Il presente Accordo disciplina lo scambio di cittadini svizzeri e rumeni di ambo i sessi che assumono per un tempo limitato nell’altro Paese un impiego nella professione appresa, allo scopo di perfezionare le proprie conoscenze professionali e linguistiche (detti in seguito «tirocinanti»).
Le autorizzazioni sulla base del presente Accordo sono rilasciate nel quadro delle norme giuridiche nazionali e bilaterali vigenti delle Parti contraenti per quanto concerne l’entrata e la partenza, il soggiorno e l’impiego di cittadini stranieri. L’Accordo non porta pregiudizio alle altre categorie di soggiorno di cittadini di una Parte contraente sul territorio dell’altra.
L’impiego può essere assunto in tutte le professioni, salvo in quelle legalmente limitate per i cittadini stranieri. Qualora l’esercizio della professione fosse subordinato a un’autorizzazione speciale, l’interessato dovrà inoltre procurarsi detta autorizzazione.