Ai fini del presente Protocollo:
- con il termine «Convenzione» s’intende la Convenzione istitutiva dell’Organizzazione europea di telecomunicazioni via satellite (EUTELSAT), compresi i suoi Allegati, aperta alla firma a Parigi il 15 luglio 1982;
- con il termine «Parte alla Convenzione» s’intende uno Stato nei cui confronti la Convenzione è entrata in vigore;
- con il termine «Parte ospitante la sede» s’intende la Parte alla Convenzione sul cui territorio l’Organizzazione ha stabilito la propria sede;
- con il termine «Parte al Protocollo» s’intende uno Stato nei cui confronti il presente Protocollo, o il Protocollo emendato, secondo i casi, è entrato in vigore;
- con il termine «membro del personale» s’intende il Segretario esecutivo e ogni persona impiegata a tempo pieno da EUTELSAT ed assoggettata al suo Statuto del personale;
- con il termine «rappresentanti», nel caso di Parti al Protocollo e della Parte ospitante la sede, s’intendono i rappresentanti presso l’EUTELSAT, compresi i capi delegazione, sostituti e consulenti rispettivi;
- con il termine «archivi» s’intendono tutti i fascicoli appartenenti ad EUTELSAT o in suo possesso, quali manoscritti, corrispondenza, documenti, fotografie, pellicole, registrazioni ottiche e magnetiche, registrazioni di dati, rappresentazioni grafiche e programmi informatici;
- con il termine «attività ufficiali» d’EUTELSAT s’intendono le attività svolte dall’Organizzazione nell’ambito delle sue finalità così come definite dalla Convenzione, comprese le sue attività amministrative;
- con il termine «esperto» s’intende una persona, diversa da un membro del personale, incaricata di svolgere una determinata mansione per conto o a nome d’EUTELSAT ed a carico di quest’ultima;
- con il termine «beni» s’intende tutto ciò che può essere oggetto di un diritto di proprietà, compresi i diritti contrattuali;
- con il termine «Segretario esecutivo» s’intende il Segretario esecutivo d’EUTELSAT.