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0.142.113.459

Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia concernente la riammissione di persone residenti
senza autorizzazione

RU 2010 2989

Traduzione1

Concluso il 30 marzo 2009
Entrato in vigore mediante scambio di note il 2 luglio 2010

(Stato 2 luglio 2010)

La Confederazione Svizzera
e
la Repubblica di Finlandia

dette qui di seguito le «Parti contraenti»,

mosse dal desiderio di promuovere e potenziare la loro collaborazione,

nel quadro degli sforzi internazionali per la lotta contro la migrazione irregolare,

in conformità agli accordi e ai trattati internazionali,

sul fondamento della reciprocità, e

visto l’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen firmato il 26 ottobre 2004 2 ,

hanno convenuto quanto segue:

Sezione I Riammissione di cittadini delle Parti contraenti

Art. 1

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra Parte contraente, riammette senza formalità ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di dimora vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente, se viene provato o reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte richiesta.

Il paragrafo 1 si applica, se la cittadinanza viene provata o resa verosimile con uno dei documenti elencati qui di seguito: La nazionalità della persona è provata con i seguenti documenti validi:

per la Confederazione Svizzera:

  1. passaporto;
  2. carta d’identità;
  3. libretto di famiglia con indicazione del luogo d’origine in Svizzera.

per la Repubblica di Finlandia:

  1. passaporto;
  2. carta d’identità rilasciata dalle autorità di polizia.

La cittadinanza della persona è resa verosimile con uno dei seguenti documenti:

  1. uno dei documenti menzionati al paragrafo precedente la cui validità è scaduta;
  2. documento rilasciato dalle autorità della Parte contraente richiesta dal quale si evince l’identità della persona in questione (licenza di condurre, libretto di marinaio, libretto militare o altro documento rilasciato dalle autorità militari, ecc.);
  3. attestato di una richiesta consolare o estratto del registro dello stato civile;
  4. altro documento rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta;
  5. fotocopia di uno dei documenti menzionati in questo articolo;
  6. indicazioni sulla persona in questione convenientemente provate dalle autorità giudiziarie o amministrative;
  7. dichiarazioni fatte da testimoni in buona fede, convenientemente provate da un’autorità competente;
  8. perizia linguistica sulla lingua della persona in questione;
  9. altri documenti accettabili per la Parte contraente richiesta.

La Parte contraente richiedente riammette la persona in questione alle stesse condizioni, se da ulteriori verifiche risulta che, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, essa non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

Art. 2

Se è resa verosimile la cittadinanza giusta l’articolo 1 paragrafo 2, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta rilascia senza indugio il documento di viaggio necessario alla riammissione della persona in questione.

Se i documenti presentati per rendere verosimile la cittadinanza sono messi in dubbio oppure non sono disponibili, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta predispone quanto prima, ma al più tardi entro dieci (10) giorni feriali dalla ricezione della domanda, un’audizione della persona in questione. La Parte contraente richiedente organizza l’audizione d’intesa con le autorità diplomatiche o consolari della Parte contraente richiesta.

Se durante l’audizione è stabilito che la persona in questione possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta, la rappresentanza diplomatica o consolare rilascia su richiesta della Parte contraente richiedente entro cinque (5) giorni feriali, il documento di viaggio necessario alla riammissione della persona in questione.

Art. 3

La domanda di riammissione deve essere presentata per scritto. Le indicazioni che devono essere contenute nella domanda di riammissione come anche le modalità per la trasmissione della domanda sono convenute conformemente all’articolo 15 paragrafo 2.

La Parte contraente richiesta risponde quanto prima alla domanda di riammissione, ma al più tardi entro dieci (10) giorni feriali dalla ricezione della domanda. Questo termine può essere prorogato di cinque (5) giorni, purché sussistano le condizioni elencate all’articolo 2 paragrafo 2. Il rifiuto della domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.

La consegna di una persona da riammettere avviene soltanto quando la Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di riammissione e lo ha comunicato alla Parte contraente richiedente.

Se la persona in questione necessita di aiuto medico, la Parte contraente richiedente è tenuta a fornire informazioni relative a una cura speciale, quali assistenza medica o un altro tipo di assistenza, sorveglianza o trasporto in ambulanza, se è nell’interesse di tale persona.

