Le controversie di qualsiasi natura tra due o più Parti aderenti al presente Atto generale, che non si siano potute risolvere per la via diplomatica, saranno, salve le riserve eventuali contemplate nell’articolo 39, sottoposte alla procedura di conciliazione nelle condizioni previste nel presente capitolo.
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Atto generale per il regolamento pacifico delle controversie internazionali Adottato il 26 settembre 1928 Approvato dall’Assemblea federale l’8 novembre 1934 Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 7 dicembre 1934 Entrato in vigore per la Svizzera il 7 marzo 1935
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Traduzione dai testi originali francese e inglese2
(Stato 22 agosto 2006)
Capitolo primo Della conciliazione
Art. 1
Art. 2
Le controversie di cui all’articolo precedente saranno sottoposte ad una Commissione di conciliazione permanente o speciale costituita dalle parti in causa.
Art. 3
Se una Parte contraente ne fa domanda ad una delle altre Parti, dovrà essere costituita, entro sei mesi, una Commissione permanente di conciliazione.
Art. 4
Salvo accordo contrario delle parti interessate, la Commissione di conciliazione sarà costituita come segue:
La Commissione comprenderà cinque membri. Le parti ne nomineranno ciascuna uno, che potrà essere scelto fra i loro cittadini rispettivi. Gli altri tre commissari saranno scelti di comune accordo fra i cittadini di terze Potenze. Questi ultimi dovranno essere di nazionalità differenti, non avere la loro abituale residenza sul territorio delle parti interessate né trovarsi al loro servizio. Fra questi membri, le parti designeranno il presidente della Commissione.
I commissari saranno nominati per tre anni. Essi saranno rieleggibili. I commissari nominati in comune potranno essere sostituiti nel corso del loro mandato, previo accordo fra le parti. Del resto, ciascuna parte potrà sempre procedere alla sostituzione del commissario da essa nominato. Nonostante la loro sostituzione, i commissari resteranno in funzione per la liquidazione dei loro lavori in corso.
Si provvederà, nel più breve tempo possibile, alle vacanze che dovessero prodursi in seguito a morte o a dimissione o ad altro impedimento, seguendo il modo stabilito per le nomine.
Art. 5
Se, quando sorge una controversia, non esiste una commissione permanente di conciliazione nominata dalle parti in lite, sarà costituita una commissione speciale per l’esame della controversia entro un termine di tre mesi a contare dal giorno in cui l’una delle parti avrà presentata la domanda all’altra parte. Le nomine si faranno conformemente alle disposizioni dell’articolo precedente, a meno che le parti non decidano altrimenti.
Art. 6
Se la nomina dei commissari da designarsi in comune non viene fatta entro il termine previsto negli articoli 3 e 5, la cura di procedere alle nomine necessarie verrà lasciata ad una terza Potenza scelta di comune accordo dalle parti o, se queste lo domandano, al presidente in carica del Consiglio della Società delle Nazioni.
Se non v’è l’accordo per nessuno di questi modi di procedere, ognuna delle Parti designerà una Potenza diversa e le nomine saranno fatte di concerto dalle Potenze così scelte.
Ove, entro un termine di tre mesi, queste due Potenze non siano riuscite a mettersi d’accordo, ciascuna di esse presenterà dei candidati in numero eguale a quello dei membri da designare. La sorte determinerà quali dei candidati così presentati saranno ammessi.
Art. 7
La Commissione di conciliazione sarà adita, mediante richiesta diretta al presidente, dalle due parti che agiscono di comune accordo, o, in mancanza di ciò, dall’una o dall’altra delle parti.
La richiesta, dopo aver esposto sommariamente l’oggetto della controversia, conterrà l’invito alla Commissione di procedere a tutte le misure atte a condurre ad una conciliazione.
Se la richiesta emana da una sola delle parti, essa sarà notificata da questa, senz’indugio, all’altra parte.
Art. 8
Entro quindici giorni a contare dalla data in cui una delle parti avrà sottoposto la controversia ad una Commissione permanente di conciliazione, ciascuna delle parti potrà, per l’esame di questa controversia, sostituire il suo commissario con una persona che possegga una competenza speciale in materia.
La parte che userà questo diritto, ne darà immediatamente notizia all’altra parte; in tal caso, quest’ultima avrà la facoltà di agire nello stesso modo nel termine di quindici giorni a contare dalla data in cui le è pervenuta la notificazione.
