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0.142.115.989

Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e il Regno di Norvegia concernente la riammissione
di persone in situazione irregolare

RU 2006 601

Traduzione

Concluso il 16 giugno 2005

Entrato in vigore con scambio di note il 22 settembre 2005

(Stato 22 settembre 2005)

La Confederazione Svizzera
e
il Regno di Norvegia

detti qui di seguito «le Parti contraenti»,

mossi dal desiderio di promuovere e potenziare la collaborazione tra le due Parti contraenti,

nel quadro degli sforzi internazionali per la lotta contro la migrazione illegale,

in conformità agli accordi e ai trattati internazionali,

sul fondamento della reciprocità,

hanno convenuto quanto segue:

I. Riammissione di cittadini delle parti contraenti

Art. 1

Su domanda dell’altra Parte contraente, ciascuna Parte contraente riammette senza formalità ogni persona che non adempie o non adempie più le condizioni vigenti di ingresso o di dimora sul territorio della Parte contraente richiedente, se viene provato o ragionevolmente reso verosimile che questa persona possiede la cittadinanza della Parte richiesta.

Il paragrafo 1 si applica se viene provata o ragionevolmente resa verosimile la nazionalità in base ai documenti che sono elencati nell’articolo 2 del Protocollo d’applicazione concluso dai Ministeri competenti delle due Parti contraenti.

La Parte contraente richiedente riammette detta persona alle stesse condizioni se da una verifica successiva risulta che questa, al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente, non possedeva la cittadinanza della Parte contraente richiesta.

Art. 2

Se è ragionevolmente resa verosimile la cittadinanza giusta l’articolo 2 paragrafo 2 del Protocollo d’applicazione, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta appronta senza indugio un documento sostitutivo del passaporto (lasciapassare).

Se vengono messi in dubbio oppure non sono disponibili i documenti presentati per rendere verosimile la cittadinanza, la rappresentanza diplomatica o consolare della Parte contraente richiesta predispone il più in fretta possibile, il più tardi però entro cinque giorni feriali dalla ricezione della domanda, un’audizione della persona in questione. La Parte contraente richiedente organizza l’audizione d’intesa con le autorità consolari della Parte contraente richiesta.

Se durante l’audizione è stabilito che la persona in questione possiede la cittadinanza della Parte contraente richiesta, la rappresentanza diplomatica o consolare appronta senza indugio, il più tardi però entro quattro giorni feriali dalla fine dell’audizione, un documento sostitutivo del passaporto (lasciapassare).

Art. 3

Le indicazioni che devono essere contenute nella domanda di riammissione come anche le modalità per la trasmissione della domanda sono riportate nel Protocollo d’applicazione.

I costi causati dalla riammissione per il trasporto della persona in questione fino alla frontiera della Parte contraente richiesta vengono assunti dalla Parte contraente richiedente.

II. Riammissione di cittadini di Stati terzi

Art. 4

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra Parte contraente, riammette senza formalità i cittadini di Stati terzi che non adempiono o non adempiono più le condizioni vigenti di ingresso o di soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente se è provato o reso verosimile che queste persone sono entrate sul territorio della Parte contraente richiedente dopo avere soggiornato, risieduto o transitato sul territorio della Parte contraente richiesta nel corso degli ultimi sei mesi.

Ciascuna Parte contraente, su richiesta dell’altra Parte contraente, riammette senza formalità i cittadini di Stati terzi che non adempiono o non adempiono più le condizioni vigenti di ingresso o di soggiorno sul territorio della Parte contraente richiedente se queste persone posseggono un visto valido o un altro permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Parte contraente richiesta.

Art. 5

L’obbligo di riammissione giusta l’articolo 4 non sussiste per:

  1. i cittadini di Stati terzi a cui la Parte contraente richiedente ha rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, a meno che la Parte contraente richiesta abbia rilasciato un visto valido o un permesso di soggiorno valido di durata più lunga;
  2. i cittadini di Stati terzi che hanno soggiornato da più di un anno sul territorio della Parte contraente richiedente, a meno che non siano in possesso di un permesso di soggiorno valido rilasciato dalla Parte contraente richiesta;
  3. i cittadini di Stati terzi o le persone che la Parte contraente richiedente ha riconosciuto come rifugiati in applicazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19511 sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 19672 sullo statuto dei rifugiati oppure come apolidi in applicazione della Convenzione di New York del 28 settembre 19543 sullo statuto degli apolidi;
  4. i cittadini di Stati terzi che la Parte contraente richiesta ha rinviato nel loro Paese d’origine o verso uno Stato terzo, a condizione che non siano entrati sul territorio della Parte contraente richiedente dopo che, in seguito all’esecuzione dell’allontanamento dal territorio della Parte contraente richiesta, sono nuovamente entrati sul territorio della Parte contraente richiesta, l’hanno attraversato oppure vi hanno soggiornato.

