Il Consiglio federale svizzero riconosce la capacità giuridica in Svizzera della Fondazione del World Economic Forum, fondazione di diritto svizzero costituita nel 1971, denominata qui di seguito World Economic Forum.
0.192.122.945.1
Accordo
tra il Consiglio federale svizzero e la Fondazione
del World Economic Forum relativo allo statuto
della Fondazione del World Economic Forum in Svizzera
RU 2015 519
Traduzione1
Concluso il 23 gennaio 2015
Entrato in vigore il 23 gennaio 2015
(Stato 23 gennaio 2015)
Il Consiglio federale svizzero,
da un lato,
la Fondazione del World Economic Forum,
dall’altro,
considerata la decisione del Consiglio federale svizzero del 17 dicembre 2014 relativa allo statuto della Fondazione del World Economic Forum,
considerato che, dalla sua fondazione nel 1971, le attività del World Economic Forum si sono notevolmente sviluppate e che, in particolare tramite la sua riunione annuale a Davos, il World Economic Forum ha assunto una dimensione mondiale e ottenuto un ampio riconoscimento tra gli Stati e le organizzazioni internazionali nel suo campo di attività,
considerato che, conformemente allo statuto della Fondazione, la missione del World Economic Forum è di riunire i dirigenti del mondo degli affari, dei Governi, del mondo accademico e della società nel suo complesso in una comunità che operi per il miglioramento dello stato del mondo,
considerato che il World Economic Forum, guidato dai principi della neutralità, dell’imparzialità e dell’integrità e dedito a un approccio che prende in considerazione tutte le parti coinvolte, è diventato uno dei principali organismi internazionali della cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato che persegue scopi di interesse pubblico,
considerato il desiderio del World Economic Forum di contribuire al ruolo della Confederazione Svizzera come luogo di dialogo nel quadro delle relazioni tra i Governi, i rappresentanti delle imprese, altri attori del mondo degli affari e della società civile in generale,
desiderosi di confermare in un accordo lo statuto della Fondazione del World Economic Forum in Svizzera,
hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Capacità giuridica
Art. 2 Libertà di azione
Il Consiglio federale svizzero garantisce l’indipendenza e la libertà di azione del World Economic Forum.
Esso gli riconosce una libertà assoluta di riunione, che comporta la libertà di discussione, di decisione e di pubblicazione sul territorio svizzero.
Art. 3 Regime fiscale
Il World Economic Forum è esonerato dall’imposta federale diretta conformemente all’articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990 2 sull’imposta federale diretta.
La Cassa pensioni del World Economic Forum è esonerata dalle imposte dirette federali, cantonali e comunali e dalle imposte cantonali e comunali sulle successioni e le donazioni conformemente all’articolo 80 capoverso 2 della legge federale del 25 giugno 1982 3 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), nella misura in cui i suoi redditi e gli elementi del suo patrimonio siano destinati esclusivamente alla previdenza professionale.
Art. 4 Libera disposizione dei fondi
Il World Economic Forum può ricevere, detenere, convertire e trasferire tutti i tipi di fondi, tutte le divise, il contante, l’oro e altri valori mobiliari nonché disporne liberamente sia in Svizzera sia nelle sue relazioni con l’estero.
Art. 5 Personale straniero
Il Consiglio federale svizzero esonera il World Economic Forum dalle condizioni di ammissione degli stranieri stabilite dalla legge federale sugli stranieri, conformemente all’articolo 43 capoverso 1 lettera h dell’ordinanza del 24 ottobre 2007 4 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA).
Art. 6 Cooperazione tra il World Economic Forum e la Confederazione
Il rafforzamento della cooperazione tra il World Economic Forum e la Confederazione sarà oggetto di un accordo separato tra il Dipartimento federale degli affari esteri e il World Economic Forum, in linea in particolare con la politica dei buoni uffici della Svizzera e la promozione della politica di Stato ospite della Svizzera.
Art. 7 Prevenzione degli abusi
Il World Economic Forum e le autorità svizzere collaboreranno in ogni momento al fine di facilitare una buona amministrazione della giustizia, garantire il rispetto dei regolamenti di polizia e impedire abusi delle esenzioni e agevolazioni previste nel presente Accordo.
Art. 8 Sicurezza della Svizzera
È fatta salva la competenza del Consiglio federale svizzero di prendere tutte le misure necessarie al fine di tutelare la sicurezza della Svizzera.
Il World Economic Forum collabora con le autorità svizzere per evitare che la sua attività arrechi pregiudizio alla sicurezza della Svizzera.
Art.
9
Assistenza da parte delle rappresentanze diplomatiche
e consolari svizzere all’estero
Il World Economic Forum potrà avvalersi, all’uopo, dell’assistenza delle rappresentanze diplomatiche e consolari svizzere all’estero.
Art. 10 Esecuzione dell’Accordo da parte della Svizzera
Il Dipartimento federale degli affari esteri coordina l’esecuzione del presente Accordo in seno all’Amministrazione federale.
Art. 11 Composizione delle controversie
Le controversie tra le Parti del presente Accordo inerenti all’interpretazione o all’applicazione dello stesso sono composte mediante negoziati tra le Parti.
Art. 12 Revisione dell’Accordo
Il presente Accordo può essere sottoposto a revisione su domanda di una delle Parti.
In tal caso, le due Parti si concertano sulle modifiche da apportare alle disposizioni del presente Accordo.
Art. 13 Denuncia dell’Accordo
Il presente Accordo può essere denunciato da ciascuna delle Parti con preavviso scritto di sei mesi.
Art. 14 Entrata in vigore
Il presente Accordo entra in vigore il giorno della sua firma. Fatto a Davos, il 23 gennaio 2015, in duplice copia, in lingua francese.
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