Art. 9
La Commissione di conciliazione si riunirà, salvo accordo contrario delle parti, nella sede della Società delle Nazioni o in un altro luogo designato dal suo presidente.
La Commissione potrà in ogni circostanza chiedere al Segretario generale della Società delle Nazioni di prestare la sua assistenza ai propri lavori.
Art. 10
I lavori della Commissione di conciliazione non saranno pubblici che in virtù di una decisione presa dalla Commissione con il consenso delle parti.
Art. 11
Salvo accordo contrario delle parti, la Commissione di conciliazione regolerà essa stessa la sua procedura che, in ogni caso, dovrà essere contraddittoria. In materia d’inchiesta, la Commissione, se non decide altrimenti all’unanimità, si conformerà alle disposizioni del titolo III della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 3 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Le parti saranno rappresentate presso la Commissione di conciliazione da agenti con l’incarico di far da mediatore tra esse e la Commissione; potranno, inoltre, farsi assistere da consiglieri e periti da essa nominati a questo scopo e chiedere l’audizione di tutte le persone la cui testimonianza sembrasse loro utile.
La Commissione, dal canto suo, avrà facoltà di chiedere schiarimenti orali agli agenti, consiglieri e periti delle due parti, come pure a tutte le persone ch’essa reputasse utile far comparire col consenso del loro Governo.
Art. 12
Salvo accordo contrario delle parti, le decisioni della Commissione di conciliazione saranno prese a maggioranza di voti e la Commissione non potrà pronunciarsi sul merito della controversia che se tutti i suoi membri sono presenti.
Art. 13
Le parti s’impegnano a facilitare i lavori della Commissione e, in modo particolare, a fornirle, nella maggior misura possibile, tutti i documenti e le informazioni utili, come pure a far uso di tutti i mezzi di cui dispongono per permetterle di procedere sul loro territorio e secondo la loro legislazione alla citazione e all’audizione di testimoni o di periti e a ispezioni oculari.
Art. 14
Per la durata dei lavori, ciascun commissario riceverà un’indennità; l’ammontare sarà fissato di comune accordo dalle parti e ciascuna di esse ne prenderà a suo carico la metà.
Le spese generali cagionate dal funzionamento della Commissione saranno ripartite nella stessa misura.
Art. 15
La Commissione di conciliazione avrà l’incarico di chiarire le questioni controverse, di raccogliere a questo scopo tutte le informazioni utili, mediante inchiesta o altrimenti, e di sforzarsi a conciliare le parti. Essa potrà, dopo esame della questione, esporre alle parti i termini dell’accordo che le sembrano convenienti ed assegnare loro un termine per pronunciarsi.
Alla fine dei suoi lavori, la Commissione stenderà un processo verbale che constati, che le parti si sono accordate e, se ciò è il caso, le condizioni dell’accordo, o che le parti non hanno potuto essere conciliate. Il processo verbale non menzionerà se le decisioni della Commissione sono state prese all’unanimità o alla maggioranza.
I lavori della Commissione dovranno, a meno che le parti non decidano altrimenti, essere compiuti entro un termine di sei mesi a contare dal giorno in cui la controversia è stata sottoposta alla Commissione stessa.
Art. 16
Il processo verbale della Commissione sarà portato senz’indugio a conoscenza delle parti. A queste spetterà di deciderne la pubblicazione.
Capitolo secondo Del Regolamento giudiziario
Art. 17
Tutte le controversie a proposito delle quali le parti si contestassero reciprocamente un diritto saranno, salve le riserve eventuali previste nell’articolo 39, sottoposte per giudizio alla Corte permanente di Giustizia internazionale 4 , a meno che le parti non si accordino, nei termini previsti qui appresso, per ricorrere ad un tribunale arbitrale. Resta inteso che le controversie di cui sopra comprendono specialmente quelle menzionate dall’articolo 36 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale 5 .
Art. 18
Se le parti sono d’accordo di sottoporre le controversie di cui all’articolo precedente ad un tribunale arbitrale, esse redigeranno un compromesso nel quale fisseranno l’oggetto del litigio, la scelta degli arbitri e la procedura da seguire. In mancanza d’indicazioni o d’informazioni sufficienti nel compromesso, si applicheranno, nella misura necessaria, le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 6 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali. Se il compromesso non menziona le regole di merito da applicarsi dagli arbitri, il Tribunale applicherà quelle enumerate nell’articolo 38 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale 7 .