Art. 6

L’articolo 4 paragrafo 1 si applica se l’ingresso di cittadini di Stati terzi sul territorio della Parte contraente richiesta oppure il loro soggiorno su questo territorio è provato o ragionevolmente reso verosimile segnatamente con uno dei documenti o mezzi probatori indicati nell’articolo 4 del Protocollo d’applicazione.

Le indicazioni che devono essere contenute nella domanda di riammissione come anche le modalità per la trasmissione della domanda sono riportate nel Protocollo d’applicazione.

I costi per il trasporto della persona in questione fino alla frontiera della Parte contraente richiesta vengono assunti dalla Parte contraente richiedente.

Art. 7

La Parte contraente richiedente riammette una persona se, dopo la sua riammissione effettuata dalla Parte contraente richiesta, da accertamenti successivi risulta che al momento di lasciare il territorio della Parte contraente richiedente essa non adempiva le condizioni di cui all’articolo 4.

La domanda pertinente deve essere presentata dalla Parte contraente richiesta il più presto possibile, ma al più tardi entro nove mesi dall’avvenuta riammissione.

III. Transito

Art. 8

Ciascuna Parte contraente autorizza, su richiesta dell’altra Parte contraente, il transito di cittadini di Stati terzi oggetto di una decisione di allontanamento o di rifiuto d’ingresso emanata dalla Parte contraente richiedente. Il transito avviene per via aerea.

La Parte contraente richiedente assume l’intera responsabilità durante tutto il viaggio di un cittadino di uno Stato terzo verso lo Stato di destinazione e riammette tale persona qualora, per un motivo qualsiasi, l’allontanamento o il rifiuto d’ingresso non possa essere eseguito.

La Parte contraente richiedente comunica alla Parte contraente richiesta se la persona da far transitare deve essere scortata. La Parte contraente richiesta può:

  1. assicurare essa stessa la scorta; in questo caso la Parte contraente richiedente le rimborsa i costi risultanti;
  2. assicurare la scorta in collaborazione con la Parte contraente richiedente;
  3. autorizzare la Parte contraente richiedente ad assicurare la scorta sul proprio territorio.

Art. 9

La domanda d’autorizzazione di transito per il rimpatrio o di transito in connessione con un rifiuto d’ingresso viene trasmessa, conformemente alle modalità stabilite nel Protocollo d’applicazione, direttamente da un’autorità competente all’altra.

Art. 10

Se il transito avviene sotto scorta di polizia, gli agenti di scorta svolgono il loro incarico in abiti borghesi, non armati e muniti dell’autorizzazione di transito.

Per l’esecuzione del transito i poteri degli agenti di scorta si limitano alla legittima difesa. Se tra gli agenti di scorta non si trova nessun funzionario delle autorità preposte al perseguimento penale, questi possono reagire in modo giudizioso e proporzionale a un serio pericolo immediatamente imminente al fine di impedire che il cittadino di uno Stato terzo fugga e ferisca sé stesso o terzi oppure causi danni materiali. Gli agenti di scorta devono in ogni caso rispettare l’ordinamento giuridico della Parte contraente richiesta.

Durante il transito gli agenti di scorta garantiscono la custodia del cittadino di uno Stato terzo e si assicurano che questo si imbarchi sull’aeroplano. Le Parti contraenti garantiscono agli agenti di scorta dell’altra Parte contraente che svolgono il loro incarico conformemente al presente Accordo la medesima protezione e il medesimo sostegno che garantirebbero ai loro propri agenti di scorta. Gli agenti di scorta, nell’esecuzione del loro mandato, sottostanno alle autorità competenti della Parte contraente richiesta.

Se necessario, la Parte contraente richiesta assicura essa stessa la scorta e l’imbarco del cittadino di uno Stato terzo.

La Parte contraente richiedente deve prendere tutte le misure necessarie affinché il cittadino di uno Stato terzo sia fatto transitare nell’aeroporto il più in fretta possibile.

