I cittadini della Repubblica di Polonia titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare in Svizzera senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese sempreché la durata del soggiorno non superi tre mesi e non vi svolgano un’attività lucrativa.
0.142.116.492
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero
e il Governo della Repubblica di Polonia concernente
la soppressione reciproca dell’obbligo del visto
(Stato 16 maggio 2006)0.142.116.492Nicht löschen bitte "1 " !!
Traduzione2
Concluso il 2 settembre 1991
Entrato in vigore il 3 settembre 1991
(Stato 16 maggio 2006)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica di Polonia,
nell’intento di facilitare il traffico turistico tra i due Stati e
animati dal desiderio di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1
Art. 2
I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare in Polonia senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese sempreché la durata del soggiorno non superi i tre mesi e non vi svolgano un’attività lucrativa.
Art. 3
Qualora introduca un nuovo passaporto, lo Stato contraente interessato ne informa l’altro e gliene fornisce uno specimen per via diplomatica, se possibile almeno trenta giorni prima dell’entrata in circolazione del documento.
Art. 4
I cittadini di ciascuno Stato contraente che desiderano soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nell’altro Stato contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare di detto Stato.
Art. 5
I cittadini di ciascuno Stato contraente, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, si recano nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni. L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato, che rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto valido.
Art. 6
I cittadini svizzeri o polacchi domiciliati nell’altro Stato contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.
Art. 7a93
Art. 10
Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri e polacchi dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri nel territorio dell’altro Stato contraente.
Art. 11
Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo l’ordine, la sicurezza o la salute pubblica, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.
Art. 12
Entrambe le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che possono sorgere nell’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente ed a scadenze regolari sulle prescrizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.
Art. 13
Ciascuno Stato contraente può, per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni del presente Accordo, ad eccezione dell’articolo 7 capoverso I. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.
Art. 144
Art. 15
Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein ed ai suoi cittadini.
Art. 16
1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno dopo la sua firma. 2) Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi con una nota indirizzata per via diplomatica all’altra Parte contraente.
Firmato a Berna, il 2 settembre 1991 in due originali, in tedesco ed in polacco, le due versioni facenti ugualmente fede.
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