I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido (ordinario, diplomatico, di servizio o speciale) sono autorizzati ad entrare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong senza visto, a soggiornarvi e a lasciarne il territorio senza ulteriori formalità per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di sei mesi, a condizione di non esercitarvi un’attività lucrativa.
0.142.114.162
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Regione
amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (HKSAR) concernente la soppressione reciproca dell’obbligo
del visto
RU 2001 145
Traduzione1
Concluso il 31 marzo 2000
Entrato in vigore il 1° maggio 2000
(Stato 23 gennaio 2001)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese (HKSAR), debitamente autorizzato dal Governo popolare centrale della Repubblica popolare cinese a concludere il presente Accordo,
(detti in seguito «Parti contraenti»)
nell’intento di mantenere e rafforzare lo spirito di amicizia e reciproca cooperazione,
animati dal desiderio di semplificare le formalità per la circolazione delle persone tra i due territori e
determinati a sviluppare e migliorare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia nella lotta contro la migrazione illegale,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
I titolari di un passaporto valido della Regione amministrativa speciale di Hong Kong sono autorizzati ad entrare in Svizzera senza visto, a soggiornarvi e a lasciare il Paese senza ulteriori formalità per soggiorni fino a 90 giorni in un periodo di sei mesi, a condizione di non esercitarvi un’attività lucrativa.
Art. 3
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto presso una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica popolare cinese o direttamente presso l’Immigration Department del Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.
I titolari di un passaporto valido della Regione amministrativa speciale di Hong Kong che desiderano soggiornare per un periodo superiore a 90 giorni in Svizzera o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto presso una rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera.
Art. 4
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido che sono stati autorizzati a risiedere nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong possono ritornarvi senza visto.
I titolari di un passaporto valido della Regione amministrativa speciale di Hong Kong titolari di un permesso di dimora valido rilasciato dalle autorità svizzere competenti possono ritornare in Svizzera senza visto.
Art. 5
Le Parti contraenti si trasmettono a vicenda esemplari facsimile dei rispettivi passaporti nonché le informazioni rilevanti relative all’uso di detti passaporti. Si informano a vicenda dei cambiamenti relativi alla forma di tali passaporti e forniscono all’altra Parte esemplari facsimile dei nuovi passaporti 30 giorni prima della loro introduzione.
Art. 6
Il presente Accordo non esonera i titolari di passaporti validi di una delle Parti contraenti dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno nel territorio dell’altra Parte contraente.
Art. 7
Le competenti autorità delle due Parti contraenti possono rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone considerate indesiderate, segnatamente le persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la salute e la sicurezza pubblici, o la cui presenza nel rispettivo territorio fosse illegale.
Art. 8
Le Parti contraenti si impegnano a cooperare nel rispetto delle relative legislazioni e nei limiti degli altri accordi bilaterali nell’ambito della lotta contro la migrazione illegale, segnatamente informandosi a vicenda, spontaneamente o su richiesta, su:
- le prescrizioni legali per l’entrata, il soggiorno e la partenza dal rispettivo territorio;
- la migrazione illegale e l’attività dei passatori, comprese le informazioni relative all’importazione, alla fabbricazione o alla vendita di documentazione fraudolenta relativa all’immigrazione o all’identità, nonché agli organizzatori di reti di migrazione illegale e alle persone che accompagnano i migranti clandestini.
Art. 9
I dati personali necessari all’esecuzione del presente Accordo sono raccolti, trattati e protetti in conformità delle legislazioni sulla protezione dei dati vigenti in ciascuna delle Parti contraenti. In particolare, devono essere osservati i principi seguenti:
- la Parte contraente richiedente utilizza i dati trasmessi unicamente ai fini previsti dal presente Accordo e alle condizioni poste dalla Parte contraente che li ha trasmessi;
- la Parte contraente richiedente informa, su richiesta, l’altra Parte contraente che ha trasmesso i dati in merito all’utilizzo di questi ultimi;
- i dati personali comunicati possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione dell’Accordo. I dati possono essere trasmessi a terzi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati;
- la Parte contraente richiesta deve accertarsi dell’esattezza dei dati da trasmettere, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. All’uopo deve tener conto dei divieti di trasmissione vigenti secondo il rispettivo diritto. Se risulta che sono stati trasmessi dati inesatti o che la trasmissione era indebita, il destinatario deve esserne avvertito immediatamente. Questi è tenuto a procedere alla rettifica o alla distruzione necessaria;
- la persona interessata che ne faccia richiesta va informata in merito ai dati personali esistenti al suo riguardo e in merito alle modalità d’utilizzazione previste, secondo le condizioni stabilite dal diritto della Parte contraente interpellata dalla persona interessata;
- i dati personali trasmessi sono conservati soltanto fino a quando lo esiga lo scopo per il quale sono stati comunicati. Il controllo del trattamento e dell’utilizzo di tali dati è assicurato conformemente al diritto di ciascuna delle Parti contraenti;
- le due Parti contraenti sono tenute a proteggere in modo efficace i dati personali trasmessi contro l’accesso non autorizzato, le modifiche abusive e la comunicazione non autorizzata. In ogni caso, i dati trasmessi beneficiano almeno della protezione di cui godono i dati del medesimo tipo in base al diritto della Parte contraente richiedente.
Art. 10
Le divergenze in merito all’interpretazione, all’applicazione o all’esecuzione del presente Accordo sono risolte dalle autorità competenti delle due Parti contraenti con consultazioni e scambi di vista, oralmente o per scritto.
Art. 11
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza, di salute e di ordine pubblici, sospendere, totalmente o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo. La sospensione va notificata immediatamente per scritto all’altra Parte contraente.
Art. 12
Il presente Accordo si applica anche al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Art. 13
Il presente Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la sua firma.
Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo informandone per scritto l’altra Parte contraente. In tal caso, l’Accordo cesserà di avere effetto tre mesi dopo la data di ricezione della notifica. Fatto nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong il 31 marzo 2000, in due esemplari in lingua inglese.
Per il
| Per il Governo della Regione Ambrose Siu Kwong Lee |