Le Parti contraenti si comunicano reciprocamente con tutti i particolari i contrattempi sopravvenuti durante il transito.

Art. 11

Se, durante un transito, l’imbarco della persona oggetto di una decisione d’allontanamento o di rifiuto d’ingresso è rifiutato o impossibile, la Parte contraente richiedente riprende in consegna questa persona immediatamente o entro 24 ore al massimo dal suo arrivo all’aeroporto.

Art. 12

Gli agenti di scorta che, conformemente al presente Accordo, svolgono i loro obblighi sul territorio dell’altra Parte contraente continuano a sottostare alle disposizioni vigenti nel proprio Paese, per quanto concerne le prescrizioni di servizio, segnatamente riguardo la disciplina e la responsabilità civile.

Art. 13

Gli agenti di scorta che, conformemente al presente Accordo, svolgono i loro obblighi sul territorio dell’altra Parte contraente sottostanno al diritto penale della Parte contraente richiesta riguardo ai reati perpetrati contro di loro o da loro stessi. Riguardo ai reati perpetrati contro di loro o da loro stessi vengono considerati agenti di questa Parte contraente.

Art. 14

Gli agenti di scorta della Parte contraente richiedente che effettuano un transito sul territorio della Parte contraente richiesta conformemente al presente Accordo devono essere sempre in grado di documentare la propria identità, il tipo di incarico e la funzione, mostrando l’autorizzazione di transito rilasciata dalla Parte contraente richiesta.

Art. 15

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di risarcimento per la perdita o il danneggiamento di beni patrimoniali appartenenti a loro o ad altri organi amministrativi se il danno è stato causato da un agente di scorta nell’adempimento del suo mandato in connessione con l’esecuzione del presente Accordo.

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi pretesa di risarcimento per la perdita dell’incolumità fisica di un agente di scorta se il danno è stato causato nell’adempimento del mandato in connessione con l’esecuzione del presente Accordo. Restano intatti i diritti al risarcimento dell’agente di scorta o dei suoi familiari.

Se un terzo è danneggiato da un agente di scorta di una Parte contraente nell’adempimento di compiti in connessione con l’esecuzione del presente Accordo sul territorio dell’altra Parte contraente, la Parte contraente sul cui territorio è avvenuto il danno è responsabile conformemente alle prescrizioni che sarebbero applicabili se il danno fosse stato causato da un proprio agente competente quanto alla materia e al luogo.

La Parte contraente, il cui agente di scorta ha causato un danno sul territorio dell’altra Parte contraente, rimborsa a quest’ultima Parte contraente l’importo totale del danno che questa Parte ha risarcito ai danneggiati o ai loro familiari.

Le autorità competenti delle Parti contraenti collaborano strettamente al fine di agevolare il disbrigo dei diritti al risarcimento. In particolare si scambiano tutte le informazioni di cui dispongono riguardo ai sinistri ai sensi del presente articolo.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano se il danno è stato causato intenzionalmente o per grave negligenza.

Art. 16

Il transito per il rimpatrio o il transito in connessione con un rifiuto d’ingresso può essere rifiutato segnatamente se:

  1. il cittadino di uno Stato terzo rischia nello Stato di destinazione di essere perseguitato a causa della sua razza, religione, cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o a causa delle sue opinioni politiche;
  2. il cittadino di uno Stato terzo rischia nello Stato di destinazione di essere accusato o condannato per fatti commessi prima del transito.

Art. 17

I costi per il transito fino alla frontiera dello Stato di destinazione come anche i costi connessi con un eventuale ritorno sono a carico della Parte contraente richiedente.

IV. Protezione dei dati

Art. 18

I dati che vengono comunicati in relazione con la riammissione di persone possono concernere esclusivamente:

  1. i dati personali riguardanti la persona da riammettere o, se necessario, quelli riguardanti i suoi familiari (cognome, nome, tutti i cognomi precedenti, soprannomi o pseudonimi, nomi fittizi, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza attuale e precedente);
  2. la carta d’identità o il passaporto,
  3. altre informazioni necessarie all’identificazione della persona da riammettere; come anche
  4. soggiorni intermedi e itinerari di viaggio.

