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0.142.114.182

Scambio di note dei 7 agosto 1990
tra la Svizzera e l’Ungheria
concernente la soppressione reciproca del visto

(Stato 8 aprile 2003)0.142.114.182Nicht löschen bitte "1 " !!

Traduzione2

Entrato in vigore il 22 agosto 1990

(Stato 8 aprile 2003)

Ambasciata di Svizzera

Budapest, 7 agosto 1990

Ministero degli Affari Esteri

della Repubblica di Ungheria

Budapest

L’Ambasciata di Svizzera complimenta il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Ungheria e si pregia di dichiarare ricevuta la sua nota del 7 agosto 1990 del seguente tenore:

  1. 3 I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido o di una carta d’identità nazionale valida sono autorizzati a entrare in Ungheria senza visto e a soggiornarvi sempreché la durata del soggiorno non superi 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa.
  2. 4 I cittadini ungheresi titolari di un passaporto nazionale valido o di una carta d’identità nazionale valida sono autorizzati a entrare in Svizzera senza visto e a soggiornarvi sempreché la durata del soggiorno non superi 90 giorni e non vi svolgano un’attività lucrativa.
  3. I cittadini svizzeri che desiderano soggiornare in Ungheria per un periodo superiore a tre mesi o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima di entrare in Ungheria, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare ungherese. I titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale non soggiacciono a detta esigenza.
  4. I cittadini ungheresi che desiderano soggiornare in Svizzera per un periodo superiore a tre mesi o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima di entrare in Svizzera, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare svizzera. I titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale non soggiacciono a detta esigenza.
  5. I cittadini svizzeri e ungheresi domiciliati nell’altro Stato contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.
  6. I cittadini di uno degli Stati contraenti che desiderano lasciare il territorio dell’altro Stato sono esonerati dal visto di uscita o da qualsiasi altra formalità.
  7. Le due Parti si impegnano a riammettere in qualsiasi momento e senza formalità particolari, ai sensi delle disposizioni del presente Accordo, i propri cittadini entrati regolarmente nel territorio dell’altro Stato contraente.
  8. Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri e ungheresi dall’obbligo di conformarsi alle disposizioni che regolano l’entrata degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente né alle altre prescrizioni e leggi vigenti disciplinanti il soggiorno.
  9. Le competenti autorità delle due Parti si riservano il diritto di negare l’entrata ed il soggiorno nel proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine o la sicurezza pubblica o la cui presenza nel Paese risultasse illegale.
  10. Ciascun Stato contraente può, per ragioni di ordine pubblico, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni del presente Accordo. La sospensione e la rimessa in vigore dell’Accordo dovranno essere notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.
  11. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein.
  12. Il presente Accordo è redatto in lingua tedesca e ungherese, le due versioni facenti parimenti fede. »

L’Ambasciata dì Svizzera si onora di confermare che il Consiglio federale svizzero approva le disposizioni che precedono. La nota del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d’Ungheria, del 7 agosto 1990, con la presente risposta costituiscono un Accordo tra i due Governi che entrerà in vigore 15 giorni dopo la ricezione della presente risposta.

L’Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi. La denuncia deve essere comunicata all’altra Parte contraente per via diplomatica.

L’Ambasciata di Svizzera coglie l’occasione per rinnovare al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d’Ungheria l’espressione della sua alta considerazione.