I costi per il trasporto causati dalla riammissione della persona in questione fino alla frontiera della Parte contraente richiesta vengono assunti dalla Parte contraente richiedente.

Sezione II Riammissione di cittadini di Stati terzi

Art. 4

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra Parte contraente, riammette senza formalità un cittadino di uno Stato terzo che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di dimora vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente se è provato o reso verosimile che la persona in questione è entrata sul territorio della Parte contraente richiedente dopo aver soggiornato, abitato sul territorio della Parte contraente richiesta o dopo aver viaggiato attraverso questo territorio durante gli ultimi sei (6) mesi, prima che le autorità della Parte contraente richiedente abbiano constatato l’entrata illegale o la situazione illegale della persona in questione.

Il paragrafo 1 si applica, se l’entrata o la dimora di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiesta è provato o reso verosimile con uno dei documenti elencati qui di seguito.

L’ingresso o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiesta è provato o reso verosimile con uno dei mezzi probatori seguenti:

  1. timbro d’entrata o di uscita o altre indicazioni equivalenti su documenti di viaggio o carte d’identità autentici, falsificati o contraffatti;
  2. permesso di dimora la cui validità è scaduta da meno di tre (3) mesi;
  3. visto la cui validità è scaduta da meno di tre (3) mesi;
  4. biglietto di viaggio intestato.

L’ingresso o il soggiorno di un cittadino di uno Stato terzo sul territorio della Parte contraente richiesta è reso verosimile con uno dei seguenti documenti o una delle seguenti informazioni:

  1. permesso di dimora la cui validità è scaduta da oltre tre (3) mesi;
  2. documento rilasciato dall’autorità competente della Parte contraente richiesta dal quale si evince l’identità della persona in questione, ad esempio licenza di condurre, libretto di marinaio o licenza di porto d’armi;
  3. fotocopia di uno dei documenti menzionati in questo articolo;
  4. impronte digitali della persona in questione prese antecedentemente dalla Parte contraente richiesta;
  5. documenti concernenti veicoli utilizzati registrati sul territorio della Parte contraente richiesta;
  6. biglietti di viaggio;
  7. biglietti d’appuntamento per visite mediche, dentistiche o altre;
  8. scontrini di cambio di valuta;
  9. biglietti d’entrata a istituzioni pubbliche e private;
  10. fatture di alberghi, casse malati o altre fatture;
  11. scontrini di cassa;
  12. lettere scritte dalla persona in questione durante il suo soggiorno sul territorio della Parte contraente richiesta;
  13. dichiarazioni di un rappresentante di un’autorità o di altre persone;
  14. dichiarazioni non contraddittorie e sufficientemente precise della persona in questione che contengono informazioni oggettivamente comprovabili e che possono essere verificate dalla Parte contraente richiesta;
  15. informazioni verificabili secondo cui la persona in questione ha richiesto l’appoggio di un’agenzia di viaggio o di un passatore;
  16. altri documenti e indicazioni accettabili per la Parte contraente richiesta.

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra Parte contraente, riammette senza formalità un cittadino di uno Stato terzo che non adempie o non adempie più le condizioni d’entrata o di dimora vigenti sul territorio della Parte contraente richiedente, purché possieda un visto o un titolo di dimora valido rilasciato dalla Parte contraente richiesta.

La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente della Parte contraente richiesta entro sei (6) mesi dalla constatazione da parte della Parte contraente richiedente in merito all’entrata o alla situazione illegale della persona in questione.

La Parte contraente richiedente riammette una persona se, dopo la sua riammissione effettuata dalla Parte contraente richiesta, da ulteriori accertamenti risulta che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente essa non adempiva le condizioni di cui al presente articolo.

