Il presente accordo concerne i passaporti seguenti:
- per la Confederazione Svizzera, i passaporti diplomatici e di servizio;
- per lo Stato del Qatar, i passaporti diplomatici e speciali.
0.142.116.562
RU 2014 4325
Traduzione1
Concluso il 29 maggio 2014
Entrato in vigore mediante scambio di note il 14 dicembre 2014
(Stato 14 dicembre 2014)
Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo dello Stato del Qatar,
detti in seguito «Parti contraenti»,
animati dal desiderio di sviluppare relazioni amichevoli e rafforzare la reciproca collaborazione;
nell’intento di semplificare la circolazione tra i due Stati dei rispettivi cittadini,
hanno convenuto quanto segue:
Il presente accordo concerne i passaporti seguenti:
I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto valido di cui all’articolo 1 sono esentati dall’obbligo del visto per entrare nel territorio dell’altro Stato, soggiornarvi fino a novanta (90) giorni nell’arco di centottanta (180) giorni oppure per uscirne, purché non esercitino un’attività lucrativa indipendente o salariata nell’altro Stato. Per le persone che entrano nel territorio svizzero dopo aver transitato attraverso uno o più Stati che applicano integralmente le disposizioni dell’Acquis di Schengen sull’attraversamento delle frontiere e sui visti, il termine di novanta (90) giorni decorre dalla data in cui è stata attraversata la frontiera esterna dello spazio composto da tali Stati.
I cittadini di ciascuno Stato che sono titolari di un passaporto valido di cui all’articolo 1 e sono membri di una missione diplomatica o consolare presso lo Stato ospitante o di una missione permanente del loro Stato presso un’organizzazione con cui è stato stipulato un accordo di sede possono entrare nel territorio dell’altro Stato e soggiornarvi senza visto per la durata delle loro funzioni. Lo Stato accreditante notifica anticipatamente per via diplomatica allo Stato accreditatore il posto e la funzione delle persone summenzionate. I familiari delle persone di cui al paragrafo 1 beneficiano delle medesime agevolazioni a condizione che siano cittadini dello Stato accreditante, siano titolari di un passaporto dello stesso tipo di quello delle persone di cui al paragrafo 1, vivano in comunione domestica e siano riconosciuti dallo Stato accreditatore come familiari autorizzati a vivere con esse.
I cittadini di ciascuno Stato entrano nel territorio dell’altro Stato transitando da uno dei valichi di frontiera ufficiali designati dallo Stato in questione per il traffico internazionale di passeggeri.
Le Parti contraenti si scambiano per via diplomatica i facsimile dei rispettivi passaporti di cui all’articolo 1 entro trenta (30) giorni dall’entrata in vigore del presente Accordo. Se modificano i rispettivi passaporti, le Parti contraenti si inviano i facsimile dei nuovi passaporti entro trenta (30) giorni dalla loro introduzione.
I cittadini di ciascuno Stato titolari di un passaporto di cui all’articolo 1 sono tenuti a conformarsi alle leggi, alle norme e ai regolamenti vigenti nell’altro Stato.
Le autorità competenti di ciascuna Parte contraente si riservano il diritto di negare l’entrata, il transito o il soggiorno nel proprio territorio ai cittadini dell’altra Parte contraente di cui all’articolo 2 per ragioni di protezione della sicurezza nazionale, di ordine pubblico, di salute pubblica o per altri gravi motivi.
Ciascuna Parte contraente può, per ragioni di sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute pubblica o per altri gravi motivi, sospendere, in tutto o in parte, l’applicazione delle disposizioni del presente Accordo; se del caso, la Parte contraente in questione è tenuta a informare per via diplomatica l’altra Parte contraente con un preavviso di dieci (10) giorni.
Le disposizioni del presente Accordo possono essere modificate previo consenso scritto di entrambe le Parti contraenti. Qualsiasi modifica convenuta dalle Parti contraenti entra in vigore conformemente alle disposizioni dell’articolo 12 del presente Accordo.
Qualsiasi controversia in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo è risolta esclusivamente mediante trattative o consultazioni fra le Parti contraenti.
Il presente Accordo entra in vigore trenta (30) giorni dopo la data dello scambio di note con cui le Parti contraenti si comunicano per scritto l’avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie all’entrata in vigore del presente Accordo. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Ciascuna Parte contraente può denunciarlo mediante notifica scritta all’altra Parte contraente per via diplomatica. La denuncia del presente Accordo ha effetto novanta (90) giorni dopo la ricezione della notifica scritta. In fede di che, i rappresentanti di ciascuno Stato, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Doha, il 29 maggio 2014, in duplice esemplare nelle lingue francese, araba e inglese, ciascun testo facente parimenti fede. In caso di divergenza d’interpretazione fa fede il testo inglese.
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Martin Aeschbacher | Mohamed Bin Abdulla Al Rumaihi |