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0.192.110.011

Protocollo facoltativo
relativo alla Convenzione sulla sicurezza del personale
delle Nazioni Unite e del personale associato

RU 2010 3449; FF 20068161

Traduzione

Concluso a New York l’8 dicembre 2005

Approvato dall’Assemblea federale il 22 giugno 20071

Ratificato con strumenti depositati dalla Svizzera il 9 novembre 2007

Entrato in vigore per la Svizzera il 19 agosto 2010

(Stato 10 gennaio 2019)

Gli Stati parte al presente Protocollo,

ricordando i termini della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994 2 ;

profondamente preoccupati per i ripetuti attacchi contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato;

consapevoli che i rischi particolari ai quali è esposto il personale che partecipa alle operazioni delle Nazioni Unite condotte per fornire un aiuto umanitario o politico, o un aiuto allo sviluppo nel quadro del consolidamento della pace e per fornire un aiuto umanitario d’urgenza, richiedono di estendere la portata della protezione giuridica prevista dalla Convenzione per tale personale;

convinti della necessità di disporre di un regime efficace che permetta di tradurre in giudizio gli autori degli attacchi commessi contro il personale delle Nazioni Unite e il personale associato che partecipa a operazioni delle Nazioni Unite,

hanno convenuto quanto segue:

Art. I Relazione tra il presente Protocollo e la Convenzione

Il presente Protocollo completa la Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994 (in seguito «la Convenzione»); la Convenzione e il Protocollo saranno considerati e interpretati tra le Parti al presente Protocollo come un solo e unico strumento.

Art. II Applicazione della Convenzione alle operazioni delle Nazioni Unite

Oltre alle operazioni definite dall’articolo 1 lettera c della Convenzione, le Parti al presente Protocollo applicano la Convenzione a tutte le altre operazioni delle Nazioni Unite stabilite dall’organo competente delle Nazioni Unite, conformemente allo Statuto delle Nazioni Unite3 e condotte sotto l’autorità ed il controllo dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per fornire:

  1. un aiuto umanitario o politico o un aiuto allo sviluppo nel quadro del consolidamento della pace; o
  2. un aiuto umanitario d’urgenza.

Il paragrafo 1 non si applica agli uffici permanenti delle Nazioni Unite, quali la Sede dell’Organizzazione o le sedi delle sue istituzioni specializzate, stabiliti in virtù di un accordo con l’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Uno Stato ospite può dichiarare al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite che non applica le disposizioni del presente Protocollo a un’operazione di cui al paragrafo 1 lettera b condotta con il solo obiettivo di reagire a una catastrofe naturale. Tale dichiarazione è fatta prima che l’operazione sia avviata.

Art. III Obbligo degli Stati parte per quanto concerne l’applicazione
dell’articolo 8 della Convenzione

L’obbligo degli Stati parte al presente Protocollo per quanto concerne l’applicazione dell’articolo 8 della Convenzione alle operazioni delle Nazioni Unite definite nell’articolo II del presente Protocollo non pregiudica il loro di diritto di adottare provvedimenti, nell’ambito dell’esercizio della loro giurisdizione nazionale, nei confronti di ogni membro del personale delle Nazioni Unite o del personale associato che viola le loro leggi e regolamenti, a condizione che tali provvedimenti non violino nessun altro loro obbligo giuridico internazionale.

Art. IV Firma

Il presente Protocollo è aperto alla firma di tutti gli Stati presso la sede dell’Organizzazione delle Nazioni Unite durante dodici mesi, dal 16 gennaio 2006 al 16 gennaio 2007.

Art. V Consenso a essere vincolati

Il presente Protocollo è sottoposto alla ratifica, all’accettazione o all’approvazione degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Dopo il 16 gennaio 2007, il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di tutti gli Stati non firmatari. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

Ogni Stato che non è parte alla Convenzione può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo o aderirvi, se ratifica, accetta o approva contemporaneamente la Convenzione, o vi aderisce conformemente agli articoli 25 e 26 della Convenzione medesima.

Art. VI Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Per ogni Stato che ratifica, accetta o approva il presente Protocollo o vi aderisce dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, il Protocollo entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di tale Stato del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Art. VII Denuncia

Ogni Stato parte può denunciare il presente Protocollo mediante notifica scritta al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.

La denuncia prenderà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite avrà ricevuto tale notifica.

Art. VIII Testi facenti fede

L’originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, è depositato presso il Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copie certificate conformi a tutti gli Stati. Fatto a New York l’8 dicembre 2005.

(Seguono le firme)

0.192.110.011

Campo d’applicazione il 10 gennaio 20194

Stati partecipanti

Ratifica

Adesione (A)

Entrata in vigore

Austria

1° ottobre

2007

19 agosto

2010

Azerbaigian

18 marzo

2010

19 agosto

2010

Belgio

3 ottobre

2012

2 novembre

2012

Benin

2 novembre

2017 A

2 dicembre

2017

Bosnia e Erzegovina

1° ottobre

2009 A

19 agosto

2010

Botswana

13 giugno

2007 A

19 agosto

2010

Ceca, Repubblica

23 settembre

2008

19 agosto

2010

Colombia

10 giugno

2016 A

10 luglio

2016

Danimarca

20 aprile

2011 A

20 maggio

2011

Dominicana, Repubblica

16 marzo

2012 A

15 aprile

2012

Finlandia

9 gennaio

2017

8 febbraio

2017

Francia

8 agosto

2008 A

19 agosto

2010

Germania

17 dicembre

2007

19 agosto

2010

Giamaica

5 maggio

2009 A

19 agosto

2010

Guatemala

11 novembre

2008 A

19 agosto

2010

Kenia

12 gennaio

2007

19 agosto

2010

Liechtenstein

4 maggio

2007

19 agosto

2010

Mali

5 novembre

2009

19 agosto

2010

Monaco

19 aprile

2007 A

19 agosto

2010

Norvegia

24 febbraio

2006

19 agosto

2010

Nuova Zelanda

20 settembre

2011

20 ottobre

2011

Paesi Bassi a

12 settembre

2007

19 agosto

2010

Palestina

2 gennaio

2015 A

1° febbraio

2015

Polonia

1° novembre

2010

1° dicembre

2010

Regno Unito

20 luglio

2010 A

19 agosto

2010

Man, Isola di

19 febbraio

2013 A

21 marzo

2013

Singapore

25 aprile

2011 A

25 maggio

2011

Slovacchia

7 maggio

2007

19 agosto

2010

Slovenia

20 aprile

2009

19 agosto

2010

Spagna

27 settembre

2007

19 agosto

2010

Svezia

30 agosto

2006

19 agosto

2010

Svizzera

9 novembre

2007

19 agosto

2010

Tunisia

31 gennaio

2008

19 agosto

2010

Turkmenistan

26 dicembre

2018 A

25 gennaio

2019

  1. Per il Regno in Europa.
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