I dati personali possono essere trattati unicamente dalle autorità competenti per l’esecuzione del presente Accordo ed esclusivamente ai fini del presente Accordo. La Parte contraente che trasmette i dati deve accertarsi della loro esattezza, come pure della necessità e della proporzionalità rispetto allo scopo perseguito con la comunicazione. Se i dati trasmessi sono inesatti oppure la trasmissione era indebita, la Parte contraente che ha ricevuto i dati deve essere immediatamente avvertita; questa deve rettificare o distruggere i dati in questione. I dati personali possono essere ritrasmessi ad altre autorità o servizi soltanto previa autorizzazione scritta della Parte contraente che li ha comunicati. I dati personali trasmessi possono essere conservati soltanto fino a quando lo esige lo scopo per cui sono stati trasmessi.

Ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, su richiesta, in merito all’utilizzo dei dati e dei risultati ottenuti.

Il diritto interno concernente la protezione dei dati di ciascuna Parte contraente resta applicabile in connessione con l’elaborazione dei dati personali e dei diritti della persona interessata dall’elaborazione.

V. Disposizioni generali e finali

Art. 19

Le autorità competenti delle Parti contraenti cooperano e si consultano in merito all’applicazione e all’interpretazione del presente Accordo.

Ciascuna Parte contraente può chiedere la convocazione di esperti di entrambi i Governi al fine di chiarire questioni riguardanti l’esecuzione del presente Accordo.

Art. 20

Il Protocollo d’applicazione che stabilisce la procedura per l’esecuzione e l’interpretazione del presente Accordo disciplina anche:

  1. la determinazione degli aeroporti da utilizzare per la riammissione e il transito;
  2. i termini per il trattamento delle domande di riammissione o di transito.

All’atto della firma del presente Accordo le Parti contraenti si scambiano le informazioni necessarie riguardanti le autorità responsabili per il trattamento e l’esecuzione delle domande di riammissione e di transito.

Qualsiasi modifica dei dati concernenti le autorità competenti è comunicata senza indugio all’autorità competente dell’altra Parte contraente.

Art. 21

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti contraenti derivanti:

  1. dalla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 19514 sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo di New York del 31 gennaio 19675;
  2. dagli Accordi firmati dalle Parti contraenti in materia di tutela dei diritti dell’uomo;
  3. dai Trattati internazionali in materia di estradizione.

Art. 22

Il presente Accordo si applica analogamente al territorio del Principato del Liechtenstein e ai suoi cittadini.

Art. 23

Ciascuna Parte contraente informa per via diplomatica l’altra Parte contraente circa l’espletamento delle procedure di diritto interno necessarie per l’entrata in vigore del presente Accordo. Quest’ultimo entra in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell’ultima notifica.

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato. Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento l’Accordo rispettando un termine di tre mesi. La denuncia vale anche per il Principato del Liechtenstein.

Art. 24

Ciascuna Parte contraente può sospendere il presente Accordo, mediante pertinente notifica immediata all’altra Parte contraente, per gravi motivi segnatamente per la protezione della sicurezza nazionale, dell’ordine pubblico o della salute pubblica. L’abrogazione di una siffatta misura è comunicata senza indugio all’altra Parte contraente per scritto e per via diplomatica.

La sospensione entra in vigore per l’altra Parte contraente il primo giorno del mese successivo alla ricezione della notifica pertinente.

In fede di che, i rappresentanti delle Parti contraenti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Berna il 16 giugno 2005 in due esemplari originali rispettivamente in lingua tedesca, norvegese e inglese. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Accordo è determinante il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Christoph Blocher

Per il
Regno di Norvegia:

Lars Petter Forberg

Protocollo

Il Dipartimento di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero delle collettività locali e dello sviluppo regionale del Regno di Norvegia (detti di seguito «le Parti contraenti») hanno convenuto come segue l’esecuzione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia concernente la riammissione di persone in situazione irregolare:

Art. 1 Indicazioni che la domanda di riammissione per un cittadino di una Parte contraente deve contenere e modalità per la consegna (cfr. art. 3 par. 1)

Ciascuna domanda di riammissione per un cittadino di una Parte contraente, presentata giusta l’articolo 1 dell’Accordo, deve contenere le seguenti indicazioni:

  1. i dati personali della persona da riammettere;
  2. indicazioni relative ai documenti menzionati nell’articolo 2 del presente Protocollo, validi come mezzo per provare o rendere verosimile la cittadinanza.

