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Protocollo sui privilegi e sulle immunità dell’organizzazione europea dei brevetti (Protocollo sui privilegi e sulle immunità)

(Stato 5 novembre 1999)

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Traduzione2

Concluso a Monaco il 5 ottobre 1973
Approvato dall’Assemblea federale il 29 novembre 19763
Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 20 aprile 1977
Entrato in vigore per la Svizzera il 7 ottobre 1977

Art. 1

I locali dell’Organizzazione sono inviolabili.

Le autorità degli Stati in cui l’Organizzazione possiede dei locali possono penetrare in questi locali soltanto con il consenso del Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti. Questo consenso è supposto acquisito in caso di incendio o di altro incidente che richieda immediate misure protettive.

La notifica nei locali dell’Organizzazione di qualsiasi atto di procedura relativo ad una causa intentata contro l’Organizzazione non costituisce infrazione dell’inviolabilità.

Art. 2

Gli archivi dell’Organizzazione come anche qualsiasi documento che le appartenga o si trovi in suo possesso sono inviolabili.

Art. 3

Nell’ambito delle sue attività ufficiali, l’Organizzazione gode dell’immunità di giurisdizione e di esecuzione, salvo:

  1. esplicita rinuncia dell’Organizzazione a tale immunità in un caso particolare;
  2. in caso di azione civile intentata da un terzo per danni consecutivi ad un incidente provocato da un autoveicolo appartenente all’Organizzazione o circolante per conto di essa oppure in caso di infrazione alle norme di circolazione stradale commessa con questo autoveicolo;
  3. in caso di esecuzione di una sentenza arbitrale pronunciata in applicazione dell’articolo 23.

Le proprietà e i beni dell’Organizzazione, in qualunque luogo si trovino, godono dell’immunità riguardo a qualsiasi forma di requisizione, confisca, espropriazione e sequestro.

Le proprietà e i beni dell’Organizzazione godono parimenti dell’immunità riguardo a qualsiasi genere di coercizione amministrativa o di provvedimento preso prima di una sentenza, salvo nella misura in cui ciò sia temporaneamente necessario per prevenire incidenti coinvolgenti autoveicoli appartenenti all’Organizzazione o circolanti per conto di essa e per condurre inchieste su tali incidenti.

Al sensi del presente protocollo, le attività ufficiali dell’Organizzazione sono quelle, risultanti dalla convenzione 4 , che sono strettamente necessarie per il suo funzionamento amministrativo e tecnico.

Art. 4

Nell’ambito delle sue attività ufficiali, l’Organizzazione, i suoi beni ed i suoi redditi sono esenti da qualsiasi imposta diretta.

Se, nel caso di acquisti importanti fatti dall’Organizzazione per lo svolgimento delle sue attività ufficiali, diritti o tasse sono inclusi nel prezzo, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni, ogni qualvolta ciò sia possibile, per esentare l’Organizzazione da questi diritti e tasse o per rimborsargliene l’importo.

Nessuna esenzione è concessa per quanto riguarda le imposte, tasse e diritti che costituiscono mera rimunerazione di servizi di pubblica utilità.

Art. 5

Le merci importate o esportate dall’Organizzazione per lo svolgimento delle sue attività ufficiali sono esenti da diritti e tasse d’importazione o d’esportazione – eccettuati quelli rappresentanti la retribuzione per servizi resi – e non sono soggette a divieti e restrizioni né all’importazione né all’esportazione.

Art. 6

Nessuna esenzione è concessa in virtù degli articoli 4 e 5 per gli acquisti e le importazioni di merci per il fabbisogno personale degli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 7

Le merci appartenenti all’Organizzazione, acquistate o importate conformemente all’articolo 4 o all’articolo 5, possono essere vendute o cedute soltanto alle condizioni fissate dallo Stato contraente che ha concesso le esenzioni.

I trasferimenti di merci o gli scambi di prestazioni di servizi tra i diversi edifici dell’Organizzazione sono esenti da imposizioni e restrizioni di qualsiasi genere; ove occorra, gli Stati contraenti prendono appropriate disposizioni per l’esenzione o per il rimborso dell’importo di tali imposizioni o per l’abolizione di tali restrizioni.

Art. 8

La trasmissione di pubblicazioni e di qualsiasi altro materiale informativo da parte dell’Organizzazione o ad essa è esente da restrizioni di qualsiasi genere.