Art. 19
Non intervenendo un accordo tra le parti sul compromesso di cui all’articolo precedente o in mancanza di designazione degli arbitri e dopo preavviso di tre mesi, l’una o l’altra delle parti avrà la facoltà di sottoporre direttamente, mediante richiesta, la controversia alla Corte permanente di Giustizia internazionale 8 .
Art. 20
In derogazione dell’articolo 1, le controversie di cui all’articolo 17, che dovessero sorgere tra parti aderenti agli impegni contenuti nel presente capitolo, non sono sottoposte alla procedura di conciliazione che di loro comune accordo.
La procedura obbligatoria di conciliazione rimane applicabile alle controversie che, in seguito alle riserve di cui all’articolo 39, fossero escluse dal solo regolamento giudiziario.
Qualora l’esperimento di conciliazione abbia avuto esito sfavorevole, nessuna delle parti potrà sottoporre la controversia alla Corte permanente di Giustizia internazionale o chiedere la costituzione del Tribunale arbitrale di cui all’articolo 18, prima che sia spirato il termine di un mese a contare dalla chiusura dei lavori della Commissione di conciliazione.
Capitolo terzo Del regolamento arbitrale
Art. 21
Tutte le controversie che non siano quelle di cui all’articolo 17, sulle quali, entro un mese dalla chiusura dei lavori della Commissione di conciliazione prevista al capitolo I, le parti non sì siano intese, saranno sottoposte, con le riserve eventuali previste all’articolo 39, ad un Tribunale arbitrale costituito, salvo accordo contrario delle parti, nel modo indicato qui appresso.
Art. 22
Il Tribunale arbitrale sarà composto di cinque membri. Le parti ne nomineranno ciascuna uno che potrà essere scelto tra i rispettivi nazionali. I due altri arbitri e il capo arbitro saranno scelti di comune accordo fra gli attinenti di terze Potenze. Questi ultimi dovranno essere di nazionalità differenti e non avere la loro abituale residenza sul territorio delle Parti interessate né trovarsi al loro servizio.
Art. 23
Se la nomina dei membri del Tribunale arbitrale non viene fatta entro tre mesi a contare dalla domanda rivolta da una delle parti all’altra di costituire un tribunale arbitrale, la cura di procedere alle nomine necessarie sarà affidata ad una terza Potenza scelta di comune accordo dalle parti.
Se non v’è accordo su questo punto, ciascuna delle parti designerà una Potenza diversa e le nomine saranno fatte di concerto dalle Potenze così scelte.
Se, entro tre mesi, le Potenze in tal modo designate non sono riuscite a mettersi d’accordo, le nomine necessarie saranno fatte dal presidente della Corte permanente di Giustizia internazionale 9 . Se questi è impedito o se è cittadino di una delle parti, le nomine saranno fatte dal vicepresidente. Se quest’ultimo è impedito o se è cittadino di una delle parti, le nomine saranno fatte dal membro anziano della Corte che non sia cittadino di nessuna delle parti.
Art. 24
Si provvederà, il più presto possibile, alle vacanze che si verificassero in seguito a morte o a dimissione, o per qualsiasi altro impedimento, seguendo il modo stabilito per le nomine.
Art. 25
Le parti redigeranno un compromesso che determini l’oggetto della controversia e la procedura da seguire.
Art. 26
In mancanza d’indicazioni o di schiarimenti sufficienti nel compromesso, relativamente ai punti indicati nell’articolo precedente, si applicheranno, nella misura necessaria, le disposizioni della Convenzione dell’Aja del 18 ottobre 1907 10 per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali.
Art. 27
Se un compromesso non è concluso entro tre mesi dalla costituzione del tribunale, questo sarà adito mediante richiesta da una o dall’altra delle parti.
Art. 28
Quando il compromesso è silente o in mancanza di un compromesso, il Tribunale applicherà le regole di merito enumerate nell’articolo 38 dello Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale 11 . Per quanto non esistano regole siffatte da applicare alla controversia, il tribunale giudicherà ex aequo et bono.
Capitolo quarto Disposizioni generali
Art. 29
Le controversie per la soluzione delle quali fosse prevista una procedura speciale da altre convenzioni in vigore fra le parti in litigio, saranno regolate conformemente alle disposizioni di queste convenzioni.
Il presente Atto generale non pregiudica gli accordi in vigore che stabiliscono per le Parti una procedura di conciliazione o, in materia d’arbitrato e di regolamento giudiziario, degli impegni che assicurano la soluzione della controversia. Tuttavia, se questi accordi non prevedono che una procedura di conciliazione, non riuscendo questa procedura saranno applicabili le disposizioni del presente Atto generale relative al regolamento giudiziario o arbitrale, nella misura in cui le parti in causa vi abbiano aderito.
