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0.181.1

Convenzione tra il Consiglio federale svizzero e la Santa Sede per l’incorporazione dei comuni grigioni di Poschiavo e di Brusio nella diocesi di Coira Conchiusa il 23 ottobre 1869 Approvata dal Gran Consiglio dei Grigioni il 2 dicembre 1869 Istrumenti di ratificazione scambiati il 29 agosto 1870 Entrata in vigore il 29 agosto 1870

CS 12 391

Traduzione1

(Stato 29 agosto 1870)

Dietro invito del Consiglio federale in data 11 Agosto 1869, sonosi riuniti in conferenza oggi 23 Ottobre 1869 a Lucerna:

(Seguono i nomi dei delegati) 2

per intendersi, con riserva di ratifica, sull’annessione delle due parrocchie grigioni di Poschiavo e di Brusio alla diocesi di Coira;

essendo stati riconosciuti sufficienti i poteri, i delegati sonosi accordati nella seguente Convenzione:

Art. 1

I comuni di Poschiavo e di Brusio sono riconosciuti incorporati alla Diocesi di Coira ed entrano da questo momento nei medesimi diritti ed obblighi come ogni altra parrocchia di questa Diocesi nel Cantone de Grigioni.

Art. 2

Per la separazione dalla Diocesi di Como e per l’unione a quella di Coira i detti due comuni non sono tenuti ad alcuna indennità o prestazione, nè al Vescovo di Como nè a quello di Coira.

Art. 3

I diritti e vantaggi riservati dal Cantone de’ Grigioni, particolarmente per le borse al Collegio Gallio a Como, appartenenti ai due comuni di Poschiavo e di Brusio, resteranno riservati sino alla liquidazione definitiva. Le altre pretese d’indennità dipendenti dalla separazione dalla Diocesi di Como, come pure in particolare una parte proporzionata ai fondi della Diocesi di Como, ecc. restano tutte annullate e compensate.

Art. 4

Tutti i delegati riservano la ratifica delle alte autorità rispettive. Lucerna, 23 ottobre 1869.

Renward Meyer
J. R. Toggenburg
R. Peterelli

J. B. Agnozzi