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Accordo
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica del Perù sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto per i titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio

RU 2016 983

Traduzione1

Concluso il 14 dicembre 2015

Entrato in vigore mediante scambio di note il 30 marzo 2016

(Stato 30 marzo 2016)

La Confederazione Svizzera

e
la Repubblica del Perù

(dette in seguito «Parti»),

nell’intento di semplificare la circolazione tra la Svizzera e il Perù (detti in seguito «Stati») dei rispettivi cittadini titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio;

animati dal desiderio di rafforzare la collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Personale diplomatico e consolare

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio e sono membri di una missione diplomatica, di un posto consolare o di una rappresentanza permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni.

Lo Stato accreditante notifica in anticipo per via diplomatica allo Stato accreditatore il posto e la funzione delle persone summenzionate.

Art. 2 Familiari a carico

I familiari delle persone di cui all’articolo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, che siano titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido, che vivano nella stessa economia domestica e che lo Stato accreditatore li riconosca come familiari autorizzati a vivere con le persone di cui all’articolo 1.

Art. 3 Altri motivi di viaggio

I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio e non sono contemplati dal paragrafo 1 dell’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a 90 (novanta) giorni nell’arco di 180 (centottanta) giorni oppure per uscirne, purché non vi esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata.

Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, la data dell’attraversamento della frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati è considerata come data dell’inizio del soggiorno in questo spazio (90 giorni al massimo), mentre la data di partenza è considerata come data della fine del soggiorno in tale spazio.

I titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido che desiderano prolungare il loro soggiorno sul territorio di uno dei due Paesi oltre il periodo di 90 (novanta) giorni devono richiedere dapprima la pertinente autorizzazione alle autorità competenti dello Stato accreditatore.

Art. 4 Rispetto della legislazione nazionale

Durante l’intero soggiorno, i cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido rispettano le regolamentazioni in materia di entrata e soggiorno, come pure la legislazione nazionale vigente nel territorio dello Stato accreditatore.

I passaporti menzionati nel presente Accordo soddisfano i requisiti di validità previsti dal diritto nazionale dello Stato accreditatore.

Art. 5 Rifiuto d’entrata

Le autorità competenti delle Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altro Stato di cui agli articoli 1, 2 e 3 del presente Accordo, per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi oppure se sono stati dichiarati persone non grate .

Art. 6 Notifica dei documenti pertinenti

Le autorità competenti delle Parti contraenti si scambiano per via diplomatica facsimile personalizzati dei loro passaporti entro 30 (trenta) giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo.

La Parte che introduce nuovi passaporti diplomatici, speciali o di servizio oppure modifica quelli esistenti invia all’altra Parte i nuovi facsimile personalizzati unitamente a tutte le informazioni relative al loro utilizzo, almeno 30 (trenta) giorni prima della loro messa in circolazione.

Art. 7 Perdita o danneggiamento del passaporto

In caso di perdita o danneggiamento del passaporto diplomatico, speciale o di servizio valido da parte di un cittadino di una Parte durante il soggiorno nel territorio dell’altra Parte, la missione diplomatica o consolare dello Stato accreditante può inviare all’interessato i documenti che gli consentano di tornare nel proprio Paese. Al tempo stesso, la missione diplomatica o consolare informa lo Stato accreditatore per via diplomatica in merito all’accaduto.

Art. 8 Risoluzione delle controversie

Le autorità competenti delle Parti si consultano sui problemi che possono derivare dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Le Parti risolvono per via diplomatica tutte le controversie derivanti dall’applicazione o dall’interpretazione del presente Accordo.

Art. 9 Modifiche

Qualsiasi modifica del presente Accordo è concordata tra le Parti per via diplomatica. Le modifiche entrano in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione dell’ultima notifica con la quale le Parti si comunicano di aver espletato le necessarie procedure interne.

Art. 10 Clausola di non incidenza

Il presente Accordo non pregiudica gli obblighi delle Parti derivanti dalle convenzioni internazionali cui hanno aderito, in particolare la Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 2 sulle relazioni diplomatiche e la Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 3 sulle relazioni consolari.

Art. 11 Durata di validità ed entrata in vigore

Il presente Accordo è concluso a tempo indeterminato.

Entra in vigore 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione per via diplomatica dell’ultima notifica scritta delle Parti relativa all’adempimento delle formalità richieste dalle rispettive legislazioni interne per la sua entrata in vigore.

Art. 12 Sospensione

Ciascuna Parte può sospendere l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.

La decisione di sospensione è notificata all’altra Parte almeno 48 (quarantotto) ore prima della sua entrata in vigore per via diplomatica.

La Parte che ha deciso di sospendere l’applicazione del presente Accordo informa senza indugio l’altra Parte non appena i motivi della sospensione non sussistono più. La sospensione prende fine il giorno della ricezione di tale notifica.

Art. 13 Denuncia

Ciascuna Parte può notificare in qualsiasi momento all’altra Parte per via diplomatica la sua decisione di denunciare il presente Accordo. L’Accordo prende fine 30 (trenta) giorni dopo la ricezione della notifica da parte dell’altra Parte. Firmato a Lima, il 14 dicembre 2015, in duplice esemplare nelle lingue francese, spagnola e inglese, ciascun testo facente ugualmente fede. In caso di divergenze d’interpretazione, prevale il testo inglese.

Per la
Confederazione Svizzera:

Hans-Ruedi Bortis

Per la
Repubblica del Perù:

Ana Maria Sanchez Rios

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