Art. 9

Gli Stati contraenti concedono all’Organizzazione, in materia di regolamento dei cambi, le dispense necessarie per lo svolgimento della sue attività ufficiali.

Art. 10

Per le sue comunicazioni ufficiali e per la trasmissione di tutti i suoi documenti, l’Organizzazione gode, in ogni Stato contraente, del trattamento più favorevole concesso da questo Stato a qualsiasi altra organizzazione internazionale.

Le comunicazioni ufficiali dell’Organizzazione non possono essere sottoposte a censura, qualunque sia il mezzo di trasmissione utilizzato.

Art. 11

Gli Stati contraenti prendono i provvedimenti necessari per facilitare l’entrata, il soggiorno e l’uscita degli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 12

I rappresentanti degli Stati contraenti e i loro supplenti, consiglieri o esperti godono, durante le riunioni del Consiglio d’amministrazione o di qualsiasi organo istituito da detto Consiglio, come anche durante i loro viaggi a destinazione del o in provenienza dal luogo della riunione, dei privilegi e delle immunità seguenti:

  1. immunità d’arresto o di detenzione come anche di sequestro dei loro bagagli personali, salvo in caso di flagranza di reato;
  2. immunità di giurisdizione, anche dopo la fine della loro missione, per gli atti, ivi compresi i loro scritti e le loro parole, compiuti nell’esercizio delle loro funzioni; questa immunità non può essere però invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commesse da una delle persone citate, o in caso di danni provocati da un autoveicolo appartenente a una di dette persone o da essa condotto;
  3. inviolabilità di tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
  4. diritto di scrivere in cifra e di ricevere documenti e scritti a mezzo corriere speciale o in valigie sigillate;
  5. esenzione, per sé e per il coniuge, da ogni restrizione d’entrata e dalle formalità di iscrizioni degli stranieri;
  6. le medesime facilitazioni per quanto concerne le norme monetarie o valutarie concesse ai rappresentanti dei governi stranieri in missione ufficiale temporanea;

I privilegi e le immunità sono concessi alle persone di cui al paragrafo 1, non per loro vantaggio personale, bensì per assicurare alle medesime la completa indipendenza nell’esercizio delle loro funzioni in rapporto con l’Organizzazione. Di conseguenza, uno Stato contraente ha il dovere di sopprimere l’immunità ogni qualvolta, a suo parere, l’immunità intralcerebbe l’azione della giustizia e nei casi in cui essa può essere soppressa senza compromettere gli scopi per i quali è stata concessa.

Art. 13

Salve le disposizioni dell’articolo 6, il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti gode dei privilegi e delle immunità concesse ai diplomatici conformemente alla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961 5 .

Tuttavia, l’immunità di giurisdizione non può essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commessa dal Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti o di danni provocati da un autoveicolo che gli appartiene o da lui condotto.

Art. 14

Gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti:

  1. godono, anche dopo lo scioglimento dei rapporti di servizio, dell’immunità di giurisdizione per gli atti, ivi compresi le loro parole e i loro scritti, compiuti nell’esercizio delle loro funzioni; questa immunità non può però essere invocata in caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commessa da un agente dell’Ufficio europeo dei brevetti o di danni provocati da un autoveicolo appartenente a detto agente o condotto dal medesimo;
  2. sono esenti da ogni obbligo relativo al servizio militare;
  3. godono dell’inviolabilità per tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
  4. godono, assieme ai membri della famiglia conviventi, per quanto concerne le restrizioni all’immigrazione e l’iscrizione degli stranieri, delle medesime eccezioni generalmente concesse al personale delle organizzazioni internazionali;
  5. godono, per quanto concerne le norme valutarie, dei medesimi privilegi generalmente concessi ai membri del personale delle organizzazioni internazionali;
  6. godono, in caso di crisi internazionale, assieme ai membri della famiglia conviventi, delle medesime facilitazioni di rimpatrio concesse agli agenti diplomatici;
  7. godono del diritto di importare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali quando si stabiliscono per la prima volta nello Stato interessato, e del diritto di riesportare in franchigia la loro mobilia e i loro effetti personali, quando cessano di esercitare le loro funzioni in questo Stato, fatte salve le condizioni reputate necessarie dal governo dello Stato sul cui territorio il diritto è esercitato e fatta eccezione dei beni acquistati in quello Stato e quivi colpiti da un divieto d’esportazione.

