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Scambio di note del 3/5 agosto 1992
tra la Svizzera e la Slovenia
concernente la soppressione reciproca
dell’obbligo del visto

RU 1992 2006

Traduzione

Entrato in vigore il 4 settembre 1992

(Stato 4 settembre 1992)

Repubblica di Slovenia

Ministero degli Affari Esteri

Ljubljana, 5 agosto 1992

Dipartimento federale

degli Affari Esteri

della Confederazione Svizzera

Berna

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia complimenta il Dipartimento federale degli Affari Esteri della Confederazione Svizzera e si pregia di dichiarare ricevuta la sua nota dei 3 agosto 1992 concernente l’Accordo sulla soppressione reciproca dell’obbligo del visto tra la Repubblica di Slovenia e la Confederazione Svizzera, del seguente tenore:

  1. «Il Dipartimento federale degli Affari Esteri ha l’onore di informare il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia che il Consiglio federale svizzero è disposto a concludere un accordo con il Governo della Repubblica di Slovenia concernente la soppressione reciproca dell’obbligo del visto.
  2. Nell’intento di agevolare il traffico turistico tra i due Stati e di rafforzare una collaborazione fondata sulla reciproca fiducia e sulla solidarietà, è convenuto quanto segue:

Art. 1

  1. I cittadini della Repubblica di Slovenia titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare in Svizzera senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese sempreché la durata dei soggiorno non superi tre mesi e non vi svolgano un’attività lucrativa.

Art. 2

  1. I cittadini svizzeri titolari di un passaporto nazionale valido sono autorizzati ad entrare in Slovenia senza visto, soggiornarvi e lasciare il Paese sempreché la durata del soggiorno non superi i tre mesi e non vi svolgano un’attività lucrativa.

Art. 3

  1. I cittadini di ciascuno Stato contraente che desiderano soggiornare per un periodo superiore a tre mesi nell’altro Stato contraente o svolgervi un’attività lucrativa devono procurarsi, prima della partenza, un visto di entrata presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare di detto Stato.

Art. 4

  1. I cittadini di ciascuno Stato contraente, titolari di un passaporto diplomatico, di servizio o speciale valido e che, in veste di membri di una rappresentanza diplomatica o consolare o di collaboratori di un’organizzazione internazionale, si recano nell’altro Stato, possono entrarvi e soggiornarvi senza alcun visto per tutta la durata delle loro funzioni. L’invio in missione e la funzione di tali cittadini devono essere annunciati anticipatamente per via diplomatica all’altro Stato, che rilascerà loro una carta di legittimazione. La presente disposizione si estende anche ai familiari che vivono nella stessa economia domestica, a condizione che siano titolari di un passaporto valido.

Art. 5

  1. I cittadini svizzeri o sloveni domiciliati nell’altro Stato contraente possono ritornarvi senza visto alcuno sempreché siano in possesso di un’autorizzazione di residenza valida.

Art. 6

  1. Qualora introduca un nuovo passaporto, lo Stato contraente interessato ne informa l’altro e gliene fornisce uno specimen per via diplomatica, se possibile almeno trenta giorni prima dell’entrata in circolazione del nuovo documento.

Art. 7

  1. Il presente Accordo non esonera i cittadini svizzeri e sloveni dall’obbligo di conformarsi alle leggi e altre prescrizioni vigenti relative all’entrata e al soggiorno degli stranieri sul territorio dell’altro Stato contraente.

Art. 8

  1. Le competenti autorità delle due Parti contraenti si riservano il diritto di rifiutare l’entrata o il soggiorno sul proprio territorio alle persone che potrebbero mettere in pericolo la sicurezza, la salute o l’ordine pubblici, o la cui presenza nel Paese fosse illegale.

Art. 9

  1. 1) Le due Parti contraenti si impegnano a riammettere in qualsiasi momento e senza formalità particolari i propri cittadini che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni relative all’entrata o al soggiorno sul territorio dell’altro Stato contraente.
  2. 2) Le due Parti contraenti si impegnano a riammettere senza formalità particolari i cittadini di Stati terzi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni relative all’entrata o al soggiorno sul territorio deIl’altro Stato contraente, nella misura in cui questi cittadini possedevano, al momento dell’entrata nel territorio di detto Stato, un visto valido o un’autorizzazione di residenza valida dell’altro Stato contraente. Non vi è obbligo di riammissione qualora il proseguimento del viaggio in uno Stato terzo sia possibile, lecito e ragionevolmente esigibile, in particolare se lo straniero vi ha soggiornato nel frattempo. Non vi è obbligo di riammissione neppure nel caso in cui lo straniero, al momento dell’entrata nel territorio dello Stato che ne sollecita la riammissione, sia stato in possesso di un visto o di un’autorizzazione di residenza validi di detto Stato oppure abbia ricevuto dopo la sua entrata un visto o un’autorizzazione di residenza da parte del medesimo.
  3. 3) Le due Parti contraenti si impegnano a riammettere un cittadino alle condizioni previste ai capoversi 1 e 2 se, da controlli successivi, risulta che detto cittadino, al momento dell’entrata nel territorio di uno Stato contraente, non possedeva la nazionalità, un visto o un’autorizzazione di residenza validi dell’altro Stato contraente.

Art. 10

  1. 1) La Parte contraente a cui è stata presentata la richiesta ha l’obbligo di rispondere alle domande di riammissione entro otto giorni.
  2. 2) La Parte contraente a cui è stata presentata la richiesta ha l’obbligo di accogliere entro un mese il cittadino riammesso. Questo termine può essere prorogato su domanda della Parte contraente che presenta la richiesta.

Art. 11

  1. Ciascuno Stato contraente si impegna a notificare all’altro Stato, per via diplomatica e entro 30 giorni dalla firma del presente Accordo, le autorità competenti per il disbrigo delle domande di riammissione.

Art. 12

  1. Entrambe le Parti contraenti si impegnano a risolvere di comune intesa i problemi che possono sorgere nell’applicazione del presente Accordo. Esse si informano reciprocamente ed a scadenze regolari sulle prescrizioni che disciplinano l’entrata di cittadini di Stati terzi nel loro territorio.

Art. 13

  1. Ciascuno Stato contraente può, per ragioni di sicurezza, salute o ordine pubblici, sospendere temporaneamente, totalmente o in parte, le disposizioni del presente Accordo, ad eccezione dell’articolo 9 capoverso 1. La sospensione e la rimessa in vigore delle disposizioni sono notificate immediatamente all’altra Parte contraente per via diplomatica.

Art. 14

  1. Il presente Accordo si applica anche al Principato del Liechtenstein ed ai suoi cittadini.

Art. 15

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia approva le disposizioni del presente Accordo e accetta la proposta relativa alla sua entrata in vigore. L’Accordo entra in vigore il 4 settembre 1992. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia coglie quest’occasione per rinnovare l’espressione della sua alta considerazione al Dipartimento federale degli Affari Esteri della Confederazione Svizzera.

  1. Il presente Accordo è concluso per una durata indeterminata. Può essere denunciato in qualsiasi momento mediante preavviso di tre mesi. La denuncia deve essere comunicata all’altra Parte contraente per via diplomatica.
  2. Se queste disposizioni trovano l’approvazione del Governo della Repubblica della Slovenia, il Dipartimento federale degli Affari Esteri propone che questa nota e la risposta del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia costituiscano un accordo tra i due Stati. Questo Accordo entrerà in vigore 30 giorni dopo la data della risposta.
  3. Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie questa occasione per rinnovare l’espressione della sua alta considerazione al Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia».