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Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Mongolia
sulla soppressione dell’obbligo del visto
per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio e ufficiale

RU 20182269

Traduzione

Concluso il 5 aprile 2018

Entrato in vigore mediante scambio di note il 16 giugno 20181

(Stato 31 luglio 2018)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Mongolia,

animati dal desiderio di sviluppare ulteriormente le relazioni amichevoli tra la Svizzera e la Mongolia (in seguito «Parti contraenti»);

nell’intento di semplificare e incoraggiare la circolazione tra le Parti contraenti grazie all’esenzione dall’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale;

sottolineando che il presente Accordo lascia impregiudicati gli obblighi delle Parti contraenti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare

I cittadini di ciascuna Parte contraente che sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altra Parte contraente e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatore il titolo e la funzione delle persone summenzionate.

I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui al paragrafo 1.

Art. 2 Altri motivi di viaggio dei titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale

I cittadini di ciascuna Parte contraente che sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido e non sono contemplati dall’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi per un periodo massimo di 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni o uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio della Svizzera dopo aver transitato dal territorio di uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen relative all’attraversamento delle frontiere e ai visti, la data dell’attraversamento della frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati è considerata la data dell’inizio del soggiorno (di 90 giorni al massimo), mentre la data di partenza è considerata la data della fine del soggiorno in tale spazio.

Art. 3 Rilascio del visto ai titolari di un passaporto ordinario

Nel rispetto della loro legislazione nazionale e dei loro obblighi internazionali, le Parti contraenti agevolano l’entrata nel loro territorio ai titolari di un passaporto ordinario.

Le domande di visto sono trattate con cura, diligenza e benevolenza.

Nel rispetto della loro legislazione nazionale e dei loro obblighi internazionali , le Parti contraenti rilasciano visti per più entrate validi da 3 (tre) a 5 (cinque) anni.

Le Parti contraenti convengono di concludere il prima possibile, non appena sia stata raggiunta un’intesa tra la Mongolia e l’UE per quanto riguarda la facilitazione del rilascio dei visti, un accordo bilaterale di facilitazione del rilascio dei visti.

Art. 4 Attraversamento delle frontiere

I cittadini di ciascuna Parte contraente che sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido entrano ed escono dall’altra Parte contraente attraverso un porto internazionale di quest’ultima e adempiono tutte le necessarie formalità conformemente alla legislazione e alle disposizioni in materia di frontiere e di immigrazione di quella Parte contraente.

Art. 5 Rispetto della legislazione nazionale

Durante il soggiorno nel territorio dell’altra Parte contraente, i cittadini di ciascuna Parte contraente che sono titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale valido si attengono alla legislazione e alle regolamentazioni di quella Parte contraente.

I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatore.

Art. 6 Rifiuto d’entrata

Il presente Accordo non limita il diritto delle autorità competenti di ciascuna Parte contraente di proibire, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico o di salute pubblica, ai titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o ufficiale dell’altra Parte contraente di cui agli articoli 1 e 2 di entrare o soggiornare nel loro territorio.

Art. 7 Notifica dei documenti pertinenti

Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica, entro 30 (trenta) giorni dalla firma del presente Accordo, facsimile personalizzati dei rispettivi passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali.

Le Parti contraenti s’informano a vicenda dell’introduzione di nuovi passaporti diplomatici, di servizio o ufficiali e/o della modifica dei passaporti diplomatici, di servizio o ufficiali in essere e si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei passaporti diplomatici, di servizio e ufficiali nuovamente introdotti o modificati, al più tardi 30 (trenta) giorni prima della loro introduzione.

Art. 8 Risoluzione delle controversie

Le difficoltà o controversie che possono derivare dall’implementazione o dall’applicazione del presente Accordo sono appianate d’intesa tra le Parti contraenti.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica scritta con la quale le Parti contraenti si comunicano per via diplomatica di aver espletato le necessarie procedure legali interne.

Il presente Accordo è concluso per un periodo indeterminato.

Le Parti contraenti possono concordare modifiche al presente Accordo per via diplomatica. Dette modifiche entrano in vigore conformemente alla procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

Ciascuna Parte contraente può sospendere integralmente o parzialmente l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per garantire la sicurezza nazionale, l’ordine pubblico o la salute pubblica. L’inizio e la cessazione di tale sospensione sono notificati per via diplomatica all’altra Parte contraente almeno 48 (quarantotto) ore prima che producano effetto.

Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna Parte contraente per via diplomatica con preavviso scritto di tre (3) mesi all’altra Parte contraente. Fatto a Ulan Bator, il 5 aprile 2018, in due esemplari, nelle lingue tedesca, mongola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze prevale il testo inglese.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Ignazio Cassis

Per il
Governo della Mongolia:

Damdin Tsoogtbaatar