Art. 15

Gli esperti che espletano funzioni per conto dell’Organizzazione o adempiono missioni per essa, godono dei privilegi e delle immunità indicati in appresso nella misura in cui ne abbisognano per l’esercizio delle loro funzioni, anche durante i viaggi fatti nell’esercizio delle loro funzioni o nel corso delle loro missioni:

  1. immunità di giurisdizione per gli atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni, ivi comprese le loro parole e i loro scritti, salvo nel caso di infrazione delle norme di circolazione degli autoveicoli commesse da un esperto o di danni provocati da un autoveicolo appartenente all’esperto o condotto dal medesimo; gli esperti godranno di questa immunità anche dopo la cessazione delle loro funzioni presso l’Organizzazione;
  2. inviolabilità per tutti i loro scritti e documenti ufficiali;
  3. facilitazioni valutarie per il trasferimento dello loro rimunerazioni.

Art. 16

Nelle condizioni e secondo le modalità che il Consiglio d’amministrazione fissa entro il termine di un anno a decorrere dall’entrata in vigore della convenzione 6 , le persone di cui agli articoli 13 e 14 saranno soggette, a favore dell’Organizzazione. A decorrere da questa data, questi stipendi e salari sono esenti dall’imposta nazionale sul reddito. Tuttavia, gli Stati contraenti possono tener conto di questi stipendi e salari per il computo dell’imposta da pagare sui redditi provenienti da altre fonti.

Le disposizioni del paragrafo 1 non sono applicabili alle rendite e pensioni pagate dall’Organizzazione agli ex agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti.

Art. 17

Il Consiglio d’amministrazione determina le categorie di agenti ai quali sono applicabili le disposizioni dell’articolo 14, totalmente o parzialmente, come anche le disposizioni dell’articolo 16, e le categorie di esperti ai quali sono applicabili le disposizioni dell’articolo 15. Nomi, titoli e indirizzi degli agenti e degli esperti appartenenti a queste categorie sono periodicamente comunicati agli Stati contraenti.

Art. 18

L’Organizzazione e gli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti sono esonerati da qualsiasi contributo a organi nazionali di previdenza sociale, nel caso in cui l’Organizzazione istituisca il proprio sistema di previdenza sociale, salvi accordi da concludere con gli Stati contraenti, conformemente alle disposizioni dell’articolo 25.

Art. 19

I privilegi e le immunità previsti nel presente protocollo non sono stabiliti allo scopo di procurare vantaggi personali agli agenti dell’Ufficio europeo dei brevetti o agli esperti che espletano funzioni a favore o per conto dell’Organizzazione. Essi sono istituiti unicamente per assicurare, in ogni circostanza, il libero funzionamento dell’Organizzazione e la completa indipendenza delle persone alle quali sono concesse.

Il Presidente dell’Ufficio europeo dei brevetti ha il dovere di sopprimere l’immunità qualora reputi che essa intralci l’azione della giustizia e che sia possibile rinunciarvi senza arrecare pregiudizio agli interessati dell’Organizzazione. Il Consiglio d’amministrazione può, per le medesime ragioni, sopprimere una delle immunità concesse al Presidente.

Art. 20

L’Organizzazione coopera in ogni momento con le autorità competenti degli Stati contraenti per facilitare l’amministrazione della giustizia, per assicurare l’osservanza delle norme di polizia e di quelle concernenti la pubblica sanità e la tutela del lavoro e di altre leggi nazionali analoghe e per impedire abusi dei privilegi e delle immunità e agevolazioni previste dal presente protocollo.

La procedura di cooperazione di cui al paragrafo 1 potrà essere precisata negli accordi complementari di cui all’articolo 25.

Art. 21

Ogni Stato contraente conserva il diritto di prendere tutti i provvedimenti necessari nell’interesse della sua sicurezza.

Art. 22

Nessun Stato contraente è tenuto a concedere i privilegi e le immunità di cui agli articoli 12, 13, 14 lettere b), e) e g), e all’articolo 15, lettera c):

  1. ai propri cittadini;
  2. alle persone che, al momento in cui entrano in servizio presso l’Organizzazione, hanno residenza stabile in questo Stato e non sono agenti di una altra organizzazione intergovernativa il cui personale viene incorporato nel l’Organizzazione.

