Gli Stati contraenti si impegnano ad accordarsi reciproca assistenza per la notificazione dei documenti in materia amministrativa.
La presente Convenzione non si applica in materia fiscale, né in materia penale. Tuttavia ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento successivo, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, che la presente Convenzione, per le domande che gli sono indirizzate, si applica in materia fiscale nonché ad ogni procedura relativa ad ogni infrazione la cui repressione non sia, al momento in cui viene richiesta la mutua assistenza, di competenza della propria autorità giudiziaria. Tale Stato potrà indicare, nella sua dichiarazione, che intende avvalersi della mancanza di reciprocità.
Ogni Stato può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni momento nei cinque anni successivi all’entrata in vigore della presente Convenzione nei suoi confronti, far conoscere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, le materie amministrative alle quali non applicherà la presente Convenzione. Ogni altro Stato contraente potrà avvalersi della mancanza di reciprocità.
Le dichiarazioni previste dai paragrafi 2 e 3 del presente articolo avranno effetto, a seconda dei casi, al momento dell’entrata in vigore della Convenzione nei confronti dello Stato che le ha formulate, o tre mesi dopo il loro ricevimento da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Tali dichiarazioni potranno essere ritirate completamente o in parte mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa. Il ritiro avrà effetto tre mesi dopo la data di ricevimento di tale dichiarazione.