I cittadini dei due Stati contraenti, titolari di un passaporto nazionale diplomatico, di servizio o speciale valido, che si recano in missione ufficiale nell’altro Stato in qualità di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare del proprio Paese o in qualità di collaboratori presso un’organizzazione internazionale, sono dispensati dall’obbligo del visto per la durata della loro funzione. L’invio in missione e la funzione di queste persone devono essere precedentemente comunicate all’altro Stato per via diplomatica. Esse ricevono una carta di legittimazione rilasciata dallo Stato di soggiorno. Questa disposizione vale anche per i membri della loro famiglia che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto ufficiale o ordinario valido.
0.142.115.772
Scambio di note
del 31 agosto/18 settembre 1995
tra la Svizzera e la Namibia
concernente la soppressione reciproca dell’obbligo dei visto
per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o speciali
RU 1995 5035
Entrato in vigore il 18 ottobre 1995
(Stato 18 ottobre 1995)
Traduzione 1
Ministero degli affari esteri | Windhoek, 18 settembre 1995 Consolato generale di Svizzera Windhoek |
Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Namibia ha l’onore di riferirsi alla nota n. 25/1995 relativa al progetto di accordo concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o speciali.
Il Ministero desidera confermare l’Accordo tra il Governo della Repubblica di Namibia e il Governo svizzero concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di passaporti diplomatici, di servizio o speciali e il cui tenore è il seguente:
Art. 1
Art. 2
I cittadini della Repubblica di Namibia, titolari di un passaporto nazionale diplomatico, di servizio o speciale valido, ma che non sono membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Repubblica di Namibia e neppure rappresentanti namibiani presso un’organizzazione internazionale in Svizzera, sono dispensati dall’obbligo del visto per entrare in Svizzera, per soggiornarvi fino a novanta giorni o per ripartire, nella misura in cui non esercitino un’attività lucrativa indipendente o dipendente.
Art. 3
I cittadini svizzeri, titolari di un passaporto nazionale diplomatico, di servizio o speciale valido, che non sono membri di una rappresentanza diplomatica o consolare della Svizzera e neppure rappresentanti svizzeri presso un’organizzazione internazionale nella Repubblica di Namibia, sono dispensati dall’obbligo del visto per entrare nella Repubblica di Namibia, soggiornarvi fino a novanta giorni o per ripartire, nella misura in cui non esercitino un’attività lucrativa indipendente o dipendente.
Art. 4
Indipendentemente dal genere dei loro passaporto, i cittadini dei due Stati che risiedono regolarmente nell’altro Stato possono ritornarvi senza visto nella misura in cui siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.
Art. 5
Le due Parti contraenti si comunicano reciprocamente per via diplomatica l’eventuale introduzione di nuovi passaporti, possibilmente almeno 30 giorni prima, e ne mettono a disposizione dell’altra Parte un modello.
Art. 6
Il presente Accordo non dispensa i cittadini di uno Stato contraente dall’obbligo di osservare le leggi e le altre prescrizioni legali in vigore nel territorio dell’altro Stato, se vi si recano o vi soggiornano.
Art. 7
Le autorità competenti delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno ai cittadini dell’altro Stato che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblici oppure la cui presenza risultasse illegale.
Art. 8
Le Parti contraenti si impegnano a riammettere in qualsiasi tempo e senza alcuna formalità i propri cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’entrata o la residenza nell’altro Stato.
Le Parti contraenti s’impegnano a riammettere senza formalità particolari i cittadini di Paesi terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni per l’entrata o il soggiorno in uno Stato se, al momento della loro entrata in questo Stato, erano titolari di un visto valido o di un’autorizzazione di residenza valida dell’altro Stato. Le Parti contraenti non sono tenute a riammettere uno straniero qualora il proseguimento del suo viaggio verso uno Stato terzo sembri ammissibile e adeguato, segnatamente quando nel frattempo vi ha soggiornato. Le Parti contraenti, inoltre, non sono tenute a riammettere uno straniero neppure nel caso in cui, al momento della sua entrata nello Stato che ne richiede la riammissione, era titolare di un visto o di un’autorizzazione di residenza validi del medesimo Stato oppure, dopo la sua entrata, questo stesso Stato gli ha rilasciato un visto o un’autorizzazione di residenza.
Le Parti contraenti s’impegnano a riammettere una persona conformemente ai capoversi 1 e 2 alle stesse condizioni, se un riesame del caso dimostra che, al momento della sua entrata in uno Stato, questa persona non possedeva la nazionalità, un visto o un permesso di residenza validi dell’altro Stato.
Art. 9
Conformemente all’articolo 8, una richiesta di riammissione deve essere evasa dall’altro Stato entro otto giorni.
La Parte contraente che ha accettato la riammissione di una persona deve accoglierla entro un mese. Questo termine può essere prorogato su richiesta della Parte contraente che presenta la richiesta.
Art. 10
Le Parti contraenti s’informano reciprocamente per via diplomatica sulle autorità competenti in materia di riammissione entro trenta giorni a partire dall’entrata in vigore del presente Accordo.
Art. 11
Le Parti contraenti s’impegnano a risolvere, di comune intesa, i problemi che possono sorgere nell’applicazione o nel l’interpretazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente e a scadenze regolari sulle prescrizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.
Art. 12
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di ordine, di sicurezza o di salute pubblici, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni del presente Accordo, ad eccezione dell’articolo 8 capoverso l.
Art. 13
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.
Art. 14
Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi. La denuncia deve essere comunicata all’altra Parte contraente per via diplomatica. Il Ministero desidera confermare che la nota del 31 agosto 1995 del Consolato Generale e l’Accordo ivi accluso costituiscono con la presente nota un Accordo tra i nostri due Governi che entrerà in vigore trenta giorni dopo la presente risposta. Il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Namibia coglie questa occasione per rinnovare al Consolato generale di Svizzera l’assicurazione della sua alta considerazione.