Ai fini del presente Protocollo si intendono per:
- «Convenzione»: la convenzione istitutiva dell’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite, compreso il suo Allegato, aperta alla firma a Londra il 3 settembre 1976, come modificata;
- «Parte alla Convenzione»: uno Stato per il quale la Convenzione è in vigore;
- «Organizzazione»: l’Organizzazione internazionale per le telecomunicazioni mobili via satellite;
- «Parte che ospita la sede»: la Parte alla Convenzione sul cui territorio è situata la sede dell’Organizzazione;
- «Parte al Protocollo»: uno Stato per il quale il presente Protocollo, o il presente Protocollo come modificato, a seconda dei casi, è in vigore;
- «membro del personale»: il Direttore e qualsiasi persona impiegata a tempo pieno dall’Organizzazione conformemente al Regolamento per il personale dell’Organizzazione;
- «rappresentanti», nel caso delle Parti al Protocollo e della Parte che ospita la sede: i rappresentanti presso l’Organizzazione e in ogni caso i capi delegazione, i supplenti e i consulenti;
- «archivi»: tutti i manoscritti, la corrispondenza, i documenti, le fotografie, i film, le registrazioni ottiche e magnetiche, le registrazioni dei dati, i grafici e i programmi dei calcolatori di proprietà di o tenuti presso l’Organizzazione;
- «attività ufficiali» dell’Organizzazione: le attività svolte dall’Organizzazione nel perseguimento dei suoi scopi, così come definiti nella Convenzione, e include le sue attività amministrative;
- «esperto»: una persona non appartenente al personale, nominata per svolgere un compito specifico a favore di, o a nome dell’Organizzazione e a sue spese;
- «proprietà»: tutto ciò nei confronti di cui possa essere esercitato un diritto di proprietà, ivi inclusi i diritti contrattuali.