Art. 5

L’obbligo di riammissione giusta l’articolo 4 non sussiste per:

  1. un cittadino di uno Stato terzo a cui la Parte contraente richiedente ha rilasciato un visto o un permesso di dimora, a meno che la Parte contraente richiesta abbia rilasciato un visto valido o un permesso di dimora valido di durata più lunga;
  2. un cittadino di uno Stato terzo o una persona che la Parte contraente richiedente ha riconosciuto come rifugiato in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19513 sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 19674 sullo statuto dei rifugiati oppure come apolide in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 19545 sullo statuto degli apolidi;
  3. un cittadino di uno Stato terzo che la Parte contraente richiesta ha rinviato nel suo Paese d’origine o verso uno Stato terzo, a condizione che non sia entrato sul territorio della Parte contraente richiedente dopo che, in seguito all’esecuzione del rimpatrio dal territorio della Parte contraente richiesta, è nuovamente entrato sul territorio della Parte contraente richiesta, l’ha attraversato oppure vi ha dimorato;
  4. un cittadino di uno Stato terzo che è stato solamente nella zona di transito via un aeroporto internazionale della Parte contraente richiesta.

Art. 6

La domanda di riammissione deve essere presentata per scritto. Le indicazioni che devono essere contenute nella domanda di riammissione come anche le modalità per la trasmissione della domanda sono convenute conformemente all’articolo 15 paragrafo 2.

Se la persona in questione necessita di aiuto medico, la Parte contraente richiedente è tenuta a fornire informazioni relative a una cura speciale, quali assistenza medica o un altro tipo di assistenza, sorveglianza o trasporto in ambulanza, se è nell’interesse di tale persona.

La Parte contraente richiesta risponde quanto prima alla domanda di riammissione, al più tardi entro dieci (10) giorni feriali dalla ricezione della domanda. Il rifiuto della domanda di riammissione deve essere motivato per scritto.

La consegna della persona da riammettere avviene soltanto quando la Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di riammissione e lo ha comunicato alla Parte contraente richiedente. L’accettazione relativa alla riammissione è valida per trenta (30) giorni. Questo termine può essere prorogato se emergono ostacoli tecnici o giuridici.

I costi per il trasporto della persona in questione fino alla frontiera della Parte contraente richiesta sono assunti dalla Parte contraente richiedente.

Sezione III Transito

Art. 7

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra Parte contraente, autorizza il transito di un cittadino di uno Stato terzo oggetto di una decisione di allontanamento o di rifiuto d’entrata emanata dalla Parte contraente richiedente. Il transito avviene per via aerea.

La Parte contraente richiedente assume l’intera responsabilità durante tutto il viaggio di un cittadino di uno Stato terzo verso lo Stato di destinazione e riammette tale persona qualora, per un motivo qualsiasi, il rinvio non possa essere eseguito o se l’entrata nello Stato di destinazione è stata rifiutata.

La Parte contraente richiedente comunica alla Parte contraente richiesta se la persona da far transitare deve essere scortata. La Parte contraente richiesta può:

  1. assicurare essa stessa la scorta; in questo caso la Parte contraente richiedente le rimborsa i costi risultanti;
  2. assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente richiedente;
  3. autorizzare la Parte contraente richiedente ad assicurare la scorta sul proprio territorio.

Art. 8

La domanda di autorizzazione di transito per il rimpatrio o in connessione con un rifiuto d’entrata viene trasmessa, conformemente alle modalità da convenirsi secondo l’articolo 15 paragrafo 2, direttamente da un’autorità competente all’altra.

Art. 9

Se il transito avviene sotto scorta di polizia, gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente svolgono il loro incarico in abiti borghesi, non armati e muniti dell’autorizzazione di transito.

Gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente che effettuano un transito sul territorio della Parte contraente richiesta sul fondamento del presente Accordo devono poter comprovare in ogni momento la propria identità, il tipo di incarico e la funzione, mostrando l’autorizzazione di transito rilasciata dalla Parte contraente richiesta.

Durante il transito gli agenti di scorta garantiscono la custodia del cittadino di uno Stato terzo e si assicurano che questi si imbarchi sull’aeroplano. Le Parti contraenti garantiscono agli agenti di scorta dell’altra Parte contraente che svolgono il loro incarico conformemente al presente Accordo, la medesima protezione e il medesimo sostegno che garantirebbero ai loro propri agenti di scorta. Gli agenti di scorta, nell’esecuzione del loro mandato, sottostanno alle autorità competenti della Parte contraente richiesta.

Se necessario, la Parte contraente richiesta si assume essa stessa la responsabilità per la custodia e l’imbarco sull’aeroplano del cittadino di uno Stato terzo.

La Parte contraente richiedente deve prendere tutte le misure necessarie affinché il cittadino di uno Stato terzo sia fatto transitare nell’aeroporto della Parte contraente richiesta il più in fretta possibile.

