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Scambio di lettere del 12 aprile 1990
tra la Svizzera e il Portogallo
concernente il trattamento amministrativo
dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare
e ininterrotta di cinque anni

(Stato 5 novembre 1999)

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Entrato in vigore per scambio di note il 1o luglio 1990

Traduzione 2

Ufficio federale dell’industria,

Berna, 12 aprile 1990

arti e mestieri e lavoro

Il Direttore

Signora Maria Rita Andrade Gomes

Presidente della Delegazione portoghese

alla 2a riunione del Gruppo di esperti

portoghesi e svizzeri

Berna

Onorevole Presidente,

Ho l’onore di dichiarare ricevuta la Sua lettera in data odierna, che ha il tenore seguente:

  1. «In occasione della 2a riunione di esperti portoghesi e svizzeri sulle questioni relative all’impiego di lavoratori portoghesi in Svizzera, tenutasi a Berna dal 9 al 12 aprile 1990, ho l’onore di comunicarle l’accordo del mio Governo riguardo al trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare e ininterrotta di cinque anni. 1.I cittadini svizzeri con dimora regolare e ininterrotta in Portogallo di cinque anni hanno, da un canto, il diritto incondizionato e di durata illimitata di risiedere su tutto il territorio portoghese e, dall’altro, il diritto di cambiare domicilio, datore di lavoro e professione, ivi compreso quello di esercitare un’attività indipendente, salvo per quanto concerne le professioni legalmente riservate ai cittadini portoghesi, nonché di passare liberamente da un’attività salariata ad un’attività indipendente e viceversa.Ricevono, previa domanda, un permesso di residenza con durata di validità di dieci anni, automaticamente rinnovabile per periodi identici.I soggiorni temporanei effettuati in Portogallo per motivi di studio, praticantato e cure mediche non sono inclusi nel calcolo dei cinque anni.Il compimento del servizio militare obbligatorio o di un servizio sociale sostitutivo non interrompe il periodo di dimora che dà diritto al permesso di residenza. Il periodo di dimora non è neppure interrotto da assenze inferiori a sei mesi se, durante tale assenza, il cittadino svizzero conserva in Portogallo il centro dei propri interessi familiari e professionali.Il diritto al permesso di residenza scade al momento in cui viene annunciata la partenza definitiva o dopo un’assenza di sei mesi dal Portogallo. A domanda presentata entro i sei mesi, il termine può essere prolungato a due anni.2.I cittadini portoghesi con dimora regolare e ininterrotta in Svizzera di cinque anni ricevono un permesso di domicilio ai sensi dell’articolo 6 della legge federale del 26 marzo 19313 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri. Tale permesso conferisce loro, da un canto, il diritto incondizionato e di durata illimitata di risiedere su tutto il territorio svizzero e, dall’altro, il diritto di cambiare domicilio, datore di lavoro e professione, compreso quello di esercitare un’attività indipendente, salvo per quanto concerne le professioni legalmente riservate ai cittadini svizzeri, nonché di passare liberamente da un’attività salariata ad un attività indipendente e viceversa.Ricevono, previa domanda, un permesso di domicilio di tipo C, automaticamente rinnovabile conformemente alla legge suddetta. 1 soggiorni temporanei effettuati in Svizzera per motivi di studio, praticantato e cure mediche non sono inclusi nel calcolo dei cinque anni.Il compimento del servizio militare obbligatorio o del servizio sociale sostitutivo non interrompe il periodo di dimora che dà diritto al permesso di domicilio. Il periodo di dimora non è neppure interrotto da assenze inferiori a sei mesi se, durante tale assenza, il cittadino portoghese conserva in Svizzera il centro dei propri interessi familiari e professionali.Il diritto al permesso di domicilio scade al momento in cui viene annunciata la partenza definitiva o dopo un’assenza di sei mesi dalla Svizzera. A domanda presentata entro i sei mesi, il termine può essere prolungato a due anni.
  2. Se accetta le disposizioni enunciate qui innanzi, ho l’onore di proporle che la presente e la Sua risposta costituiscano un Accordo tra il Portogallo e la Svizzera relativo al trattamento amministrativo dei rispettivi cittadini dopo una dimora regolare ed ininterrotta di cinque anni sul territorio dell’altro Stato. Detto Accordo entrerà in vigore il lo luglio 1990, dopo che le Parti si saranno comunicate reciprocamente che le esigenze costituzionali sono state soddisfatte. Esso potrà essere denunciato da ognuna delle Parti mediante preavviso di sei mesi.»

Ho l’onore di informarla dell’accordo dei mio Governo su quanto precede.

Gradisca, onorevole Presidente, l’espressione della mia distinta considerazione.

Klaus Hug

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