Art. 30
Se la Commissione viene adita da una delle parti per una controversia che l’altra parte, fondandosi sulle convenzioni in vigore fra le parti, ha sottoposto alla Corte permanente di Giustizia internazionale 12 , o ad un tribunale arbitrale, la Commissione sospenderà l’esame della controversia fin quando la Corte o il tribunale abbia deciso sul conflitto di competenza. Lo stesso dicasi per il caso in cui la Corte o il tribunale sia stato adito da una delle parti nel corso della procedura di conciliazione.
Art. 31
Se si tratta di una controversia il cui oggetto, secondo la legislazione interna di una delle parti, è di competenza delle autorità giudiziarie o amministrative, questa parte potrà opporsi a che la controversia sia sottoposta alle diverse procedure previste dal presente Atto generale, prima che sia stata presa una decisione definitiva, entro un termine ragionevole, dall’autorità competente.
La parte che, in questo caso, voglia ricorrere alle procedure previste dalla presente Convenzione, dovrà notificare la sua intenzione all’altra parte, entro un anno a contare dalla suddetta decisione.
Art. 32
Se la sentenza giudiziaria o arbitrale dichiarasse che una decisione presa o una misura ordinata dall’autorità giudiziaria o da un’altra autorità qualsiasi di una delle parti in causa è interamente o parzialmente in contraddizione col diritto internazionale, e se il diritto costituzionale di detta parte non permettesse o permettesse solo imperfettamente di eliminare le conseguenze di tale decisione o misura, le parti stipulano di comune accordo che con la sentenza giudiziaria o arbitrale, debba essere data una equa soddisfazione alla parte lesa.
Art. 33
In tutti i casi in cui la controversia forma oggetto d’una procedura arbitrale o giudiziaria, specialmente quando la questione sulla quale le parti sono divise risulta da atti già eseguiti o in procinto di esserlo, la Corte permanente di Giustizia internazionale 13 , statuendo in conformità dell’articolo 41 del suo Statuto 14 , o il tribunale arbitrale, indicherà, il più presto possibile, quali misure provvisionali debbano essere prese. Le parti in causa dovranno conformarvisi.
Se una controversia è sottoposta ad una Commissione di conciliazione, quest’ultima potrà raccomandare alle parti le misure provvisionali ch’essa reputerà utili.
Le parti s’impegnano ad astenersi da qualsiasi misura che possa cagionare una ripercussione pregiudizievole all’esecuzione della decisione giudiziaria od arbitrale o agli accordi proposti dalla Commissione di conciliazione, e, in generale, a non compiere alcun atto, di qualsiasi natura, che possa aggravare o allargare la controversia.
Art. 34
Nel caso in cui dovesse sorgere una controversia tra più di due parti che hanno aderito all’Atto generale, saranno osservate le seguenti norme per l’applicazione delle procedure descritte nelle disposizioni precedenti:
- Per la procedura di conciliazione, sarà sempre costituita una commissione speciale. La sua composizione varierà secondo che le parti abbiano tutte degli interessi distinti o che due o più fra di esse facciano causa comune.
- Nel primo caso, le parti nomineranno ciascuna un commissario e designeranno in comune dei commissari attinenti di terze Potenze che non sono partecipi nella controversia, e il cui numero sarà superiore di uno a quello dei commissari nominati separatamente dalle parti.
- Nel secondo caso, le parti facenti causa comune s’intenderanno per nominare in comune il loro proprio commissario e concorreranno con l’altra o con le altre parti per la designazione dei commissari attinenti di terze Potenze.
- Nell’una e nell’altra ipotesi, le parti, salvo che non convengano altrimenti, applicheranno gli articoli 5 e seguenti del presente Atto nella misura in cui siano compatibili con le disposizioni del presente articolo.
- Per la procedura giudiziaria, si applicherà lo Statuto della Corte permanente di Giustizia internazionale15.
- Per la procedura arbitrale, in mancanza d’accordo delle Parti sulla composizione del tribunale, se si tratta di controversie contemplate nell’articolo 17, ciascuna parte avrà la facoltà di sottoporre direttamente, mediante richiesta, la controversia alla Corte permanente di Giustizia internazionale16; se si tratta di controversie contemplate nell’articolo 21, si applicheranno gli articoli 22 e seguenti che precedono, ma ciascuna delle parti che avrà degli interessi distinti, nominerà un arbitro e il numero degli arbitri nominati separatamente dalle parti sarà sempre inferiore di uno a quello degli altri arbitri.