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente tutti i particolari dei contrattempi sopravvenuti durante il transito.

Art. 10

Se, durante un transito, l’imbarco della persona oggetto di una decisione d’allontanamento o di rifiuto d’entrata è rifiutato o impossibile, la Parte contraente richiedente riprende questa persona immediatamente in consegna o entro ventiquattro (24) ore al massimo dal suo arrivo all’aeroporto.

Art. 11

Finché si trovano sul territorio della Parte contraente richiesta, gli agenti di scorta sottostanno alla legislazione nazionale di tale Parte contraente.

Tuttavia, gli agenti di scorta di cui al paragrafo 1 sottostanno alle disposizioni vigenti nel proprio Paese per quanto concerne le prescrizioni di servizio.

Art. 12

Il transito per il rimpatrio o in connessione con un rifiuto d’entrata può essere rifiutato segnatamente se:

  1. il cittadino di uno Stato terzo rischia nello Stato di destinazione di essere sottoposto alla pena di morte, a torture o altri trattamenti o pene inumani o di essere perseguitato a causa della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;
  2. il cittadino di uno Stato terzo rischia nello Stato di destinazione di essere accusato o condannato per fatti commessi prima del transito;
  3. il cittadino di uno Stato terzo mette in pericolo la sicurezza interna, l’ordine pubblico o la salute pubblica della Parte contraente richiesta.

Art. 13

I costi per il transito fino alla frontiera dello Stato di destinazione come anche i costi connessi con un eventuale ritorno sono a carico della Parte contraente richiedente.

Sezione IV Protezione dei dati

Art. 14

I dati che vengono comunicati in relazione con la riammissione di persone devono essere necessari per l’applicazione del presente Accordo e possono concernere esclusivamente:

  1. le generalità riguardanti la persona da riammettere e, se necessario, quelle riguardanti i suoi familiari (cognome, nome, tutti i cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, nomi fittizi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente);
  2. la carta d’identità o il passaporto;
  3. altre informazioni necessarie all’identificazione della persona da riammettere;
  4. soggiorni intermedi e itinerari di viaggio; come anche
  5. se la persona in questione necessita di aiuto medico, informazioni relative a una cura speciale, quali assistenza medica o un altro tipo di assistenza, sorveglianza o trasporto in ambulanza, se è nell’interesse di tale persona.

I dati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo ed esclusivamente ai fini del presente Accordo. La Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Se i dati trasmessi sono inesatti oppure la trasmissione era indebita, la Parte contraente che ha ricevuto i dati deve essere immediatamente avvertita; questa deve rettificare o distruggere i dati in questione. I dati possono essere trasmessi ad altre autorità o servizi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati. I dati trasmessi possono essere conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati trasmessi.

Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati e ai risultati ottenuti.

È applicata la legge nazionale sulla protezione dei dati di ciascuna Parte contraente per quanto riguarda l’elaborazione dei dati e i diritti della persona in questione. Le autorità nazionali preposte alla protezione dei dati sorvegliano l’elaborazione dei dati personali conformemente alla legislazione nazionale.

Sezione V Disposizioni generali e finali

Art. 15

Le autorità competenti delle Parti contraenti cooperano e si consultano, se necessario, in merito all’esecuzione e all’applicazione del presente Accordo.

I ministeri competenti delle Parti contraenti possono intendersi, entro la loro sfera di competenza, su questioni relative all’esecuzione del presente Accordo.

Le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano strettamente al fine di agevolare il disbrigo dei diritti al risarcimento. In particolare si scambiano tutte le informazioni di cui dispongono riguardo ai sinistri ai sensi del presente articolo.

Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di esperti di entrambi i ministeri competenti al fine di chiarire questioni riguardanti l’esecuzione e l’applicazione del presente Accordo.

Art. 16

Entro trenta (30) giorni dalla firma le Parti contraenti si comunicano reciprocamente per via diplomatica le autorità competenti responsabili per l’esecuzione del presente Accordo.

Le Parti contraenti si scambiano immediatamente per scritto e per via diplomatica ogni cambiamento relativo al paragrafo 1.