Art. 23

Ogni Stato contraente può sottoporre a un Tribunale arbitrale internazionale ogni controversia che lo oppone all’Organizzazione o agli agenti o esperti che espletano funzioni a favore o per conto dell’Organizzazione, nella misura in cui quest’ultima, questi agenti o questi esperti abbiano rivendicato un privilegio o una immunità in virtù del presente protocollo e questa immunità non sia stata soppressa.

Se uno stato contraente intende sottoporre la controversia al Tribunale arbitrale, esso notifica questa sua intenzione al Presidente del Consiglio d’amministrazione, il quale ne informa immediatamente gli Stati contraenti.

La procedura di cui al paragrafo 1 non è applicabile alle controversie tra l’organizzazione e gli agenti o esperti riguardo allo statuto o alle condizioni d’impiego, come anche, per quanto concerne gli agenti, riguardo al regolamento relativo alle pensioni.

La sentenza del Tribunale arbitrale è definitiva, senza appello e vincolante per le parti. In caso di contestazione sul senso e sulla portata della sentenza, spetta al Tribunale arbitrale interpretarla su domanda di parte.

Art. 24

Il Tribunale arbitrale di cui all’articolo 23 è composto di tre membri: un arbitro nominato dallo Stato o dagli Stati che sono parti della procedura arbitrale, un arbitro nominato dal Consiglio d’amministrazione e un terzo arbitro, che assume la presidenza, nominato dai primi due.

Questi arbitri sono scelti su una lista comprendente al massimo sei arbitri designati da ogni Stato contraente e sei arbitri designati dal Consiglio d’amministrazione. Questa lista è compilata il più presto possibile dopo l’entrata in vigore del presente protocollo e, in seguito, completata ogniqualvolta sia necessario.

Se, entro un termine di tre mesi dalla notifica di cui all’articolo 23, paragrafo 2, una delle parti non procede alla nomina prevista nel paragrafo 1, su richiesta dell’altra parte, l’arbitro viene scelto dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia tra le persone che firmano su detta lista. Si procede allo stesso modo, su richiesta della parte che agisce per prima, se entro un mese dalla nomina del secondo arbitro i due primi arbitri non riescono a mettersi d’accordo sulla nomina del terzo arbitro. Tuttavia, in entrambi i casi, se il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di effettuare la scelta o se egli è cittadino di uno Stato parte della controversia, il Vicepresidente della Corte Internazionale procede alle nomine menzionate, sempreché non sia egli stesso cittadino di uno Stato parte della controversia; in quest’ultimo caso, spetta al membro della Corte Internazionale che non è cittadino di uno Stato parte della controversia ed è stato scelto dal Presidente o dal Vicepresidente, procedere alle nomine. Un cittadino dello Stato richiedente il giudizio arbitrale non può essere scelto per occupare il seggio dell’arbitro la cui nomina spettava al Consiglio d’amministrazione e una persona iscritta nella lista su proposta del Consiglio d’amministrazione non può essere scelta per occupare il seggio dell’arbitro la cui nomina spettava allo Stato richiedente. Le persone appartenenti a queste due categorie non possono d’altronde essere scelte per assumere la presidenza del Tribunale.

Il Tribunale arbitrale stabilisce le proprie regole di procedura.

Art. 25

Su decisione del Consiglio d’amministrazione, l’Organizzazione può concludere con uno o più Stati contraenti accordi complementari per l’esecuzione delle disposizioni del presente protocollo nei riguardi di questo o di questi Stati, come anche altre intese per assicurare il buon funzionamento dell’Organizzazione e la salvaguardia dei suoi interessi.

Campo d’applicazione del protocollo il 1° ottobre 1978

Stati partecipanti

Ratificazione
Adesione (A)

Entrata in vigore

Belgio

14 luglio

1977

7 ottobre

1977

Francia

1° luglio

1977

7 ottobre

1977

  1. Dipartimenti d’oltremare
    e Territori d’oltremare

1° luglio

1977 A

7 ottobre

1977

Germania

7 luglio

1976

7 ottobre

1977

Gran Bretagna

3 marzo

1977

7 ottobre

1977

  1. Isola di Man

3 marzo

1977 A

7 ottobre

1977

Lussemburgo

7 luglio

1977

7 ottobre

1977

Paesi Bassi

28 febbraio

1977

7 ottobre

1977

Svezia

17 febbraio

1978

1° maggio

1978

Svizzera

20 aprile

1977

7 ottobre

1977