Per la domanda di riammissione va utilizzato un modulo corrispondente al modello del modulo di cui all’allegato del presente Protocollo. Tutte le voci del modulo devono essere compilate o marcate con una crocetta.

Ogni domanda di riammissione è trasmessa direttamente all’autorità competente per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione nel più breve termine di tempo, il più tardi però entro cinque giorni feriali dalla ricezione della domanda. Nel caso previsto all’articolo 2 paragrafo 2 dell’Accordo questo termine può essere prorogato fino a quattro giorni. Se la domanda di riammissione presentata è respinta occorre una motivazione scritta.

La consegna di una persona da riammettere avviene soltanto quando la Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di riammissione e lo ha comunicato alla Parte contraente richiedente.

La Parte contraente richiedente comunica alla Parte contraente richiesta l’orario di arrivo della persona da riammettere con almeno 24 ore d’anticipo.

Art. 2 Documenti con cui è provato o reso verosimile che una persona possiede la cittadinanza di una Parte contraente (cfr. art. 1 par. 2).

La nazionalità della persona è provata con i seguenti documenti validi:

  1. Per il Regno di Norvegia:–passaporto.
  2. Per la Confederazione Svizzera:–passaporto;–carta d’identità.

La cittadinanza della persona è resa verosimile con uno dei seguenti documenti:

  1. uno dei documenti menzionati al paragrafo 1 la cui validità è scaduta;
  2. documento rilasciato dalle autorità della Parte contraente richiesta dal quale si evince l’identità della persona in questione (licenza di condurre, libretto di marinaio, libretto militare o altro documento rilasciato dalle autorità militari, ecc.);
  3. attestato di una richiesta consolare o estratto del registro dello stato civile;
  4. altro documento rilasciato da un’autorità competente della Parte contraente richiesta;
  5. fotocopia di uno dei documenti sopra elencati;
  6. indicazioni convenientemente provate dalle autorità giudiziarie o amministrative sulla persona in questione;
  7. dichiarazioni fatte da testimoni in buona fede, convenientemente provate;
  8. perizia linguistica sulla lingua della persona in questione;
  9. confronto delle impronte digitali che sono registrate negli incarti dattiloscopici dell’altra Parte contraente;
  10. un altro documento accettabile per la Parte contraente richiesta.

Art. 3 Indicazioni che la domanda di riammissione per un cittadino di uno Stato terzo deve contenere e modalità per la consegna
(cfr. art. 6 par. 2)

Ciascuna domanda di riammissione per un cittadino di uno Stato terzo presentata giusta l’articolo 4 dell’Accordo deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

  1. i dati personali e la cittadinanza della persona in questione;
  2. indicazioni relative ai documenti menzionati nell’articolo 4 del presente Protocollo d’applicazione, che provano o rendono verosimile l’entrata della persona in questione sul territorio della Parte contraente richiesta o il suo soggiorno in questo territorio.

Per la domanda di riammissione va utilizzato un modulo corrispondente al modello del modulo di cui all’allegato del presente Protocollo. Tutte le voci del modulo devono essere compilate o marcate con una crocetta.

Ogni domanda di riammissione è trasmessa direttamente all’autorità competente per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax.

La Parte contraente richiesta risponde alla domanda di riammissione nel più breve termine di tempo, il più tardi però entro cinque giorni feriali dalla ricezione della domanda. Se la domanda di riammissione presentata è respinta occorre una motivazione scritta.

La consegna di una persona da riammettere avviene soltanto quando la Parte contraente richiesta ha accettato la domanda di riammissione e lo ha comunicato per scritto alla Parte contraente richiedente. L’accettazione relativa alla riammissione di regola è valida 30 giorni. Questo termine può essere prorogato se esistono ostacoli tecnici o giuridici tra le Parti contraenti.

La Parte contraente richiedente comunica alla Parte contraente richiesta l’orario di arrivo della persona da riammettere con almeno tre giorni feriali d’anticipo. Questo termine può essere ridotto eccezionalmente a 24 ore in base alle pertinenti disposizioni legali.