Art. 17

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti:

  1. dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19516 sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 19677;
  2. dagli Accordi firmati dalle Parti contraenti in materia di tutela dei diritti dell’uomo;
  3. dai Trattati internazionali in materia di estradizione; e
  4. dall’acquis di Schengen e dai suoi sviluppi, conformemente all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, firmato il 26 ottobre 2004.

Art. 18

Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica, con la quale le Parti contraenti s’informano per via diplomatica circa l’espletamento delle procedure nazionali.

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente può denunciare l’Accordo in qualsiasi momento per scritto e per via diplomatica rispettando un termine di tre (3) mesi.

Art. 19

Ciascuna Parte contraente può sospendere il presente Accordo, all’eccezione dell’articolo 1, per gravi motivi segnatamente per la protezione della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico o della salute pubblica. La sospensione deve essere comunicata senza indugio all’altra Parte contraente per via diplomatica. L’abrogazione di una siffatta misura è comunicata senza indugio all’altra Parte contraente per via diplomatica.

La sospensione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui l’altra Parte contraente ha ricevuto la notifica.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Helsinki il 30 marzo 2009 in due esemplari originali rispettivamente in lingua tedesca, finlandese e inglese. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Accordo è determinante il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Eveline Widmer-Schlumpf

Per la
Repubblica di Finlandia:

Astrid Thors

Protocollo d’applicazione

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera
e
il Ministero degli Interni della Repubblica di Finlandia

(detti qui di seguito «Parti») hanno convenuto come segue,

conformemente all’articolo 15 paragrafo 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia concernente la riammissione di persone residenti senza autorizzazione,

l’esecuzione di tale Accordo:

Art. 1 Definizioni

Per «Parti contraenti» s’intendono le Parti contraenti dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Finlandia concernente la riammissione di persone residenti senza autorizzazione («l’Accordo»), fatto il 30 marzo 2009.

Per «autorità competenti» s’intendono le autorità competenti conformemente all’articolo 16 paragrafo 1 dell’Accordo.

Art. 2 Indicazioni che la domanda di riammissione per un cittadino di una Parte contraente deve contenere e modalità per la trasmissione

Ciascuna domanda di riammissione per un cittadino di una Parte contraente, presentata giusta l’articolo 1 dell’Accordo, deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. le generalità della persona da riammettere; e
  2. le indicazioni relative ai documenti menzionati nell’articolo 1 dell’Accordo, validi come mezzo per provare o rendere verosimile la cittadinanza.

Per la domanda di riammissione va utilizzato un modulo corrispondente all’allegato 1 del presente Protocollo d’applicazione. Tutte le voci del modulo devono essere compilate o cancellate.

Ogni domanda di riammissione è direttamente trasmessa all’autorità competente per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

L’autorità competente della Parte contraente richiedente comunica all’autorità competente della Parte contraente richiesta l’orario di arrivo della persona da riammettere con almeno ventiquattro (24) ore di anticipo.

Art. 3 Indicazioni che la domanda di riammissione per un cittadino
di uno Stato terzo deve contenere e modalità per la trasmissione

Ciascuna domanda di riammissione per un cittadino di uno Stato terzo presentata giusta l’articolo 4 dell’Accordo deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

  1. le generalità e la cittadinanza della persona in questione; e
  2. le indicazioni relative ai documenti menzionati nell’articolo 4 dell’Accordo, che provano o rendono verosimile l’entrata della persona in questione sul territorio della Parte contraente richiesta o il suo soggiorno in questo territorio.

Per la domanda di riammissione va utilizzato un modulo corrispondente all’allegato 1 del presente Protocollo d’applicazione. Tutte le voci del modulo devono essere compilate o cancellate.

Ogni domanda di riammissione è direttamente trasmessa all’autorità competente per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

L’autorità competente della Parte contraente richiedente comunica all’autorità competente della Parte contraente richiesta l’orario di arrivo della persona da riammettere con almeno tre (3) giorni feriali d’anticipo. Questo termine può essere ridotto eccezionalmente a ventiquattro (24) ore in base alle pertinenti disposizioni legali.