Art. 35
Il presente Atto generale sarà applicabile fra le Parti che vi hanno aderito, anche quando una terza Potenza, che sia Parte o no all’Atto, abbia un interesse nella controversia.
Nella procedura di conciliazione le parti potranno, di comune accordo invitare una terza Potenza.
Art. 36
Nella procedura giudiziaria od arbitrale, quando una terza Potenza reputi, in una controversia, avere un interesse di ordine giuridico, può chiedere alla Corte permanente di Giustizia internazionale 17 o al tribunale arbitrale d’essere ammessa ad intervenire in causa.
La Corte o il tribunale decide.
Art. 37
Ove si tratti d’interpretare una convenzione alla quale hanno partecipato altri Stati oltre le parti in causa, la Cancelleria della Corte permanente di Giustizia internazionale 18 o il tribunale arbitrale li avverte senz’indugio.
Ognuno di essi ha il diritto d’intervenire al procedimento e, quando eserciti tale diritto, l’interpretazione contenuta nella sentenza è obbligatoria in suo confronto.
Art. 38
Le parti contraenti non potranno prevalersi delle adesioni di altre parti che nella misura in cui esse stesse avranno sottoscritto ai medesimi obblighi.
Le adesioni al presente Atto generale potranno estendersi:
- o all’insieme dell’Atto (capitoli I, II, III e IV);
- o soltanto alle disposizioni relative alla conciliazione e al regolamento giudiziario (capitoli I e II), come pure alle disposizioni generali concernenti queste procedure (capitolo IV);
- o soltanto alle disposizioni relative alla conciliazione (capitolo I), come pure alle disposizioni generali concernenti questa procedura (capitolo IV).
Art. 39
Indipendentemente dalla facoltà menzionata nell’articolo precedente, una parte potrà, aderendo al presente Atto generale, far dipendere la sua accettazione dalle riserve limitativamente enumerate nel paragrafo seguente. Queste dovranno essere indicate al momento dell’adesione.
Queste riserve potranno essere formulate in modo da escludere dalle procedure descritte dal presente Atto:
- le controversie sorte da fatti anteriori, sia all’adesione della parte che formula la riserva, sia all’adesione di un’altra parte con la quale la prima verrebbe ad avere una controversia;
- le controversie relative a questioni che il diritto internazionale lascia nella competenza esclusiva degli Stati;
- le controversie riferentisi ad affari determinati, o a materie speciali chiaramente definite, come lo statuto territoriale, o rientranti in categorie ben precisate.
Se una delle parti in causa ha formulato una riserva, le altre parti potranno prevalersene in confronto di essa.
Per le parti che hanno aderito alle disposizioni del presente Atto, relative al regolamento giudiziario o al regolamento arbitrale, le riserve che avessero formulate saranno, salvo menzione espressa, considerate come non applicabili alla procedura di conciliazione.
Art. 40
Ogni parte la cui adesione non sia stata che parziale o subordinata a riserve potrà, in qualsiasi momento, mediante semplice dichiarazione, sia estendere la portata della sua adesione, sia rinunziare in tutto o in parte alle sue riserve.
Art. 41
Le controversie relative all’interpretazione o all’applicazione del presente Atto generale, comprese quelle concernenti la qualificazione dei litigi e la portata delle eventuali riserve, saranno sottoposte alla Corte permanente di Giustizia internazionale 19 .
Art. 42
Il presente Atto generale, i cui testi francese ed inglese fanno parimente fede, porterà la data del 26 settembre 1928.
Art. 43
Il presente Atto generale sarà accessibile all’adesione di ogni capo di Stato o di ogni altra autorità competente dei Membri della Società delle Nazioni, nonché degli Stati non membri ai quali il Consiglio della Società delle Nazioni abbia, a questo effetto, comunicato una copia.
Gli istrumenti d’adesione, nonché le dichiarazioni addizionali previste nell’articolo 40, saranno trasmessi al Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne notificherà il ricevimento a tutti i Membri della Società e agli Stati non membri, contemplati nel capoverso precedente.
A cura del Segretario generale saranno compilate tre liste, designate con le lettere A, B, C, e corrispondenti rispettivamente alle tre modalità d’adesione previste nell’articolo 38 del presente Atto, nelle quali figureranno le adesioni e le dichiarazioni addizionali delle parti contraenti. Queste liste, tenute costantemente a giorno, saranno pubblicate nel rapporto annuale diretto all’Assemblea dal Segretario generale.