Art. 4 Documenti con cui è provato o reso verosimile l’ingresso o il soggiorno di cittadini di Stati terzi sul territorio della Parte contraente richiesta (cfr. art. 6 par. 1)

L’ingresso o il soggiorno di cittadini di Stati terzi sul territorio della Parte contraente richiesta è provato con uno dei mezzi probatori seguenti:

  1. timbro d’entrata o di uscita o altre indicazioni equivalenti su documenti di viaggio o carte d’identità autentici, falsificati o contraffatti;
  2. permesso di soggiorno la cui validità è scaduta da meno di tre mesi;
  3. visto la cui validità è scaduta da meno di tre mesi;
  4. biglietto di viaggio, intestato;
  5. visto di controllo al confine di uno Stato terzo apposto in un posto di attraversamento di frontiera ubicato sul confine comune tra lo Stato terzo e la Parte contraente richiesta.

L’ingresso o il soggiorno di cittadini di Stati terzi sul territorio della Parte contraente richiesta è reso verosimile con uno dei seguenti documenti o una delle seguenti informazioni:

  1. documento rilasciato dall’autorità competente della Parte contraente richiesta da cui si evince l’identità della persona in questione, ad esempio biglietto di viaggio intestato, libretto di marinaio o licenza di porto d’armi;
  2. permesso di soggiorno la cui validità è scaduta da oltre tre mesi;
  3. fotocopia di uno dei documenti sopra menzionati, nella misura in cui, nel raffronto con il documento originale presentato dalla Parte contraente richiesta, risulta autentico;
  4. impronte digitali della persona in questione prese antecedentemente dalla Parte contraente richiesta;
  5. veicoli registrati sul territorio della Parte contraente richiesta utilizzati dalla persona in questione;
  6. biglietti di viaggio;
  7. biglietti d’appuntamento per visite mediche, dentistiche o altre;
  8. scontrini di cambio di valuta;
  9. biglietti d’entrata a istituzioni pubbliche e private;
  10. fatture di alberghi, casse malati o altre fatture;
  11. scontrini di cassa, in possesso della persona in questione, di centri commerciali;
  12. lettere scritte dalla persona in questione durante il suo soggiorno sul territorio della Parte contraente richiesta;
  13. dichiarazioni di un rappresentante di un’autorità;
  14. dichiarazioni non contraddittorie e sufficientemente precise della persona in questione che contengono informazioni oggettivamente comprovabili e che possono essere verificate dalla Parte contraente richiesta;
  15. informazioni nel frattempo verificabili secondo cui la persona in questione ha richiesto l’appoggio di un’agenzia di viaggio o di un passatore.

Non viene tenuto conto dei documenti che, conformemente alla legislazione della Parte contraente richiesta, possono essere acquisiti o gestiti da terzi, senza che questi debbano essere presenti personalmente sul territorio della Parte contraente richiesta.

Art. 5 Modalità per la trasmissione di una domanda di transito per il rimpatrio o in connessione con un rifiuto d’ingresso presentata dalla Parte contraente richiedente (cfr. art. 9)

Ciascuna domanda di transito sottoposta giusta l’articolo 8 dell’Accordo deve contenere segnatamente le seguenti indicazioni:

  1. dati personali e cittadinanza della persona in questione;
  2. documento di viaggio allestito a nome della persona;
  3. data del viaggio, mezzo di trasporto, ora e luogo d’arrivo sul territorio della Parte contraente richiesta, ora e luogo del decollo dal territorio della Parte contraente richiesta, Paese di destinazione e luogo di destinazione;
  4. informazioni sugli agenti di scorta (dati personali, funzione, documento di viaggio).

Per la domanda di riammissione va utilizzato un modulo corrispondente al modello del modulo di cui all’allegato del presente Protocollo. Tutte le voci del modulo devono essere compilate o marcate con una crocetta.

Le domande di riammissione sono trasmesse alle autorità competenti delle Parti contraenti entro tre giorni feriali. La trasmissione avviene per una via di trasmissione sicura, in particolare per telefax. Questo termine può essere ridotto eccezionalmente a 24 ore in base alle pertinenti disposizioni legali.

La Parte contraente richiesta risponde alla domanda nel più breve termine di tempo, i giorni feriali entro 24 ore; se la domanda è presentata di sabato, domenica o in un giorno festivo, entro 48 ore.

Art. 6 Aeroporti per la riammissione e il transito (cfr. art. 20)

Per la Parte contraente norvegese:

  1. Oslo Airport Gardermoen

Per la Parte contraente svizzera:

  1. Ginevra-Cointrin
  2. Zurigo-Kloten

Art. 7 Pagamento dei costi in connessione con riammissioni e transiti
(cfr. art. 3 par. 2, art. 6 par. 3, art. 8 par. 3 e art. 17)

Tutti i costi pagati dalla Parte contraente richiesta in connessione con l’applicazione delle disposizioni dell’Accordo, nella misura in cui sono a carico della Parte contraente richiedente, devono essere pagati entro 30 giorni dalla ricezione del conteggio.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente Protocollo entra in vigore contemporaneamente all’Accordo.