Art. 4 Modalità per la trasmissione di una domanda di transito per il rinvio o in connessione con un rifiuto d’entrata decisa dalla Parte
contraente richiedente

Ciascuna domanda di transito sottoposta giusta l’articolo 7 dell’Accordo deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

  1. le generalità e cittadinanza della persona in questione;
  2. documento di viaggio intestato;
  3. data del viaggio, mezzo di trasporto, ora e luogo d’arrivo sul territorio della Parte contraente richiesta, ora e luogo del decollo dal territorio della Parte contraente richiesta, Stato e luogo di destinazione;
  4. indicazioni sugli agenti di scorta (generalità, funzione, documento di viaggio).

Per la domanda di transito va utilizzato un modulo corrispondente all’allegato 2 del presente Protocollo d’applicazione. Tutte le voci del modulo devono essere compilate o cancellate.

Le domande sono trasmesse alle autorità competenti almeno tre (3) giorni feriali prima per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax. Questo termine può essere ridotto eccezionalmente a ventiquattro (24) ore in base alle pertinenti disposizioni legali.

L’autorità competente della Parte contraente richiesta risponde alla domanda quanto prima, nei giorni feriali entro ventiquattro (24) ore; se la domanda è presentata di sabato, domenica o in un giorno festivo, entro quarantotto (48) ore.

Art. 5 Modalità per il transito all’aeroporto di Helsinki-Vantaa

Per il transito all’aeroporto di Helsinki-Vantaa la scorta è di norma garantita dalle autorità finlandesi competenti.

Art. 6 Aeroporti per la riammissione e il transito

Per la Confederazione Svizzera:

  1. Ginevra-Cointrin
  2. Zurigo-Kloten

Per la Repubblica di Finlandia:

  1. Aeroporto Helsinki-Vantaa

Art. 7 Lingua di comunicazione

Fatte salve convenzioni divergenti delle Parti, le autorità competenti comunicano oralmente o per scritto in inglese.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente Protocollo d’applicazione entra in vigore e perde il suo effetto contemporaneamente all’Accordo.

L’applicazione del presente Protocollo d’applicazione è interrotta durante il periodo di sospensione dell’Accordo.

Le modifiche del presente Protocollo d’applicazione sono decise di comune accordo tra le Parti. Fatto a Helsinki il 30 marzo 2009 in due esemplari originali rispettivamente in lingua tedesca, finlandese e inglese. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Protocollo d’applicazione è determinante il testo inglese.

Per il
Dipartimento federale di giustizia e
polizia della Confederazione Svizzera:

Eveline Widmer-Schlumpf

Per il
Ministero degli Interni
della Repubblica di Finlandia:

Astrid Thors

Allegato 1

Domanda di riammissione

(Art. 2 e 3 del Protocollo d’applicazione)

Data della domanda:

Numero dell’incarto:

Parte contraente richiedente:

........................................................................................................................................

Parte contraente richiesta:

........................................................................................................................................

A. Identità della persona da riammettere

Cognome:

Nome:

.....................................................................

...............................................................

Nome da nubile:

........................................................................................................................................

Pseudonimi:

........................................................................................................................................

Data di nascita:

Luogo di nascita:

.....................................................................

...............................................................

Nazionalità:

Sesso:

.....................................................................

...............................................................

Altre osservazioni:

........................................................................................................................................

B. Minori da riammettere

Cognome:

Nome:

.....................................................................

...............................................................

Rapporti con la persona principale:

........................................................................................................................................

Data di nascita:

Luogo di nascita:

.....................................................................

...............................................................

Nazionalità:

Documenti:

.....................................................................

...............................................................

C. Documenti che provano o rendono verosimile l’identità della persona
da riammettere

Tipo di documento:

Numero di serie:

.....................................................................

...............................................................

Autorità di rilascio:

........................................................................................................................................

Rilasciato (luogo, data):

........................................................................................................................................

Validità:

........................................................................................................................................

D. Visto o permesso di soggiorno rilasciato dalla Parte contraente richiesta

Tipo di documento:

Numero di serie:

.....................................................................

...............................................................

Autorità di rilascio:

........................................................................................................................................

Rilasciato (luogo, data):

........................................................................................................................................

Validità:

........................................................................................................................................

E. Data e circostanze in cui è comprovata la presenza sul territorio
della Parte contraente richiedente

Data:

........................................................................................................................................

Circostanze:

........................................................................................................................................

F. Motivazione

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

G. Data e firma

........................................................................................................................................

Allegato 2

Domanda di autorizzazione di transito