I cittadini di entrambi gli Stati, titolari di un passaporto valido diplomatico, di servizio o speciale, del proprio Paese, che si recano nell’altro Stato in missione ufficiale come membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del loro Stato o come collaboratori presso un’organizzazione internazionale sono esonerati dall’obbligo del visto per la durata della loro funzione. Il loro invio in missione e la loro funzione vengono previamente notificati all’altro Stato per via diplomatica. Essi ricevono una carta di legittimazione dallo Stato di soggiorno. Questa disposizione è valida anche per i membri della loro famiglia che vivono nella stessa economia domestica e hanno un passaporto valido ufficiale o ordinario.
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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica di Lituania sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale
(Stato 5 novembre 1999)
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Traduzione2
Concluso il 4 ottobre 1995
Entrato in vigore il 3 novembre 1995
(Stato il 1° ottobre 1997)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Lituania,
detti qui di seguito Parti contraenti,
nell’intento di agevolare il traffico turistico tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica di Lituania per titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale,
allo scopo di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
convengono quanto segue:
Art. 1
Art. 2
I cittadini della Repubblica di Lituania, titolari di un passaporto valido lituano, diplomatico o di servizio, ma che non sono né membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica di Lituania né rappresentanti lituani presso un’organizzazione internazionale in Svizzera non necessitano di alcun visto per l’entrata in Svizzera, per soggiornarvi fino a 90 giorni e per uscirne, a condizione che non esercitino, in Svizzera, alcuna attività lucrativa indipendente o dipendente.
Art. 3
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto svizzero valido, diplomatico, di servizio o speciale, ma che non sono né membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera né rappresentanti svizzeri presso un’organizzazione internazionale nella Repubblica di Lituania non necessitano di alcun visto, per l’entrata in Lituania, per soggiornarvi fino a 90 giorni e per uscirne, a condizione che non esercitino, in Lituania, alcuna attività lucrativa indipendente o dipendente.
Art. 4
Indipendentemente dal tipo di passaporto, i cittadini di entrambi gli Stati che hanno il domicilio stabile nell’altro Stato possono ritornarvi senza visto, nella misura in cui hanno un permesso di soggiorno valido.
Art. 5
In caso d’introduzione di nuovi passaporti, le due Parti contraenti si informano in merito per via diplomatica, se possibile almeno trenta giorni in anticipo, e mettono a disposizione corrispondenti specimen.
Art. 6
Il presente Accordo non esonera i cittadini di uno dei due Stati dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni giuridiche vigenti relative all’entrata e al soggiorno nel territorio dell’altro Stato contraente.
Art. 7
Le autorità competenti delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno di cittadini dell’altro Stato che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza e la salute pubblici o la cui presenza nel Paese fosse illegale.
Art. 8
Le due Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che dovessero sorgere nell’applicazione del presente Accordo.
Art. 9
Ogni Parte contraente può, per ragioni attinenti all’ordine, alla sicurezza o alla salute pubblici, sospendere provvisoriamente, in parte o totalmente, le disposizioni del presente Accordo. Le persone menzionate nell’articolo 1, se soggiornano già nell’altro Stato, sono eccettuate da questa possibilità di sospensione. La sospensione e la sua soppressione devono essere notificate immediatamente per via diplomatica all’altra Parte contraente.
Art. 10
Il presente Accordo si applica anche al territorio e ai cittadini del Principato del Liechtenstein.
Art. 11
Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi. La denuncia deve essere notificata all’altra Parte contraente per via diplomatica.
Il presente Accordo si estingue se viene denunciato o sospeso l’Accordo sulla riaccettazione di persone senza dimora autorizzata.
Art. 12
Il presente Accordo è sottoposto all’approvazione delle autorità competenti delle due Parti contraenti. Entra in vigore 30 giorni dopo la sua firma. Fatto a Vilnius il 4 ottobre 1995, in due originali in lingua tedesca e lituana.
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Flavio Cotti | Povilas Gylys |