Le modifiche del presente Protocollo vengono decise d’intesa tra il Dipartimento federale di giustizia e polizia della Confederazione Svizzera e il Ministero delle collettività locali e dello sviluppo regionale del Regno di Norvegia. Fatto a Berna il 16 giugno 2005 in due esemplari originali rispettivamente in lingua tedesca, norvegese e inglese. In caso di divergenze d’opinione sull’interpretazione del presente Accordo è determinante il testo inglese.

Per il
Dipartimento di giustizia e polizia
della Confederazione Svizzera:

Christoph Blocher

Per il
Ministero delle collettività locali
e dello sviluppo regionale
e il Ministero di giustizia e polizia
del Regno di Norvegia:

Lars Petter Forberg

Annex I/Allegato I/Vedlegg I

Request for readmission/Domanda di riammissione/
Anmodning om tilbaketaking

INFORMATIONS OF THE REQUESTING OFFICE
INFORMAZIONE SULL’AUTORITA RICHIEDENTE
INFORMASJON OM ANMODENDE INSTANS

OFFICE
AUTORITA
INSTANS:

TELEFONO

FAX:

E-MAIL:

Official
Collaboratore
Saksbehandler:

Case File number
Numero dell’incarto
Saksnummer:

Date and signature
Data e firma
Dato og underskrift:

INFORMATIONS OF THE REQUESTED OFFICE /
informazione sull’autorita richiesta /
INFORMASJON OM ANMODET INSTANS

OFFICE

AUTORITA
INSTANS:

TELEFONO:

FAX:

E-MAIL:

IDENTITY OF THE PERSON TO BE READMITTED
IDENTITÀ DELLA PERSONA DA RIAMMETTERE
PERSONALIA FOR PERSON SOM SKAL TAS TILBAKE

Surname and first name
Cognome e nome
Etternavn og fornavn:

Other Name(s)
Altro/i nome/i
Andre navn:

Previous names, pseudonym or alias
Cognome anteriore, pseudonmino o soprannome
Tidligere navn, kallenavn eller alias:

Date and place of birth
Data e luogo di nascita
Fødselsdato og fødested:

Sex
Sesso
Kjønn:

Nationality
Nazionalità

Statsborgerskap:

Other family member
Altri membri della famiglia
Andre familiemedlemmer:

Fingerprint sheet
Incarto dattiloscopico
Fingeravtrykksskjema:

Sì □ No □

TRAVEL DOCUMENTS
DOCUMENTO DI VIAGGIO
REISEDOKUMENTER

Class or type of document
Tipo di documento
Type reisedokument:

Class of visa
Tipo di visto
Type visum:

Entry or exit stamp
Timbro d’entrata o d’uscita
Innreise- eller utreisestempel:

Other type of document
Altri tipi di documenti
Annen type dokument:

STAY IN THE TERRITORY OF THE REQUESTING STATE
SOGGIORNO SUL TERRITORIO DELLO STATO RICHIEDENTE
OPPHOLD PÅ DEN ANMODENDE STATS TERRITORIUM

Date of entry
Data del l’entrata

Innreisedato:

Itinerary
Itinerario
Reiserute:

OTHER USEFUL INFORMATIONS
ALTRE INFORMAZIONI UTILI

ØVRIG NYTTIG INFORMASJON

ANNEX
ALLEGATO

VEDLEGG

Number of documents
Numero dell’incarto
Antall vedlegg:

AKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
CONFERMA DI RICEZIONE
BEHANDLING OG UTFALL AV ANMODNINGEN OM TILBAKETAKING

Date
Data

Dato:

Time
Ora
Klokkeslett:

Decision by the requested Office
Decisione dell’autorità richiesta
Beslutning ved anmodet instans:

Riammissione accettata

Sì □ No □

In case of a negative reply, motivation
In caso di risposta negativa, motivazione,
Begründung / Årsak til evnt. avslag:

Surname and rank of the official
Cognome e funzione del collaboratore

Saksbehandlers navn og stilling:

Signature
Firma

Underskrift: