Su domanda dell’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente riammette senza formalità ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni vigenti di ingresso o di dimora sul territorio della Parte contraente richiedente, se viene provato o ragionevolmente reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte richiesta.
Il paragrafo 1 si applica se viene provata o ragionevolmente resa verosimile la nazionalità in base ai documenti che sono elencati nell’articolo 2 del Protocollo d’applicazione concluso dai Ministeri competenti delle due Parti contraenti.
La Parte contraente richiedente riammette detta persona alle stesse condizioni se da una verifica successiva risulta che questa, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.