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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Giamaica
sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari
di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio

RU 2010 5911

Traduzione1

Concluso il 3 novembre 2010

Entrato in vigore il 3 dicembre 2010

(Stato 3 dicembre 2010)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Giamaica,

(detti in seguito «Parti contraenti»),

nell’intento di agevolare la circolazione fra la Svizzera e la Giamaica (dette in seguito «gli Stati») dei titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio,

animati dal desiderio di rafforzare la reciproca collaborazione fondata sulla fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare accreditato

I cittadini di ciascuno Stato, che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede, possono entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi e uscirne senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica in anticipo per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1, che sono cittadini dello Stato accreditante e titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido, beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Art. 2 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, ufficiale o di servizio nazionale valido e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o di altro genere.

Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, il termine di 90 (novanta) giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati.

Art. 3 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il loro soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato rispettano i regolamenti e la legislazione in materia di entrata, soggiorno e uscita dei cittadini stranieri, come pure tutte le disposizioni legali vigenti nel territorio dell’altro Stato.

Le Parti contraenti s’informano al più presto per via diplomatica di tutti i cambiamenti nei rispettivi regolamenti e nella rispettiva legislazione rilevanti ai fini dell’attuazione del presente Accordo.

Art. 4 Valichi di frontiera

I cittadini di ciascuno Stato entrano nel territorio dell’altro Stato transitando dai valichi di frontiera designati per il traffico internazionale.

Art. 5 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio conformemente agli articoli 1 e 2 ai cittadini dell’altra Parte contraente per ragioni di ordine pubblico, di sicurezza nazionale, di salute pubblica o per altri motivi gravi. Nei casi previsti nell’articolo 9 della Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche non occorrono motivi.

Art. 6 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo.

La Parte contraente che modifica i propri passaporti invia all’altra Parte contraente i nuovi facsimile unitamente a tutte le informazioni rilevanti sull’utilizzo dei documenti al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 7 Composizione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti contraenti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti contraenti risolvono per via diplomatica tutte le divergenze derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 8 Modifiche

Qualsiasi modifica concordata fra le Parti contraenti è notificata per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore il giorno della ricezione della seconda notifica.

Art. 9 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 3 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 4 sulle relazioni consolari.

Art. 10 Entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Entra in vigore 30 (trenta) giorni dopo la firma da parte delle Parti contraenti.

Art. 11 Sospensione

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri motivi gravi. Tale sospensione è notificata senza indugio per scritto e per via diplomatica all’altra Parte contraente ed entra in vigore il giorno in cui quest’ultima riceve la notifica. La Parte contraente che ha sospeso l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte contraente non appena i motivi della sospensione non sussistono più.

Art. 12 Denuncia

Ciascuna Parte contraente può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte contraente per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. La denuncia ha effetto 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte contraente. Fatto a Berna il 3 novembre 2010 in duplice esemplare nelle lingue tedesca e inglese, entrambi i testi facenti parimenti fede. In caso di divergenze d’interpretazione si applica il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Per il
Governo della Giamaica:

Alard du Bois-Reymond

Peter C. Black