Art. 44
Il presente Atto generale entrerà in vigore il novantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte del Segretario generale della Società delle Nazioni, dell’adesione di almeno due Parti contraenti.
Ogni adesione che avverrà dopo l’entrata in vigore del presente Atto, conformemente al capoverso precedente, avrà effetto a contare dal novantesimo giorno successivo alla data del suo ricevimento da parte del Segretario della Società delle Nazioni. Lo stesso dicasi delle dichiarazioni addizionali delle Parti contemplate nell’articolo 40.
Art. 45
Il presente Atto generale avrà una durata di cinque anni a contare dalla sua entrata in vigore.
Esso rimarrà in vigore per un nuovo periodo di cinque anni, e così di seguito, in confronto delle Parti contraenti che non l’abbiano disdetto almeno sei mesi prima dello spirare del termine.
La disdetta si farà mediante notificazione scritta diretta al Segretario generale della Società delle Nazioni, che ne informerà tutti i Membri della Società e gli Stati non membri menzionati nell’articolo 43.
La disdetta potrà essere solo parziale o consistere nella notificazione di riserve nuove.
Nonostante la disdetta di una delle Parti contraenti implicata in una controversia, tutte le procedure intentate allo spirare del termine dell’Atto generale, saranno normalmente esaurite.
Art. 46
Un esemplare del presente Atto generale, rivestito della firma del presidente dell’Assemblea e di quella del Segretario generale della Società delle Nazioni, sarà depositato negli archivi del Segretariato; copia certificata conforme del testo sarà comunicata a tutti i Membri della Società delle Nazioni, nonché a tutti gli Stati non membri designati dal Consiglio della Società delle Nazioni.
Art. 47
Il presente Atto generale sarà registrato dal Segretario generale della Società delle Nazioni il giorno della sua entrata in vigore.
(Seguono le firme)
Campo d’applicazione il 1° giugno 200620
Stati partecipanti | Ratifica | Entrata in vigore | |||
|---|---|---|---|---|---|
Australia* | 21 maggio | 1931 | 19 agosto | 1931 | |
Belgio* | 18 maggio | 1929 A | 16 agosto | 1929 | |
Canada* | 1° luglio | 1931 | 29 settembre | 1931 | |
Danimarca | 14 aprile | 1930 A | 13 luglio | 1930 | |
Estonia* | 3 settembre | 1931 | 2 dicembre | 1931 | |
Etiopia | 15 marzo | 1935 | 13 giugno | 1935 | |
Finlandia | 6 settembre | 1930 | 5 dicembre | 1930 | |
Grecia | 14 settembre | 1931 | 13 dicembre | 1931 | |
Irlanda | 26 settembre | 1931 | 25 dicembre | 1931 | |
Italia* | 7 settembre | 1931 | 6 dicembre | 1931 | |
Lettonia | 17 settembre | 1935 | 16 dicembre | 1935 | |
Lussemburgo | 15 settembre | 1930 | 14 dicembre | 1930 | |
Norvegiaa | 11 giugno | 1930 A | 9 settembre | 1930 | |
Nuova Zelanda* | 21 maggio | 1931 | 19 agosto | 1931 | |
Paesi Bassib | 8 agosto | 1930 | 6 novembre | 1930 | |
| 8 agosto | 1930 | 6 novembre | 1930 | |
| 8 agosto | 1930 | 6 novembre | 1930 | |
| 8 agosto | 1930 | 6 novembre | 1930 | |
Pakistan | 12 luglio | 1974 S | 14 agosto | 1947 | |
Perù* | 21 novembre | 1931 | 19 febbraio | 1932 | |
Sveziaa | 13 maggio | 1929 A | 16 agosto | 1929 | |
Svizzera | 7 dicembre | 1934 | 7 marzo | 1935 | |
* | Riserve e dichiarazioni. | ||||
Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi ed inglesi si possono consultare sul sito internet dell’ Organizzazione della Nazioni Unite : http://untreaty.un.org/od ottenere alla Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna | |||||
a | La Norvegia aveva già aderito l’11 giu. 1929 alle disposizioni relative alla concilizione e al regolamento giudiziario (cap. I e II) e alle disposizioni generali concernenti queste procedure (cap. IV). Però essa ha esteso la sua adesione all’insieme dell’Atto | ||||
b | Paesi Bassi e la Svezia hanno aderito solamente alle disposizioni relative alla | ||||