservate ai cittadini spagnoli, nonché di passare da un’attività salariata a un’attività indipendente o viceversa.I cittadini svizzeri, titolari di un permesso D per la durata di un anno e successivamente di un permesso E per quattro anni, ricevono un permesso C qualora desiderino svolgere un’attività salariata.I soggiorni temporanei effettuati in Spagna per motivi di studio, praticantato e cure mediche non sono inclusi nel calcolo dei cinque anni.Il compimento del servizio militare obbligatorio e le assenze dalla Spagna inferiori a sei mesi non interrompono il periodo di soggiorno che dà diritto al permesso di residenza permanente se, durante tale assenza, il cittadino svizzero conserva in Spagna il centro dei propri interessi familiari e professionali.I permessi C e E scadono dopo un’assenza dalla Spagna di sei mesi; su richiesta presentata innanzi tale termine l’autorità competente esaminerà benevolmente la possibilità di prorogarlo sino a due anni.2.I cittadini spagnoli che attestano di aver soggiornato regolarmente e ininterrottamente in Svizzera durante cinque anni ricevono un permesso di domicilio ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Tale permesso conferisce loro da un canto il diritto incondizionato e di durata illimitata di risiedere su tutto il territorio svizzero e, dall’altro, il diritto di cambiare domicilio, datore di lavoro e professione, fatte salve le professioni legalmente riservate ai cittadini svizzeri, nonché di passare liberamente da un’attività salariata ad un’attività indipendente o viceversa.I soggiorni temporanei effettuati in Svizzera per motivi di studio, praticantato e cure mediche non sono inclusi nel calcolo dei cinque anni.Il compimento del servizio militare obbligatorio o del servizio sociale sostitutivo e le assenze dalla Svizzera inferiori a sei mesi non interrompono il periodo di dimora che dà diritto al permesso di domicilio se, durante tale assenza, il cittadino spagnolo conserva in Svizzera il centro dei propri interessi familiari e professionali.Il permesso di domicilio decade al momento in cui il titolare annuncia la definitiva partenza o qualora sia assente dalla Svizzera da sei mesi; previa domanda presentata innanzi lo scadere del termine di sei mesi, quest’ultimo può essere prorogato sino a due anni.
- Se il Governo svizzero accetta le disposizioni enunciate qui innanzi, ho l’onore di proporgli che la presente lettera e la risposta di Sua Eccellenza costituiscano un accordo tra la Spagna e la Svizzera relativo al trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni sul territorio dell’altro Stato, con effetto provvisorio a decorrere dal 1° novembre 1989, e che entrerà in vigore alla data di ricezione dell’ultima notifica mediante la quale le Parti si saranno reciprocamente comunicate l’adempimento delle esigenze costituzionali.
- Il presente Accordo potrà essere denunciato da ciascuna Parte mediante preavviso di sei mesi.»
Ho l’onore di confermare che il Consiglio federale accetta le disposizioni contenute nella Sua lettera e che quest’ultima e la presente risposta costituiranno l’accordo tra i due Governi in merito a quanto precede.
Voglia gradire, Eccellenza, l’assicurazione della mia alta considerazione.
L’Ambasciatore di Svizzera: Wermuth |